Acquiescenza
02 Maggio 2016
Inquadramento
Le indiscutibili difficoltà, i costi e la durata dei procedimenti, hanno portato il Legislatore alla formazione di nuovi strumenti che permettono di evitare il contenzioso con l'Amministrazione Finanziaria. Sono previste infatti le seguenti procedure:
La principale motivazione che spinge all'utilizzo di questi strumenti si basa sulla convenienza sia per il contribuente sia per l'Amministrazione Finanziaria di definire la controversia velocemente ed evitando un contenzioso. Gli strumenti sopra segnalati si possono distinguere a seconda che la definizione avvenga con o senza contraddittorio od addirittura sia il risultato del contraddittorio stesso. L'acquiescenza viene definita come quella risultante dall'accettazione espressa o contenuta in atti del tutto incompatibili con la volontà di avvalersi delle impugnazioni ammesse dalla Legge. Dal punto di vista giurisprudenziale l'acquiescenza è:
Nozione
Con il termine acquiescenza si indicano determinati effetti che la legge ricollega a certi comportamenti umani, incompatibili con la volontà di avvalersi del sistema di impugnazioni previsto dall'ordinamento giuridico, in ordine ad atti, provvedimenti o decisioni giurisdizionali. L'istituto è frequentemente invocato nella prassi giudiziaria per paralizzare l'azione del ricorrente e farla dichiarare inammissibile. In particolare l'acquiescenza è l'accettazione spontanea e volontaria da parte di chi potrebbe impugnare l'atto, delle conseguenze dell'atto stesso e, quindi, della situazione (favorevole o sfavorevole che sia) da esso determinata.
Il Codice di procedura Civile all'art. 329 stabilisce che: “l'acquiescenza risultante da accettazione espressa o da atti incompatibili con la volontà di avvalersi delle impugnazioni ammesse dalla legge ne esclude la proponibilità”. L'acquiescenza deve essere anteriore alla proposizione del gravame e non successivamente nel qual caso sarà configurabile solo una rinuncia allo stesso.
Da evidenziare, come sentenziato dalla Suprema Corte il 27 maggio 1989 n. 2568, che l'avvenuta acquiescenza alla sentenza non può essere revocata nemmeno nel caso in cui, successivamente alla stessa, intervenga una modifica della disciplina oggetto del contendere. Nel caso in cui l'Ente impositore avesse una sentenza sfavorevole, lo spontaneo adempimento della medesima potrebbe configurare, secondo l'orientamento giurisprudenziale, gli estremi dell'acquiescenza.
Così la giurisprudenza ha stabilito che non costituisce acquiescenza:
In linea generale la Cassazione ha più volte ribadito che l'acquiescenza si concretizza in comportamenti incompatibili con la volontà di impugnare.
Nelle controversie tributarie, l'acquiescenza è disciplinata dall'art. 15 del D.Lgs. n. 218/1997, secondo cui le sanzioni risultanti dall'avviso di accertamento o di liquidazione sono ridotte ad un terzo qualora il contribuente rinunci ad impugnare in toto l'atto o a presentare l'istanza di accertamento con adesione.
Anche gli atti di contestazione con cui vengono irrogate solo le sanzioni possono essere definiti per “acquiescenza”.
Pertanto, l'istituto è principalmente destinato a coloro che riconoscono le ragioni dell'Amministrazione finanziaria o che comunque non intendono procedere innanzi alle Commissioni tributarie, ottenendo così uno “sgravio” sulle sanzioni, mentre gli importi a titolo di imposte e di interessi sono dovuti nella loro complessivo ammontare.
Prima delle modifiche apportate dalla L. n. 190/2014, la quale ha potenziato l'istituto del ravvedimento operoso ex art. 13 del D.Lgs. n. 472/97, il contribuente poteva ricorrere anche alla cd. acquiescenza rafforzata, la quale prevedeva la riduzione ad un sesto qualora il contribuente aderisse ai contenuti dell'avviso, il quale però non doveva esser stato preceduto dall'invito al contradditorio; attualmente, è possibile beneficiare, fino all'emissione dell'avviso di accertamento, della riduzione ad un quinto prevista dal ravvedimento operoso. Ambito di applicazione
Per quanto riguarda le imposte dirette e l'IVA, l'ambito di applicazione dell'acquiescenza coincide con quello dell'accertamento con adesione. Vi sono delle particolarità, invece, per quanto riguarda l'imposta di registro e l'imposta sulle successioni e sulle donazioni.
Per la prima imposta sono definibili gli accertamenti relativi a:
Con riguardo a quest'ultimo punto, la Circolare n. 17/E/2016 chiarisce che può rientrare nell'ambito di applicazione dell'istituto in esame anche l'atto con cui l'Ufficio, ai sensi dell'art. 20 del D.P.R. n. 601/1973, recupera la differenza dell'imposta dovuta sui benefici connessi al finanziamento erogato per l'acquisto della prima casa.
Per le imposte sulle successioni e donazioni, l'acquiescenza è applicabile nei casi in cui si configuri un caso di infedele od omessa dichiarazione, inoltre sempre nella circolare n. 17/E si legge che è possibile ricorrere alla riduzione ad un terzo per l'atto con cui l'Ufficio recupera le imposte ipotecarie e catastali connesse all'imposta di successione versate in misura fissa in sede di presentazione della dichiarazione di successione.
Versamento delle somme
L'acquiescenza si concretizza in un comportamento concludente del contribuente, il quale rinunciando al ricorso o all'accertamento con adesione, provvede al pagamento delle somme dovute entro il termine per la proposizione del ricorso (60 giorni dalla notifica dell'atto, tenendo conto della sospensione feriale dei termini).
Le somme dovute si versano, in unica soluzione o in forma rateale, presso banche, poste o agenti della riscossione, utilizzando, a seconda del tributo, il modello F24 (i titolari di partita IVA devono usare il modello F24 telematico) o il modello F23.
In ogni caso, per le rate successive alla prima, sono dovuti gli interessi legali (dal 1° gennaio 2018 pari allo 0,3% annuo, D.M. 13 dicembre 2017).
Il contribuente entro 10 giorni dal versamento deve esibire la ricevuta dell'intero versamento, ovvero della prima rata.
Ai versamenti relativi all'istituto dell'acquiescenza è possibile applicare le disposizioni del lieve inadempimento di cui all'art. 15-ter del D.P.R. n. 602/73, che prevede la non decadenza dalla rateazione o dal perfezionamento della procedura qualora l'omissione del contribuente configuri un'ipotesi di lieve inadempimento regolarizzato in termini specifici (per un approfondimento si rimanda alla sceda RATEAZIONE).
Di seguito si riporta l'iter procedurale da seguire nel caso si voglia ricorrere all'istituto dell'acquiescenza:
Non risulta necessario presentare alcuna richiesta specifica per ottenere la rateazione e, a decorrere dal 28 dicembre 2011, non è più richiesta la presentazione di garanzie neanche quando l'importo è superiore ad Euro 50.000,00
Altre forme di definizione
È possibile definire in via breve con l'Amministrazione Finanziaria, sia per le imposte dirette che per quelle indirette, gli atti con i quali vengono contestati maggiori somme a titolo di imposte e sanzioni. Il contribuente, rinunciando alla presentazione del ricorso e decidendo di pagare le maggiori somme contestate dall'ufficio, potrà godere di una serie di agevolazioni. Per tale definizione sono stati previsti tre strumenti:
Si segnalano gli aspetti fondamentali di un altro modo di risoluzione delle controversie, anche questo senza impugnazione dell'atto presso le Commissioni Tributarie, e noto come accertamento con adesione. Lo strumento ha carattere generale, si rivolge a qualunque contribuente ed ad ogni tipologia di reddito ed ha effetto anche per l'IVA sempre limitatamente alle fattispecie. Non esistono cause ostative a che il concordato si possa applicare e le caratteristiche principali sono:
Con l'introduzione della legge in oggetto vengono eliminati diversi istituti contenuti nel D.Lgs. n. 218/97; in particolare, per quanto riguarda l'acquiescenza, viene eliminata la riduzione di sanzioni prevista nel caso di rinuncia all'impugnazione quando l'avviso di accertamento o di liquidazione non è stato preceduto dall'invito al contradditorio (comma 2-bis dell'art. 15). L'abrogazione non è però immediata, ma opererà solo per gli atti definibili notificati a decorrere dal 1° gennaio 2016. Riferimenti
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