Società off shore

29 Luglio 2015

Le Organizzazioni registrate in uno Stato estero, ma che sviluppano il proprio business al di fuori di tale Stato o giurisdizione, vengono definite con il termine società Offshore.
Inquadramento

Le Organizzazioni registrate in uno Stato estero, ma che sviluppano il proprio business al di fuori di tale Stato o giurisdizione, vengono definite con il termine società Offshore.

Nell'immaginario collettivo il termine società offshore sta ad indicare quei soggetti che cercano condizioni fiscali di estremo favore ottenendo la registrazione in territori i cui ordinamenti offrono condizioni fiscali favorevoli e minimi adempimenti contabili.

La principale motivazione che spinge un'azienda a costituire una società Offshore è sicuramente il vantaggio fiscale ma occorre tenere conto anche di:

  • protezione del patrimonio;
  • riservatezza;
  • ottimizzazione dei costi;
  • grande semplificazione burocratica.

È comunque possibile che nella pratica le società offshore vengano utilizzate, attraverso sofisticati meccanismi di ingegneria fiscale, per realizzare con discrezione attività fortemente speculative, nascondere operazioni vietate od illecite, o nascondere agli stake holders possibili perdite di bilancio.

Da evidenziare che la costituzione di società offshore rappresenta in ogni caso un'attività legale per qualunque soggetto residente in qualsiasi Stato e che non unicamente territori tropicali offrono la possibilità di creare società a tassazione inesistente o prossima allo zero. Tra i tanti si vogliono ricordare a titolo esemplificativo e non esaustivo il Regno Unito, gli Usa, il Portogallo e l'Austria.

Caratteristiche principali

La crisi economica mondiale, definita la più grave dal 1929 ad oggi, il calo della produttività e le tasse insostenibili hanno generato un crescente disinvestimento in attività produttive nei territori dell'Europa tutta. La minore produttività e le tasse esose sono state due tra le maggiori cause per la delocalizzazione delle aziende verso territori considerati maggiormente convenienti anche per la loro legislazione fiscale.

Le società offshore da sempre sono legate al tentativo assolutamente legittimo, secondo tutte le legislazioni mondiali di ottenere un regime fiscale agevolato.

Il termine “Paradiso fiscale”, probabilmente frutto di un errata traduzione di “tax haven” (rifugio) rispetto a “tax heaven” (paradiso) è da sempre stato utilizzato per indicare un Paese a bassissima o nulla imposizione fiscale in cui spostare, tramite una società offshore, la sede di un'azienda.

Con il termine “evasione fiscale” si indicano tutti quei comportamenti illeciti, perché tributariamente e fiscalmente contra legem, volti ad aggirare la Legge per ottenere una riduzione dell'imposizione fiscale rispetto a quanto previsto.

L'elusione fiscale invece può essere definita come il ricorso a tutte quelle operazioni, che pur nel totale rispetto della Legge, consentono di ottenere un carico fiscale ridotto o dilazionato nel tempo.

Nel tentativo di utilizzare tutte quelle operazioni che, in maniera del tutto lecita, permettono di ottenere un risparmio di imposte, sono nati dei veri e propri progetti di ingegneria fiscale che attraverso la conoscenza delle legislazioni fiscali dei vari Paesi riescono a convogliare le società clienti verso i paradisi fiscali e l'utilizzo di società offshore.

La padronanza della Legislazione fiscale internazionale è fondamentale per non valicare il limite tra elusione ed evasione e perché molto spesso gli Stati concedono agevolazioni fiscali solo ad alcune categorie di imprese e non ad altre. Fondamentale quindi capire se la società svolge un'attività rientrante tra quelle agevolabili o no.

Da un punto di vista unicamente economico i Paradisi Fiscali si distinguono in:

  • pure tax haven;
  • no taxtation on foreign income;

  • low taxtation;

  • special taxtation.

L'Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo definisce come “concorrenza fiscale dannosa" le politiche adottate dai Paesi caratterizzati da:

  • assenza di tassazione;
  • sistemi detti ring Fenced, ovvero a diverso carico fiscale interno ed esterno;
  • transazioni non trasparenti;
  • mancanza di scambio di informazioni con Paesi terzi;
  • presenza di molte società accomunate unicamente dall'obiettivo di accumulare movimenti di capitale.

La Legge italiana attraverso la Legge sulla tutela del risparmio ha cercato di porre dei limiti alle società offshore attribuendo al Ministro della Giustizia la facoltà di individuare gli Stati “i cui ordinamenti non garantiscono la trasparenza su costituzione, situazione patrimoniale finanziaria, gestione della società". Inoltre le società italiane che abbiano partecipazioni di controllo o collegamento con società aventi sedi in Stati come sopra definiti, ricadono particolari adempimenti informativi.

La Legge italiana classifica i "Paradisi fiscali" in tre categorie con diversi trattamenti:

  • paradisi fiscali leciti;
  • paradisi fiscali parzialmente leciti;
  • paradisi fiscali proibiti.

Questa distinzione di trattamento previsto dalla Legislazione italiana viene annullata dall'Unione Europea che, sul tema dei paradisi fiscali, ha recepito il Trattato GATT, che stabilisce assoluta indifferenza tra i vari Stati.

A seguito di tale adeguamento è oggi possibile, per un'azienda nata in uno Stato appartenente alla classificazione sopracitata, sia essa di proprietà italiano o meno, operare sul territorio italiano senza pagare tasse sul reddito od oneri sociali sui dipendenti sempre a condizione che gli stessi siano stati assunti in altro Stato.

Tutto questo se da un lato può essere considerato positivo per quelle aziende che possono investire in paesi con regimi fiscali agevolati, allo stesso tempo crea due possibili disfunzioni:

  • aumenta la competizione sul mercato portandola a livello mondiale;
  • alcune aziende, grazie ad un'imposizione fiscale bassa od inesistente possono ottenere vantaggi competitivi nei confronti degli altri.
Vantaggi

I motivi che spingono una società ad aprire una sua succursale Offshore sono fondamentalmente due:

ridurre il carico fiscale;

proteggere i propri capitali, sfruttando le legislazioni favorevoli dei paradisi fiscali.

La costituzione di una società Offshore è perfettamente legale, mentre sono alcune delle operazioni che queste società compiono ad essere illecite.

Uno dei principali vantaggi offerti è rappresentato dalla possibilità di mantenere anonimi i soci e di limitare la responsabilità degli azionisti grazie all'emissione di azioni al portatore.

L'anonimato viene garantito anche nell'esecuzione di operazioni quali:

•l'apertura di conti correnti;

•l'acquisto di partecipazioni in altre società, anche del paese di residenza;

•la compravendita (tenendo presente che i beni e/o servizi acquistati e/o ceduti sono assoggettati ai regimi IVA dello stato offshore).

Ogni paradiso fiscale offre forme societarie ad hoc, che, seppur variando nella denominazione, sono sottoposte a regole simili, come la già accennata possibilità di emettere azioni al portatore o quella di custodire i documenti societari e contabili in ogni parte del mondo.

I costi di costituzione possono arrivare al massimo a qualche migliaio di euro, in base alla forma societaria scelta ed alla volontà di affidare la pratica ad un professionista o meno.

Le società Offshore hanno la possibilità di aprire una loro succursale in Italia, che può avere due configurazioni:

Representative Office: ovvero un ufficio di rappresentanza della società estera nel nostro paese. Si tratta della soluzione più semplice, poiché necessita solo di un codice fiscale, dell'apertura della posizione IVA, e della comunicazione alla camera di commercio di zona.

Identificazione della società presso i Pubblici Registri: pur mantenendo la configurazione estera, quella italiana diverrà una Srl a tutti gli effetti con tutti gli obblighi che ne conseguono, rimanendo soggetta alla legislazione estera nei casi di fallimento.

Le restrizioni legali che la società offshore subisce in quasi tutte le giurisdizioni mondiali impediscono loro di avere una stabile organizzazione nel paese in cui sono incorporate; per questo motivo esse sono utilizzate, per lo più, in attività che non esigono (per loro stessa natura) una precisa collocazione geografica, quali ad esempio:

•mediazione di materie prime e/o beni immateriali;

e-commerce (site nella giurisdizione off shore);

•Protezione di beni e tutela patrimoniale in generale (registrazione navi, pianificazione dei rapporti successori o ereditari, tutela della proprietà intellettuale).

I punti del precedente elenco rappresentano la maggior parte degli usi legittimi delle società offshore; in ogni caso, tali società vengono utilizzate per tutelare i patrimoni statici, e non per attività legate alla produzione di beni e servizi.

In aggiunta alcuni Paesi applicano il regime fiscale territoriale, tale per cui individui e imprese, residenti o non residenti, saranno tassati unicamente sui redditi generati nel loro territorio, mentre quelli prodotti all'estero saranno esenti da tasse.

Così facendo, una società che svolge solo attività all'estero può operare in modo esentasse, ma diversamente da quanto avviene in giurisdizioni offshore non usufruiranno di nessuna normativa speciale per i non residenti.

Non è infatti possibile possedere una società offshore e lavorare con quella ragione sociale in Italia, a meno che l'attività off shore non sia reale e materialmente esistente, con dipendenti, sede e effettivo espletamento delle attività.

In aggiunta, il fisco italiano pretende da chi risiede in Italia che il possesso di partecipazioni in tali società sia denunciato, ed esige che i loro redditi (esentasse alla fonte) siano tassati in Italia.

Legge italiana sulle società Off shore

La legge sulla tutela del risparmio (L. 28 dicembre 2005 n. 262) ha iniziato ad incidere sul fenomeno delle società Offshore, attribuendo al Ministro della Giustizia il potere di determinare gli Stati “i cui ordinamenti non garantiscono la trasparenza della costituzione, della situazione patrimoniale e finanziaria e della gestione delle società”.

Sulle S.p.A. italiane che controllino o siano collegate con società aventi sede in tali Stati ricadono particolari obblighi informativi, quali:

  • documentare il patrimonio movimentato;
  • documentare le tasse pagate
  • documentare dove sono stati realizzati i profitti.

I cittadini italiani possono aprire o controllare una Società Off shore in diversi Paesi, ma il Ministro della giustizia può individuare quegli Stati che presentino “carenze particolarmente gravi”. Le S.p.A. italiane che intendano controllare società registrate in questi Paesi sono tenute a rispettare un regolamento stabilito dalla Consob che valuti “le ragioni di carattere imprenditoriale” che motivano tale scelta. La Consob, qualora rilevi irregolarità, può presentare denuncia al tribunale.

Stati nei quali è possibile costituire una società Off shore

A titolo esemplificativo e non esaustivo, di seguito si propone un elenco dei Paesi (non necessariamente “paradisi fiscali”) nei quali è possibile aprire una società Off shore.

Nel complesso, sono: Andorra, Anguilla, Aruba, Bahamas, Barbados, Belize, Bermuda, Isole Vergini Britanniche, Brunei, Isole Cayman, Isole Cook, Costa Rica, Cipro, Dubai, Gibilterra, Grenada, Guernsey, Hong Kong, Isola di Man, Labuan, Liberia, Isole Marshall, Mauritius, Principato di Monaco, Antille Olandesi, Nuova Zelanda, Panama, Repubblica Dominicana, Saint Lucia, Seychelles, Singapore, Trinidad e Tobago, Turks e Caicos, Regno Unito.

Riferimenti

Normativi:

Legge 24 dicembre 2007, n. 244

Giurisprudenza:

Cass. civ. 21 settembre 2010, n. 19956

Prassi:

Agenzia delle Entrate, Risoluzione 8 aprile 2009, n. 100/E

Agenzia delle Entrate, Risoluzione 10 novembre 2008, n. 427/E

Agenzia delle Entrate, Circolare 21 dicembre 2007, n. 72/E

Agenzia delle Entrate, Risoluzione 28 marzo 2007, n. 63/E

Ministero dell'Economia e Finanze, Risoluzione 12 dicembre 2005, n. 170/E

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