Tributario
Andrea Marchegiani
02 Maggio 2016

Le indiscutibili difficoltà, i costi e la durata dei procedimenti, hanno portato il Legislatore alla formazione di nuovi strumenti che permettono di evitare il contenzioso con l'Amministrazione Finanziaria. L'acquiescenza viene definita come lo stumento risultante dall'accettazione espressa o contenuta in atti del tutto incompatibili con la volontà di avvalersi delle impugnazioni ammesse dalla Legge.
Inquadramento

Le indiscutibili difficoltà, i costi e la durata dei procedimenti, hanno portato il Legislatore alla formazione di nuovi strumenti che permettono di evitare il contenzioso con l'Amministrazione Finanziaria.

Sono previste infatti le seguenti procedure:

  • acquiescenza ed altri strumenti di definizione in via breve;
  • conciliazione giudiziale;
  • ravvedimento operoso;
  • reclamo e mediazione;
  • accertamento con adesione.

La principale motivazione che spinge all'utilizzo di questi strumenti si basa sulla convenienza sia per il contribuente sia per l'Amministrazione Finanziaria di definire la controversia velocemente ed evitando un contenzioso.

Gli strumenti sopra segnalati si possono distinguere a seconda che la definizione avvenga con o senza contraddittorio od addirittura sia il risultato del contraddittorio stesso.

L'acquiescenza viene definita come quella risultante dall'accettazione espressa o contenuta in atti del tutto incompatibili con la volontà di avvalersi delle impugnazioni ammesse dalla Legge.

Dal punto di vista giurisprudenziale l'acquiescenza è:

  • la comunicazione all'Ufficio di aver fatto acquiescenza alla sentenza e di voler considerare chiusa la vertenza;
  • la comunicazione dell'Avvocatura di Stato all'Intendente di Finanza in cui si specifica che la Sentenza non verrà impugnata;
  • l'annullamento d'Ufficio dell'avviso di mora successivamente alla pronuncia favorevole al contribuente relativa all'impugnazione del primo avviso.

Nozione

Con il termine acquiescenza si indicano determinati effetti che la legge ricollega a certi comportamenti umani, incompatibili con la volontà di avvalersi del sistema di impugnazioni previsto dall'ordinamento giuridico, in ordine ad atti, provvedimenti o decisioni giurisdizionali.

L'istituto è frequentemente invocato nella prassi giudiziaria per paralizzare l'azione del ricorrente e farla dichiarare inammissibile.

In particolare l'acquiescenza è l'accettazione spontanea e volontaria da parte di chi potrebbe impugnare l'atto, delle conseguenze dell'atto stesso e, quindi, della situazione (favorevole o sfavorevole che sia) da esso determinata.

Il Codice di procedura Civile all'art. 329 stabilisce che: “l'acquiescenza risultante da accettazione espressa o da atti incompatibili con la volontà di avvalersi delle impugnazioni ammesse dalla legge ne esclude la proponibilità”.

L'acquiescenza deve essere anteriore alla proposizione del gravame e non successivamente nel qual caso sarà configurabile solo una rinuncia allo stesso.

Da evidenziare, come sentenziato dalla Suprema Corte il 27 maggio 1989 n. 2568, che l'avvenuta acquiescenza alla sentenza non può essere revocata nemmeno nel caso in cui, successivamente alla stessa, intervenga una modifica della disciplina oggetto del contendere.

Nel caso in cui l'Ente impositore avesse una sentenza sfavorevole, lo spontaneo adempimento della medesima potrebbe configurare, secondo l'orientamento giurisprudenziale, gli estremi dell'acquiescenza.

Così la giurisprudenza ha stabilito che non costituisce acquiescenza:

  • il provvedimento di totale sgravio delle somme (Cass. civ., 21 gennaio 2008, n. 1156, Cass. civ., 10 febbraio 2012, n. 1963);
  • la disposizione del rimborso delle somme anche se la riserva di impugnazione non sia stata resa nota al contribuente (Cass. civ., 20 agosto 2004, n. 16460);
  • lo sgravio degli importi a seguito dell'annullamento dell'atto da parte del giudice di primo grado (Cass. civ., 5 febbraio 2007, n. 2406);

In linea generale la Cassazione ha più volte ribadito che l'acquiescenza si concretizza in comportamenti incompatibili con la volontà di impugnare.

L'acquiescenza nelle controversie tributarie

Nelle controversie tributarie, l'acquiescenza è disciplinata dall'art. 15 del D.Lgs. n. 218/1997, secondo cui le sanzioni risultanti dall'avviso di accertamento o di liquidazione sono ridotte ad un terzo qualora il contribuente rinunci ad impugnare in toto l'atto o a presentare l'istanza di accertamento con adesione.

Anche gli atti di contestazione con cui vengono irrogate solo le sanzioni possono essere definiti per “acquiescenza”.

Pertanto, l'istituto è principalmente destinato a coloro che riconoscono le ragioni dell'Amministrazione finanziaria o che comunque non intendono procedere innanzi alle Commissioni tributarie, ottenendo così uno “sgravio” sulle sanzioni, mentre gli importi a titolo di imposte e di interessi sono dovuti nella loro complessivo ammontare.

Prima delle modifiche apportate dalla L. n. 190/2014, la quale ha potenziato l'istituto del ravvedimento operoso ex art. 13 del D.Lgs. n. 472/97, il contribuente poteva ricorrere anche alla cd. acquiescenza rafforzata, la quale prevedeva la riduzione ad un sesto qualora il contribuente aderisse ai contenuti dell'avviso, il quale però non doveva esser stato preceduto dall'invito al contradditorio; attualmente, è possibile beneficiare, fino all'emissione dell'avviso di accertamento, della riduzione ad un quinto prevista dal ravvedimento operoso.

Ambito di applicazione

Per quanto riguarda le imposte dirette e l'IVA, l'ambito di applicazione dell'acquiescenza coincide con quello dell'accertamento con adesione.

Vi sono delle particolarità, invece, per quanto riguarda l'imposta di registro e l'imposta sulle successioni e sulle donazioni.

Per la prima imposta sono definibili gli accertamenti relativi a:

  • occultamento del corrispettivo;
  • insufficiente dichiarazione del valore;
  • decadenza delle agevolazioni “prima casa”.

Con riguardo a quest'ultimo punto, la Circolare n. 17/E/2016 chiarisce che può rientrare nell'ambito di applicazione dell'istituto in esame anche l'atto con cui l'Ufficio, ai sensi dell'art. 20 del D.P.R. n. 601/1973, recupera la differenza dell'imposta dovuta sui benefici connessi al finanziamento erogato per l'acquisto della prima casa.

Per le imposte sulle successioni e donazioni, l'acquiescenza è applicabile nei casi in cui si configuri un caso di infedele od omessa dichiarazione, inoltre sempre nella circolare n. 17/E si legge che è possibile ricorrere alla riduzione ad un terzo per l'atto con cui l'Ufficio recupera le imposte ipotecarie e catastali connesse all'imposta di successione versate in misura fissa in sede di presentazione della dichiarazione di successione.

In evidenza: acquiescenza a seguito di autotutela parziale

La Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 12/E dell'8 aprile 2016 ha chiarito a seguito di uno specifico quesito, che nonostante l'intervenuta abrogazione dell'art. 15, comma 2-bis del D.Lgs. n. 218/1997, che prevedeva la riduzione della sanzione al sesto in caso di rinuncia alla facoltà di proporre istanza di accertamento con adesione e impugnazione dell'avviso di accertamento, il contribuente, in caso di autotutela parziale in pendenza di giudizio, viene rimesso in termini per esercitare la facoltà di definire con la riduzione a un sesto della sanzione se al momento della notifica dell'atto impugnato aveva questa possibilità.

In generale, la definizione deve essere effettuata con le stesse modalità e termini previsti al momento della notifica dell'atto impugnato. Il termine di pagamento decorre dalla data di notifica al contribuente del provvedimento di autotutela parziale.

La citata circolare precisa inoltre che la norma non richiede la contestuale formalizzazione da parte del contribuente della rinuncia all'impugnazione proposta né subordina la definizione all'accettazione della rinuncia da parte dell'ente impositore, e tale considerazione fa ritenere che il puntuale e tempestivo versamento integrale dell'importo dovuto (o della prima rata in caso di opzione per il pagamento rateale) sia sufficiente per il perfezionamento della definizione agevolata, dovendosi intendere come comportamento concludente con cui il contribuente manifesta la propria intenzione di rinunciare alla lite.

Altro aspetto che viene chiarito è che il contribuente può limitarsi a comunicare al Giudice tributario e all'Ufficio dell'Agenzia parte in giudizio che è venuta a cessare la materia del contendere allegando la documentazione che attesta l'avvenuto pagamento e richiedendo la conseguente dichiarazione di estinzione del giudizio (mentre in caso di inerzia del contribuente la comunicazione e la richiesta in questione possono essere formulate anche dall'Ufficio).

Le spese del giudizio, infine, sono compensate di diritto, come previsto dall'ultimo periodo del comma 1-sexies in commento, secondo cui “In tale ultimo caso le spese del giudizio restano a carico delle parti che le hanno sostenute”.

Versamento delle somme

L'acquiescenza si concretizza in un comportamento concludente del contribuente, il quale rinunciando al ricorso o all'accertamento con adesione, provvede al pagamento delle somme dovute entro il termine per la proposizione del ricorso (60 giorni dalla notifica dell'atto, tenendo conto della sospensione feriale dei termini).

Le somme dovute si versano, in unica soluzione o in forma rateale, presso banche, poste o agenti della riscossione, utilizzando, a seconda del tributo, il modello F24 (i titolari di partita IVA devono usare il modello F24 telematico) o il modello F23.
Il pagamento rateale prevede:

  • 8 rate trimestrali se l'importo da pagare non supera 50.000,00 euro;
  • 16 rate trimestrali se l'importo da pagare supera 50.000,00 euro.

In ogni caso, per le rate successive alla prima, sono dovuti gli interessi legali (dal 1° gennaio 2018 pari allo 0,3% annuo, D.M. 13 dicembre 2017).

Il contribuente entro 10 giorni dal versamento deve esibire la ricevuta dell'intero versamento, ovvero della prima rata.

Ai versamenti relativi all'istituto dell'acquiescenza è possibile applicare le disposizioni del lieve inadempimento di cui all'art. 15-ter del D.P.R. n. 602/73, che prevede la non decadenza dalla rateazione o dal perfezionamento della procedura qualora l'omissione del contribuente configuri un'ipotesi di lieve inadempimento regolarizzato in termini specifici (per un approfondimento si rimanda alla sceda RATEAZIONE).

Di seguito si riporta l'iter procedurale da seguire nel caso si voglia ricorrere all'istituto dell'acquiescenza:

Iter procedurale
1. ricezione avviso di accertamento.
2. accettazione dell'atto (essa comporta la riduzione a 1/3 delle sanzioni amministrative irrogate a condizione che il contribuente:)
  • rinunci ad impugnare l'avviso di accertamento;
  • rinunci a presentare istanza di accertamento con adesione;
  • paghi le somme complessivamente dovute (tenendo conto delle riduzioni) entro il termine di proposizione del ricorso (60gg dalla notifica).
3. versamento delle somme dovute.

Non risulta necessario presentare alcuna richiesta specifica per ottenere la rateazione e, a decorrere dal 28 dicembre 2011, non è più richiesta la presentazione di garanzie neanche quando l'importo è superiore ad Euro 50.000,00

Altre forme di definizione

È possibile definire in via breve con l'Amministrazione Finanziaria, sia per le imposte dirette che per quelle indirette, gli atti con i quali vengono contestati maggiori somme a titolo di imposte e sanzioni.

Il contribuente, rinunciando alla presentazione del ricorso e decidendo di pagare le maggiori somme contestate dall'ufficio, potrà godere di una serie di agevolazioni.

Per tale definizione sono stati previsti tre strumenti:

  • procedimento di definizione detto “acquiescenza”;
  • definizione degli accertamenti derivanti da controlli automatici e dal controllo formale delle dichiarazioni;
  • definizione delle sole sanzioni contenute nell'atto di contestazione od in un atto contestuale all'avviso di accertamento.

Si segnalano gli aspetti fondamentali di un altro modo di risoluzione delle controversie, anche questo senza impugnazione dell'atto presso le Commissioni Tributarie, e noto come accertamento con adesione. Lo strumento ha carattere generale, si rivolge a qualunque contribuente ed ad ogni tipologia di reddito ed ha effetto anche per l'IVA sempre limitatamente alle fattispecie.

Non esistono cause ostative a che il concordato si possa applicare e le caratteristiche principali sono:

  • sono interessati tutti i contribuenti, ivi compresi i sostituti d'imposta;
  • sono interessate tutte le imposte anche le sostitutive;
  • ogni tipologia di reddito può essere definita;
  • sono ammesse tutte le controversie (eccezion fatta per quelle derivanti da controllo formale). Possibile anche qualora sia già stato notificato avviso di accertamento, a patto che non siano scaduti i termini d'impugnazione;
  • riguarda la definizione di tutto il contenuto dell'atto di accertamento;
  • sono concordabili tutti i periodi d'imposta;
  • l'Ufficio competente è quello delle Entrate nella cui circoscrizione il contribuente ha il domicilio fiscale.

In evidenza: utilizzo crediti verso la P.A.

Il D.L. 35/2013 ha introdotto la possibilità per il contribuente di utilizzare i crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, nei confronti delle amministrazioni pubbliche indicate all'articolo 1, comma 2, del D.lgs. 165/2001, per somministrazioni, forniture e appalti, per compensare le somme dovute a seguito di accertamento con adesione, adesione all'invito al contraddittorio o al processo verbale di constatazione, acquiescenza, definizione agevolata delle sanzioni, conciliazione giudiziale e mediazione.

Novità previste dalla Legge di Stabilità 2015

Con l'introduzione della legge in oggetto vengono eliminati diversi istituti contenuti nel D.Lgs. n. 218/97; in particolare, per quanto riguarda l'acquiescenza, viene eliminata la riduzione di sanzioni prevista nel caso di rinuncia all'impugnazione quando l'avviso di accertamento o di liquidazione non è stato preceduto dall'invito al contradditorio (comma 2-bis dell'art. 15).

L'abrogazione non è però immediata, ma opererà solo per gli atti definibili notificati a decorrere dal 1° gennaio 2016.

Riferimenti

Normativi

  • Decreto ministeriale 13 dicembre 2017
  • Legge 23 dicembre 2014, n.190
  • Decreto Legislativo 24 settembre 2015 , n. 157
  • D.L. 8 aprile 2013, n. 35
  • D.L. 22 giugno 2012, n. 83
  • D.L. 6 dicembre 2011, n. 201
  • Art. 68, D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
  • D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636
  • Art. 43, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602
  • Art. 329 c.p.c.
  • Art. 334 c.p.c.
  • Art. 329 c.c.

Giurisprudenza

  • Cass. civ,, 4 aprile 2014, n. 7939
  • Cass. civ., 6 novembre 2013 , n. 24906
  • Cass. civ., 10 febbraio 2012, n. 1963
  • Cass. civ., sez. trib., 5 febbraio 2007, n. 2406
  • Cass. civ., 8 maggio 2003, n. 7012
  • Cass. civ., 14 giugno 1991 n. 6732
  • Cass. civ., 14 giugno 1990 n. 5802
  • Cass. civ., 27 maggio 1989, n. 2568

Prassi

  • Agenzia delle Entrate, Circolare 29 aprile 2016, n. 17/E
  • Agenzia delle Entrate, Circolare 8 aprile 2016, n. 12/E
  • Agenzia delle Entrate, Circolare 31 luglio 2013, n. 25/E
  • Agenzia delle Entrate, Circolare 3 agosto 2012, n. 33/E
  • Agenzia delle Entrate, Circolare 19 marzo 2012, n. 9/E
  • Agenzia delle Entrate, Circolare 5 agosto 2011, n. 41/E
  • Agenzia delle Entrate, Circolare 6 giugno 2011, n. 27/E
  • Agenzia delle Entrate, Circolare 1° ottobre 2010, n. 49/E
  • Ministero dell'Economia e Finanze, Risoluzione 18 luglio 1997, n. 161

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