Stefano Lapponi
07 Luglio 2017

La Legge di Stabilità 2015 ha introdotto nell'ordinamento IVA, l'istituto dello split payment. Si tratta di un meccanismo, applicabile nei rapporti con le Pubbliche Amministrazioni, attraverso il quale la P.A. che riceve una fattura con IVA esposta, deve pagare al fornitore il solo importo imponibile e versare l'IVA all'Erario invece del fornitore di beni e servizi.
Inquadramento

La Legge di Stabilità 2015 ha introdotto nell'ordinamento IVA, l'istituto dello split payment. Si tratta di un meccanismo, applicabile nei rapporti con le Pubbliche Amministrazioni, attraverso il quale la P.A. che riceve una fattura con IVA esposta, deve pagare al fornitore il solo importo imponibile e versare l'IVA all'Erario invece del fornitore di beni e servizi. Lo split payment è quindi, il meccanismo secondo il quale il cedente del bene o il prestatore del servizio emette fattura applicando normalmente l'Iva; l'imposta però non verrà pagata dal cliente/committente al fornitore ma sarà direttamente versata allo Stato.

Lo Split Payment dal 1 luglio 2017 è diventato obbligatorio anche per le fatture emesse dagli esercenti la libera professione (in precedenza espressamente esclusi). La norma è stata abolita dal Decreto Legge 12 luglio 2018 n. 87 (convertito in Legge 9 agosto 2018 n.96). I professionisti potranno tornare ad applicare l'IVA sulle fatture emesse nei confronti delle pubbliche amministrazioni.

Lo split payment non si applica in tutte le fattispecie ove l'imposta manca nella fattura (ad esempio nel caso di operazioni assoggettate a reverse charge). L'art. 3 del D.L. 148/2017 amplia l'ambito soggettivo di applicazione dello split payment a partire dal 2018. Il Ministero dell'Economia e Finanze ha reso noti mediante il proprio sito istituzionale, gli elenchi atti ad individuare per l'anno 2018 i soggetti obbligati all'applicazione dello split payment.

L'art. 5-ter del DM 23.01.2015, modificato dal DM 9.1.2018, prevede che a partire dal 2018 ciascun elenco dei soggetti obbligati allo split payment è pubblicato dal Dipartimento finanze entro il 20.10 di ciascun anno, con effetti a valere per l'anno successivo (quindi, per il 2019 il termine, ordinatorio, era il 20.10.2018).

Attualmente in realtà gli elenchi valevoli per la fatturazione 2018 hanno subito una variazione il 19.12.2018.

A livello operativo occorre seguire le indicazioni della circolare Agenzia Entrate n. 27/E/2017 con la quale si sancisce che la disciplina dello split payment ha effetto dalla data di effettiva inclusione del soggetto nell'elenco e dalla pubblicazione dell'elenco stesso sul sito del Dipartimento delle Finanze.

Split Payment 2019 in sintesi

Split Payment 2019 in sintesi

Ambito di applicazione – Soggetti attivi

Soggetti passivi IVA cessionari di beni e servizi

Nota bene: a decorrere dal 14.07.2018 lo split payment non è applicabile alle prestazioni di servizi rese ai soggetti destinatari della disciplina i cui compensi sono assoggettati a ritenute alla fonte a titolo di imposta sul reddito ovvero a ritenuta a titolo di acconto (es: compensi dei professionisti).

Ambito di applicazione – Soggetti passivi

- Pubbliche Amministrazioni (art. 17-ter, comma 1, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633)

- Enti (art. 17-ter, comma 1-bis, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, lett.a)

- Fondazioni (art. 17-ter, comma 1-bis, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, lett.b)

- Società (art. 17-ter, comma 1-bis, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, lett. a), b), c), d)

- Società controllate direttamente dalla presidenza del Consiglio dei Ministri e dai ministeri;

- Società controllate direttamente dalle regioni, province, città metropolitane, comuni, unioni di comuni;

- Società controllate direttamente o indirettamente (articolo 2359 comma 1 numero 1 codice civile) dalle società i cui all'articolo 17 ter comma 1 bis lettera a) e b) del d.p.r. 633/72 e articolo 17 ter la comma 1 bis lett.c),

- Società quotate inserite nell'indice Ftse MIB della borsa italiana

Operazioni

Acquisti di beni e servizi, compresi gli appalti di lavori, effettuati nel territorio dello Stato dalle pubbliche amministrazioni individuate dalla normativa effettuati sia in ambito commerciale, nell'ambito di attività di impresa che istituzionale

Elenchi dei soggetti coinvolti nelle operazioni di split payment

Il Ministero dell'Economia pubblica l'elenco valido per l'anno successivo entro il 20 ottobre dell'anno (per il 2019 l'elenco è stato modificato il 19 dicembre 2018)

Negli elenchi pubblicati non sono incluse le P.A. in quanto sempre tenute all'applicazione del meccanismo di scissione e per le quali esiste l'elenco IPA pubblicato sul sito dell'indice delle P.A. (www.indicepa.gov.it).

Gli elenchi riguardano i seguenti soggetti:

- Società controllate di fatto direttamente o indirettamente dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri o dai Ministeri.

- Enti o società controllate da amministrazioni centrali.

- Enti o società controllate da amministrazioni locali.

- Enti o società controllate da enti nazionali di previdenza e assistenza.

- Enti, fondazioni o società partecipate, per una percentuale complessiva del capitale non inferiore al 70% da Amministrazioni Pubbliche.

- Società quotate inserite nell'Indice FTSE MIB della Borsa italiana.

N.B.: per la consultazione degli elenchi si fa riferimento a: http://www1.finanze.gov.it/finanze3/split_payment/public/#/archivio

Adempimenti del fornitore

  • Emissione fattura elettronica nei confronti della P.A.
  • Trasmissione della fattura elettronica attraverso il canale SdI
  • Annotazione in fattura della dicitura “scissione dei pagamenti” e il riferimento all'articolo 17 – ter D.P.R. 633/72
  • Il fornitore non paga l'IVA applicata
  • Annota sul registro delle fatture emesse secondo le regole generali
  • Non computa l'IVA sulla liquidazione periodica
  • Avrà cura di istituire un codice apposito nel sistema contabile IVA
  • In contabilità l'emissione della fattura comporta l'insorgere di un credito verso la P.A. pari solo all'importo della base imponibile
  • L'iva indicata in fattura dovrà essere contabilizzata e poi stornata dal totale credito acceso nei confronti della P.A.
Ambito di applicazione

Operazioni interessate allo split payment

Il meccanismo dello split payment si applica alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi, soggette ad Iva effettuate nei confronti:

  • pubblica amministrazione (definita dall'art. 1 comma 2 L. 31 dicembre 2009 n. 196 e successive modificazioni ed integrazioni) sia per operazioni riguardanti lo svolgimento della propria attività istituzionale che quelle riguardanti lo svolgimento di attività commerciali o agricole;
  • società controllate direttamente dalla presidenza del Consiglio dei Ministri e dai ministeri;
  • società controllate direttamente dalle regioni, province, città metropolitane, comuni, unioni di comuni;
  • società controllate direttamente o indirettamente (art. 2359 comma 1 numero 1 c.c.) dalle società i cui all'art. 17-ter comma 1-bis lettera a) e b) del D.P.R. n. 633/72 e art. 17-ter la comma 1 bis lett.c),
  • società quotate inserite nell'indice Ftse MIB della borsa italiana.

Nota bene: condizioni essenziale è che i cessionari o committenti non siano debitori di imposta in applicazione del meccanismo dell'inversione contabile, secondo le disposizioni in materia di Iva.

Nota bene le norme in materiadi split payment si applicano anche nel caso in cui il fornitore delle pubbliche amministrazioni si ha un'altra pubblica amministrazione ovvero una delle società sopra elencate e viceversa.

Tra le operazioni rientranti nella disciplina dello split payment sono contemplati anche i compensi soggetti a ritenuta a titolo di acconto, quali gli onorari corrisposti a residenti nell'esercizio abituale ancorché non esclusivo della propria professione, gli onorari corrisposti ad artisti residenti nell'esercizio abituale ancorché non esclusivo della propria arte, le provvigioni corrisposte ad agenti di commercio (art. 1 D.L. n. 50/2017).

Operazioni non interessate alla disciplina dello split payment

  • le operazioni non imponibili (esempio: cessioni all'esportazione, cessioni intracomunitarie, prestazioni di servizi internazionali art. 9 D.P.R. n. 633/72);
  • le operazioni esenti (esempio prestazioni sanitarie, prestazioni educative),
  • le operazioni fuori campo IVA.

Operazioni con corrispettivo già nella disponibilità del fornitore e operazioni di “netting” Circolare AE n. 27/E/2017

Per l'applicazione del regime dello split payment è necessaria la presenza di un'operazione documentata da fattura (esclusa quella semplificata di cui all'art. 21-bis D.P.R. n. 633/72). Sono escluse le operazioni per le quali la pubblica amministrazione non effettua alcun pagamento del corrispettivo nei confronti del fornitore. Trattasi ad esempio delle operazioni di servizio di riscossione delle entrate e gli altri proventi per le quali il fornitore ha già la disponibilità del corrispettivo a lui dovuto per l'attività resa riversando la pubblica amministrazione committente sono l'importo depurato delle proprie competenze. Ancora sono escluse le operazioni intercorse tra il gestore di un impianto di carburante e compagnia petrolifera nell'ambito del cd. “netting” perché queste forniture rientrano nei corrispettivi annotati ai sensi dell'art. 24 D.P.R. n. 633/72.

Operazioni non imponibili a seguito di dichiarazioni di intento rilasciata dall'esportatore abituale cui all'art. 8, lett. c D.P.R. n. 633 /72

-Circolare AE 27/E/2017-

La presenza della dichiarazione di intento esclude l'applicazione dello split payment.

A seguito di chiarimenti della circolare AE 27/E/2017, l'esportatore abituale (in regime di split payment) acquista i beni e i servizi come segue:

Dichiarazioni di intento rilasciata dal fornitore

Operazioni non imponibili

Dichiarazione di intento in presenza di regime dell'inversione contabile

Operazioni in regime di reverse charge

Acquisti di beni e servizi da fornitori a cui non è stata rilasciata la dichiarazione di intento

Operazioni in regime di split payment

Cause di esclusione

La disciplina dello split payment è applicabile solamente alle operazioni soggette ad obbligo di documentazione mediante emissione di fattura ai sensi dell'art. 21 D.P.R. n. 633/72.

Emissione di scontrini e ricevute fiscali nonché di fattura semplificata

Emissione di ricevuta fiscale (art. 8 L. 10 ,aggio 1976, n. 249)

Split payment non applicabile

Emissione di scontrino fiscale (L. 26 gennaio 1983, n. 18)

Emissione di scontrino non fiscale (soggetti che si avvalgono della trasmissione telematica dei corrispettivi)

Emissione di fattura su richiesta del cliente dopo la emissione dello scontrino o della ricevuta fiscale

Gli esercenti la libera professione, a seguito della approvazione del c.d. “Decreto Dignità” (D.L. 18 luglio 2018 n. 87) sono esclusi dall'applicazione del meccanismo dello Split Payment.

L'articolo 12 prevede infatti l'abolizione dello split payment per le prestazioni di servizi rese alle PA i cui compensi sono assoggettati a ritenute alla fonte a titolo di imposta o a titolo di acconto ai sensi dell'articolo 25 del DPR 600/1973.

All'art.17 ter del D.P.R. 633/72 viene aggiunto il comma 1.sexies che recita come di seguito:

“Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle prestazioni di servizi rese ai soggetti di cui ai commi 1, 1-bis e 1- quinquies, i cui compensi sono assoggettati a ritenute alla fonte a titolo di imposta sul reddito ovvero a ritenuta a titolo di acconto di cui all'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.600.”

Operazioni soggette a Reverse Charge

La disciplina dello split payment non si applica alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi per cui l'acquirente, cessionario o committente, è già debitore di imposta. Quindi se la Pubblica Amministrazione o la società in qualità di soggetto passivo di imposta effettua acquisti di beni o servizi per i quali è prevista l'applicazione del meccanismo del reverse charge, le norme sullo split payment non devono essere applicate.

Operazione di acquisto per la quale la normativa IVA prevede l'applicazione del reverse charge

Applicabilità reverse charge

Applicabilità split payment

Acquisto da parte di Pubblica Amministrazione nell'esercizio di attività commerciale

Si applica il reverse charge

Non si applica lo split payment

Acquisto da parte di Pubblica Amministrazione nell'esercizio della sola attività istituzionale

Non si applica il reverse charge

Si applica lo split payment

Acquisto parziale nell'ambito dell'attività commerciale e istituzionale

Circolare AE n. 15/2015: La Pubblica Amministrazione "dovrà comunicare al fornitore la quota parte del bene o del servizio acquistato da destinare alla sfera commerciale, determinata con criteri oggettivi, in relazione alla quale è applicabile il meccanismo del reverse charge. Alla quota parte del bene o del servizio acquistato da destinare alla sfera istituzionale non commerciale tornerà applicabile il meccanismo della scissione dei pagamenti"

Acquisto nell'ambito dell'attività istituzionale da parte di pubblica amministrazione che svolge attività istituzionale e commerciale, di prestazioni di servizi generiche rese da un fornitore non residente (art.7-ter D.P.R. n. 633/72)

Si applica il reverse charge

Non si applica lo split payment

Acquisto da parte di pubblica amministrazione che svolge solo attività istituzionale di prestazioni di servizi generiche rese da un fornitore non residente (art. 7-ter D.P.R.n. 633/72)

Si applica il reverse charge

Non si applica lo split payment

Operazioni soggette a regimi speciali

Sono escluse dal regime dello Split Payment tutte le operazioni che rientrano nell'alveo di regimi speciali di applicazione dell'IVA, quali ad esempio le operazioni svolte da soggetti che rientrano nel regime dei minimi.

Operazioni soggette a regimi speciali

Regimi per i quali non è prevista l'esposizione di IVA in fattura

  • Regimi di cui all'art. 74 del D.P.R. n. 633/72
  • Regime di margine per i beni usati di cui agli artt. 36 e ss. del D.L. 23 febbraio 1995 n. 41
  • Regime speciale per le agenzie di viaggio di cui all'art.74-ter D.P.R. n. 633/72

Regimi con Iva in fattura con determinazione della detrazione in modo forfettario

  • Regime speciale per l'agricoltura e per le attività agricole connesse artt. 34 e 34-bis D.P.R. n. 633/72
  • Regime sulle attività di intrattenimento di cui alla Tariffa allegata al D.P.R. n. 640/72 cui si applica ai fini IVA l'art. 74 c. 6 D.P.R. n. 633/72
  • Regime delle associazioni sportive dilettantistiche e soggetti assimilati, L. n. 398/91
  • Regime sugli spettacoli viaggianti nonché altre attività di cui alla tabella C allegata al D.P.R. n. 633/72
Soggetti Passivi

L'introduzione del meccanismo dello split payment ha mostrato particolare complessità nella individuazione dei soggetti cessionari o committenti destinatari del meccanismo.

Il legislatore ha introdotto nel art. 17-ter il comma 1-quater con il quale si inserisce la possibilità di richiedere da parte degli cedenti o prestatori di servizi, alle pubbliche amministrazioni, società controllate, società quotate inserite nell'indice Ftse MIB, il rilascio di un documento attestante la applicabilità delle meccanismo dello split payment nei loro confronti. L'ottenimento di tale attestazione obbliga il cedente o il prestatore di servizi all'applicazione del regime dello split payment.

Facsimile attestazione Pubblica Amministrazione per l'applicazione dello split payment

Spettabile ditta

corso della Repubblica

0000 CITTA'

Oggetto: applicazione della disciplina "split payment" alla fornitura in ordine.

Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (art. 47 del D.P.R. n. 445/2000).

Il sottoscritto (generalità, residenza, codice fiscale) in qualità di _______________ della Pubblica Amministrazione "ABC",

dichiara

  • che la Pubblica Amministrazione "ABC" ha natura di ente pubblico ai sensi della legge istitutiva_______;
  • che la Pubblica Amministrazione "ABC" è iscritta all'Indice Delle Pubbliche Amministrazioni, nella categoria______________,
  • che per la fornitura in ordine, a partire dal 1 luglio 2017 è applicabile la disciplina dello "split payment" ai sensi dell'articolo 17-ter D.P.R. 26 dicembre 1972 n. 633 e relativi Decreti attuativi.

Luogo e data

firma

Facsimile attestazione società controllata per l'applicazione dello split payment

Spettabile ditta

corso della Repubblica

0000 CITTA'

Oggetto: applicazione della disciplina "split payment" alla fornitura in ordine.

Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (art. 47 del D.P.R. n. 445/2000).

Il sottoscritto (generalità, residenza, codice fiscale) in qualità di _______________ della società "ABC",

dichiara

  • che la Società "ABC" rientra tra soggetti cui all'articolo 17-ter, c.1-bis,lett. a) del D.P.R. 26 dicembre 1972 n. 633;
  • che la Società "ABC" rientra nell'elenco 3 pubblicato sul sito istituzionale del Dipartimento delle Finanze
  • che per la fornitura in ordine, a partire dal 1 luglio 2017 è applicabile la disciplina dello "split payment" ai sensi dell'articolo 17-ter D.P.R. 26 dicembre 1972 n. 633 e relativi Decreti attuativi.

Luogo e data

firma

Definizione dei cessionari e dei committenti interessati al meccanismo dello split payment

Il meccanismo dello split payment si applica alle cessioni di beni e dalle prestazioni di servizi effettuate nei confronti di:

  • Pubblica Amministrazione (definita dall'art. 1 comma 2 L. 31 dicembre 2009 n. 196 e successive modificazioni ed integrazioni) sia per operazioni riguardanti lo svolgimento della propria attività istituzionale che quelle riguardanti lo svolgimento di attività commerciali o agricole;
  • società controllate direttamente dalla presidenza del Consiglio dei Ministri e dai ministeri;
  • società controllate direttamente dalle regioni, province, città metropolitane, comuni, unioni di comuni;
  • società controllate direttamente o indirettamente (art. 2359 comma 1 numero 1 c.c.) dalle società i cui all'articolo 17-ter comma 1 bis lettera a) e b) del D.P.R. n. 633/72 e art. 17-ter la comma 1 bis lett.c),
  • società quotate inserite nell'indice Ftse MIB della borsa italiana

Operazioni per le quali è emessa fattura nel periodo compreso tra il 1 luglio 2017 e il 31 dicembre 2017

Estensione del meccanismo alle operazioni effettuate nei confronti dei seguenti soggetti

  • enti pubblici economici nazionali, regionali e locali, comprese le aziende speciali e le aziende pubbliche di servizi alla persona;
  • fondazioni partecipati da amministrazioni pubbliche di cui al comma 1 per una percentuale complessiva del fondo di dotazione non inferiore al 70%;
  • società controllate direttamente dalla presidenza del Consiglio dei Ministri e dai ministeri, ai sensi dell'art. 2359 comma 1 n. 2 c.c.;
  • società controllate direttamente o indirettamente, ai sensi dell'articolo 2359 comma 1 n. 1 del c.c., da amministrazioni pubbliche di cui al comma 1 o da enti e società di cui alla lettera a), b), c);
  • società partecipate per una percentuale complessiva del capitale non inferiore al 70% da amministrazioni pubbliche di cui al comma uno o da enti e società di cui alle lettere a), b), c);
  • società quotate inserite nell'indice Ftse MIB della borsa italiana identificate agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto. N.B. : con il decreto del ministero dell'economia e delle finanze di cui al comma 1 può essere individuato un indice alternativo di riferimento per il mercato azionario.

Operazioni per le quali è emessa fattura a partire dal 1 gennaio 2018

Il Dipartimento delle Finanze del Ministero dell'Economia e delle Finanze ha svolto un'attività di ricognizione per formare gli elenchi dei soggetti interessati all'applicazione della scissione dei pagamenti, a disposizione sul sito istituzionale del ministero in ottemperanza di quanto previsto negli artt. 5-bis, 5-ter del D.M. 23 gennaio 2015 modificato dal D.M. 28 giugno 2017 e dal D.M. 13 luglio 2017.

  1. tutte le pubbliche amministrazioni inserite nel conto economico consolidato, individuate ai sensi dell'art. 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196;
  2. le società controllate, ai sensi dell'articolo 2359, primo comma, n. 1), del c.c. (controllo di diritto), direttamente dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dai Ministeri;
  3. le società controllate, ai sensi dell'articolo 2359, primo comma, n. 2), del c.c. (controllo di fatto), direttamente dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dai Ministeri;
  4. le società controllate, ai sensi dell'articolo 2359, primo comma, n. 1), del c.c. (controllo di diritto), direttamente dalle regioni, province, città metropolitane, comuni, unioni di comuni;
  5. le società controllate direttamente o indirettamente, ai sensi dell'articolo 2359, primo comma, n. 1), del c.c. (controllo di diritto), dalle società di cui sopra;
  6. le società quotate inserite nell'indice FTSE MIB della Borsa italiana.

Il Dipartimento delle Finanze ha pubblicato 5 diversi elenchi per un totale di circa trentamila soggetti così suddivisi:

  • elenco delle società controllate di diritto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dai Ministeri (punto B) e delle società controllate da queste ultime (punto E):
  • elenco delle società controllate di fatto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dai Ministeri (punto C) e delle società controllate da queste ultime (punto E):
    • elenco consultabile online e ricerca;
    • elenco scaricabile in formato XLS;
  • elenco delle società controllate di diritto dalle regioni, province, città metropolitane, comuni, unioni di comuni (punto D) e delle società controllate da queste ultime (punto E):
    • elenco consultabile online e ricerca;
    • elenco scaricabile in formato XLS;
  • elenco delle società quotate inserite nell'indice FTSE MIB della Borsa italiana (punto F):
    • elenco consultabile online e ricerca;
    • elenco scaricabile in formato XLS.

Attenzione: I soggetti interessati possono segnalare eventuali mancate o errate inclusioni negli elenchi, in conformità con quanto disposto dalla normativa di riferimento, mediante il
modulo di richiesta presente sul sito.

Identificazione delle pubbliche amministrazioni destinatarie della disciplina in materia di split payment

La disciplina dello split payment è applicabile alle Pubbliche Amministrazioni che agiscono sia in veste istituzionale che nell'esercizio di attività commerciali e/o agricole.

Ai fini della identificazione delle Pubbliche Amministrazioni occorre sottolineare come il Decreto attuativo del 23 gennaio 2015 abbia subito diverse modifiche. Significativa nella sostanza le modifiche apportate all'articolo 5-bis del DM 23 gennaio 2015 dal D.M. 13 luglio 2017 il quale riporta:

  • l'eliminazione del riferimento delle Pubbliche Amministrazioni inserite nel conto economico consolidato pubblicato dall'Istat entro il 30 settembre di ogni anno in ossequio alle previsioni di cui all'art. 1, c.3, L. n. 196/2009;
  • le pubbliche amministrazioni interessate dalla norma in materia di split payment coincidono con quelle soggette all'applicazione delle norme in materia di fatturazione elettronica obbligatoria (L. 24 dicembre 2007 n. 244 co. 209-214).

Pertanto alla luce di quanto sopra rientrano tra le Pubbliche Amministrazioni di cui al comma 1 dell'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/72:

  • Pubbliche Amministrazioni inserite nel conto economico consolidato individuate dall'Istat nell'elenco pubblicato nella Gazzetta Ufficiale entro il 30 settembre di ogni anno;
  • autorità indipendenti,
  • amministrazioni autonome;
  • in generale i soggetti di cui all'art. 1 c. 2 D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165.

Soggetti qualificati come Pubbliche Amministrazioni di cui all'art. 1 c. 2 d.Lgs. 30 marzo 2001 n.165

Amministrazioni dello stato;

  • istituti e scuole di ogni ordine e grado e istituzioni educative;
  • aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo;
  • regioni, province, comuni, comunità montane e loro consorzi ed associazioni;
  • istituzioni universitarie;
  • istituti autonomi case popolari;
  • camere di commercio industria artigianato e agricoltura e loro associazioni;
  • enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali;
  • amministrazioni, aziende, enti del servizio sanitario nazionale;
  • ARAN (agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni);
  • agenzie di cui al decreto legislativo 30.7. 99 n. 300;
  • CONI (fino alla revisione organica della disciplina di settore)

Nota bene:

Il dipartimento delle finanze ha comunicato in data 14 luglio 2017 e in data 26 luglio 2017:

  • che non provvederà più alla pubblicazione dell'elenco delle pubbliche amministrazioni tenute ad applicare la normativa su split payment, visto che gli operatori interessati hanno quale riferimento l'indice delle pubbliche amministrazioni (IPA), consultabile telematicamente;
  • i gestori pubblici servizi non sono soggetti alle disposizioni dello split payment, perché non rientrano tra i soggetti destinatari della disciplina sulla fatturazione elettronica obbligatoria;
  • le aziende speciali sono soggetti destinatari della disciplina dello split payment o in che rientrano tra i soggetti destinatari della disciplina sulla fatturazione elettronica obbligatoria;
  • i gestori di pubblici servizi, anche se non rientrano tra i soggetti tenuti alle disposizioni relative allo split payment, devono comunque applicare tale disciplina se rientrano tra le società controllate dalla pubblica amministrazione (di cui all'articolo 17-ter, c.1 bis del d.p.r. 633/72)

Società controllate dalla pubblica amministrazione destinatarie della disciplina in materia di split payment.

  • Società controllate di diritto direttamente dalla presidenza del Consiglio dei Ministri e dai ministeri,
  • Società controllate di fatto direttamente dalla presidenza del Consiglio dei Ministri e dai ministeri;
  • Società controllate di diritto direttamente dalle regioni, province, città metropolitane, comuni, unioni di comuni;
  • Società controllate, direttamente o indirettamente, di diritto dalle società di cui all'art. 17-ter c.1 bis lett.a) e b) D.P.R. n. 633/72

Circolare Agenzia delle Entrate n. 9/E del 7 maggio 2018 - Definizione dei nuovi soggetti obbligati allo Split Payment

TABELLA RIEPILOGATIVA

Pubbliche Amministrazioni (art. 17-ter, comma 1, D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633)

  • soggetti di cui all'art. 1, co. 2, D.Lgs. n. 165/2001;
  • soggetti indicati a fini statistici dall'ISTAT ai sensi dell'art. 1, comma 2, L. n. 196/2009 e le Autorità indipendenti;
  • Amministrazioni autonome annoverate dall'art. 1, comma 209, L. n. 244/2007.

Enti (art. 17-ter, comma 1-bis, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, lett.a)

  • enti pubblici economici nazionali, regionali e locali;
  • le aziende speciali;
  • le aziende pubbliche di servizi alla persona.

Fondazioni (art. 17-ter, comma 1-bis, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, lett.b)

  • fondazioni partecipate da amministrazioni pubbliche per una percentuale complessiva del fondo di dotazione non inferiore al 70% o che comunque siano controllate da soggetti pubblici.

Società (art. 17-ter, comma 1-bis, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, lett. a), b), c), d)

  • società controllate (controllo di diritto e di fatto) direttamente dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dai Ministeri;
  • società controllate (controllo di diritto) direttamente e indirettamente da amministrazioni pubbliche, e da enti e società soggette allo split payment;
  • società partecipate per una percentuale non inferiore al 70% del capitale da amministrazioni pubbliche, da enti e società soggette allo split payment;
  • società quotate inserite nell'indice FTSE MIB della Borsa italiana e identificate ai fini IVA.

In evidenza: Elenchi MEF in vigore dal 19 dicembre 2017 (incluse le novità dal 1° gennaio 2018)

Circolare Agenzia delle Entrate n. 9/E del 7 maggio 2018

Gli elenchi pubblicati sul sito del MEF sono sei:

  • società controllate di fatto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dai Ministeri;
  • enti o società controllate dalle Amministrazioni Centrali;
  • enti o società controllate dalle Amministrazioni Locali;
  • enti o società controllate dagli Enti Nazionali di Previdenza e Assistenza;
  • enti, fondazioni o società partecipate per una percentuale complessiva del capitale non inferiore al 70 per cento, dalle Amministrazioni Pubbliche;
  • società quotate inserite nell'indice FTSE MIB della Borsa italiana.

Nota Bene: Gli enti pubblici per i quali i fornitori sono obbligati all'applicazione dello split payment IVA sono consultabili nell'"Indice delle Pubbliche Amministrazioni - IPA".

Sito internet: http://indicepa.gov.it/documentale/ricerca.php.

La Circolare chiarisce:

nell'elenco pubblicato, a cura del Dipartimento delle finanze, entro il 20 ottobre di ciascun anno con effetti a valere per l'anno successivo. Solo per l'anno 2017 il suddetto elenco è pubblicato entro il 19 dicembre con effetti a valere per l'anno 2018. Le fondazioni, enti e società interessate possono segnalare eventuali incongruenze o errori al suddetto Dipartimento, che provvederà a esaminarle al fine dell'eventuale aggiornamento, in conformità alla normativa vigente”.

Casi riportati nella Circolare 9/E di non applicazione dello Split Payment

Quote societarie intestate ad una fiduciaria

Per l'applicazione dello split payment è necessario verificare se il cliente fiduciante titolare delle quote della società rientra tra i soggetti obbligati. In tal caso rientra anche la società formalmente di proprietà della fiduciaria.

Compensi e onorari liquidati dal giudice ai consulenti tecnici di ufficio (CTU) che operano su incarico dell'Autorità giudiziaria

non si applica il meccanismo dello split payment in quanto il pagamento del corrispettivo, ancorchè effettuato dall'Amministrazione della Giustizia, è corrisposto con denaro fornito dalle parti individuate dal provvedimento del Giudice nell'interesse superiore della giustizia.

Effetti sulla fatturazione e sulle scritture contabili del fornitore

Il fornitore è tenuto all'emissione della fattura con specifica indicazione che l'operazione è soggetta al regime dello split payment.

A titolo esemplificativo:

Società XYZ

FATTURA N.1 del 01.08.2017

Spett.le

Pubblica Amministrazione ABC

Fornitura beni … € 500,00

Iva 22% € 110,00

operazione soggetta al regime dello split payment ex art. 17-ter D.P.R. n. 633/72”

Netto a pagare € 500,00

Nota bene: per la fattura elettronica l'obbligo di riportare sul documento l'annotazioneoperazione soggetta al regime dello split payment ex art.17-ter D.P.R. n. 633/72” è assolto dalla indicazione del valore “S” nel campo "esigibilità Iva".

Per quanto riguarda le scritture contabili la fondazione nazionale dei commercialisti (nota operativa 12 gennaio 2015) indica testualmente: "l'imposta indicata in fattura verrà regolarmente registrata in contabilità dal cedente, e andrà stornata o contestualmente alla registrazione della fattura o con un'apposita scrittura dal totale del credito accesso verso l'ente pubblico".

Pertanto con riferimento alla fattura sopra indicata le scritture possono essere rappresentate come segue:

scrittura con IVA stornata contestualmente

1°agosto 2017

Diversi

a

Diversi

€ 610,00

Crediti verso Pubblica Amministrazione

€ 500,00

IVA c/split payment

€ 110,00

Ricavi

€ 500,00

IVA c/split payment

€ 110,00

scrittura con IVA stornata successivamente

1.08.2017

Crediti verso Pubblica Amministrazione

a

Diversi

€ 610,00

Ricavi

€ 500,00

IVA c/split payment

€ 110,00

Storno Iva

IVA c/split payment

Crediti verso Pubblica Amministrazione

€ 110,00

Esigibilità dell'imposta

L'imposta relativa alle cessioni di beni e le prestazioni di servizi a cui si applica il meccanismo dello split payment diviene esigibile nel momento in cui la Pubbliche Amministrazione o la società acquirente che effettua il pagamento dei corrispettivi pattuiti (articolo 3 Decreto attuativo). Il soggetto acquirente può anticipare il momento di esigibilità dell'imposta al momento della ricezione della fattura o della registrazione della medesima. Relativamente alla fattura elettronica per individuare il momento di ricezione della fattura da parte della Pubbliche Amministrazione la Circolare 31 marzo 2014 n. 1/E indica: "il rilascio da parte del sistema di interscambio, della ricevuta di consegna, è sufficiente a provare sia l'emissione della fattura elettronica, sia la sua ricezione da parte della Pubbliche Amministrazione con l'ente. Tale ricevuta, infatti, è rilasciata in un momento sicuramente successivo a quello in cui la fattura è nella disponibilità della Pubbliche Amministrazione committente".

Come confermato dalla Circolare n. 15/2015, per le operazioni rientranti nel regime dello split payment il fornitore non può procedere (in deroga all'articolo 6 c. 5):

  • all'emissione di fatture ad esigibilità differita;
  • all'emissione di fatture con esigibilità immediata (opzione).

Comportamento della Pubblica Amministrazione o della società acquirente

Pubblica Amministrazione che effettua l'acquisto nell'ambito della propria attività istituzionale (non soggetto IVA)

versamento dell'imposta dovuta entro il 16 di ciascun mese in modo cumulativo in relazione a tutte le fatture per le quali l'imposta divenuta esigibile nel mese precedente.

La Pubblica Amministrazione ha la facoltà di:

  • versare l'IVA distintamente per ciascuna fattura la cui imposta è divenuta esigibile;
  • versare l'Iva in ciascun giorno del mese considerando tutte le fatture per le quali l'IVA è divenuta esigibile in tale giorno.
  • Pubbliche Amministrazioni titolari di conto presso la Banca d'Italia versano mediante il modello "F 24 enti pubblici".
  • Pubbliche Amministrazioni non titolari di conti presso la Banca d'Italia ma autorizzate a tenere un conto corrente presso una banca convenzionata con l'agenzia delle entrate o alle poste italiane, versano mediante il modello "F 24 ordinario".
  • Tutte le altre Pubbliche Amministrazioni versano direttamente all'entrata del bilancio dello Stato con imputazione ad un articolo di nuova istituzione del capitolo di bilancio 1203

Pubblica Amministrazione che svolge attività commerciale e a qualifica di soggetto passivo IVA e tutte le società

Versamento secondo due modalità:

  • Entro il 16 del mese successivo a quello in cui l'imposta diviene esigibile, senza possibilità di compensazione;
  • Annotazione delle fatture nel registro delle fatture emesse dei corrispettivi entro il mese successivo a quello in cui l'imposta è divenuta esigibile con riferimento al mese precedente e computo dell'Iva relativa alle suddette operazioni nella liquidazione periodica mensile o trimestrale di riferimento

Diritto alla detrazione:

le Pubbliche Amministrazioni e le società provvedono alla registrazione delle fatture nei registri degli acquisti secondo le regole ordinarie.

Le Pubbliche Amministrazioni soggetti passivi Iva e le società annotano la fattura sia nel registro delle vendite e nel registro degli acquisti e in tal modo si produce un effetto finanziario nullo nel caso in cui l'ente acquirente abbia un diritto alla detrazione dell'Iva pieno.

In caso di diritto alla detrazione IVA limitato l'imposta dovuta non potrà essere neutralizzata con l'imposta credito e dovrà essere versata con i normali codici tributo di viva periodica utilizzando il modello F 24 (o il modello F 24 EP, laddove ricorrono i presupposti)

In evidenza: Note di variazione IVA

Riguardo alle note di variazione IVA la missione deve seguire procedure differenti a seconda che si riferiscano a fatture emesse prima o dopo il 1 luglio 2017. Infatti in caso di variazione dell'imponibile dell'imposta di operazioni che dal 1 luglio 2017 sono passate dal regime ordinario a quello dello split payment, il fornitore deve tener conto delle regole applicate alla fattura originaria che deve essere modificata; quindi l'IVA diventa esigibile al momento dell'effettuazione dell'operazione e ogni modifica successiva deve riferirsi a quel momento specifico

Sistema Sanzionatorio

Le somme dovute sono riscosse mediante atto di recupero. Le Sanzioni sono sancite dall'art.13 D.lgs. n. 471/97 (30% dell'importo non versato).

Non si applica alcuna sanzione alle violazioni commesse prima della Pubblicazione della Circolare delle Entrate, in considerazione delle obiettive condizioni di incertezza, nel rispetto dello Statuto dei diritti del contribuente.

Quanto alla regolarizzazione dei versamenti di cui all'art. 6 comma 8 del D.Lgs. n. 471/97 l'Agenzia delle Entrate con la Circolare n. 6 del 19 febbraio 2015 rileva che, nel caso di ricevimento da parte dell'ente pubblico di una fattura indicante l'IVA in misura inferiore a quella dovuta, la P.A. ha l'obbligo di versare l'imposta addebitata in fattura indicata dai propri fornitori e successIVAmente dovrà far ricorso alla procedura di regolarizzazione come indicato dall'articolo sopracitato, con le modalità ivi indicate.

D.Lgs. n. 471/97, art. 6 c. 8 "Violazione degli obblighi relativi alla documentazione, registrazione ed individuazione delle operazioni soggette all'imposta sul valore aggiunto"

Il cessionario o il committente che, nell'esercizio di imprese, arti o professioni, abbia acquistato beni o servizi senza che sia stata emessa fattura nei termini di legge o con emissione di fattura irregolare da parte dell'altro contraente, è punito, salva la responsabilità del cedente o del commissionario, con sanzione amministrativa pari al cento per cento dell'imposta, con un minimo di lire cinquecentomila, semprechè non provveda a regolarizzare l'operazione con le seguenti modalità:

a) se non ha ricevuto la fattura, entro quattro mesi dalla data di effettuazione dell'operazione, presentando all'ufficio competente nei suoi confronti, previo pagamento dell'imposta, entro il trentesimo giorno successivo, un documento in duplice esemplare dal quale risultino le indicazioni prescritte dall'art. 21 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, relativo alla fatturazione delle operazioni;

b) se ha ricevuto una fattura irregolare, presentando all'ufficio indicato nella lettera a), entro il trentesimo giorno successivo a quello della sua registrazione, un documento integrativo in duplice esemplare recante le indicazioni medesime, previo versamento della maggior imposta eventualmente dovuta.

Conseguenze su rimborsi IVA

Il meccanismo dello Split Payment potrà comportare un incremento delle richieste di rimborso IVA da parte delle aziende fornitrici di beni e servizi. In tale fattispecie è intervenuto il D.M. del 20 febbraio 2015 con il quale il Ministero delle Finanze ha soppresso la norma dispositiva per i rimborsi IVA in via prioritaria circa la sussistenza dei requisiti ex art. 2 del D.M. 22 marzo 2007:

  1. Esercizio dell'attività da almeno tre anni
  2. Eccedenza detraibile richiesta a rimborso annuale di importo pari o superiore a 10.000 euro
  3. Eccedenza detraibile richiesta a rimborso trimestrale di importo pari o superiore a 3.000 euro
  4. Eccedenza detraibile richiesta a rimborso di importo pari o superiore al 10% dell'importo complessivo dell'imposta assolta sugli acquisti o sulle importazioni effettuati nell'anno o nel trimestre di riferimento

Pertanto i soggetti dello Split Payment, dopo la soppressione del succitato disposto, potranno accedere ai rimborsi IVA in via prioritaria secondo i presupposti di cui all'art. 30 comma 2 lett. a) D.P.R. 633/1972 secondo il quale possono accedere ai rimborsi IVA i soggetti aventi per esercizio esclusivo o prevalente di "attività che comportano l'effettuazione di operazioni soggette ad imposta con aliquote inferiori a quelle dell'imposta relatIVA agli acquisti e alle importazioni, computando a tal fine anche le operazioni effettuate a norma dell'articolo 17, quinto, sesto e settimo comma, nonché a norma dell'articolo 17-ter".

Per quanto riguarda gli adempimenti il fornitore ha l'obbligo di emettere fattura con l'indicazione “scissione dei pagamenti” ovvero “Split Payment”.

Con l'applicazione dello split payment, aumentano i contribuenti che si troveranno a credito di IVA, i quali per ottenere il rimborso o la compensazione del credito dovranno sostenere i costi della fideiussione per rimborsi superiori a € 30.000, 00 ovvero i costi del visto di conformità per compensazioni superiori a € 5000,00.

Novità e chiarimenti sullo Split Payment

-Circolare Agenzia Entrate n. 15/E del 13 aprile 2015-

Nuovi soggetti pubblici passivi

  • Commissari delegati per la ricostruzione a seguito di eventi calamitosi
  • Consorzi interuniversitari

Non sono soggetti alle disposizioni sullo Split Payment

  • Gli enti pubblici non economici autonomi rispetto alla struttura statale che perseguono fini propri
  • Gli enti previdenziali non pubblici

Compensazione IVA esclusa

Per acquisti effettuati dalla P.A. nell'ambito delle proprie attività istituzionali non commerciali

Compensazione Orizzontale esclusa

Tra l'IVA deivante da operazioni in regime di Split Payment con altri crediti d'imposta vantati dalla P.A.

Versamenti

Vanno effettuati con le modalità previste dall'art. 4 del D.M. attuativo del 23 gennaio 2015

Codice tributo per il versamento

620E - IVA dovuta dalle PP.AA.- Scissione dei pagamenti - art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972

Uso promiscuo dei beni e servizi acquistati dalla PA

Per i beni e servizi acquistati sia per attività di impresa che per attività non commerciali, la P.A., non debitore di imposta, dovrà individuare la parte di imposta da imputare alle due attività, (commerciale e non commerciale) per le quali la PA è tenuta a separare i due adempimenti.

Rimborsi prioritari

Le operazioni da split payment danno diritto all'erogazione prioritaria del rimborso secondo il criterio dell'aliquota media tenendo presente del limite dell'ammontare dell'imposta applicata a tali operazioni nel periodo di riferimento.

In tal senso si può verificare l'ipotesi che il rimborso da split payment, sia prioritario solo per una parte dell'importo, mentre per la parte rimanente può sorgere il diritto al solo rimborso ordinario. La priorità è garantita da un numero progressivo attribuito ai rimborsi prioritari rispetto a quelli ordinari.

Il contribuente non in possesso dei requisiti per richiedere il rimborso con il presupposto dell' aliquota media ha comunque la possibilità di accedere al rimborso in via ordinaria.

Fatture irregolari

La PA deve sempre provvedere a regolarizzare una fattura irregolare ricevuta

Ipotesi:

Fornitore che emette una nota di variazione in aumento: è applicabile il meccanismo dello spli payment; pertanto, la stessa nota dovrà essere numerata, indicando l'ammontare della variazione e della relatIVA imposta e facendo esplicito riferimento alla fattura originaria emessa.

Fornitore che emette una nota di variazione in diminuzione: se si riferisce a una fattura emessa applicando lo split payment, è necessario numerarla, indicare l'ammontare della variazione, della relatIVA imposta e fare riferimento alla fattura originaria, ma, essendo una rettifica apportata ad un'IVA che non è confluita nella liquidazione periodica del fornitore, egli non avrà diritto a portare in detrazione l'imposta corrispondente alla variazione; il fornitore dovrà limitarsi a procedere solo ad apposita annotazione in rettifica nel registro, senza alcun effetto nella liquidazione IVA.

Riferimenti

Normativi

D.L. 16 ottobre 2017

Ministero dell'Economia e delle finanze, Decreto 27 giugno 2017

Art. 1, D.L. 24 aprile 2017, n. 50

Ministero dell'Economia e Finanze, Decreto 23 gennaio 2015, n. 79796

Art. 1, comma 629, Legge 23 dicembre 2014, n. 190

D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471

Art. 17-ter, D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633

Prassi

Agenzia delle Entrate, Circolare 7 novembre 2017, n. 27

MEF, Decreto 27 giugno 2017

Commissione europea, Decreto 25 aprile 2017, n. 84

Commissione europea, Parere 12 giugno 2017

Agenzia delle Entrate, Circolare 13 aprile 2015, n.15

Agenzia delle Entrate, Circolare 19 febbraio 2015, n. 6/E

Ministero dell'Economia e Finanze, Comunicato 9 gennaio 2015

Ministero dell'Economia e Finanze, Decreto 23 gennaio 2015, n. 79796

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