Tributario

Consorzi e società consortili

Marco Ruggieri
04 Febbraio 2015

Con la stipula di un contratto di consorzio, due o più imprenditori mirano a costituire un'organizzazione comune che risulti idonea a disciplinare e svolgere nella maniera più efficiente ed efficace possibile determinate fasi dell'attività delle rispettive imprese.
Inquadramento

Con la stipula di un contratto di consorzio, due o più imprenditori mirano a costituire un'organizzazione comune che risulti idonea a disciplinare e svolgere nella maniera più efficiente ed efficace possibile determinate fasi dell'attività delle rispettive imprese.
Lo scopo principale, ed alcune volte l'unico scopo, alla base della stipula di un contratto di consorzio si rinviene nella volontà delle parti (gli imprenditori) di riuscire a disciplinare la reciproca concorrenza all'interno del mercato, che le parti solitamente svolgono la medesima attività o attività similari.
Un'ulteriore finalità può essere quella di incrementare oppure consolidare la propria posizione competitiva all'interno del mercato nel quale le parti operano. Infatti, con un contratto di consorzio le imprese, generalmente, sono capaci di ridurre considerevolmente le spese generali di esercizio.
Il contratto di consorzio si può quindi concretizzare in una cooperazione, a cui fanno maggiormente ricorso le piccole e le medie imprese, allo scopo di preservare ed accrescere la struttura concorrenziale del mercato.

Il contratto di consorzio

Il contratto di consorzio è un contratto formale e deve essere stipulato per iscritto a pena di nullità.
Deve contenere tre indicazioni essenziali:

  • la determinazione dell'oggetto del consorzio;
  • la determinazione degli obblighi assunti dai consorziati;
  • la determinazione degli eventuali contributi dovuti dai consorziati per il funzionamento del consorzio stesso.

Più in particolare, esso deve indicare:

  • l'oggetto e la durata del consorzio;
  • la sede dell'ufficio eventualmente costituito;
  • gli obblighi assunti e i contributi dovuti dai consorziati;
  • le attribuzioni e i poteri degli organi consortili anche in ordine alla rappresentanza in giudizio;
  • le condizioni di ammissione di nuovi consorziati;
  • i casi di recesso e di esclusione;
  • le sanzioni per l'inadempimento degli obblighi dei consorziati.

Il contratto di consorzio è sottoposto ad una durata determinata, che può essere liberamente stabilita dalle parti. In mancanza di determinazione, il consorzio è valido per dieci anni.

Generalmente, quello di “consorzio” è considerato un contratto “aperto”: ciò presuppone che qualsiasi nuovo imprenditore potrà aderire al contratto di consorzio senza che la sua accettazione debba passare per il consenso di tutti i consociati, seppur nel rispetto delle condizioni necessariamente previste nel contratto. Nel caso in cui tali condizioni di ingresso non siano previste all'interno del contratto, allora lo stesso dovrà considerarsi “chiuso”: in tal caso il nuovo imprenditore potrà aderire al consorzio solo con il consenso dei singoli soci.

Consorzi con attività interna e consorzi con attività esterna

La distinzione fondamentale è quella che contrappone i consorzi con sola attività interna ed i consorzi che risultano destinati a svolgere anche attività esterne.

In entrambe le fattispecie il contratto permette la creazione di un'organizzazione comune; la differenza risiede nel fatto che nei consorzi con sola attività interna il compito dell'organizzazione si traduce nel regolare i rapporti reciproci fra i vari consorziati e nello speculare controllo di quanto previsto nel contratto. Di conseguenza, questa forma di consorzio non prevede che l'organizzazione che è venuta a crearsi entri in contatto e operi con terze parti.

Per quanto riguarda invece i consorzi che prevedono attività esterne, il contratto consente la formazione di un ufficio comune che è abilitato a svolgere attività con i terzi e ad intrattenere rapporti con essi nel rispetto dell'interesse delle imprese consorziate. Questo ultimo tipo strutturale è quello tipico dei consorzi di cooperazione interaziendale, mentre per quanto riguarda i consorzi limitativi della concorrenza, questi possono assumere entrambe le forme sopra richiamate.

A seconda del tipo di consorzio che si costituisce, inoltre, muta anche la documentazione necessaria.

In particolare, se il contratto prevede l'istituzione di un ufficio destinato a svolgere un'attività con i terzi, un estratto del contratto deve, a cura degli amministratori, entro trenta giorni dalla stipulazione, essere depositato per l'iscrizione presso l'ufficio del registro delle imprese del luogo dove l'ufficio ha sede:

L'estratto deve indicare:

  • la denominazione e l'oggetto del consorzio e la sede dell'ufficio;
  • il cognome e il nome dei consorziati;
  • la durata del consorzio;
  • le persone a cui vengono attribuite la presidenza, la direzione e la rappresentanza del consorzio ed i rispettivi poteri;
  • il modo di formazione del fondo consortile e le norme relative alla liquidazione.

Del pari devono essere iscritte nel registro delle imprese le modificazioni del contratto concernenti gli elementi sopra indicati.

La struttura del consorzio

Sotto il profilo organizzativo, la struttura dei consorzi si basa principalmente sulla presenza:

  • di una assemblea, composta da tutti i consorziati e che abbia funzioni deliberative;
  • di un organo direttivo che possieda poteri di gestione ed esecutivi.

La funzione principale dell'organo direttivo è quella di monitorare l'operato e l'attività dei consorziati, allo scopo di accertare l'esatto adempimento delle obbligazioni assunte dalla società.

Qualora il contratto di consorzio non disponga diversamente, le deliberazioni inerenti l'attuazione dell'oggetto del consorzio stesso saranno prese col voto favorevole della maggioranza dei consorziati. Inoltre, a patto che non sia diversamente disposto dal contratto, in caso di trasferimento a qualsiasi titolo dell'azienda di uno dei consorziati, l'acquirente subentrerà anche nel contratto di consorzio.

Tuttavia, in caso di trasferimento dell'azienda per contratto tra vivi, qualora sussistesse una giusta causa, gli altri consorziati hanno la facoltà, entro un mese dalla notizia dell'avvenuto trasferimento, di escludere l'acquirente dal consorzio.

Consorzi e figure affini

La differenza principale tra il “consorzio interno” e gli altri contratti che risultino limitativi della concorrenza, si rinviene nella presenza di una organizzazione comune, che è istituita al fine di realizzare i fini del consorzio stesso.

Nel codice civile, all'art. 2602, si fa riferimento al consorzio come ad un contratto tra imprese che abbia per oggetto la disciplina e l'integrazione delle rispettive attività imprenditoriali. Questa caratteristica esclude, quindi, dal computo della fattispecie “consorzio”, altre forme associative. Ad esempio, quelle che, nonostante siano definite dalla legge come consorzi, abbiano uno scopo sociale che non interferisca in maniera diretta con l'attività imprenditoriale dei consorziati, ma che si limita semplicemente a disciplinare i rapporti non fra “imprenditori” ma fra “proprietari” e fra “titolari” di diritti reali di godimento su beni immobili.

Dal punto di vista delle finalità dei consorzi, si possono invece registrare delle affinità con le organizzazioni dei produttori agricoli trattate dal D.Lgs. 18 maggio 2001, n. 228. Tali tipi di associazioni possono essere costituiti anche sotto forma di consorzi con attività esterna di cui all'art. 2612 c.c., oppure in forma di società consortili di cui all'art. 2615-ter c.c.

Data la forte relazione che lega le imprese dei vari consorziati, se ne deduce che lo scopo essenziale del consorzio sia rivolto principalmente verso i consorziati stessi: prendendo quindi in considerazione i consorzi con attività esterna, l'impresa consortile si presenta quindi come il tipo “impresa mutualistica”. Va sottolineato che, comunque, a differenza di quanto accade nelle imprese trattate dall'art. 2247 c.c., scopo principale del consorzio non si può rinvenire nella creazione di utile che possa essere poi suddiviso fra i consorziati, bensì è da ritrovare nella capacità di consentire a questi ultimi di godere di un vantaggio di tipo mutualistico, vale a dire un risparmio di costi di produzione o un aumento dei prezzi di vendita dei prodotti delle rispettive imprese.

Autonomia patrimoniale del consorzio

Per quanto riguarda il patrimonio del consorzio, questo si pone in posizione autonoma rispetto ai patrimoni aziendali dei singoli consorziati; di conseguenza, per tutta la durata del contratto di consorzio, tale patrimonio è destinato al soddisfacimento esclusivo dei creditori del consorzio stesso. Specularmente, i creditori particolari dei singoli consorziati non possono avanzare diritti sul fondo del consorzio; inoltre, ai consorziati è fatto divieto di richiedere la divisione del fondo medesimo.

Per quanto riguarda le obbligazioni assunte dal consorzio, per queste risponderà esclusivamente il fondo consortile; inoltre, non è prevista alcuna forma di controllo sulla consistenza del patrimonio consortile. È prevista una maggior tutela per le obbligazioni assunte dagli organi del consorzio per conto dei singoli consorziati per le quali devono rispondere solidamente sia il fondo consortile che i singoli consorziati; in caso di insolvenza del singolo consorziato devono rispondere gli altri consorziati in ragione delle rispettive quote.

Le società consortili

La particolarità delle società consortili è quella di essere caratterizzate da una forma lucrativa pur essendo costituite per perseguire gli scopi propri dei consorzi. Sostanzialmente il loro scopo principale non si rinviene nell'obiettivo di realizzare un utile da dividere poi con i consorziati, ma nel consentire agli stessi di conseguire un vantaggio di tipo mutualistico, come ad esempio il risparmio dei costi di produzione. Ciò non toglie che le società consortile possano adoperarsi anche in limitate attività con i terzi compiendo operazioni produttive di utili, stando il fatto, comunque, che tali operazioni devono necessariamente avere una funzione strumentale ed accessoria rispetto alla gestione mutualistica; questo per il fatto che se la gestione lucrativa prevalesse sulla gestione mutualistica la società finirebbe col perdere la connotazione consortile ed essere qualificata come società lucrativa.

Oggetto delle società consortile rimane comunque, in ultima analisi, quello riguardante la gestione di un'impresa, ma più precisamente di una “fase” delle imprese consorziate. Di conseguenza, tale forma societaria non potrà limitarsi ad essere utilizzata per perseguire semplicemente funzioni di disciplina dell'attività delle imprese consorziate, in quanto in tal caso si configurerebbero come “consorzi interni” e verrebbe a mancare un elemento essenziale del contratto di società, ovvero l'esercizio in comune di una attività economica.

All'interno del codice civile, l'art. 2615-ter rinvia alla disciplina dei tipi societari del Titolo V, vale a dire ai tipi societari a fini lucrativi, con la sola eccezione delle società semplici: pare quindi che venga escluso l'utilizza della forma cooperativa. Nonostante ciò, dato lo stretto legame che intercorre tra consorzi e cooperative per via della finalità mutualistica comune ad entrambe le figure associative, la dottrina ritiene che il silenzio della norma sia giustificato dalla naturale attitudine della forma cooperativa ad essere individuata quale strumento per il conseguimento dei fini consortili. Tale interpretazione ritrova parziale giustificazione all'interno della legislazione speciale (art. 27 e 27-ter Decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577: c.d. legge Basevi), e successivamente nel nuovo art. 2538 c. 4 c.c., il quale prevede cooperative i cui soci realizzino lo scopo mutualistico attraverso l'integrazione delle ispettive imprese o di talune fasi di esse.

La disciplina delle società consortili

Alla fattispecie tipica delle società consortili non viene affiancata dal legislatore una disciplina specifica. A causa del rinvio implicito nella disposizione dell'art. 2615-ter si applica, alle società consortili, la disciplina del tipo societario prescelto dalle parti, mentre rimane comunque da escludere l'applicabilità delle norme previste per i consorzi.

Nonostante ciò, la disciplina relativa alle società lucrative di cui al Titolo V risulta sotto più profili tendenzialmente incompatibile con le finalità consortili: un esempio è la disciplina dell'ingresso dei nuovi soci.

L'interesse consortile rimane a tutti gli effetti un interesse “di categoria”, con la conseguenza diretta che il rapporto consortile dovrebbe essere di regola un rapporto a struttura aperta, mentre le società disciplinate dal Titolo V risultano essere forme organizzative a struttura chiusa. Da ciò nasce l'esigenza di una applicazione in qualche modo “elastica” della disciplina societaria; ciò si può ottenere mediante l'introduzione all'interno degli atti costitutivi di clausole contrattuali volte a gestire o superare il potenziale contrasto fra la struttura societaria lucrativa e la mutualità dell'impresa, tuto questo nei limiti della compatibilità con eventuali norme inderogabili proprie del tipo societario prescelto.

Pertanto, prendendo in considerazione il modello societario delle società per azioni, saranno ritenute ammissibili le clausole inerenti la limitazione del diritto di opzione dei soci qualora l'aumento del capitale sia finalizzato all'ingresso di nuovi consorziati, essendo implicito nella natura consortile l'interesse sociale all'ingresso di nuovi consorziati; nonché le clausole che prevedono l'esclusione o il recesso di soci che cessano di far parte della categoria di consorziati prevista dell'atto costitutivo.

Al contrario, non sembrano applicabili quelle norme del tipo societario prescelto che risultino palesemente incompatibili con le finalità consortili, come ad esempio la norma dell'art. 2362 relativa all'unico azionista, ciò per il fatto che il carattere mutualistico delle imprese consortili esclude inevitabilmente che sia possibile raggiungere l'oggetto sociale in caso di mancanza di pluralità dei soci.

Riferimenti

Normativi:

Artt. 2602 e segg. codice civile

Artt. 2612 e segg. codice civile

Art. 2616 codice civile

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