Comunicazioni e notificazioni
28 Febbraio 2017
Inquadramento
La notificazione é il procedimento con cui formalmente e legalmente si porta a conoscenza di uno o più destinatari predeterminati l'esistenza di un dato fatto od atto che lo riguarda: è il solo mezzo utilizzabile dalle parti processuali per rendere giuridicamente riconoscibili determinati atti o notizie dai destinatari a carico dei quali fa sorgere una serie di poteri, diritti, oneri ed obblighi sostanziali e/o processuali. La sua funzione è di raggiungere la prova se non della conoscenza effettiva, almeno della conoscibilità, dell'esistenza e del contenuto dell'atto notificato. La notificazione deve essere effettuata da soggetto abilitato: ufficiale giudiziario o agente postale che, nel consegnare l'atto, stendono la relata di notifica o compilano l'avviso di ricevimento. La comunicazione indica l'attività del cancelliere diretta a dar notizia dei provvedimenti del giudice; concerne la sentenza e, se pronunziata fuori dell'udienza, l'ordinanza: dalla comunicazione della sentenza decorre il termine per l'impugnazione della sentenza medesima. Le norme che regolano la materia nel processo tributario sono gli artt. 16 e 16-bis e 17, D.Lgs. n. 546/92, così come modificati dall'art. 9, comma 1, lett. h), D.Lgs. 24 settembre 2015, n. 156, con decorrenza dal 1° gennaio 2016.
In caso di contrasto, tali norme prevalgono sulle diverse prescrizioni del c.p.c., la cui applicabilità è subordinata, a norma dell'art. 1, comma 2, D.Lgs. n. 546/1992, alla compatibilità logico giuridica tra i due sistemi processuali ed alla mancanza di una specifica regolamentazione della fattispecie da parte del D.Lgs. n. 546/1992. Il decreto del MEF 23 dicembre 2013, n. 163 ha disciplinato l'uso di strumenti informatici e telematici nel processo tributario e consente la trasmissione, la comunicazione, la notificazione e il deposito di atti e provvedimenti del processo con modalità informatiche. Comunicazioni e notificazione nel contenzioso tributario
Le comunicazioni Le comunicazioni, di cui al comma 1, art. 16, D.Lgs. 546/92, sono lo strumento informativo della segreteria della commissione. Concernono: - avvisi di trattazione, con i quali si informano le parti costituite della data di trattazione della controversia; - avvisi con i quali si comunica alle parti costituite il dispositivo della sentenza con la data di deposito del provvedimento; - avvisi di trattazione alle parti dell'istanza di sospensione nel procedimento cautelare; - trasmissione di uno dei due originali del ricorso per ottemperanza alla parte processuale pubblica; - avvisi alle parti, concernenti la data di trattazione del ricorso in pubblica udienza. La segreteria deve fare analoghe comunicazioni per ogni altro provvedimento del giudice monocratico o collegiale.
La comunicazione avviene nelle forme previste dagli artt. 136 c.p.c. e 45 disp. Att. c.p.c.: è fatta alle parti costituite in giudizio e, in casi previsti dalla legge, anche alla parte del processo non costituita: agli eredi, in caso di ripresa del processo interrotto; alle parti non costituite nel giudizio di ottemperanza o nel procedimento cautelare.
L'indirizzo PEC del difensore o delle parti deve essere indicato nel ricorso o nel primo atto difensivo; se la parte sta in giudizio personalmente e il suo indirizzo di posta elettronica certificata non risulta dai pubblici elenchi, la parte può indicare l'indirizzo di posta al quale vuol ricevere le comunicazioni. L'indicazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata valevole per le comunicazioni e le notificazioni equivale alla comunicazione del domicilio eletto.
La mancata indicazione dell'indirizzo PEC non comporta la nullità del ricorso ma la maggiorazione del contributo unificato di cui al D.L. n. 138/2011. La segreteria della Commissione è libera di effettuare le comunicazioni in uno dei modi indicati; non può utilizzare il personale dell'amministrazione finanziaria autorizzato alle notifiche, facoltà riconosciuta solo all'ufficio dell'agenzia (Ris. Ministeriale 30 maggio 1997, n. 135/E).
Le notificazioni L'art. 16, comma 2, D.Lgs. 546/92 dispone che le notificazioni siano fatte secondo le norme degli artt. 137 e ss c.p.c., salvo quanto disposto dall'art. 17.
L'attività di notifica è, di norma, svolta da un organo pubblico che deve dar conto, con apposita relazione, del modo in cui, seguendo le regole dettate dal codice di rito civile - o quelle contenute in leggi speciali - ha operato la trasmissione al destinatario di uno specifico atto processuale. La relata di notifica dà luogo a presunzione legale di conoscenza e, pertanto, dalla data di avvenuta notifica decorrono i termini per assolvere a determinati obblighi o far valere i propri diritti. Essa ha natura di atto pubblico e costituisce la prova dell'eseguita notificazione, dell'identità della persona cui è stato consegnato il plico raccomandato e che ha sottoscritto l'avviso. Lo stesso vale per l'avviso di ricevimento quando la notificazione è eseguita a mezzo posta. Anche l'avviso di ricevimento ha natura di atto pubblico e fa piena prova dell'eseguita notificazione come sopra.
La spedizione a mezzo posta
L'art. 16, comma 3, dispone che le notificazioni possono essere fatte direttamente a mezzo del servizio postale mediante spedizione dell'atto in plico senza busta raccomandato con avviso di ricevimento [...]. La notificazione postale diretta può essere adottata anche per l'appello tributario, ex art. 53, comma 2, D.Lgs. n. 546/92. La norma, tenuto conto della specificità del processo tributario, Corte cost. 21 gennaio 2000 n. 18, non viola gli artt. 3 e 24 della Cost.
Il D.Lgs. 22 luglio 1999, n. 261, che pure ha liberalizzato i servizi postali in attuazione della direttiva 97/67/CE, riserva in via esclusiva all'Ente Poste, quale fornitore del servizio universale, gli invii raccomandati attinenti le procedure amministrative e giudiziarie. È, dunque, inammissibile l'atto di appello notificato mediante servizio di posta privata, in quanto la notificazione è inesistente, insuscettibile di sanatoria e non assistita dalla funzione probatoria che l'art. 1, lett. i) del D.lgs. n. 261/1999 ricollega alla nozione di invii raccomandati. Vedi Cass. civ., 19 dicembre 2014, n. 27021.
I termini
La notifica si perfeziona, per il soggetto notificante – art. 149 comma 3 c.p.c. - al momento dell'affidamento dell'atto all'ufficiale giudiziario, anche se gli effetti sono subordinati alla conoscenza legale dello stesso da parte del destinatario, e cioè al perfezionamento del procedimento.
L'ultimo comma dell'art. 16 fissa il principio per cui ogni comunicazione o notificazione a mezzo del servizio postale si considera fatta nella data della spedizione; i termini che hanno inizio dalla notificazione o dalla comunicazione decorrono dalla data in cui l'atto è ricevuto, costituendo il dies a quo del computo. La norma tutela sia l'autore della notificazione - la tempestività è valutata con riferimento al momento della spedizione - sia il destinatario - i termini decorrono dalla data di ricezione dell'atto.
In caso di notifica ex art. 140 c.p.c., in cui l'attività dell'ufficiale giudiziario è costituita da tre fasi
la notifica si perfeziona nei confronti del destinatario solo quando siano compiute tutte e tre le formalità. Non basta la mera spedizione della raccomandata al destinatario, ma è necessaria l'allegazione dell'avviso di ricevimento.
A seguito della pronuncia della Corte Cost. n. 3/2010 – che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 140 c.p.c. laddove prevedeva che la notifica si perfeziona per il destinatario, con la spedizione della raccomandata informativa, anziché con il ricevimento della stessa, o comunque, decorsi dieci giorni dalla relativa spedizione - l'avviso di ricevimento è il solo documento atto a dimostrare l'intervenuta consegna della raccomandata al destinatario, la sua data e l'identità della persona a mani della quale è eseguita, nonché il compimento delle formalità necessarie al perfezionamento della compiuta giacenza. Solo attraverso le annotazioni poste dall'agente postale sull'avviso di ricevimento è possibile rilevare se il luogo in cui l'ufficiale giudiziario ha svolto l'attività prevista ex art. 140 c.p.c. era quello di effettiva ed attuale residenza (…) del destinatario, con i connessi riflessi sulla validità della notifica effettuata. La mancata allegazione impedisce tale verifica, con nullità della notifica, peraltro sanabile con la costituzione dell'intimato o la rinnovazione della notifica ex art. 291 c.p.c.
Il D.lgs. 546/92 non detta una disciplina in ordine ai vizi delle comunicazioni e notificazioni: si applicano le norme di cui agli artt. 156 e ss. c.p.c.
a) Sanatoria per il raggiungimento dello scopo La nullità, ai sensi dell'art. 156, comma 3, c.p.c. non può essere pronunciata se l'atto ha raggiunto lo scopo cui è destinato. Il principio, enunciato per gli atti processuali, si applica per analogia a tutti gli atti amministrativi, compresi quelli di imposizione tributaria e l'invalidità sanabile si estende anche ai vizi attinenti all'atto in senso stretto. La norma opera anche per le notificazioni: la nullità della notifica del ricorso è sanata dalla costituzione della parte resistente od appellata, anche se avvenuta al solo fine di eccepire tale nullità, per raggiungimento dello scopo, con effetto ex tunc che impedisce il passaggio in giudicato della sentenza impugnata. La proposizione del ricorso sana la nullità della notifica dell'avviso di accertamento: la sanatoria tuttavia fa venir meno solo l'interesse del destinatario a denunciare lo specifico vizio e non esplica alcun effetto sui requisiti di validità ed esistenza dell'avviso di accertamento e non impedisce il decorso del termine di decadenza previsto dalla legge per l'esercizio della potestà impositiva, eventualmente maturato prima del fatto sanante.
b) Inesistenza e nullità
La notificazione è inesistente quando manca del tutto o è stata effettuata in un luogo o con riguardo ad una persona che non presenta alcun riferimento con il destinatario dell'atto. Secondo la Cassazione la notificazione di un atto processuale può dirsi inesistente quando avvenga in un luogo non avente alcun collegamento con il destinatario della notificazione, essendo a costui del tutto estraneo. Se, invece, l'atto è notificato in un domicilio, da cui risulta che il destinatario si è trasferito ma l'ufficiale giudiziario attesta, nella relata di notifica, la permanenza di una relazione tra il luogo della notificazione e il destinatario di essa, la notificazione è solo nulla. Poiché la mancanza di sottoscrizione dell'atto di notifica ne determina la giuridica inesistenza, essa non è suscettibile di sanatoria in applicazione del principio del raggiungimento dello scopo, prevista solo per la nullità.
La notificazione è nulla se, pur eseguita mediante consegna a persona o in luogo diversi da quello stabilito dalla legge, è ravvisabile un collegamento con il destinatario della notificazione, così da consentire che l'atto, pervenuto a persona non del tutto estranea al processo, giunga a conoscenza del destinatario; il difetto di notifica è sanabile con effetto ex tunc attraverso la costituzione del convenuto, o la rinnovazione della notifica cui la parte istante provveda sua sponte o in esecuzione dell'ordine impartito dal giudice.
Questione controversa nella giurisprudenza di merito, in caso di notifica a mezzo posta, è quella relativa all'omessa indicazione sull'atto da notificare della relazione prevista dalla L. n. 890 del 1982, ex art. 3. La relata di notifica sarebbe momento fondamentale nell'ambito del procedimento di notificazione, non surrogabile dall'attività dell'ufficiale postale: la sua mancanza determinerebbe la giuridica inesistenza della notifica, non sanabile dal ricorso proposto dal contribuente per violazione dell'art. 148 c.p.c. (cfr. Cass. civ., S.U., 19 luglio 1995, n. 7821 - tale carenza comporta la mera irregolarità della notificazione e non l'inesistenza della stessa: la fase essenziale del procedimento è data dall'attività dell'agente postale mentre quella dell'ufficiale giudiziario ha il solo scopo di fornire, al richiedente la notifica, la prova dell'avvenuta spedizione e l'indicazione dell'ufficio postale al quale è stato consegnato il plico. Quando sia allegato l'avviso di ricevimento ritualmente completato, l'omissione dell'apposizione della relazione, non solo nella copia per il destinatario ma nell'originale, non determina l'inesistenza giuridica della documentazione della notifica e della notifica stessa; essa realizza un semplice vizio che non può essere fatto valere dal destinatario, trattandosi di adempimento non previsto nel suo interesse).
Il luogo delle comunicazioni e notificazioni
L'art. 17, D.Lgs. n. 546/92, fissa una serie di precedenze legali circa il luogo di comunicazioni e notificazioni: esse devono effettuarsi prioritariamente nel domicilio eletto, pena la loro nullità, fatte salve quelle eseguite a mani proprie. Il contribuente deve eleggere domicilio e comunicarne alla Commissione ogni variazione ai fini delle comunicazioni e notifiche. Se manca l'elezione di domicilio, la comunicazione e la notifica si effettuano nella residenza o nella sede dichiarata dalla parte all'atto della sua costituzione in giudizio, secondo le norme del c.p.c.. Quando manca l'elezione di domicilio ed anche la dichiarazione della residenza o della sede nel territorio dello Stato all'atto della costituzione in giudizio o le indicazioni relative sono assolutamente incerte, la notifica può essere effettuata presso la segreteria della Commissione ex comma 3 art. 17. La segreteria della Commissione non può, al di fuori della notificazione a mani proprie del destinatario, disporre che comunicazioni e notificazioni avvengano in luogo diverso da quello dichiarato o eletto dal ricorrente, utilizzando indagini anagrafiche ed elementi di informazione eventualmente risultanti dagli atti dello stesso o di altro procedimento.
Le variazioni di domicilio o della residenza o della sede hanno effetto dal decimo giorno successivo a quello in cui è notificata alla segreteria della Commissione tributaria o alle parti costituite. In difetto di tale notifica, i successivi atti del processo sono validamente notificati nel luogo originariamente dichiarato.
Il processo telematico
A partire dal 1° gennaio 2016, ai sensi dell'art. 16-bis, c.4 D.Lgs. n. 546/1992, le comunicazioni e le notificazioni tra le parti possono avvenire in via telematica secondo le disposizioni contenute nel regolamento sul processo tributario telematico – D.M. del ministero dell'Economia e delle finanze del 23 dicembre 2013, n. 163. Allo stato, tale sistema di notificazione è ammesso solo in alcune regioni – Umbria e Toscana in primis - in cui è stato avviato il processo tributario telematico. Con decreto del 15 dicembre 2016, il Direttore Generale delle Finanze ha previsto che le nuove modalità telematiche per la notifica degli atti processuali e dei ricorsi siano attivate anche nelle altre regioni italiane entro il 2017 e diventino operative per tutte le Commissioni tributarie.
Una volta a regime, l'utilizzo di strumenti informatici e telematici nel processo tributario, consentirà la trasmissione, la comunicazione, la notificazione e il deposito di atti e provvedimenti del processo tributario e di quelli relativi al procedimento attivato con l'istanza di reclamo e mediazione con modalità informatiche e sottoscritti con firma elettronica o firma digitale. La procedura telematica non costituisce un obbligo ma una modalità facoltativa, alternativa a quella ordinaria. Tuttavia, compiuta la scelta telematica, essa opererà per l'intero grado del giudizio nonché per l'appello, salvo la sostituzione del difensore.
La disciplina prevede la realizzazione di un Sistema Informativo della Giustizia Tributaria (S.I.Gi.T.) che consentirà l'interazione telematica tra Commissioni Tributarie e parti coinvolte, contribuenti, uffici impositori, giudici tributari. I ricorrenti potranno notificare il ricorso a mezzo della PEC all'ufficio impositore e le parti processuali ricevere le comunicazioni dalle segreterie delle Commissioni a mezzo PEC.
Se la procura o l'incarico di assistenza e difesa sono conferiti su supporto cartaceo, le parti, i procuratori e i difensori trasmettono, congiuntamente all'atto, la copia per immagine su supporto informatico della procura o dell'incarico, attestata come conforme all'originale ai sensi dell'art. 22 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, mediante sottoscrizione con firma elettronica qualificata o firma digitale del difensore.
Il deposito presso la segreteria della Commissione tributaria del ricorso e degli altri atti del processo tributario, unitamente alle relative ricevute della PEC avverrà soltanto tramite S.I.Gi.T.
Il fascicolo sarà informatico, consentendo ai giudici tributari e ai soggetti abilitati di eseguire la diretta consultazione dello stesso e di ottenere copia autentica degli atti in esso contenuti, ai sensi degli artt. 25 e 38 del D.Lgs. n. 546/92 senza il tramite della segreteria.
L'indirizzo PEC contenuto nel ricorso introduttivo equivale all'elezione di domicilio digitale ai fini delle attività processuali di comunicazione e di notificazione, la sua eventuale variazione ha effetto dal decimo giorno successivo a quello in cui è stata notificata alla segreteria della commissione tributaria e alle parti costituite. In caso di invio dei documenti informatici tramite PEC, i termini processuali decorrono: 1. per il mittente, al momento dell'invio al proprio gestore attestato dalla ricevuta di accettazione; 2. per il destinatario, al momento in cui la comunicazione o notificazione dei documenti informativi è resa disponibile nella casella di posta elettronica certificata; 3. per la commissione tributaria il deposito degli atti si intende eseguito al momento attestato dalla ricevuta di accettazione rilasciata dal S.I.Gi.T.. Le regole previste in primo grado valgono anche per il giudizio in appello.
Riferimenti
Normativi art. 16, D.Lgs. 546/1992 art. 16- bis, D.Lgs. 546/1992 art. 17, D.Lgs. 546/1992 Ministero dell'Economia e delle Finanze, 23 dicembre 2013, n. 163 artt. 137 e ss c.p.c
Giurisprudenza Cass.civ., sez. trib., 20 gennaio 2017, n. 1528 Cass. civ. sez. trib., 28 dicembre 2016, n. 27129 Cass.civ., sez. trib. 30 settembre 2016, n. 19526
Cass.civ. sez. VI-T, 12 settembre 2016, ord. n. 17941 Cass. civ., 6 maggio 2015 n. 9083 Cass. civ., sez. trib., 15 gennaio 2014 n. 654 Cass. civ., 26 marzo 2014 n. 7059 Cass. civ., sez. trib., 6 giugno 2012, n. 9111 |