L'espressione “credito d'imposta” individua tutte le fattispecie in cui il contribuente vanta un credito verso l'erario. La categoria di riferimento di tale fattispecie è estremamente varia, in quanto raccoglie tutte le ipotesi di credito previste dalla legge per periodi determinati e per perseguire finalità di vario tipo (ad esempio, ausilio finanziario, finalità sociale, sostegno di determinate attività o settori economici). È la stessa legge che istituisce il credito d'imposta in senso stretto che ne disciplina i meccanismi di funzionamento, a cominciare dall'identificazione dei soggetti che ne possono usufruire.
Inquadramento
L'espressione “credito d'imposta” individua tutte le fattispecie in cui il contribuente vanta un credito verso l'erario. La categoria di riferimento di tale fattispecie è estremamente varia, in quanto raccoglie tutte le ipotesi di credito previste dalla legge per periodi determinati e per perseguire finalità di vario tipo (ad esempio, ausilio finanziario, finalità sociale, sostegno di determinate attività o settori economici). È la stessa legge che istituisce il credito d'imposta in senso stretto che ne disciplina i meccanismi di funzionamento, a cominciare dall'identificazione dei soggetti che ne possono usufruire.
In linea di principio, tali crediti:
• non possono essere utilizzati oltre un certo periodo di tempo;
• possono partecipare alla determinazione delle imposte;
• possono ridurre l'ammontare dei tributi; non sono oggetto di un diritto alla restituzione.
Crediti di imposta per i redditi di lavoro dipendenti prodotti all'estero
Riferimenti normativi: art.165 TUIR
I redditi di lavoro dipendente prodotti all'estero da soggetti residenti in Italia scontano una tassazione applicata secondo un sistema di coordinamento fra la normativa nazionale e le regole dettate dalle convenzioni bilaterali stipulate dallo Stato Italiano contro le doppie imposizioni.
Imposte pagate all'estero, art.165 TUIR
Il credito per le imposte pagate all'estero spetta fino a concorrenza della quota di imposta lorda italiana corrispondente al rapporto tra il reddito prodotto all'estero e quello complessivo al netto delle perdite di precedenti periodi di imposta ammesse in diminuzione, nel limite dell'imposta netta italiana relativa all'anno di produzione del reddito estero.
Il limite viene individuato tenendo conto del credito riferito allo stesso periodo di “produzione” di reddito, già utilizzato nelle precedenti dichiarazioni
In tal senso il soggetto di imposta residente in Italia che paga le imposte all'estero a titolo definitivo sui redditi prodotti (all'estero) avrà diritto ad un credito di imposta (art.165 TUIR). Il contribuente dovrà far valere il proprio credito di imposta attraverso la compilazione del quadro CE della dichiarazione dei redditi.
Nota bene: Tassazione mondiale
L'art. 3 del TUIR sancisce che tutti i soggetti residenti nel territorio dello Stato sono assoggettati a tassazione in Italia per tutti i redditi ovunque posseduti, mentre i non residenti sono tassati soltanto per i redditi prodotti nel territorio dello Stato.
Modalità di tassazione dei redditi di attività di lavoro dipendente prestato all'estero
I redditi di attività di lavoro dipendente prestato all'estero sono tassabili in Italia secondo tre modalità (alternative)
Regime ordinario
Si ridetermina il reddito estero secondo la normativa fiscale italiana (art. 51 commi da 1-8 TUIR)
Tassazione secondo le retribuzioni convenzionali
Il reddito di lavoro prestato all'estero, in via continuativa e come soggetto esclusivo di lavoro dipendente si determina sulla base delle retribuzioni convenzionali definite annualmente con Decreto del Ministero del Lavoro (art. 4 , c.1, D.L. 31 luglio 1987, n. 317)
Condizioni:
lavoratore dipendente con prestazione lavorativa esclusiva all'estero con carattere di permanenza o di sufficiente stabilità)
Dipendente che soggiorna all'estero, nei dodici mesi, per un periodo superiore a 183 giorni
Tassazione secondo il regime dei transfrontalieri
I lavoratori transfrontalieri beneficiano di agevolazioni che prevedono una apposita franchigia di reddito non assoggettato a imposta (€ 7.500) e da norme relative ad accordi internazionali che riservano il beneficio della tassazione esclusiva nello Stato dove viene svolta l'attività o nello stato di residenza
Quadro CE
Soggetti interessati
Composizione
Credito di imposta
Viene compilato per recuperare attraverso il meccanismo del credito di imposta ai sensi dell'art.165 del TUIR, l'ammontare delle imposte pagate all'estero a titolo definitivo
Sezione I
Riservata alle informazioni necessarie alla determinazione del credito di imposta di cui all'art. 165, TUIR
Il credito per le imposte pagate all'estero spetta fino a concorrenza della quota di imposta lorda italiana corrispondente al rapporto tra il reddito prodotto all'estero e quello complessivo al netto delle perdite di precedenti periodi di imposta ammesse in diminuzione, nel limite dell'imposta netta italiana relativa all'anno di produzione del reddito estero.
Il limite viene individuato tenendo conto del credito riferito allo stesso periodo di “produzione” di reddito, già utilizzato nelle precedenti dichiarazioni
Sezione II
Riservata alla informazione necessaria per la determinazione delle eccedenze di imposta nazionale e delle eccedenze di imposta estera e dell'eventuale credito spettante
Sezione III
Riepilogativa dei crediti determinati dalle precedenti sezioni
Credito di imposta per negoziazione assistita e lodo arbitrale
Riferimenti normativi: art. 21 bis, D.L. 27 giugno 2015, n. 83
Al fine di incentivare il ricorso agli istituti deflattivi del contenzioso civile, per lo smaltimento delle cause arretrate in materia di processo civile l'art.21 bis, D.L. 27 giugno 2015, prevede incentivi fiscali nella forma di credito di imposta spettante alle parti che hanno corrisposto nell'anno 2015 compensi ad avvocati e arbitri. Con decreto del Ministero della Giustizia del 30 marzo 2017, l'agevolazione diventa permanente.
Beneficiari del credito
La parte che ha corrisposto il compenso all'avvocato che lo ha assistito nel corso di uno o più procedimenti di negoziazione assistita conclusi con successo, ovvero agli arbitri nel procedimento di arbitrato
Presupposti
Ricorso alla negoziazione assistita o all'arbitrato
La negoziazione assistita deve essere redatta, in forma scritta, a pena di nullità, con l'assistenza di un avvocato che certifica la sottoscrizione autografa sotto la propria responsabilità professionale
Presupposti
Liti interessate
Controversie in materia di risarcimento del danno da circolazione di veicoli e natanti e domande di pagamento a qualsiasi titolo di somme non eccedenti € 50.000.
Soluzioni consensuali di separazione personale, di cessazione degli effetti civili o di scioglimento del matrimonio, di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio
Conciliazione avente per oggetto diritti del prestatore di lavoro
Antiriciclaggio
Imposte indirette
Esenzioni
Imposta di registro
Imposta di bollo
(Risoluzione Agenzia delle Entrate 16 luglio 2015, n. 65/E)
Contributo unificato
Esente a norma della Nota del Ministero della Giustizia 29 luglio 2015, n.111198
Agevolazione
Domanda
Per l'anno 2016 andava presentata tra l'11 gennaio 2016 e l'11 febbraio 2016
Per il 2017, la richiesta doveva essere presentata nel periodo compreso tra il 1° aprile 2017 (data di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale del DM del 30 marzo 2017) e il 10 aprile 2017.
A decorrere dal 2018, invece, la domanda va presentata dal 10 gennaio al 10 febbraio di ogni anno. Le richieste trasmesse con modalità diverse ovvero oltre i termini indicati sono inammissibili.
Domanda
Modulo Form “scaricabile” dal sito internet www.giustizia.it
Proposta esclusivamente in via telematica.
Si allega:
copia dell'accordo di negoziazione o copia del lodo arbitrale
copia per immagine dell'originale o copia autentica del provvedimento giudiziale del fascicolo adottato
copia fattura avvocato o arbitro
copia della quietanza di pagamento, del bonifico , dell'assegno o di altro documento attestante l'avvenuto pagamento
documento di identità del richiedente
Misura del credito
€ 250,00
Limiti di stanziamento: 5 milioni di euro
Utilizzo
Dichiarazione dei redditi per l'anno in cui è avvenuto il pagamento del compenso;
Compensazione a decorrere dalla data di ricevimento della comunicazione ai beneficiari dell'importo spettante.
F24 ( codice tributo “6866”)
Controlli e revoca
L'ammontare del credito utilizzato in compensazione non deve eccedere l'importo comunicato dal ministero della Giustizia, pena lo scarto dell'operazione di versamento. Il ministero, trasmette con modalità telematiche all'Agenzia delle Entrate l'elenco dei beneficiari e l'importo del credito spettante a ciascuno di essi, nonché le eventuali variazioni e revoche. Il credito non dà luogo a rimborso
Il credito non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi nonché del valore della produzione netta ai fini Irap.
Il credito non rileva non rileva ai fini della deducibilità degli interessi passivi nonché delle spese e degli altri componenti negativi diversi.
Il credito d'imposta è revocato se:
si accerti l'insussistenza dei requisiti soggettivi e oggettivi
la documentazione presentata contenga elementi non veritieri o sia incompleta.
Credito di imposta per il riacquisto della prima casa
Riferimenti normativi:art. 7, L. 12 marzo 1998, n. 448
L'art.7 della L. n. 12 marzo 1998, n. 448 prevede un credito di imposta a favore dei contribuenti che provvedono ad acquisire un'altra casaentro un anno dall'alienazione dell'immobile acquistato con agevolazioni per la ”prima abitazione”, ceduta prima del termine del 5° anno dall'acquisto.
Credito di imposta
Ammontare del credito
Ammontare dell'imposta di registro o dell'IVA corrisposta per il primo acquisto in modo agevolato.
Il credito di imposta non potrà comunque essere superiore al totale dell'imposta di registro o dell'IVA corrisposta al secondo acquisto
Condizioni
Acquisto di abitazione avente i requisiti di prima abitazione come definita nell'art. 1 Nota II-bis tariffa parte prima allegata al D.P.R. n. 131/1986
Condizioni
Immobile con caratteristiche “non di lusso” e ubicato nel comune in cui il richiedente abbia o stabilisca la residenza entro 18 mesi dalla data di acquisto
Acquirente
Deve risiedere o stabilire la residenza entro 18 mesi dalla data di acquisto nel Comune ove ubicato l'immobile
Non deve essere titolare esclusivo o in comunione con il coniuge di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione, su altra casa di abitazione nel territorio del Comune in cui è situato l'immobile oggetto dell'acquisto agevolato
Non deve essere titolare, anche in comunione legale , su tutto il territorio dello Stato di diritti di proprietà, usufrutto, uso o abitazione di altro immobile per il quale si sia fruito dell'agevolazione “prima casa”
Utilizzo del credito
In diminuzione delle imposte sui redditi delle persone fisiche in sede di dichiarazione dei redditi successiva alla data di riacquisto
In diminuzione dell'imposta di registro, ipotecarie e catastali dovute sugli atti e sulle denunce presentate dopo la data di acquisizione del credito.
In compensazione con utilizzo del modello F24
Non può beneficiare del credito di imposta
Chi ha alienato un immobile con aliquota ordinaria, senza fruire dell'agevolazione prima casa
Chi ha alienato un immobile ricevuto per donazione o successione
Chi ha subito un accertamento con successivo diniego del beneficio “prima casa”
Chi nell'acquisto del nuovo immobile decade dal beneficio della aliquota agevolata
Documentazione da conservare
Atti di acquisto delle abitazioni
Atti di vendita delle abitazioni
Modelli F24
Credito di imposta per canoni di locazione non percepiti
L'art. 26 del TUIR dispone che per le imposte versate per canoni venuti a scadenza e non percepiti, previo accertamento avvenuto nell'ambito del procedimento giurisdizionale di convalida di sfratto per morosità, è riconosciuto un credito d'imposta di pari ammontare.
Credito di imposta per canoni di locazione non percepiti
Ammontare del credito
Ammontare pari alle imposte versate per canoni di locazione scaduti e non percepiti
Condizione
Accertamento avvenuto nell'ambito del procedimento giurisdizionale di convalida di sfratto per morosità del conduttore
Utilizzo
Prima dichiarazione dei redditi utile successiva alla conclusione del procedimento giurisdizionale di convalida dello sfratto e comunque non oltre il termine ordinario di prescrizione decennale.
Il contribuente che non intende avvalersi del credito d'imposta nell'ambito della dichiarazione dei redditi, ha la facoltà di presentare agli uffici finanziari competenti, entro i termini di prescrizione sopra indicati, istanza di rimborso.
Limiti
Il credito di imposta per canoni non riscossi si applica esclusivamente alle locazioni ad uso abitativo, ossia ai fabbricati abitativi appartenenti alla categoria catastale “A“ (A/10 escluso). I canoni di locazione relativi ad immobili ad uso non abitativo devono essere sempre dichiarati, indipendentemente dalla loro percezione (Circolare 21 maggio 2014 n. 11, risposta 1.3 e Circolare n. 7/E del 4 aprile 2017)
Nota bene
Una successiva riscossione totale o parziale dei canoni per i quali si è usufruito del credito d'imposta comporterà l'obbligo di dichiarare il maggior reddito imponibile rideterminato tra i redditi soggetti a tassazione separata (salvo opzione per la tassazione ordinaria).
Credito di imposta per immobili colpiti dal sisma in Abruzzo
Ai contribuenti colpiti dal sisma del 6 aprile 2009 in Abruzzo viene riconosciuto un credito d'imposta per le spese sostenute per gli interventi di riparazione o ricostruzione degli immobili danneggiati o distrutti, ovvero per l'acquisto di una nuova abitazione principale equivalente a quella distrutta.
Credito di imposta per immobili colpiti dal sisma in Abruzzo
Domanda
Da presentare al Comune del luogo dove è situato l'immobile
Abitazione principale
Il credito d'imposta riconosciuto per l'abitazione principale è utilizzabile in 20 quote costanti relative all'anno in cui la spesa è stata sostenuta e ai successivi anni.
Il credito è riconosciuto per la ricostruzione sia dell'abitazione principale sia delle parti comuni dell'immobile condominiale.
Il credito è riconosciuto per gli interventi su unità immobiliari appartenenti a cooperative edilizie a proprietà indivisa
Altri immobili
Per gli interventi riguardanti immobili diversi dall'abitazione principale spetta un credito d'imposta da ripartire, a scelta del contribuente in 5 o in 10 quote costanti.
Il credito non può eccedere, in ciascuno degli anni, l'imposta netta.
Il credito spetta nel limite complessivo di euro 80.000.
In evidenza
L'agenzia delle Entrate ha chiarito che permane l'esenzione delle imposte di registro, ipotecarie e catastali per gli immobili destinati ad abitazione principale
Credito di imposta per Reintegro fondi pensione
I contribuenti che aderiscono alle forme pensionistiche complementari possono richiedere, per determinate esigenze (ad esempio spese sanitarie a seguito di gravissime situazioni e acquisto della prima casa), un'anticipazione delle somme relative alla posizione individuale maturata. Sulle somme anticipate è applicata una ritenuta a titolo d'imposta.
Le anticipazioni possono essere reintegrate, a scelta dell'aderente, in qualsiasi momento mediante contribuzioni anche annuali eccedenti il limite di 5.164,57 euro. In tal senso si intende ricostituire la posizione individuale esistente all'atto dell'anticipazione
Sulle somme eccedenti il limite di 5.164,57 euro è riconosciuto un credito di imposta.
Credito di imposta per Reintegro fondi pensione
Beneficiari
Contribuenti che reintegrano le anticipazioni delle somme relative alla propria posizione individuale
Ammontare credito di imposta
Ammontare pari all'imposta pagata al momento della fruizione dell'anticipazione, proporzionalmente riferibile all'importo reintegrato
Condizioni
Il credito è riconosciuto sulle somme eccedenti il limite di € 5. 164,57, corrispondenti alle anticipazioni reintegrate.
Dichiarazione al fondo
Il contribuente deve rendere una dichiarazione al fondo con la quale dispone se la somma debba intendersi come reintegro e l'importo del medesimo.
La comunicazione deve essere resa entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all'anno in cui è effettuato il reintegro.
Il credito d'imposta spetta solo con riferimento alle somme qualificate come reintegro.
Art Bonus - confermato a regime
Riferimenti normativi:L. 29 luglio 2014, n. 106
La L. 29 luglio 2014, n. 106, nell'ambito delle "Disposizioni urgenti per la tutela del patrimonio culturale, lo sviluppo della cultura e il rilancio del turismo", ha introdotto un credito di imposta per favorire le erogazioni liberali a sostegno della cultura e del turismo.
Art bonus
Beneficiari
I contribuenti che effettuano erogazioni liberali a sostegno della cultura e dello spettacolo, indipendentemente dalla natura e dalla forma giuridica.
Non si applica
alle erogazioni liberali effettuate a favore di beni culturali appartenentia persone giuridiche private senza fine di lucro, ivi compresi gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti.
In tale ipotesi, restano applicabili le disposizioni in vigore già previste dal TUIR.
Oggetto delle erogazioni liberali
a)Bene Culturale pubblico: l'Art Bonus si applica esclusivamente per erogazioni liberali in denaro effettuate per interventi di restauro, protezione e manutenzione.
b)Istituti e Luoghi della cultura di appartenenza pubblica, Fondazioni lirico-sinfoniche, Teatri di tradizione, Istituzioni concertistico-orchestrali, Teatri nazionali, Teatri di rilevante interesse culturale, Festival, Imprese e Centri di produzione teatrale e di danza, Circuiti di distribuzione: l'Art Bonus si applica per erogazioni liberali in denaro effettuate per interventi di sostegno.
c)Enti o Istituzioni pubbliche che, senza scopo di lucro, svolgono esclusivamente attività nello spettacolo: Art Bonus si applica solo se l'erogazione liberale è effettuata per la Realizzazione di nuove strutture, il restauro ed il potenziamento di quelle esistenti.
d)Soggetti concessionari o affidatari di beni culturali pubblici, l'Art Bonus si applica solo se l'erogazione liberale è effettuata per interventi di manutenzione, protezione e restauro di un bene pubblico.
Ammontare del credito
65% delle erogazioni liberali effettuate:
Nel limite del 15% del reddito imponibile per le persone fisiche
Nel limite del 5 per mille dei ricavi per le società dei capitali
Modalità di fruizione del credito per i soggetti titolari di reddito d'impresa
il credito d'imposta è utilizzabile in compensazione mediante il modello F24 e decorre dal primo giorno del periodo d'imposta successivo a quello di effettuazione delle erogazioni liberali
Limiti
Il credito d'imposta maturato deve essere ripartito in tre quote annuali di pari importo
l'utilizzo in compensazione può avvenire nei limiti di un terzo della quota maturata
la quota corrispondente ad un terzo del credito d'imposta maturato costituisce, per ciascuno dei tre periodi d'imposta di utilizzo in compensazione, il limite massimo di fruibilità del credito
Sono previste modalità di fruizione differenziate, in relazione alla qualifica del soggetto che effettua le erogazioni liberali.
In caso di mancato utilizzo in tutto o in parte di tale importo nei predetti limiti, l'ammontare residuo potrà essere utilizzato nel corso dei periodi d'imposta successivi, secondo le modalità proprie del credito;
Modalità di fruizione del credito per le persone fisiche e gli enti che non esercitano attività commerciali
I contribuenti iniziano a fruire della prima quota annuale del credito d'imposta (nella misura di un terzo dell'importo maturato) nella dichiarazione dei redditi relativa all'anno in cui è stata effettuata l'erogazione liberale.
Ai fini del versamento delle imposte sui redditi la quota annuale non utilizzata può essere riportata nelle dichiarazioni dei periodi d'imposta successivi, senza alcun limite temporale.
Regime fiscale
non concorre alla formazione della base imponibile ai fini delle imposte sui redditi, comprese le relative addizionali regionali e comunali;
non concorre alla determinazione del valore della produzione netta ai fini IRAP;
non rileva ai fini della determinazione della quota di interessi passivi deducibile dal reddito d'impresa, ai sensi dell'art. 61 del TUIR;
non rileva ai fini della determinazione della quota di spese e altri componenti negativi diversi dagli interessi passivi, deducibile dal reddito d'impresa, ai sensi dell'art. 109 , c. 5 del TUIR.
Documentazione
Copia del documento che certifica l'erogazione in denaro con la causale di versamento che identifica l'oggetto e l'ente beneficiario.
E' possibile attraverso il sito www.artbonus.gov.it trasmettere i dati dell'erogazione liberale effettuata e produrre una autodichiarazione contenente tutti i dati della liberalità.
Codice tributo per la compensazione
Codice F24 "6842"
Adempimenti richiesti ai beneficiari delle erogazioni
I soggetti beneficiari delle erogazioni liberali, inclusi i suddetti soggetti concessionari o affidatari di beni culturali pubblici sono tenuti a comunicare mensilmente tramite il portale www.artbonus.gov.it :
l'ammontare delle erogazioni ricevute
la destinazione e dell'utilizzo delle erogazioni stesse.
School bonus - per erogazioni effettuate nel 2016-2017-2018
Riferimenti normativi: L. n. 107/2015
Lo school bonus è un credito di imposta consistente nella concessione di benefici fiscali per i contribuenti che effettuano donazioni o erogazioni liberali al fine di realizzare nuovi edifici scolastici e potenziare o effettuare opere di manutenzione degli edifici scolastici esistenti.
School bonus
Ammontare del credito
65 % per le erogazioni effettuate nel 2016 e 2017
50% per le erogazioni effettuate nel 2018
Modalità di fruizione
Invio telematico al MIUR, di una domanda che indichi:
le somme erogate a favore della scuola;
la destinazione e l'utilizzo delle donazioni.
Beneficiari
Contribuenti privati;
Persone fisiche;
Enti non commerciali;
Titolari di reddito di impresa.
Ammontare del credito
Fino ad un massimo di 100.000 euro da ripartire in 3 quote annuali di pari importo per 3 anni.
Oggetto delle erogazioni liberali
Erogazioni in denaro a favore di istituti scolastici:
finanziamento opere di costruzione di nuove scuole
opere di manutenzione o potenziamento di scuole esistenti
opere finalizzato all'aumento dell'occupabilità degli studenti
Mediazione e conciliazione di controversie civili e commerciali
Prassi: Circolare Agenzia delle Entrate del 4 aprile 2017, n. 7
Ai contribuenti che per la risoluzione di controversie civili o commerciali si avvalgono di soggetti abilitati a svolgere procedimenti di mediazione, spetta un credito d'imposta pari a quanto effettivamente corrisposto, entro il limite massimo di:
500 euro in caso di successo della mediazione
250 euro in caso di insuccesso.
Mediazione e conciliazione di controversie civili e commerciali
Oggetto
Risoluzione di controversie civili o commerciali
Beneficiari
Contribuenti che per la risoluzione di controversie civili o commerciali si avvalgono di soggetti abilitati a svolgere procedimenti di mediazione
Ammontare del credito di imposta
max 500 euro in caso di successo della mediazione,
max 250 euro in caso di insuccesso.
Il limite è da intendersi riferito a ciascun procedimento
Utilizzazione
Compensazione tramite mod. F24
In dichiarazione dei redditi in diminuzione dell'Irpef
Nota bene
Il credito non dà luogo a rimborso
Non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi.
Il credito che non ha trovato capienza in un anno potrà essere utilizzato dal contribuente nella successiva dichiarazione dei redditi
In caso di omessa indicazione del credito nella dichiarazione dei redditi si decade dal beneficio.
Credito di imposta per Videosorveglianza (2017)
Riferimenti normativi:art. 1, c. 982, L. n. 208/2015
La L. n. 208/2015 (art.1 comma 982) ha previsto un credito di imposta per le spese sostenute da persone fisiche che non esercitano attività di lavoro autonomo o di impresa, per la installazione di sistemi di videosorveglianza digitale o di allarmi, nonché per le spese sostenute per contratti stipulati con istituti di vigilanza, dirette alla prevenzione di attività criminali.
Credito di imposta per Videosorveglianza (2017)
Spese sostenibili
installazione di sistemi di videosorveglianza di gitale o allarme;
contratti stipulati con istituti di vigilanza, diretti alla prevenzione di attività criminali.
Limiti
Spese sostenute su immobili non utilizzati nell'esercizio di attività di impresa o di lavoro autonomo.
Per le spese sostenute su un immobile utilizzato in modo promiscuo all'esercizio di impresa o di lavoro autonomo e all'uso personale e familiare del contribuente, il credito di imposta spetta per il 50% dell'ammontare
Fruizione del credito
Compensazione in F24 attraverso i servizi telematici dell'agenzia delle entrate (codice tributo 6874
Utilizzazione in diminuzione delle imposte dovute in base alla propria dichiarazione dei redditi. In tal caso l'ammontare del credito non utilizzato può essere fruito nei periodi di imposta successivi
Ammontare
100% dell'importo delle spese indicate su istanza presentata all'Agenzia delle Entrate tramite apposito software.
Domanda
Agenzia delle Entrate tramite software dedicato da presentare dal 20 febbraio al 20 marzo 2017
Documentazione
Istanza inviata e ricevuta di avvenuta ricezione
Fattura acquisto del bene o del servizio
Autocertificazione attestante l'utilizzo dell'immobile (uso familiare o personale o promiscuo)
Modello F24 per eventuali compensazioni già effettuate
Sport bonus
Riferimenti normativi:
L. n. 205 del 27 dicembre 2017
Legge n. 145 del 30 dicembre 2018, articolo 1 co. 621-628
La Legge di bilancio 2019 amplia il credito di imposta istituito con la L.205/2017 per le erogazioni liberali destinate ad interventi di manutenzione e restauro di impianti sportivi pubblici e per la realizzazione di nuove strutture sportive pubbliche.
Beneficiari
persone fisiche
enti non commerciali
titolari di reddito di impresa
Oggetto
Le erogazioni liberali devono essere effettuate in denaro, entro il 2019 e finalizzate ad interventi di restauro di impianti sportivi pubblici e per la realizzazione di nuove strutture sportive pubbliche anche nel caso in cui le stesse siano destinate ai soggetti concessionari o affidatari degli stessi impianti.
Adempimenti
I beneficiari delle erogazioni devono comunicare con effetto immediato l'ammontare delle somme ricevute e la loro destinazione all'Ufficio per lo Sport presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri e contestualmente devono darne informazione e pubblicità attraverso l'utilizzo di mezzi informatici.
Devono altresì rendicontare le modalità di utilizzo delle somme erogate. In tal senso, entro il 30 giugno di ogni anno successivo a quello dell'erogazione, devono comunicare all'Ufficio per lo Sport presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri lo stato di avanzamento lavori, attraverso una precisa rendicontazione, fino all'ultimazione dei lavori di manutenzione, restauro o realizzazione di nuove strutture.
Misura dell'agevolazione
Persone fisiche – Enti non commerciali: 65% delle erogazioni effettuate nel limite del 20% del reddito imponibile
Titolari di reddito di impresa: 65% delle erogazioni effettuate nel limite del 10‰ dei ricavi annui
Fruizione del credito
Il credito di imposta è ripartito in tre quote annuali di pari importo. Per i soggetti titolari di reddito di impresa il credito di imposta è utilizzabile in compensazione mediante modello F24 ai sensi dell'art.17 D.Lgs. 241/97.
Nota bene: al credito di imposta in oggetto non si applicano i limiti:
a) di euro 250.000,00 previsto dall'art.1 comma 53 L.244/2007 – limite annuale per l'utilizzo dei crediti di imposta nel quadro RU del modello “Redditi”;
b) di euro 700.000,00 previsto dall'art.34 della L.388/2000 – limite annuale delle compensazioni nel modello F24.
Trattamento fiscale
Il credito di imposta non rileva ai fini delle imposte sui redditi e dell'Irap
Credito di imposta per erogazioni liberali per interventi su edifici e terreni pubblici
Riferimenti normativi:
Legge n. 145 del 30 dicembre 2018, articolo 1 co. 156-161
Soggetti interessati
Persone fisiche
Enti non commerciali
Titolari di reddito di impresa
Adempimenti per i beneficiari
I beneficiari delle erogazioni devono comunicare mensilmente l'ammontare delle somme ricevute nl mese di riferimento al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare.
Devono dare pubblicità dell'ammontare della liberalità e della sua destinazione attraverso il sito web istituzionale, in modo facilmente individuabile attraverso una pagina dedicata.
Devono dare pubblica comunicazione in apposito portale gestito dal Ministero in cui si evincono tutte le informazioni sui soggetti destinatari delle erogazioni liberali, sui fondi pubblici assegnati per l'anno in corso, sull'ente responsabile del bene, sulla fruizione delle erogazioni.
Oggetto dell'agevolazione
Interventi su edifici e terreni pubblici sulla base di progetti presentati da enti proprietari , con le seguenti finalità:
- Bonifica ambientale compresa la rimozione dell'amianto degli edifici
- Prevenzione e risanamento del dissesto idrogeologico
- Realizzazione e ristrutturazione di parchi, aree verdi attrezzate
- Recupero di aree dismesse di proprietà pubblica
NOTA BENE: Le liberalità devono essere effettuate in denaro
Decorrenza e Ambito temporale
Periodi di imposta successivi a quello in corso al 31.12.2018
Misura dell'agevolazione
Persone fisiche – Enti non commerciali: 65% delle erogazioni effettuate nel limite del 20% del reddito imponibile
Titolari di reddito di impresa: 65% delle erogazioni effettuate nel limite del 10‰ dei ricavi annui
Fruizione del credito
Il credito di imposta è ripartito in tre quote annuali di pari importo. Per i soggetti titolari di reddito di impresa il credito di imposta è utilizzabile in compensazione mediante modello F24 ai sensi dell'art.17 D.Lgs. 241/97.
Nota bene: al credito di imposta in oggetto non si applicano i limiti:
a) di euro 250.000,00 previsto dall'art.1 comma 53 L.244/2007 – limite annuale per l'utilizzo dei crediti di imposta nel quadro RU del modello “Redditi”;
b) di euro 700.000,00 previsto dall'art.34 della L.388/2000 – limite annuale delle compensazioni nel modello F24.
Trattamento fiscale
Il credito di imposta non rileva ai fini delle imposte sui redditi e dell'Irap
Credito di imposta APE
Riferimenti normativi: L.232/2016; L.205/2017
L'APE, acronimo di anticipo finanziario a garanzia pensionistica, è un istituto finalizzato a permettere l'uscita dal mondo del lavoro da tutti i soggetti a cui mancano 3 anni e 7 mesi per il raggiungimento del requisito pensionistico.
Soggetti interessati
iscritti alla AGO
età anagrafica minima di 63 anni
che matureranno entro 3 anni e 7 mesi il diritto alla pensione
requisito contributivo di almeno 20 anni
Ambito oggettivo
Si tratta di un prestito con restituzione tramite rata di ammortamento. Al momento dell'accesso al trattamento, l'ammontare della pensione al netto della rata di ammortamento deve essere pari o superiore a 1,4 volte il trattamento minimo previsto nell'AGO
La restituzione del prestito avviene a partire dalla maturazione del diritto alla pensione di vecchiaia secondo le seguenti modalità:
- rate di ammortamento mensile
- durata 20 anni.
L'Inps trattiene a partire dalla prima pensione mensile erogata l'importo della rata del prestito che tempestivamente restituirà all'istituto di credito erogante.
Misura dell'agevolazione
E' riconosciuto un credito di imposta annuo nella misura del 50% dell'importo pari ad un ventesimo degli interessi e dei premi assicurativi pattuiti nei contratti di finanziamento a copertura del rischio di premorienza
Trattamento fiscale
Il credito di imposta non rileva ai fini delle imposte sui redditi e dell'Irap