Studi di settore

18 Dicembre 2016

Gli Studi di settore possono essere definiti come uno strumento che permette di determinare, in via presuntiva, l'ammontare dei ricavi e dei compensi attribuibili al contribuente in base alla sua potenziale attitudine a produrli. Essi sono elaborati attraverso analisi economiche-tecniche e statistico-matematiche che tengono conto di diversi elementi quali il settore economico di appartenenza, la localizzazione geografica, i processi produttivi utilizzati, l'organizzazione, i prodotti e i servizi oggetto dell'attività, l'andamento della domanda, il livello dei prezzi. Queste analisi vengono effettuate in base alla combinazione di dati desunti da elementi contabili, dichiarati dai soggetti passivi, e di dati extracontabili ricavati da questionari che vengono inviati ai contribuenti e che essi devono compilare e restituire all'amministrazione finanziaria.
Inquadramento

Scheda in fase di rivisitazione autorale di prossima pubblicazione

Gli Studi di settore possono essere definiti come uno strumento che permette di determinare, in via presuntiva, l'ammontare dei ricavi e dei compensi attribuibili al contribuente in base alla sua potenziale attitudine a produrli. Essi sono elaborati attraverso analisi economiche-tecniche e statistico-matematiche che tengonoconto di diversi elementi quali: il settore economico di appartenenza, la localizzazione geografica, i processi produttivi utilizzati, l'organizzazione, i prodotti e i servizi oggetto dell'attività, l'andamento della domanda, il livello dei prezzi ecc…

Queste analisi vengono effettuate in base alla combinazione di dati desunti da elementi contabili, dichiarati dai soggetti passivi, e di dati extracontabili ricavati da questionari che vengono inviati ai contribuenti e che essi devono compilare e restituire all'amministrazione finanziaria.

Gli Studi di settore, sono utilizzati dall'Amministrazione finanziaria per attuare i propri controlli nei confronti dei contribuenti, e dai contribuenti stessi, in fase di compilazione della propria dichiarazione dei redditi, per misurare la propria efficienza economica attraverso il confronto con gli standard medi del settore di appartenenza. Dall'elaborazione dei dati comunicati ai fini degli studi di settore con il software Ge.Ri.Co, scaricabile sul sito dell'Agenzia delle Entrate, il contribuente è in grado preventivamente di determinare il proprio collocamento rispetto alle risultanze degli studi di settore in termini di congruità, coerenza e normalità economica.

Da ultimo, la Ciircolare 30/E del 19 settembre riporta le risposte fornite ad alcuni quesiti pervenuti all'Agenzia delle Entrate, in relazione all'applicazione degli studi di settore per il periodo di imposta 2012.

Novità introdotte dal D.L. 193 del 22 ottobre 2016 convertito con modifiche dalla Legge 226 del 1° dicembre 2016

L'art. 7-bis del decreto in argomento ha introdotto, a far data dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2017, gli indici sintetici di affidabilità fiscale, demandando a successivo decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze l'individuazione e le modalità di funzionamento degli stessi.

A tali indici saranno collegati livelli di premialità per i contribuenti più affidabili, nel chiaro intento di promuovere l'adempimento degli obblighi tributari ed il rafforzamento della collaborazione tra l'Amministrazione finanziaria e i contribuenti.

Contestualmente, con l'introduzione degli indici sintetici di affidabilità fiscale, verranno eliminati gli studi di settore, quale strumento di accertamento dei tributi.

Brevi cenni sull'evoluzione della normativa riguardante gli studi di settore

Gli studi di settore sono stati introdotti nel nostro ordinamento dall'art. 62-bis del D.L. 331 del 30 agosto 1993 che ha previsto l'elaborazione, da parte del Dipartimento delle entrate del Ministero delle finanze, di appositi studi di settore al fine di rendere più efficace l'azione accertatrice. All'art. 62-sexies del Decreto in argomento si prevede la possibilità per il fisco di procedere, in presenza di gravi incongruenze fra ricavi dichiarati e ricavi stimati in base ai risultati degli studi di settore, ad accertamento analitico-induttivo basato su presunzioni semplici (gravi, precise e concordanti).

Solamente nel 1999 vengono pubblicati i primi Studi. In questa prima fase l'accertamento scattava solamente nei confronti dei soggetti in contabilità semplificata mentre, per i soggetti in contabilità ordinaria la verifica si azionava, solo in caso di contabilità inattendibile. Per i soggetti in contabilità ordinaria per opzione, infine, l'accertamento scattava qualora il contribuente risultasse non congruo in due esercizi su tre consecutivi.

Nella circolare 58/E del 27 giugno 2002, l'Agenzia delle entrate afferma che l'importo determinato in base agli studi di settore ha valore di presunzione semplice e può essere posto a base di eventuali avvisi di accertamento, senza bisogno di fornire ulteriori dimostrazioni della motivazione alla pretesa tributaria.

Con la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Macerata n. 90 del 22 marzo 2005 viene invece ridimensionato il valore probatorio degli studi di settore.

Massima: “L'accertamento induttivo della capacità contributiva mediante l'applicazione degli studi di settore non esime l'Amministrazione finanziaria dall'assolvere all'onere probatorio sulla sussistenza di tutti gli elementi di fatto e di diritto atti a conferire gravità, precisione e concordanza alle risultanze presuntive degli studi di settore essendo ormai pacifico in giurisprudenza il principio secondo il quale costituisce obbligo dell'ufficio tener conto dell'effettiva situazione personale del contribuente accertato nonché della realtà economica nella quale questi opera”.

L'art. 37 del D.L. 223 del 4 luglio 2006 (Decreto Visco-Bersani) elimina la differenza di trattamento, ai fini dell'accertamento da studi di settore tra, soggetti in contabilità semplificata e soggetti in contabilità ordinaria o ordinaria per opzione.

Il Decreto ministeriale del 20 marzo 2007, approva, così come previsto dall'art. 1 comma 14 della Legge 296/2006, specifici indicatori di normalità economica che, assumono significativa rilevanza ai fini dell'individuazione di ricavi, compensi e corrispettivi attribuibili al contribuente in relazione alle caratteristiche e alle condizioni di esercizio della specifica attività svolta. L'art. 15, comma 3-bis, D.L. 2 luglio 2007, n. 81, convertito, con modificazioni, dalla L. 3 agosto 2007, n. 127, dispone che i contribuenti che dichiarano un ammontare di ricavi, compensi o corrispettivi inferiori rispetto a quelli desumibili dagli indicatori di normalità non sono soggetti ad accertamenti automatici e in caso di accertamento spetta all'ufficio accertatore motivare e fornire elementi di prova per gli scostamenti riscontrati.

Con la circolare 5/E del 23 gennaio 2008 l'Agenzia delle entrate, partendo da quanto disposto dal D.L. 81/2007 in merito alla funzione probatoria degli indicatori di normalità economica, si pronuncia con riferimento all'utilizzo degli studi di settore in sede di accertamento e sostiene che: “la motivazione degli atti di accertamento basati sugli studi di settore non deve essere di regola rappresentata dal mero, “automatico” rinvio alle risultanze degli studi di settore, ma deve dare conto in modo esplicito delle valutazioni che, a seguito del contraddittorio con il contribuente, hanno condotto l'Ufficio a ritenere fondatamente attribuibili i maggiori ricavi o compensi determinati anche tenendo conto degli indicatori di normalità.”

Con quattro sentenze del 18 dicembre 2009 la corte di Cassazione si pronuncia, sostenendo definitivamente che gli studi di settore rilevano un'anomalia del comportamento del contribuente ma, solamente in conseguenza di ulteriori elementi che emergono in fase di contraddittorio, possono configurarsi i requisiti di gravità, precisione e concordanza delle presunzioni semplici. Si riporta per comodità la massima di una delle sentenza della Corte di cassazione: “Gli studi di settore costituiscono indici rilevatori di possibili antinomie nel comportamento fiscale del contribuente sotto il profilo della divergenza dell'ammontare dei ricavi rispetto all'elaborazione statistica che determina un livello definito “normale” di redditività. Peraltro, in ossequio al principio di capacità contributiva, lo scostamento deve assumere connotato di grave incongruenza e, conseguentemente, l'Amministrazione finanziaria è tenuta alla verifica in contraddittorio della situazione economica del contribuente al fine di accertare la compatibilità fra l'effettiva capacità reddituale del contribuente e gli elementi desumibili dagli studi. In questa ottica, l'ordinamento tributario non ammette che l'elaborazione statistica di cui allo studio di settore assuma automatica valenza ai fini della rettifica del reddito dichiarato dal contribuente: esso rimane delimitato a mezzo di accertamento e non di determinazione della base imponibile con natura di presunzione semplice. L'obiettivo della funzione impositiva è infatti assicurare il concorso alle spese pubbliche in relazione alla reale e concreta capacità contributiva incorrendo perciò nel vizio di nullità l'avviso di accertamento che non sia preceduto dall'attività di “adeguamento” dei dati dello studio alla realtà del contribuente debitamente descritta in sede di redazione della motivazione.”

Con i decreti emanati nel corso del 2011 (D.L. 98/2011, D.L. 138/2011, D.L. 201/2011) vengono rafforzate le sanzioni in caso di omessa o infedele comunicazione dei dati rilevanti ai fini degli studi di settore e, viene introdotto il “regime premiale”, da applicarsi quando il contribuente, che indica fedelmente tutti i dati previsti dallo studio, risulta congruo e coerente rispetto agli indicatori previsti.

Il D.L. 16/2012 (Decreto semplificazioni) prevede la possibilità di ricorrere all'accertamento induttivo nel caso di omessa comunicazione dei dati rilevanti ai fini degli studi di settore e nel caso in cui siano indicate cause di esclusione o di non applicabilità inesistenti. Nell'ipotesi, invece, di infedele compilazione del modello l'accertamento induttivo scatta quando la violazione comporta una differenza superiore al 15% dei ricavi dichiarati.

Chi è soggetto agli studi di settore?

Sono soggetti agli Studi di settore, coloro che esercitano:

  1. attività di impresa
  2. attività di lavoro autonomo

la cui “attività prevalente”, rientri in un'attività per la quale risulta approvato un apposito studio di settore.

In evidenza: concetto di “attività prevalente”

Per attività prevalente si intende l'attività dalla quale deriva, nel corso del periodo d'imposta, il maggiore ammontare di ricavi o di compensi, con riferimento a una stessa categoria reddituale (attività d'impresa o di lavoro autonomo). Come da istruzioni al modello di comunicazione dei dati rilevanti ai fini degli studi di settore: “se il contribuente svolge diverse attività, alcune delle quali in forma di impresa e altre in forma di lavoro autonomo, dovrà determinare sia l'attività prevalente relativa al complesso delle attività svolte in forma di impresa sia l'attività prevalente relativa al complesso delle attività svolte in forma di lavoro autonomo, indicando separatamente quelle che producono una categoria di reddito e quelle che producono l'altra. Al riguardo: se le attività prevalenti per le due categorie reddituali sono contraddistinte da codici attività riguardanti due studi di settore differenti, il contribuente dovrà applicare i diversi studi eventualmente approvati per ciascuna di esse; se le attività prevalenti per le due categorie reddituali sono contraddistinte da codici attività compresi nello stesso studio di settore, il contribuente dovrà applicarlo sia per l'attività di impresa che per quella di lavoro autonomo.”

Cause di esclusione dall'applicazione degli studi di settore

Sono esclusi dall'applicazione degli studi di settore i seguenti contribuenti:

1. con inizio dell'attività nel corso del periodo d'imposta;

In evidenza

In caso di cessazione e inizio dell'attività, da parte dello stesso soggetto, entro sei mesi dalla data di cessazione lo studio di settore si applica. Del pari, non costituisce causa di esclusione il caso in cui la nuova attività costituisca la mera prosecuzione di un altro soggetto.

2. che hanno cessato l'attività nel corso del periodo d'imposta. Si ricorda che il periodo che precede l'inizio della liquidazione è considerato periodo di cessazione dell'attività;
3. con un ammontare di ricavi o compensi dichiarati superiore a 5.164.569 euro;
4. che si trovano in un periodo di non normale svolgimento dell'attività; tra cui dal 2015 il periodo in cui l'impresa è in liquidazione ordinaria;
5. che determinano il reddito con criteri “forfetari”;
6. che esercitano l'attività di incaricati alle vendite a domicilio;
7. con categoria reddituale diversa da quella prevista nel quadro degli elementi contabili contenuto nel modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione dello studio di settore approvato per l'attività esercitata, secondo le indicazioni fornite al punto 9.1 della circolare n. 58/E del 2002;
8. che applicano il regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e i lavoratori in mobilità.

Cause di inapplicabilità dagli studi di settore

Le cause di inapplicabilità si differenziano dalle cause di esclusione, per il fatto che le prime rendono inapplicabili soltanto gli studi di settore, mentre le seconde escludono il contribuente dall'applicazione di studi di settore e parametri.

Esse consistono in condizioni, riguardanti caratteristiche inerenti l'attività svolta, talmente anomale da non poter essere previste nel modello preso a riferimento in fase di costruzione dello studio.

Le cause di inapplicabilità, variano da studio a studio e sono previste dal decreto di approvazione dello specifico studio di settore (ad esempio, i decreti di approvazione degli studi di settore relativi alle attività economiche nei settori del commercio, delle manifatture e dei servizi, hanno previsto che gli stessi non si applicano: nel settore del commercio se l'esercizio dell'attività di impresa, ed in assenza di annotazione separata, è svolto attraverso l'utilizzo di più punti di vendita e di più punti di produzione; nel caso di esercizio di due o più attività d'impresa non rientranti nel medesimo studio di settore ed in assenza di annotazione separata, se l'importo complessivo dei ricavi dichiarati relativi alle attività non prevalenti supera il 20 per cento dell'ammontare totale dei ricavi dichiarati).

Utilità degli studi di settore e procedura di calcolo degli studi di settore

Gli studi di settore contribuiscono a creare elementi di certezza e trasparenza, nei rapporti tra fisco e contribuente. Essi infatti rappresentano:

  • per il fisco uno strumento di semplificazione nelle modalità di determinazione di eventuali comportamenti anomali del contribuente;
  • per il contribuente uno strumento di misurazione della propria efficienza economica attraverso il confronto con gli standard medi del settore cui appartiene

In evidenza

Gli studi di settore sono stati elaborati grazie alla collaborazione tra l'Amministrazione finanziaria, le associazioni di categoria e gli ordini professionali che hanno contribuito alla predisposizione dei questionari per la raccolta dei dati.

Procedura di calcolo degli studi di settore

Gli studi di settore sono costruiti determinando, per ogni attività economica, i rapporti tra le variabili contabili e quelle strutturali, sia interne che esterne all'azienda o all'attività professionale. Essi, considerano diversi fattori, tra i quali anche le caratteristiche dell'area territoriale in cui opera l'azienda e da cui dipendono il livello dei prezzi, le modalità operative, le infrastrutture esistenti e utilizzabili, la capacità di spesa, la tipologia dei fabbisogni, ecc ….

Per l'elaborazione degli studi di settore, si utilizzano, come premesso, tecniche statistico-matematiche che, inizialmente, hanno operato sui dati contenuti in questionari precedentemente inviati e che i contribuenti hanno restituito all'Amministrazione finanziaria.

Il software di applicazione degli studi di settore, si chiama “Ge.Ri.Co” che è l'acronimo di Gestione dei Ricavi e dei Compensi. Compilando il software, disponibile sul sito dell'Agenzia delle entrate, i contribuenti possono facilmente determinare l'ammontare dei ricavi o dei compensi presunti.

I “cluster” e i risultati di Gerico

Il software Ge.Ri.Co si basa su tecniche statistiche che individuano, per ciascuna attività economica, gruppi omogenei di imprese o di esercenti arti e professioni in base a caratteristiche strutturali comuni. Il “cluster” non è altro che “il gruppo omogeneo” ed identifica un sottoinsieme di imprese o di professionisti - all'interno dello stesso settore di attività - contrassegnato da comuni caratteristiche strutturali.

Ciascuno studio con riferimento a un particolare settore individua, tra tutti i contribuenti che esercitano quell'attività, diverse tipologie di “gruppi omogenei” o “cluster” di appartenenza. Ogni gruppo accomuna quindi contribuenti aventi le stesse caratteristiche, ma diverse da quelle degli altri contribuenti che, pur essendo codificati dagli stessi codici attività, si distinguono per talune distinte specificità.

Dall'elaborazione dei dati comunicati dal contribuente, il software determina oltre agli indicatori di congruità, coerenza e normalità, il cluster o i cluster di appartenenza. E' importante conoscere questo dato e valutarne le caratteristiche, per comprendere al meglio gli eventuali scostamenti dai risultati di Gerico rispetto alla propria posizione personale.

I Risultati di Gerico

Come detto sopra, il software elaborando i dati comunicati dai contribuenti determina degli indicatori che possono essere così riassunti:

CONGRUITÀ: intervallo di confidenza tra un ricavo minimo ad un ricavo puntuale. È congruo colui che dichiara un ricavo almeno pari a quello puntuale in modo naturale o a seguito di adeguamento.

In evidenza: “adeguamento”

L'adeguamento alle risultanze degli studi di settore prevede l'aggiunta di un reddito incrementale che colmi la differenza tra ricavi effettivi e ricavi da studi di settore. Su di esso dovrà esser calcolata e versata IRES, IRAP e IVA. In caso di adeguamento è infine prevista, l'applicazione di una maggiorazione pari al 3% calcolata sulla differenza tra ricavi effettivi e ricavi stimati che non è dovuta se, tale differenza non è superiore al 10% dei ricavi o compensi non annotati nelle scritture contabili oppure se si tratta di uno studio appena approvato o appena revisionato.

COERENZA: per ogni studio di settore vengono elaborati diversi indici che indicano se l'attività è condotta in condizioni di regolarità economica. Questi indici sono rappresentati da un valore minimo e da uno massimo che variano secondo la tipologia di attività svolta. L'eventuale incoerenza non incide sulla congruità.

NORMALITÀ: ad ogni gruppo di appartenenza vengono associati dei valori di riferimento che individuano condizioni economiche di normalità. Il software determina gli indici di normalità che confronta con i valori di riferimento associati al gruppo di appartenenza e, in caso di scostamento, provvede rettificare il ricavo puntuale o minimo stimato con l'analisi di congruità.

In evidenza: “stagionalità”

Gli studi di settore considerano l'elemento stagionalità ai fini dell'elaborazione degli indici di congruità, coerenza e normalità, ossia tengono conto dei giorni di svolgimento dell'attività nel periodo di riferimento.

In presenza di situazioni particolari (crisi del settore o crisi economica generale ecc..) sono stati introdotti dei correttivi nel software Gerico che hanno lo scopo di rappresentare meglio la realtà di un particolare settore o dell'intero sistema. I correttivi, infatti, possono riguardare particolari settori di attività o essere di portata generale.

Conseguenze derivanti dal mancato allineamento agli indicatori di Ge.Ri.Co

Il contribuente che risulta non congruo alle risultanze degli studi di settore può trovarsi in una di queste situazioni:

1. ricavi effettivi inferiori al ricavo minimo risultante dall'elaborazione di Gerico: se non procede all'adeguamento si espone al rischio di accertamento da studi di settore. L'Amministrazione finanziaria prima della notifica dell'avviso di accertamento, invita il contribuente a comparire, ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218;

In evidenza: “attestazione”

Il contribuente può attestare le cause che giustificano la non congruità dei ricavi o compensi dichiarati rispetto a quelli derivanti dall'applicazione degli studi di settore. L'attestazione è rilasciata, su richiesta dei contribuenti, dai soggetti abilitati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni, dai responsabili dell'assistenza fiscale (CAAF) e dai dipendenti e funzionari delle associazioni di categoria abilitati all'assistenza tecnica di cui all'articolo 12, comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.

2. ricavi effettivi compresi tra il ricavo minimo e il ricavo puntuale risultante dall'elaborazione di Gerico: se il contribuente non si adegua al ricavo puntuale di riferimento, ma rimane pur sempre nell'intervallo di confidenza, l'Amministrazione può invitare il contribuente a giustificare i motivi per i quali ha ritenuto di non adeguarsi al valore puntuale;

3.ricavi effettivi, uguali o superiori, al ricavo puntuale risultante dall'elaborazione di Gerico: se il contribuente si adegua al ricavo puntuale di riferimento non si espone al rischio di accertamento da studi di settore a meno che l'amministrazione finanziaria sulla base di elementi documentali non dimostri la infedeltà dei dati dichiarati;

4.dati dichiarati non in linea con gli indicatori di coerenza: l'Amministrazione finanziaria può utilizzare le anomalie da indicatori di coerenza per selezionare delle posizioni da sottoporre a controllo, anche in presenza di ricavi congrui alle risultanze di Gerico. I controlli non si baseranno sui metodi di accertamento da studi di settore.

Per quanto riguarda il mancato allineamento, dei dati effettivi, agli indicatori di normalità economica, si ricorda che gli stessi incidono sul ricavo minimo o puntuale di riferimento. Le conseguenze, pertanto, ricadono nei casi di cui ai punto da 1 a 3.

Conseguenze derivanti dall'errata gestione del modello degli studi di settore

L'art. 8 del D.L. 16/2012 a seguito dell'aggiunta della lettera d-ter all'art. 39 del D.P.R. 600/73, ha previsto la possibilità per l'Agenzia delle Entrate di ricorrere all'accertamento induttivo nei casi di:

I. omessa presentazione del modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini degli studi di settore o utilizzo di una causa di esclusione o di inapplicabilità inesistente
II. infedele dichiarazione dei dati rilevanti ai fini degli studi di settore, qualora per effetto di tale infedele dichiarazione lo scostamento tra i dati effettivi e quelli infedelmente dichiarati sia superiore al 15% o, comunque, superiore a euro 50.000.

In evidenza

Le nuove disposizioni hanno effetti solo sulle imposte dirette poiché il D.L. 98/2011 e il D.L. 16/2012 sono intervenuti solo sulle disposizioni che disciplinano l'accertamento induttivo in materia di imposte dirette.

Regime sanzionatorio

Con la Riforma del sistema sanzionatorio di cui al D.Lgs. n. 158/2015, anche le sanzioni previste in tema di violazioni legate alla compilazione e all'invio degli studi di settore sono state riviste.

Attualmente in caso di omessa presentazione del modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore anche a seguito di specifico invito da parte dell'Agenzia, la sanzione applicabile è pari ad euro 2.000, che corrisponde al massimo importo previsto per le violazioni relative al contenuto e alla documentazione delle dichiarazioni (art. 8, co. 1, D.Lgs. n. 471/1997)

Regime premiale

L'art. 10 comma 9 del Decreto Salva-Italia (D.L. 201/2011) ha introdotto un sistema premiale applicabile ai contribuenti che abbiano indicato “fedelmente” tutti i dati previsti per la compilazione degli studi di settore e la posizione risulti, a seguito dell'elaborazione di Gerico, congrua, anche per effetto dell'adeguamento, e coerente a tutti gli indicatori previsti per lo studio di settore applicato.

Il “premio” consiste nella:

  1. preclusione dalle verifiche basate su presunzioni semplici (accertamento induttivo);
  2. riduzione di un anno del termine di decadenza per l'accertamento fiscale;
  3. aumento della soglia al 33% per l'accertamento sintetico.

Il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 9 giugno 2015 specifica che, per il periodo d'imposta 2014, al regime premiale di cui sopra accedono:

  • tutti i contribuenti per i quali si applicano gli studi di settore indicati nell'allegato n. 1 al provvedimento stesso, al quale si rimanda. Nella sostanza si tratta degli studi per i quali risultano approvati indicatori di coerenza economica riferibili ad almeno 4 tra le seguenti diverse tipologie: efficienza e produttività del fattore lavoro; efficienza e produttività del fattore capitale; efficienza di gestione delle scorte; redditività; struttura, oppure, alternativamente, a tre delle tipologie indicate sopra e che, contemporaneamente, prevedono l'indicatore “Indice di copertura del costo per il godimento di beni di terzi e degli ammortamenti”.
  • qualora un contribuente applichi due studi di settore oppure, qualora lo stesso studio di settore sia applicato sia per l'attività d'impresa che per l'attività di lavoro autonomo, la condizione di accesso al regime premile riguarda il fatto che entrambi gli studi siano compresi nell'allegato n. 1 al provvedimento stesso.

Applicazione degli Studi di Settore per il periodo d'imposta 2012 – Chiarimenti forniti dalla Circolare n. 23/E del 15 luglio 2013

La Circolare in argomento fornisce delucidazioni relative all'applicazione degli Studi di settore con riferimento al periodo d'imposta 2012. Di seguito si riportano i principali chiarimenti riguardanti lo strumento in generale, rimandando il lettore ad una estesa ed approfondita analisi della circolare e delle istruzioni del singolo questionario per le precisazioni riferite a particolari categorie di Studi di settore:

1. Cooperative e consorzi: il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 28 dicembre 2012 prevede che gli studi di settore non si applichino:
a) nei confronti di società cooperative, società cooperative e consorzi che operano esclusivamente a favore delle imprese socie o associate;
b) nei confronti delle società cooperative costituite da utenti non imprenditori che operano esclusivamente a favore degli utenti stessi.

La circolare a tal proposito prende atto del fatto che, soprattutto nel mondo degli appalti pubblici e non, spesso le cooperative o i consorzi dopo l'aggiudicazione dei lavori, li assegnano alle imprese consorziate e/o socie.

I rapporti contrattuali appena descritti comportano che, il socio o consorziato cui la cooperativa o il consorzio ha assegnato il lavoro, fatturi alla cooperativa o consorzio aggiudicataria dell'appalto che, a sua volta, fatturerà al soggetto pubblico o privato aggiudicante l'appalto. Questo meccanismo determina il venir meno della causa di inapplicabilità dello studio di settore per il fatto che, essa può essere invocata solamente in presenza di attività svolte esclusivamente a favore dei soci o associati e degli utenti, condizione non soddisfatta nel caso in esame. L'amministrazione finanziaria, in questi casi, come sottolinea la circolare 23/E dovrà valutare attentamente la posizione di tali cooperative o consorzi, tenendo conto del fatto che il perseguimento dei fini mutualistici può incidere in maniera rilevante sul volume dei ricavi conseguiti.

2. Collaborazione dei giovani professionisti: la circolare analizza il correttivo introdotto per tener conto del fatto che, con riferimento ai giovani professionisti, il numero di ore dedicate all'attività non può essere, direttamente riconducibile ai ricavi conseguiti così come avviene per un professionista esperto. Come sottolinea la circolare, è necessario considerare che, il giovane, necessita di più ore di approfondimento e di studio della pratica assegnategli, spendibili anche nella sua abitazione privata.

3. Minimi: la circolare sottolinea che i lavoratori autonomi, nell'anno di cessazione del regime dei minimi, possono essere sottoposti all'attività di accertamento da studi di settore. Non vale per essi la stessa regola applicabile agli esercenti attività d'impresa.

4. Perdite su crediti e deducibilità Irap pagata, sul costo del lavoro dipendente: la circolare affronta la questione secondo la quale la deducibilità delle perdite su crediti e dell'Irap pagata sul costo del lavoro dipendente a far data dal 2012, incide pesantemente sulla voce oneri diversi di gestione comportando talvolta l'anormalità dell'incidenza dei costi residuali sui ricavi di gestione. In tal caso, come conferma il documento di prassi, il contribuente potrà depurare il costo da questi elementi di disturbo dandone, adeguata motivazione, nelle “note aggiuntive”.

5. Retroattività degli studi di settore evoluti: la circolare considera, che i risultati degli studi per il 2012 - versione evoluta, possono essere utilizzati per rideterminare il reddito relativo al periodo d'imposta 2010 in caso di contraddittorio con il contribuente, e, senza considerare i correttivi “crisi” di cui al Decreto ministeriale 23 maggio 2013, poiché, l'elaborazione degli Studi di settore per il periodo 2012 trae le sue basi proprio dall'annualità 2010.

Con la Circolare n. 30 del 19 settembre 2013 l'Agenzia delle Entrate insieme a chiarimenti riguardanti alcune anomalie prettamente legate a determinate categorie di Studi di settore (VG68U – UG93U – UG99U), fornisce spunti interessanti con riferimento al quadro T – congiuntura economica, alla cessazione dell'attività prevalente e agli indicatori di normalità e loro cause giustificative.

Quadro T – congiuntura economica

L'Agenzia delle Entrate conferma che i soggetti che hanno cessato nell'anno precedente di avvalersi del cd. regime dei minimi e quindi soggetti allora ad un regime contabile semplificato, considerate le notevoli difficoltà legate alla determinazione dei dati da indicare nel quadro T, potranno non compilare il quadro T, precludendosi quindi la possibilità di accedere ai correttivi crisi. Il tutto dovrà essere spiegato nell'apposito quadro di Gerico “annotazioni”.

Cessazione dell'attività prevalente

L'Agenzia delle Entrate fornisce indicazioni circa il caso in cui un soggetto svolga due attività rientranti in due studi di settore diversi e in corso d'anno sospenda l'attività prevalente fra le due per proseguire quella non prevalente. Si rammenta che per prevalente si intende l'attività fra le due che determina i maggiori ricavi. In tal caso viene chiarito che questa rappresenta una causa di esclusione dall'applicazione degli studi di settore ovvero “periodo di non normale svolgimento dell'attività”. Tuttavia, si ricorda che in questo caso lo studio di settore deve comunque essere compilato.

Indicatori di normalità e cause giustificative

L'Agenzia delle Entrate spiega il da farsi nel caso in cui il risultato di Gerico segnali la non coerenza dell'indicatore di normalità economica relativo alla “Incidenza dei costi residuali di gestione sui ricavi” a causa della deduzione relativa all'IRAP versata e relativa alla quota imponibile delle spese per il personale dipendente e assimilato, al netto delle deduzioni di cui all'art. 11, commi 1 lettera a), 1-bis, 4-bis, 4-bis1 del D.Lgs. n. 446/97. In particolare, l'Agenzia chiarisce che in presenza di tale anomalia, il contribuente potrà rimodulare nell'apposita sezione “presenza di cause giustificative del non adeguamento agli indicatori di normalità segnalate dal contribuente” di Gerico il valore relativo al numeratore, depurandolo dei valori riferibili alle citate voci di natura finanziaria straordinaria. Il tutto dovrà essere spiegato nell'apposito quadro di Gerico “annotazioni”.

Provvedimento del 29 gennaio 2016 del Direttore dell'Agenzia delle Entrate

Il Provvedimento direttoriale del 29 gennaio 2016 che approva i modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore da includere nella dichiarazione Modello UNICO 2016 introduce due interessanti novità, con riferimento al periodo d'imposta 2015, in particolare:

  1. l'eliminazione dell'obbligo di presentazione dei modelli INE – Indicatori di normalità economica;
  2. l'eliminazione del modello di comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore per i contribuenti che hanno cessato l'attività nel corso del periodo d'imposta o che si trovano in liquidazione ordinaria.

Tali adempimenti sono ritenuti non più necessari, grazie alla sempre maggiore integrazione delle diverse banche dati a disposizione dell'Agenzia.

Giurisprudenza pro contribuente

Sent. n. 26638 del 18 dicembre 2009 (ud. del 1° dicembre 2009) della Corte Cassazione

Sent. n. 26637 del 18 dicembre 2009 (ud. del 1° dicembre 2009) della Corte Cassazione

Sent. n. 26636 del 18 dicembre 2009 (ud. del 1° dicembre 2009) della Corte Cassazione

Sent. n. 26635 del 18 dicembre 2009 (ud. del 1° dicembre 2009) della Corte Cassazione

Trattamento Fiscale e Contabile

A livello di scritture contabili le risultanze degli studi di settore non sono significative, in quanto rappresentano unicamente un meccanismo fiscale che determina un maggior carico di imposte.

Riferimenti

Normativi:

Art. 7-bis, D.L. 22 ottobre 2016, n. 193 convertito con modifiche dalla Legge 1° dicembre 2016, n. 225

Agenzia delle Entrate, Provvedimento 29 gennaio 2016

Agenzia delle Entrate, Provvedimento 9 giugno 2015

Ministero dell'Economia e delle Finanze, Decreto 28 dicembre 2012

Agenzia delle Entrate, Provvedimento 27 maggio 2013

D.L. 2 luglio 2007, n. 81

D.M. 20 marzo 2007

Art. 1, comma 14 Legge 27 dicembre 2006, n. 296

Art. 37 D.L. 4 luglio 2006, n. 223

Art. 10, Legge 8 maggio 1998, n. 146

Art. 62-bis D.L. 30 agosto 1993, n. 331

Giurisprudenza:

Cass. civ., 10 novembre 2015, n. 22946

Cass. civ., 21 luglio 2015, n. 15323

Cass. civ., 15 luglio 2015, n. 14787

Cass. civ., 15 luglio 2015, n. 14762

Cass. civ., 3 luglio 2015, n. 13734

Cass. civ., 18 dicembre 2009 (ud. del 1° dicembre 2009), n. 26638

Cass. civ., 18 dicembre 2009, (ud. del 1° dicembre 2009), n. 26637

Cass. civ., 18 dicembre 2009 (ud. del 1° dicembre 2009), n. 26636

Cass. civ., 18 dicembre 2009 (ud. del 1° dicembre 2009), n. 26635

Comm. trib. prov. di Macerata 22 marzo 2005 (ud. del 22 ottobre 2004), n. 90

Prassi:

Agenzia delle Entrate, 17 luglio 2015, n. 28/E

Agenzia delle Entrate, Circolare 4 luglio 2014, n. 20/E

Agenzia delle Entrate, Circolare 19 settembre 2013, n. 30/E

Agenzia delle Entrate, Circolare 15 luglio 2013, n. 23/E

Agenzia delle Entrate, Circolare 11 luglio 2012, n. 30/E

Agenzia delle Entrate, Circolare 16 marzo 2012, n. 8/E

Agenzia delle Entrate, Circolare 5 agosto 2011, n. 41/E

Agenzia delle Entrate, Circolare 23 gennaio 2008, n. 5/E

Agenzia delle Entrate, Circolare 22 maggio 2007, n. 31/E

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