Cessione d'aziendaFonte: Cod. Civ. Articolo 2559
15 Dicembre 2015
Inquadramento
L'azienda è il complesso dei beni organizzati dall'imprenditore per l'esercizio dell'impresa, e la sua cessione è un'operazione generalmente finalizzata a permettere ad un terzo la continuazione dell'impresa e può riguardare anche solo un ramo della stessa.
L'operazione, ai fini civilistici, è disciplinata dagli artt. 2556-2560 del c.c., i quali dettato alcune specifiche disposizioni, anche se alle parti è lasciata ampia autonomia.
Dal punto di vista fiscale, la cessione è un'operazione esclusa dall'IVA, pertanto sarà assoggetta ad imposta di registro; mentre ai fini delle imposte dirette, le eventuali plusvalenze che si generano rientrano, nella maggior parte dei casi, tra i redditi di impresa e sono, invece, escluse dalla base imponibile IRAP. Disciplina civilistica
La cessione è un'operazione che può riguardare l'intera azienda, un suo ramo oppure una o più aziende tra quelle possedute. Il Codice Civile, all'art. 2555, definisce l'azienda come il complesso dei beni organizzati dall'imprenditore per l'esercizio dell'impresa.
Tale operazione deriva dalla volontà dell'imprenditore di cedere parte della sua azienda, o, in alternativa, dalla volontà di riorganizzare la struttura aziendale. Tale operazione comporta due effetti distinti:
Bisogna inoltre ricordare che il contratto di cessione d'azienda richiede la forma scritta soltanto a fini probatori, indipendentemente dalla presenza di beni immobili o beni mobili registrati. Tuttavia viene redatto con atto notarile per poter assolvere alla iscrizione entro 30 giorni (art. 2196 c.c.) nel Registro delle Imprese. Disciplina fiscale diretta
L'operazione di cessione d'azienda genera un risultato che viene determinato come differenza tra:
- immobilizzazioni immateriali, materiali e finanziarie; - beni costituenti l'inventario.
Se tale differenza è positiva, si ha una plusvalenza, mentre se è negativa si ha una minusvalenza.
In base alla natura del soggetto cedente e del periodo di possesso dell'azienda, sono previsti diversi regimi di tassazione della plusvalenza. Il periodo di possesso si determina con riferimento alla data di acquisto, ovvero al giorno di costituzione dell'impresa, indipendentemente dalla data di acquisto dei singoli beni che compongono l'azienda. I tre regimi di tassazione applicabili, sono:
La seguente tabella evidenzia i diversi casi di periodo di possesso e i relativi regimi di tassazione applicabili:
I componenti reddituali derivanti dalla cessione d'azienda non sono rilevanti ai fini IRAP, anche a seguito del D.Lgs. n. 139/2015. Prima delle modifiche, le plusvalenze o le minusvalenze venivano generalmente iscritte tra le componenti straordinarie del conto economico, ora con la soppressione della lettera E, si poteva pensare che la cessione fosse un'operazione rilevante ai fini IRAP. È intervenuto il D.L. n. 244/2016, il quale ha espressamente previsto che dalla base imponibile Irap sono esclusi i componenti straordinari derivanti dal trasferimento di un'azienda o di un ramo.
Il cessionario, salva la preventiva escussione del cedente, è solidalmente responsabile per il pagamento delle imposte relative all'anno in cui è effettuata la cessione e ai due precedenti. La responsabilità si estende inoltre alle sanzioni riferibili alle violazioni commesse:
La responsabilità è però limitata al valore del ramo di azienda oggetto di trasferimento.
Il cessionario può richiedere all'Amministrazione finanziaria un certificato, in bollo, sull'esistenza delle contestazioni in corso e di quelle già definite che presentano debiti tributari non soddisfatti dal cedente alla data del trasferimento. La responsabilità del cedente è così limitata solo ai debiti risultanti dal certificato e nel limite massimo del valore dell'azienda; tale certificato può essere richiesto sia prima che dopo la cessione, ma, nel primo caso, è necessario l'esplicito consenso del cedente.
L'effetto liberatorio è previsto anche se il certificato non viene rilasciato entro 40 giorni dalla richiesta. Il cessionario è liberato da ogni responsabilità qualora non risultano pendenze dal certificato, ma essa non è limitata al valore dell'azienda, se la cessione è stata attuata, anche tramite il trasferimento frazionato dei singoli beni, in frode dei crediti tributari (la frode è presunta, salvo prova contraria, quando la cessione avviene entro sei mesi dalla constatazione di una sanzione penalmente rilevante).
Stando alle modifiche apportate dall'art. 16 del D.Lgs. n. 158/2015, a decorrere dal 1° gennaio 2016 tale responsabilità non trova applicazione quando la cessione avviene nell'ambito di una procedura concorsuale, di un accordo di ristrutturazione dei debiti di cui all'art. 182-bis del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267, di un piano attestato ai sensi dell'art. 67, terzo comma, lettera d), del predetto decreto o di un procedimento di composizione della crisi da sovraindebitamento o di liquidazione del patrimonio. La cessione d'azienda è un'operazione esclusa dal campo di applicazione dell'IVA, quindi i beni, ceduti come complesso unitario, che ne fanno parte non sono assoggettabili a tale imposta.
In ogni caso, il soggetto acquirente subentra in tutti gli obblighi IVA relativi all'azienda ceduta a partire dalla data in cui ha effetto la cessione. Gli eventuali debiti IVA del cedente che siano stati inclusi nell'atto di cessione, possono essere compensati da crediti IVA, IRES o IRPEF del cessionario tramite F24, che deve essere compilato con il codice fiscale del cessionario.
Imposta di registro
La registrazione del contratto di cessione è obbligatoria e deve eseguirsi entro 20 giorni dalla stipula dell'atto. Quando l'atto è formato all'estero, il termine (per le aziende italiane) è esteso a 60 giorni. Per le cessioni di azienda, l'imposta è normalmente calcolata applicando alla base imponibile l'aliquota del 3%. Se l'azienda è composta da beni soggetti ad altre aliquote (ad esempio immobili), si applicano le aliquote specificamente riguardanti tali beni. La base imponibile è data dal valore corrente dell'azienda, il quale può differire dal prezzo pattuito liberamente fra le parti. Il valore corrente si determina, secondo quanto disposto dagli artt. 23 e 51 del DPR n. 131/1986, come differenza tra il valore complessivo dei beni che compongono l'azienda e le passività ad essa imputabili. Nella determinazione del valore corrente, l'Amministrazione Fiscale può procedere al controllo in rettifica sulla base del valore venale in comune commercio, e non è vincolata dai dati contenuti nelle scritture contabili dell'azienda ceduta, se non dalle eventuali passività di cui deve tenere conto. Ai fini della determinazione del valore complessivo rilevano:
In merito alle passività trasferite è intervenuto il Consiglio Nazionale del Notariale con lo studio n. 99-2017/T, il quale, partendo dall'analisi dell'art. 43 del TUR, secondo il quale i debiti e gli oneri accollati per effetto dell'atto concorrono alla base imponibile, conclude che la norma deve essere coordinata con l'art. 21 del TUR, secondo cui gli accolli di debiti connessi ad una cessione non devono essere autonomamente tassati, in quanto rientrano nel corrispettivo della vendita. In tema di cessione di azienda, interviene poi l'art. 51, il quale invece prevede che il valore dell'azienda deve essere assunto al netto delle “passività risultanti dalle scritture contabili obbligatorie, tranne quelle che l'alienante si sia espressamente impegnato ad estinguere”. Pertanto, occorre distinguere le passività inerenti l'azienda dall'accollo dei debiti, in quanto solo le seconde non concorrono alla determinazione del valore del complesso aziendale.
Normalmente l'imposta di registro viene interamente pagata dall'acquirente; tuttavia, il cedente risponde in solido per il pagamento.
Data l'alternatività IVA-registro, per le parti del contratto potrebbe risultare più conveniente dissimulare la cessione dell'azienda, effettuando vendite frazionate degli stessi beni. Numerosi sono infatti gli accertamenti dell'Agenzia delle Entrate che riqualificano le varie operazioni, come cessioni d'azienda. L'ordinanza n. 21767/2017 della Corte di Cassazione cerca di fare maggiore chiarezza sul punto. La Suprema Corte ribadisce che ai fini tributari bisogna guardare il legame funzionale del singolo elemento ceduto con l'azienda; solo nel caso in cui tale legame fosse assente allora il bene può essere considerato autonomamente. In caso contrario, i vari frazionamenti dovranno ritenersi come cessione d'azienda al di là dei negozi giuridici posti in essere. In altre parole, assume rilievo la sostanza economica dell'operazione, piuttosto che la volontà dichiarata dalle parti coinvolte.
Un altro aspetto molto dibattuto, ai fini dell'imposta di registro, riguarda la riqualificazione della cessione totalitaria delle quote sociali in cessione d'azienda, in quanto la prima è soggetta ad imposta fissa, mentre la seconda sconta l'imposta proporzionale. Le controversie vertono principalmente sull'interpretazione dell'art. 20 del D.P.R. n. 131/1986, e, al fine di superare tale incertezza, il Legislatore è intervenuto con la Legge di Bilancio 2018 (art. 1, c. 87, L. n. 205/2017), modificando il testo normativo. Nella previgente versione, il citato articolo 20 prevedeva che “l'imposta è applicata secondo la intrinseca natura e gli effetti giuridici, degli atti presentati alla registrazione, anche se non vi corrisponda il titolo o la forma apparente”. Partendo da questo assunto, l'Agenzia delle Entrate, ma anche parte della giurisprudenza di legittimità, riqualifica la cessione totalitaria delle quote sociali in una cessione dell'intero complesso aziendale. In senso contrario è la sentenza della CTP Reggio Emilia n. 189/2017, che invece ha accolto il ricorso del contribuente. La disamina dei giudici di merito si focalizza sul confronto tra l'art. 8 del RD 3269/23 e il citato art. 20, visto che la previgente norma faceva un generico riferimento agli effetti prodotti dall'atto, mentre l'art. 20 parla di “effetti giuridici”.
L'Agenzia delle Entrate e gli ermellini, invece, fanno riferimento sostanzialmente agli “effetti economici”; pertanto secondo la CTP, la riqualificazione dell'operazione è in palese contrasto con l'intento del Legislatore che ha appositamente aggiunto la parola “giuridici” nel testo normativo e, di conseguenza, con il tenore letterale della norma stessa.
La nuova versione dell'art. 20 del TUR, invece, sancisce quanto segue: “l'imposta è applicata secondo la intrinseca natura e gli effetti giuridici, dell'atto presentato alla registrazione, anche se non vi corrisponda il titolo o la forma apparente, sulla base degli elementi desumibili dall'atto medesimo, prescindendo da quelli extratestuali e dagli atti ad esso collegati, salvo quanto disposto dagli articoli successivi”. Ne consegue che la tassazione dell'atto deve avvenire dagli elementi desumibili dall'atto medesimo, prescindendo da quelli extratestuali e l'eventuale riqualificazione dell'atto non può avvenire sulla base dell'articolo 20, ma secondo le disposizioni dell'art. 53-bis del TUR (anch'esso modificato dalla Legge di Bilancio 2018), che a sua volta richiama la disciplina dell'abuso del diritto di cui all'art. 10-bis dello Statuto del contribuente (L. n. 212/2000). Come chiarito dall'Agenzia delle Entrate in occasione di Telefisco 2018, le disposizioni non essendo norme di interpretazione autentica, si applicano alle attività di liquidazione dell'imposta effettuata dagli uffici dell'Agenzia a decorrere dal 1° gennaio 2018, non esplicando effetti con riferimento agli avvisi di accertamento già notificati in data antecedente, anche se non definitivi.
Imposta ipotecaria e catastale
Se l'azienda ceduta comprende beni immobili, si devono applicare le imposte ipotecaria e catastale. Inoltre, essendo la cessione d'azienda a norma dell'art. 2 comma 3 del D.P.R. 633/72 un'operazione esclusa dal regime IVA, i singoli beni che compongono l'azienda non saranno assoggettati ad imposta nell'atto di cessione come disposto dalla Risoluzione Ministeriale 15 dicembre 1980 n. 384850, il soggetto acquirente, dal giorno in cui ha effetto la cessione subentra in tutti gli obblighi IVA. Casi particolari legati alla cessione d'azienda si hanno allorquando:
Il primo caso, disciplinato dall'art. 67 lettera h) e 71 comma 2 lettera c), entrambe del DPR 917/86, si verifica quando l'unica azienda posseduta dall'imprenditore individuale era stata precedentemente concessa in affitto od usufrutto, e l'eventuale plusvalenza derivante dalla cessione, concorre alla determinazione del reddito complessivo come reddito diverso. Da evidenziare che la plusvalenza non è soggetta ad IRAP e che la stessa viene tassata con il principio di cassa, quindi quando effettivamente viene percepita e non quando sorge il diritto alla percezione. L'art. 67 lettera h) bis disciplina il caso dell'azienda acquisita per successione o donazione ed in questo caso la plusvalenza apparterrà alla categoria dei redditi diversi ed ancora sarà determinata con il criterio di cassa. In questo caso la plusvalenza è determinata come differenza tra il corrispettivo conseguito ed il valore netto derivante dalle scritture contabili dell'azienda al momento della successione o donazione. Se a fronte della cessione venga costituita, a favore di una persona fisica, la plusvalenza da avviamento può essere determinata calcolando il valore attuale della rendita in termini finanziari (Cassazione 20 maggio 2011 n. 11229). La rendita è a sua volta assoggettata a tassazione in capo al percipiente come reddito assimilato a lavoro dipendente. L'imprenditore individuale che cede l'azienda può anche pattuire come corrispettivo la corresponsione di una rendita a vita. Per determinare la plusvalenza, si considera che il prezzo è dato dal valore attuale della rendita. Nella Risoluzione n. 91/E/2016, l'Agenzia delle Entrate analizza il caso di cessione con riserva di proprietà e, a tal proposito, ha avuto modo di chiarire che l'eventuale inadempienza del compratore comporta un ritrasferimento della proprietà fiscale al venditore originario.
Nella risposta all'interpello del 28.12.2018 n. 142, l'Agenzia delle Entrate qualifica come azienda il complesso delle infrastrutture idriche facenti capo ad un gruppo di Comuni e detenuto da una società che intende assegnarli ai soci o cederli ad un'altra società. A fronte di tale qualificazione, ai fini delle imposte indirette, l'Agenzia precisa, quindi, che:
Si ipotizzi la cessione di un'azienda posseduta da un imprenditore individuale alla data del 30 agosto dell'anno X. La situazione contabile a tale data, dopo le scritture di assestamento effettuate dal cedente, è la seguente:
Il cedente provvede alla valutazione dei beni aziendali a valori di mercato; viene stimato infine l'avviamento. I valori di cessione sono determinati partendo da una valutazione tecnica e terminando con una trattazione fra la parte acquirente e la parte venditrice. Non viene ceduto il denaro in cassa. Viene stornato il fondo ammortamento in contropartita del costo storico Nel contratto, il prezzo di cessione viene frazionato sui vari valori attribuiti alle attività cedute e alle passività accollate, nel modo seguente:
La plusvalenza è determinata dalla differenza tra il prezzo di cessione degli elementi economici attivi ed il loro valore netto contabile. Si aggiungono inoltre le eventuali rettifiche di valori contabili ceduti.
Scritture contabili del cedente Il cedente rileva nelle proprie scritture la cessione dell'azienda tramite lo scarico, a valori contabili, delle attività e passività trasferite. In concomitanza viene iscritto nell'attivo dello stato patrimoniale un credito verso il cessionario pari al corrispettivo stabilito per la cessione e, tra i ricavi, la plusvalenza realizzata.
Scritture contabili del cessionario Il cessionario rileva l'acquisto dell'azienda iscrivendo nelle proprie scritture le attività, compreso l'avviamento, e le passività valorizzate in base a quanto stabilito nel contratto di cessione. Viene registrato anche il debito verso il cedente pari al prezzo pagato per l'acquisto dell'azienda.
Riferimenti
Normativi
Giurisprudenza
Prassi
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