Crediti d'imposta per società di persone

Marco Ruggieri
04 Agosto 2015

Il Quadro RU - Crediti d'imposta - modello Unico - Società di persone 2014 (Dichiarazione delle società di persone ed equiparati - Periodo d'imposta 2013) deve essere compilato dai soggetti che fruiscono dei crediti d'imposta derivanti da agevolazioni concesse alle imprese.
Inquadramento

Il Quadro RU - Crediti d'imposta - modello Unico - Società di persone 2014 (Dichiarazione delle società di persone ed equiparati - Periodo d'imposta 2013) deve essere compilato dai soggetti che fruiscono dei crediti d'imposta derivanti da agevolazioni concesse alle imprese.

Il quadro è composto da cinque sezioni:

  • la sezione I è riservata all'indicazione di tutti i crediti d'imposta da riportare nella dichiarazione dei redditi, escluso il credito d'imposta “Caro petrolio” (esposti nella sezione II) e il credito d'imposta “Nuovi investimenti nelle aree svantaggiate ex art. 1, c. 271, L. 296/2006” (esposti nella sezione IV).
  • la sezione II è destinata al credito d'imposta a favore degli autotrasportatori per il consumo di gasolio (Caro petrolio);
  • la sezione IV è destinata al credito d'imposta per nuovi investimenti nelle aree svantaggiate di cui alla legge n. 296/2006;
  • la sezione V è riservata all'indicazione dei crediti d'imposta residui non più riportati specificatamente nel presente quadro (Altri crediti d'imposta);
  • la sezione VI è suddivisa in tre sotto sezioni e contiene le informazioni relative ai crediti d'imposta ricevuti (VI-A) e trasferiti (VI-B) nonché ai crediti eccedenti il limite annuale di utilizzo (VI-C).

I soggetti che attribuiscono i crediti d'imposta ai propri soci o associati devono indicare nell'apposito rigo “Credito d'imposta trasferito”, presente in ciascuna sezione del quadro, l'importo del credito d'imposta distribuito ai soci, riportando nella sezione VI-B i dati dei singoli soci o associati.

I soci devono esporre l'importo ricevuto nel rigo “Credito d'imposta ricevuto” della sezione relativa al credito trasferito e riportare nella sezione VI-A i dati del soggetto cedente.

Premessa

Nei successivi punti saranno brevemente descritti il contenuto e le regole di compilazione del quadro RU, così come indicato nelle “Istruzioni per la compilazione – Periodo d'imposta 2013” relative all'“Unico – Società di Persone 2014”.

La compilazione del quadro RU: le novità.

Nel quadro sono state inserite nuove agevolazioni:

  • credito d'imposta per l'acquisto e la rottamazione di autoveicoli, istituito dall'articolo 17-decies del decreto legge 26 giugno 2012, n. 83, convertito dalla legge n. 134/2012;
  • credito d'imposta per l'offerta on line di opere dell'ingegno di cui all'art. 11-bis del decreto legge n. 179/2012, convertito dalla legge n. 221/2012.

Inoltre, nel quadro sono state recepite alcune novità relative ai crediti d'imposta già previsti nel modello Unico 2013.

Intanto, la proroga per l'anno 2013 del credito d'imposta a favore degli autotrasportatori per il recupero del contributo versato al SSN sui premi di assicurazione per la responsabilità civile auto (art. 23, comma 1, del decreto legge n. 95/2012).

Poi, la proroga del termine di fruizione del credito d'imposta per nuovo lavoro stabile nel Mezzogiorno (art. 2, comma 9, del D.L. n. 76/2013).

Ancora, la previsione in via permanente dei crediti d'imposta per il settore cinematografico ed estensione delle agevolazioni anche ai produttori indipendenti di opere audiovisive (art. 8, commi 1 e 2, del D.L. n. 91/2013).

Infine, la proroga del credito d'imposta istituito dalla legge della Regione Siciliana n. 11/2009, disposta dalla legge regionale n. 21/2013.

Al contrario, nel quadro non è più riportato il credito d'imposta “Investimenti imprese editrici”, in quanto si è concluso il periodo di utilizzo previsto dalla norma istitutiva (il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2012).

Il limite di utilizzo dei crediti d'imposta.

Per effetto di quanto disposto dall'art. 1, commi da 53 a 57, della legge n. 244 del 2007, a decorrere dall'anno 2008, i crediti d'imposta del quadro RU possono essere utilizzati, anche in deroga alle disposizioni previste dalle singole norme istitutive, in misura non superiore a euro 250.000 annui.

L'ammontare eccedente è riportato in avanti anche oltre il limite temporale eventualmente previsto dalle singole leggi istitutive ed è comunque compensabile per l'intero importo residuo a partire dal terzo anno successivo a quello in cui si genera l'eccedenza.

Con la risoluzione n. 9/DF del 3 aprile 2008, il Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento delle Finanze ha precisato che il limite di 250.000 euro si cumula con il limite generale alle compensazioni previsto dall'articolo 25, comma 2, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (516.456,90 euro). Qualora in un determinato anno siano effettuate compensazioni per un importo inferiore al limite di euro 516.456,90, i crediti da quadro RU possono essere utilizzati anche oltre lo specifico limite dei 250.000 euro, fino a colmare la differenza non utilizzata del limite generale.

A decorrere dal 1° gennaio 2014, il limite massimo dei crediti d'imposta e dei contributi compensabili ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo n. 241/1997 è aumentato a euro 700.000 (art. 9, comma 2, del decreto-legge n. 35/2013).

Il limite di utilizzo di cui all'art. 1, comma 53, della legge n. 244/2007 non si applica, per espressa previsione normativa, ai seguenti crediti d'imposta:

  • credito d'imposta di cui all'articolo 1, commi da 280 a 283, della legge n. 296 del 2006 (Ricerca e sviluppo);
  • credito d'imposta previsto dall'articolo 1, commi da 271 a 279, della legge n. 296/2006 (Nuovi investimenti nella aree svantaggiate), al quale il limite non si applica a partire dal 1º gennaio 2010;
  • crediti d'imposta di cui all'articolo 29 del decreto legge 31 dicembre 2007, n. 248 (Incentivi per la rottamazione e per l'acquisto, con rottamazione, di autoveicoli e motocicli);
  • crediti d'imposta per il settore cinematografico istituiti dalla legge n. 244/2007;
  • credito d'imposta derivante dalla trasformazione di attività per imposte anticipate iscritte in bilancio di cui all'articolo 2, comma 55, del decreto legge n. 225/2010;
  • credito d'imposta per la ricerca scientifica, istituito dall'articolo 1 del decreto-legge n. 70/2011;
  • credito d'imposta a favore degli autotrasportatori istituito dall' articolo 1 del decreto-legge n. 265 del 2000 (il limite non si applica al credito d'imposta riferito ai consumi effettuati a partire dal 2012);
  • credito d'imposta a favore delle imprese che assumono lavoratori dipendenti altamente qualificati, di cui all'articolo 24 del citato decreto-legge n. 83/212, convertito dalla legge n. 134/2012.

Ai sensi dell'articolo 1, comma 10, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 9, il tetto previsto dal citato comma 53 non si applica ai crediti d'imposta spettanti a titolo di rimborso di contributi anticipati sotto forma di sconto sul prezzo di vendita di un bene o servizio.

Inoltre, il citato limite non trova applicazione nei confronti delle imprese che, in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 1, comma 54, della legge n. 244/2007, presentano all'Agenzia delle Entrate un'apposita istanza preventiva ai sensi dell'art. 11 della legge n. 212 del 2000.

La sezione I del quadro RU - Crediti d'imposta.

La sezione in oggetto accoglie quanto segue:

  • nel rigo RU1 - colonna 1, il codice identificativo del credito d'imposta (così come indicato in calce alle istruzioni del quadro);
  • nel rigo RU1 - colonna 2, con riferimento al credito d'imposta “Nuovo lavoro stabile nel Mezzogiorno”, il codice della Regione che ha rilasciato il provvedimento di assenso;
  • nel rigo RU1 - colonna 3, con riferimento al credito d'imposta “Investimenti Regione Siciliana”, l'anno di presentazione dell'istanza di attribuzione del credito;
  • nel rigo RU2, l'ammontare del credito d'imposta residuo, relativo all'agevolazione indicata nel rigo RU1, risultante dalla precedente dichiarazione (2013);
  • nel rigo RU3, l'ammontare del credito d'imposta ricevuto (esclusivamente da soggetti in veste di soci di società “trasparenti” o di beneficiari di Trust oppure di cessionari);
  • nel rigo RU4 - colonna 1, l'ammontare complessivo dei costi sostenuti nel periodo d'imposta per l'acquisizione dei beni agevolati e nella colonna 2 l'ammontare complessivo dell'investimento agevolabile (esclusivamente con riferimento ai crediti “Agricoltura 2007”, “Investimenti Regione Siciliana” e “Carta per editori”);
  • nel rigo RU5 - colonna 1, con riferimento al credito “Teleriscaldamento con biomassa ed energia geotermica”, l'ammontare del credito relativo ai costi di collegamento alla rete maturato nel periodo d'imposta cui fa riferimento la presente dichiarazione;
  • nel rigo RU5 - colonna 3, l'ammontare complessivo del credito maturato nel periodo d'imposta cui fa riferimento la presente dichiarazione; il rigo, invece, non può essere compilato con riferimento ai crediti d'imposta non più operativi nello stesso periodo;
  • nel rigo RU6, l'ammontare del credito utilizzato in compensazione ai sensi del D. Lgs. n. 241 del 1997 nel periodo d'imposta cui fa riferimento la presente dichiarazione;
  • nel rigo RU7 - colonne 1, 2, 3, 6 e 7, l'ammontare del credito utilizzato in dichiarazione in diminuzione delle imposte e ritenute indicate nelle colonne sopra citate.

Il rigo può essere compilato con riferimento ai crediti “Esercenti sale cinematografiche”, “Incentivi per la ricerca scientifica”, “Veicoli elettrici, a metano o a GPL”, “Incentivi sostituzione veicoli ex D.L. 83/2012” e “Offerta on line opere ingegno”.

In particolare, occorre indicare:

  • nella colonna 1, l'ammontare del credito utilizzato in diminuzione delle ritenute alla fonte sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti dovute per l'anno 2013;
  • nelle colonne 2 e 3, l'ammontare del credito utilizzato in diminuzione, rispettivamente, dei versamenti periodici e dell'acconto e del versamento del saldo dell'IVA dovuta per l'anno 2013;
  • nella colonna 6, l'ammontare del credito utilizzato in diminuzione dell'imposta sostitutiva di cui alla legge n. 342 del 2000 relativa al periodo di imposta cui fa riferimento la presente dichiarazione;
  • nella colonna 7, l'ammontare del credito utilizzato in diminuzione dell'IRAP relativa al periodo di imposta cui fa riferimento la presente dichiarazione.
  • nel rigo RU8, l'ammontare del credito di cui al rigo RU6 versato a seguito di ravvedimento nel periodo d'imposta cui fa riferimento la presente dichiarazione e fino alla data di presentazione, al netto dei relativi interessi e sanzioni;
  • nel rigo RU9, l'ammontare del credito d'imposta ceduto per l'acquisto e la rottamazione di veicoli spettante alle imprese costruttrici e importatrici (il credito può essere ceduto secondo le disposizioni di cui agli artt. 1260 e segg. del codice civile); a favore delle imprese di esercizio cinematografico per la digitalizzazione delle sale (a norma dell'articolo 51 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, il credito può essere ceduto ai sensi dell'articolo 1260 c.c. agli intermediari bancari, finanziari e assicurativi nonché al fornitore dell'impianto);
  • nel rigo RU10, l'ammontare del credito d'imposta distribuito ai propri soci o associati (per ciascun anno di maturazione del credito trasferito deve essere compilato un rigo della sezione VI-B);
  • nel rigo RU11, l'importo del credito richiesto a rimborso, con riferimento ai crediti d'imposta “Teleriscaldamento con biomassa ed energia geotermica” e “Esercizio di servizio di taxi”;
  • nel rigo RU12, l'ammontare del credito residuo da riportare nella successiva dichiarazione (per le modalità e i termini di utilizzo del credito residuo occorre fare riferimento alle istruzioni relative a ciascun credito d'imposta).
La sezione II del quadro RU - Credito d'imposta per il gasolio per autotrazione

(“Caro petrolio” - art. 1, D.L. 265/2000; art. 25, L. 388/2000; art. 8, D.L. 356/2001; art. 5, D.L. 452/2001; art. 1, D.L. 138/2002; art. 16, c. 1, D.L. 269/2003; art. 1, commi 515, 516 e 517 L. 311/2004; art. 1, c. 10, D.L. 16/2005; art. 7, c. 14, D.L. 262/2006; art. 6, D.Lgs. 26/2007; D.L. 1/2012).

Nella presente sezione deve essere indicato il credito d'imposta previsto dal D.L. 26 settembre 2000, n. 265, convertito con modificazioni dalla legge n. 343 del 2000, a favore di esercenti alcune attività di trasporto merci, enti e imprese pubbliche di trasporto, esercenti autoservizi e trasporti a fune, con riferimento ai consumi di gasolio.

Il credito in questione può essere utilizzato in compensazione ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. n. 241 del 1997 ovvero richiesto a rimborso secondo le modalità e con gli effetti previsti dal D.P.R. 9 giugno 2000, n. 277.

L'articolo 61, comma 1, del D.L. 1/2012, ha anticipato il termine di presentazione all'Agenzia delle Dogane dell'apposita dichiarazione e ha ampliato il periodo di utilizzo in compensazione del credito d'imposta.

Inoltre, il comma 2 del citato articolo 61 ha stabilito che, a partire dai crediti riconosciuti con riferimento ai consumi di gasolio effettuati nel corso dell'anno 2012, non trova applicazione la limitazione prevista dall'art. 1, comma 53, della legge n. 244 del 2007.

Nella sezione sono previste due colonne: la colonna 1 è riservata all'indicazione dell'importo residuo del credito d'imposta riconosciuto nell'anno 2012; la colonna 2, invece, è utilizzata per l'esposizione del credito d'imposta riconosciuto nell'anno 2013.

In particolare, occorre indicare:

  • nel rigo RU21 - colonna 1, l'ammontare del credito residuo risultante dalla precedente dichiarazione;
  • nel rigo RU22 - colonna 2, l'ammontare del credito d'imposta ricevuto (i soci che detengono una partecipazione in una o più società di persone e i beneficiari di “Trust trasparenti“ e “Trust misti” devono indicare l'importo del credito ricevuto);
  • nel rigo RU23 - colonna 2, l'ammontare del credito concesso nell'anno 2013 con riferimento ai consumi effettuati nel quarto trimestre del 2012 e nei primi tre trimestri del 2013.
  • nel rigo RU24 - colonna 1, l'ammontare del credito (rigo RU 21) utilizzato in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997 nell'anno 2013;
  • nel rigo RU24 - colonna 2, l'ammontare del credito (rigo RU 22 e rigo RU 23) utilizzato in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997 nell'anno 2013;
  • nel rigo RU25 - colonne 1 e 2, l'ammontare del credito (rigo RU24) versato, a seguito di ravvedimento, nel periodo d'imposta cui fa riferimento la presente dichiarazione e fino alla sua data di presentazione, al netto dei relativi interessi e sanzioni;
  • nel rigo RU26 - colonna 2, l'ammontare del credito d'imposta distribuito, in tutto o in parte, ai propri soci od associati;
  • nel rigo RU27 - colonna 1, l'ammontare del credito chiesto a rimborso entro il 30 giugno 2014;
  • nel rigo RU28 - colonna 2, l'ammontare del credito residuo, costituito dalla differenza tra la somma degli importi indicati nei righi RU22, RU23 e RU25 e la somma degli importi dei righi RU24 e RU26 della medesima colonna (utilizzabile in compensazione entro il 31 dicembre 2014).
La sezione IV del quadro RU - Credito d'imposta per nuovi investimenti nelle aree svantaggiate

(art. 1, commi 271- 279, L. 296/2006; D.L. 97/2008)

L'articolo 1, commi 271-279, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ha previsto l'attribuzione di un credito d'imposta alle imprese che effettuano nuovi investimenti destinati alle strutture produttive situate nelle aree ammissibili alle deroghe previste dall'art. 87, paragrafo 3, lettere a) e c), del Trattato istitutivo della Comunità europea, ubicate nelle regioni della Calabria, Campania, Puglia, Sicilia, Basilicata, Sardegna, Abruzzo e Molise.

L'agevolazione è riconosciuta nel rispetto degli orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale 2007-2013 e spetta per gli investimenti, facenti parte di un progetto iniziale, realizzati nel periodo dal 1° gennaio 2007 al 31 dicembre 2013. Sono agevolabili i beni strumentali nuovi, espressamente individuati dal comma 273 della citata legge, appartenenti alle seguenti categorie: macchinari, impianti, diversi da quelli infissi al suolo, attrezzature varie, brevetti concernenti nuove tecnologie di prodotti e processi produttivi, e programmi informatici, limitatamente alle piccole e medie imprese.

Il credito d'imposta è utilizzabile per il versamento, mediante compensazione “interna”, delle imposte sui redditi dovute, in acconto ed a saldo, per il periodo d'imposta in cui sono effettuati gli investimenti e per i periodi d'imposta successivi; l'eventuale eccedenza può essere fruita in compensazione ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, a decorrere dal sesto mese successivo al termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta nel quale l'investimento è realizzato.

A partire dal 1° gennaio 2010, al credito d'imposta non si applica il limite di utilizzo previsto dall'art. 1, comma 53, della legge n. 244 del 2007.

La sezione deve essere compilata dai soggetti che hanno realizzato gli investimenti negli anni dal 2007 al 2012 per i quali hanno ottenuto il nulla-osta alla fruizione del credito a decorrere dall'anno 2014 nonché dai soggetti che hanno realizzato gli investimenti nell'anno 2013 per i quali il nulla osta alla fruizione decorre dal 2013 e/o dal 2014.

Nel rigo RU41 - colonne 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7, occorre indicare, in corrispondenza della colonna relativa al periodo d'imposta nel corso del quale è stato realizzato l'investimento, l'ammontare complessivo dei costi di acquisto o di costruzione effettivamente sostenuti riferiti ai beni ammessi a fruire dell'agevolazione (in altri termini, il costo complessivo degli investimenti effettivamente realizzati nell'anno di riferimento).

Nel rigo RU42 - colonne 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7, occorre indicare l'ammontare complessivo dei costi agevolabili riferiti agli investimenti indicati nelle rispettive colonne del rigo precedente. Occorre rammentare che il costo agevolabile è costituito dal costo complessivo delle acquisizioni dei beni agevolabili, decurtato degli ammortamenti dedotti relativi ai medesimi beni appartenenti alla struttura produttiva nella quale è stato realizzato il nuovo investimento. Sono esclusi dal computo gli ammortamenti dei beni che formano oggetto dell'investimento agevolato effettuati nel periodo d'imposta della loro entrata in funzione.

La sezione V del quadro RU - Altri crediti d'imposta.

Questa sezione è riservata all'indicazione di eventuali importi residui relativi a crediti di imposta che, non essendo più vigenti, non sono riportati in modo distinto nel presente quadro.

Si riporta di seguito un elenco, non necessariamente esaustivo, di tali crediti:

  • credito relativo ai compensi in natura, previsto dall'art. 6 della legge n. 488 del 1999;
  • credito concesso ai datori di lavoro per l'incremento della base occupazionale di cui al D.L. 357 del 1994;
  • credito per la promozione dell'imprenditoria femminile, previsto dall'art. 5 della legge n. 215 del 1992;
  • credito d'imposta per l'acquisto e la rottamazione di veicoli, ciclomotori e motoveicoli, previsto dall'art. 29 della legge n. 669 del 1996;
  • credito d'imposta per l'acquisto e la rottamazione di macchine e attrezzature agricole, previsto dall'art. 17, c. 34, della legge n. 449 del 1997;
  • credito d'imposta per la mancata metanizzazione della Sardegna, previsto dall'art. 6 della legge n. 73 del 1998;
  • credito d'imposta alle piccole e medie imprese per le nuove assunzioni, previsto dall'art. 4 della legge n. 449 del 1997;
  • credito d'imposta per incentivi occupazionali, previsto dall'art. 4 della legge n. 448 del 1998;
  • credito d'imposta per la cessione di attività regolarizzate, previsto dall'art. 14, comma 6, della legge n. 289 del 2002, come sostituito dall'art. 5-bis del decreto-legge n. 282 del 2002, convertito dalla legge n. 27 del 2003, utilizzabile esclusivamente ai fini dei versamenti dell'IRPEF e dell'IRES;
  • credito d'imposta a favore delle piccole e medie imprese per investimenti innovativi (artt. 5 e 6 L. n. 317/91);
  • credito d'imposta per spese di ricerca (art. 8 L. n. 317/91);
  • credito per il settore del commercio e del turismo per l'acquisto di beni strumentali (art. 11, L. 449/97);
  • credito per l'acquisto di strumenti per la pesatura (art. 1, L. 77/97);
  • credito d'imposta per le operazioni di concentrazione tra micro, piccole e medie imprese (art. 9 D.L., n. 35/2005).
La sezione VI-A del quadro RU - Crediti d'imposta ricevuti.

La sezione VI-A è utilizzata dai soggetti che, avendo una partecipazione in una o più società di persone ovvero in uno degli altri soggetti di cui all'art. 5 del TUIR, hanno ricevuto dagli stessi uno o più crediti d'imposta.

Inoltre, sono tenuti alla compilazione della presente sezione:

  • i soggetti beneficiari di Trust per l'indicazione dei crediti d'imposta imputati dai Trust (“Trust trasparenti” e dai “Trust misti”);
  • i cessionari dei crediti d'imposta di cui all'articolo 1, comma 231, della legge n. 296 del 2006 e all'art. 17-decies del decreto-legge n. 83 del 2012 (incentivi per l'acquisto e la rottamazione di veicoli) per l'indicazione dell'importo ricevuto dall'impresa venditrice o importatrice;
  • i cessionari del credito d'imposta per la digitalizzazione delle sale cinematografiche, istituito dall'articolo 1, comma 327, lett. c), n. 1, della legge n. 244 del 2007;
  • i cessionari del credito d'imposta a favore delle banche per il recupero delle rate del finanziamento agevolato concesso per la ricostruzione ai soggetti colpiti dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 di cui all'art. 3-bis D.L. 95/2012, cedibile ai sensi dell'art. 43-ter del D.P.R. n. 602 del 1973 e ai sensi dell'art. 1260 c.c.;
  • i cessionari del credito d'imposta per il finanziamento dei versamenti dei tributi, contributi e premi assicurativi dovuti dai soggetti danneggiati dal sisma del 20 e 29 maggio 2012, previsto dall'art. 11 del decreto-legge n. 174/2012 e dall'art. 1, commi da 365 a 375, della legge n. 228/2012, cedibile ai sensi dell'art. 43-ter del D.P.R. n. 602 del 1973 e ai sensi dell'art. 1260 c.c..

In particolare, occorre riportare, per ogni credito d'imposta, per ogni anno di riferimento e per ciascun soggetto cedente, i seguenti dati:

  • nella colonna 1, il codice del credito ricevuto;
  • nella colonna 3, l'anno d'insorgenza del credito;
  • nella colonna 4, il codice fiscale del soggetto cedente;
  • nella colonna 5, l'ammontare del credito ricevuto.
La sezione VI-B del quadro RU - Crediti d'imposta trasferiti.

Tale sezione deve essere utilizzata per l'indicazione dei crediti d'imposta distribuiti, in tutto o in parte, ai propri soci od associati. La sezione è utilizzata anche per l'indicazione dei dati relativi ai soggetti cessionari e agli importi ceduti in caso di cessione secondo le ordinarie regole civilistiche dei crediti d'imposta per l'acquisto e la rottamazione di veicoli di cui all'art. 1, comma 231, della legge n. 296 del 2006 e all'art. 17-decies del decreto-legge n. 83 del 2012, nonché del credito d'imposta per la digitalizzazione delle sale cinematografiche, istituito dall'articolo 1, comma 327, lett. c), n. 1, della legge n. 244 del 2007.

In particolare, nei righi da RU506 a RU510 occorre riportare, per ogni credito d'imposta e per ogni anno di riferimento, i seguenti dati:

  • nella colonna 1, il codice del credito distribuito al socio (o associato) o ceduto;
  • nella colonna 3, l'anno d'insorgenza del credito in capo all'avente diritto;
  • nella colonna 4, da compilare solo in caso di cessione secondo le regole civilistiche dei crediti d'imposta per l'acquisto e la rottamazione di veicoli di cui all'articolo 1, comma 231, della legge n. 296 del 2006 e all'art. 17-decies del decreto-legge n. 83 del 2012, nonché del credito d'imposta per la digitalizzazione delle sale cinematografiche previsto dall'articolo 1, comma 327, lett. c), n. 1, della legge n. 244, il codice fiscale del soggetto cessionario;
  • nella colonna 5, l'ammontare del credito distribuito o ceduto dal dichiarante.
La sezione VI-C del quadro RU - Limite di utilizzo.

Tale sezione deve essere compilata ai fini della verifica del limite di utilizzo dei crediti d'imposta previsto dall'art. 1, commi da 53 a 57, della legge n. 244 del 2007 e della determinazione dell'ammontare eccedente il predetto limite.

La sezione è suddivisa in cinque parti:

  • la Parte I – Dati generali contiene i dati di carattere generale e deve essere compilata da tutti i contribuenti, esclusi i soggetti che beneficiano solamente di agevolazioni per le quali non opera il limite di utilizzo;
  • la Parte II - Verifica del limite ai fini dell'utilizzo dei crediti in compensazione interna deve essere compilata solo dai soggetti che intendono utilizzare in compensazione interna (ovvero, senza esporre la compensazione nel modello F24) i crediti d'imposta indicati nel presente quadro;
  • la Parte III – Eccedenze 2008 – 2009 – 2010 – 2011 deve essere compilata dai contribuenti che hanno indicato nel modello UNICO 2013 importi residui relativi a eccedenze 2008, 2009, 2010 e 2011;
  • la Parte IV – Eccedenza 2012 deve essere compilata dai contribuenti che hanno esposto crediti eccedenti il limite di utilizzo (Eccedenza 2012) nel modello UNICO 2013;
  • la Parte V – Eccedenza 2013 deve essere compilata dai contribuenti che, relativamente all'anno 2013, vantano crediti d'imposta per un importo complessivo superiore al limite di utilizzo.
Sommario