Tributario
07 Ottobre 2015

L'assistenza tecnica è elemento fondamentale, nonché in taluni casi obbligatorio, affinché possa istaurarsi il processo tributario ed avviene mediante conferimento di incarico specifico ad un cd. difensore abilitato, espressamente elencati dall'art. 12 del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546.L'incarico al difensore, come per la procura, è un atto unilaterale con il quale una parte conferisce al difensore il potere di rappresentarla e difenderla nel giudizio.All'interno dell'elaborato si evidenzieranno anche le novità che sono state apportate dal D.Lgs. 24 settembre 2015, n. 156 recante "misure per la revisione della disciplina degli interpelli e del contenzioso tributario".
Obbligatorietà dell'assistenza tecnica

L'art. 12 del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 sancisce l'obbligatorietà dell'assistenza tecnica nel giudizio tributario; difatti ad eccezione dell'Ufficio delle Agenzie fiscali o dell'Ente locale nei cui confronti è stato proposto ricorso, sono obbligati alla nomina di un difensore abilitato i seguenti soggetti:

  • le parti private, siano esse persone fisiche o giuridiche, nella qualità di ricorrenti o di resistenti;
  • l'ente locale ricorrente;
  • l'Agente della riscossione (ai sensi dell'art. 10 del citato decreto legislativo);
  • l'intervenuto;
  • il chiamato in giudizio, anche quando lo stesso sia un Ente pubblico.

D.Lgs. 24 settembre 2015, n. 156

Misure per la revisione della disciplina degli interpelli e del contenzioso tributario

La nuova riforma riscrive l'art. 12 ampliando la platea delle parti del processo tributario che non hanno l'obbligo di conferire incarico ad un difensore abilitato, oltre agli enti impositori anche agli agenti della riscossione e i soggetti privati, iscritti nell'albo di cui all'art. 53 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, abilitati ad effettuare attività di liquidazione ed accertamento dei tributi e quelle di riscossione dei tributi e di altre entrate delle province e dei comuni, che possono stare in giudizio tramite i dipendenti che ne hanno la rappresentanza processuale.

Va ricordato che, il difensore deve essere nominato, qualora ne ricorra la fattispecie, già in sede di reclamo e mediazione ai sensi dell'art. 17-bis del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, in quanto l'istanza stessa contiene il ricorso che verrà presentato dinanzi la commissione tributaria nel caso in cui la mediazione avrà esito negativo.

Di seguito vengono elencati i soggetti abilitati all'assistenza tecnica ai sensi dell'art. 12, comma 2, D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546:

Materia Difensore Condizioni
Tutte le materie
  • avvocati;
  • dottori commercialisti;
  • ragionieri e periti commerciali;
  • consulenti del lavoro, purchè non dipendenti dell'Amministrazione pubblica.
  • iscrizione negli appositi albi professionali
  • estensione e classamento dei terreni;
  • ripartizione dell'estimo fra i compossessori a titolo di promiscuità di una stessa particella;
  • consistenza e classamento delle singole unità immobiliari urbane e attribuzione della rendita catastale
  • ingegneri
  • architetti
  • geometri
  • periti edili
  • dottori agronomi
  • agrotecnici
  • periti agrari
  • iscrizione negli appositi albi professionali
  • tributi amministrati dall'Agenzia delle dogane
  • spedizionieri doganali
  • Tutte le materie
  • impiegati delle carriere dirigenziale, direttiva e di concetto dell'Amministrazione finanziaria, ufficiali e sottufficiali della guardia di finanza
  • iscrizione nell'apposito albo tenuto presso le direzioni regionali delle entrate (art. 63, terzo comma, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600)
  • a riposo dopo almeno venti anni di effettivo servizio
  • materie concernenti le imposte di registro, di successione, i tributi locali, l'IVA, l'IRPEF, l'ILOR e l'IRPEG
  • periti ed esperti
  • iscritti alla data del 30 settembre 1993 negli elenchi tenuti dalle C.C.I.A.A. per la subcategoria tributi
  • diploma di laurea in giurisprudenza, economia e commercio o equipollenti o diploma di ragioneria
  • controversie nelle quali sono parti gli associati
  • dipendenti delle associazioni di categoria rappresentate dal C.N.E.L.
  • diploma di laurea in giurisprudenza, economia e commercio o equipollente o di diploma di ragioneria
  • iscrizione nell'apposito elenco tenuto dalla DRE
  • controversie nelle quali sono parti rispettivamente gli associati e le imprese, o loro controllate
  • dipendenti delle imprese, o delle loro controllate ai sensi dell'art. 2359 c.c., primo comma, n.1
  • diploma di laurea in giurisprudenza, economia e commercio o equipollente o di diploma di ragioneria
  • iscrizione nell'apposito elenco tenuto dalla DRE
  • controversie nelle quali sono parti gli associati
  • funzionari delle associazioni di categoria
  • iscritti alla Intendenza di Finanza prima dell'entrata in vigore del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 545

D.Lgs. 24 settembre 2015, n. 156

Per quanto riguarda i difensori abilitati all'assistenza tecnica dinanzi le commissioni tributarie, il nuovo decreto legislativo prevede le seguenti modifiche:

  1. sostituzione dell'inciso dei "ragionieri e periti commerciali" con "esperti contabili";
  2. sostituzione dell'inciso dei "periti edili" con "periti industriali";
  3. ampliamento della platea dei difensori abilitati anche ai dipendenti dei centri di assistenza fiscale (CAF) e delle relative società di servizi, purché in possesso di diploma di laurea magistrale in giurisprudenza o in economia ed equipollenti, o di diploma di ragioneria e di relativa abilitazione professionale, e limitatamente alle sole controversie che hanno per oggetto gli adempimenti che sono stati eseguiti da tali soggetti per conto dei loro clienti;
  4. sostituzione dell'inciso dei "impiegati delle carriere dirigenziale, direttiva e di concetto dell'Amministrazione finanziaria, ufficiali e sottufficiali della guardia di finanza" con "i soggetti di cui all'art. 63, terzo comma, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600", ampliando la platea agli impiegati che ricoprono cariche dirigenziali, direttive e di concetto degli enti impositori (es. regioni, province e comuni, ma anche alla C.C.I.A.A., ai consorzi di bonifica...), e del Ministero dell'Economia e delle Finanze (comprese Agenzia delle Entrate e Agenzia delle Dogane e dei Monopoli), oltre agli ufficiali e ispettori della guardia di finanza, previa autorizzazione del Ministero dell'Economia e delle Finanze e purchè abbiano cessato l'impiego a qualsiasi titolo (sia dimissioni, che pensionamento) e purché abbiano svolto servizio per almeno vent'anni di cui gli ultimi dieci nell'esercizio di attività connesse ai tributi (es. verifiche fiscali, attività accertativa e di riscossione);
  5. l'elenco dei soggetti, diversi da quelli tenuti all'iscrizione in appositi albi professionali, sono tenuti dal Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Casi particolari: curatore fallimentare
Il curatore fallimentare, sia esso soggetto abilitato all'assistenza tecnica dinanzi le commissioni tributarie adite, nei giudizi promossi che riguardano il fallimento dovrà obbligatoriamente conferire incarico ad un difensore diverso dallo stesso non potendo rivestire tale ruolo ai sensi dell'art. 31, comma 3 e art. 25, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267.
Rappresentanza diretta in giudizio

L'art. 12, al punto 5) del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 consente alle parti di poter adire direttamente la commissione tributaria e stare in giudizio senza l'assistenza tecnica, anche se concernenti atti impositivi dei comuni o di altri enti locali, nonché i ricorsi di cui all'art. 10 del D.P.R. 28 novembre 1980, n. 787:

  • se il soggetto ricorrente è un soggetto abilitato all'assistenza tecnica dinanzi la commissione tributaria;
  • per le controversie di valore inferiore ad euro 2.582,28.

Per valore della lite si intende l'importo del tributo al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni irrogate nell'atto impugnato. Qualora l'atto impugnato riguardi esclusivamente le sanzioni, il valore della lite è costituito dalla somma delle stesse.

Il valore della lite per i ricorsi aventi oggetto gli atti catastali di cui all'art. 2, comma 3, D.Lgs 31 dicembre 1992, n. 546 risulta essere indeterminato e pertanto si ha l'obbligo di nominare un assistente tecnico (C.M. 18 dicembre 1996, n. 291). La giurisprudenza tuttavia non è unanime (vedi CTP Novara 3 gennaio 2000, n. 296 e CTP Como 3 settembre 2003, n. 52).

D.Lgs. 24 settembre 2015, n. 156
La nuova riforma innalza il valore della lite entro la quale è possibile per il ricorrente stare in giudizio senza l'assistenza del difensore abilitato da euro 2.582,28 ad euro 3.000. Nulla cambia circa le regole di determinazione del valore della lite.

È discrezione del Presidente della commissione tributaria adita, tuttavia, ordinare al ricorrente di provvedere alla nomina di un difensore abilitato fissando un termine; il mancato conferimento dell'incarico nel termine previsto è causa di inammissibilità del ricorso. L'ordine del giudice è insindacabile e atto non reclamabile.

Assistenza tecnica per le Agenzie fiscali e gli Enti locali

Secondo quanto già detto precedentemente le Agenzie fiscali e gli Enti locali nei cui confronti è proposto il ricorso non sono tenute a conferire l'incarico a difensore tecnico, ma possono stare in giudizio tramite:

  • direttamente o mediante l'ufficio del contenzioso della direzione regionale o compartimentale ad essa sovraordinata, per mezzo di dipendenti che ne hanno la rappresentanza processuale - per gli Ufficio del Ministero delle Finanze. È palese che la non obbligatorietà dell'assistenza tecnica non sta a significare il divieto da parte di tali uffici di nominare un difensore esterno, salvo ovviamente dimostrare di agire sulla base di principi di legalità, imparzialità e trasparenza e con criteri di efficienza, economicità ed efficacia.
    L'art. 12, comma 4 del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 prevede che, limitatamente al giudizio di secondo grado, le Agenzie fiscali possano essere assistite dall'Avvocatura di Stato. Per quanto riguarda invece l'eventuale ricorso per Cassazione, la norma non disponendo esplicitamente, consente l'assistenza tecnica solo tramite Avvocatura di Stato o professionisti esterni iscritti negli appositi albi speciali.
  • tramite il dirigente dell'ufficio tributi, ovvero per gli enti locali privi di figura dirigenziale, mediante il titolare della posizione organizzativa in cui è collocato l'ufficio.
    I funzionari dell'Ente locale devono considerarsi abilitati a tutti gli effetti a sottoscrivere in nome e per conto del rappresentante tutti gli atti necessari per lo svolgimento delle funzioni di assistenza ad essi demandati. È pertanto inutile il conferimento agli stessi di apposita procura ad litem.

D.Lgs. 24 settembre 2015, n. 156
Nella nuova formulazione dell'art. 12 "l'Agenzia delle Entrate, dei Monopoli e delle Dogane possono essere assistite dall'Avvocatura di Stato"; ciò pertanto lascia interpretare che differentemente dalla formulazione ancora in vigore sembra ampliarsi la possibilità di accesso alla stessa anche nel giudizio di primo grado.
Assistenza tecnica gratuita

La parte del processo tributario, che presenta una situazione reddituale propria e dei familiari conviventi tale da non permettergli di conferire l'incarico ad un difensore, può richiedere di usufruire dell'istituto del gratuito patrocinio a spese dello Stato.
La domanda di ammissione al gratuito patrocinio va presentata unitamente alle generalità dell'istante e dei familiari conviventi, delle ragioni della fondatezza della pretesa e relative prove a suffragio, alla dichiarazione sostitutiva attestante le condizioni reddituali e l'impegno a comunicare qualsiasi variazione reddituale futura che potesse manifestarsi e che potesse determinare la revoca del gratuito patrocinio.

Presso ogni commissione tributaria è istituita una Commissione del patrocinio a spese dello Stato, composta da un presidente di sezione che la presiede, da un giudice tributario nominato dal presidente della Commissione e da tre soggetti abilitati all'assistenza tecnica dinanzi le commissioni tributarie designati a turno da ciascun Ordine professionale del capoluogo in cui ha sede la commissione e la Direzione regionale, che provvede a giudicare sulle istanze di ammissione al gratuito patrocinio.

Qualora la commissione ammetta al gratuito patrocinio, il soggetto può nominare un difensore abilitato, qualora già non abbia provveduto, tra quelli previsti dall'art. 12, comma 2, D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546.

Ambito applicativo dell'assistenza tecnica

L'assistenza tecnica da parte dei soggetti richiamati dall'art. 12, comma 2, D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, fatta eccezione per i soli avvocati iscritti in appositi albi speciali, è valida soltanto nei giudizi promossi dinanzi le commissioni tributarie provinciali e regionali. Sarà pertanto necessario nominare un avvocato nei casi in cui:

  • si proponga ricorso per Cassazione;
  • il giudizio venga riassunto dal giudice ordinario nel caso in cui la materia del contendere non sia di competenza del giudice tributario;
  • si istauri una procedura espropriativa;
  • si impugni una cartella di pagamento per contributi previdenziali.

Conferimento dell'incarico al difensore

L'incarico per l'assistenza tecnica dinanzi alle commissioni tributarie può essere conferito:

  • atto pubblico;
  • scrittura privata autenticata;
  • in calce o a margine di un atto del processo;
  • oralmente purché se ne dia atto nel verbale. Tale tipologia di conferimento dell'incarico tuttavia può essere utilizzata soltanto qualora il ricorrente abbia promosso il ricorso personalmente rientrando nelle condizioni di cui all'art. 12, punto 5), del D.Lgs. n. 546/92 ed intenda nominare successivamente un difensore abilitato che lo assista, ovvero qualora decida di sostituire il difensore già precedentemente incaricato.

L'incarico conferito per atto pubblico o per scrittura privata autenticata, costituendo un atto separato rispetto a quello difensivo proposto, deve essere obbligatoriamente prodotto in giudizio ed allegato al fascicolo di parte.

Per quanto riguarda invece il conferimento di incarico in calce o a margine (anche con atto separato, purché allegato ad un atto del processo) è obbligatoria la sottoscrizione autografa della parte e quella del difensore che ne certifichi l'autenticità, senza la necessità dell'intervento del notaio. La prova della falsità della firma del conferente richiede la querela di falso.
L'incarico deve essere conferito esplicitamente e non può ricavarsi per presunzione facendo semplicemente riferimento ad un difensore in uno qualsiasi degli atti difensivi.

È fondamentale inoltre ricordare che la mancata sottoscrizione del ricorso da parte del difensore incaricato è causa di inammissibilità del ricorso ai sensi dell'art. 18, comma 3, del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546.

D.Lgs. 156/2015
La nuova formulazione dell'art. 12, al punto 10, del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 prevede l'inammissibilità del ricorso ai sensi dell'art. 18, comma 3, del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 qualora ai sensi dell'art. 182 c.p.c. il giudice rilevi un vizio di rappresentanza, di assistenza o di autorizzazione ovvero un vizio che determina la nullità della procura al difensore e la parte non provveda entro il termine fissato dal giudice a sanare il vizio.

Vizio Atto valido Atto non valido Condizione
Procura non autenticata dal difensore x Purché il difensore apponga la firma subito dopo quella del conferente senza le diciture "per autentica" o "vera" ovvero sia apposta in chiusura del testo dell'atto in cui è contenuta la procura.
Incarico privo della sottoscrizione del conferente nullo Non sanabile, salvo riproposizione del ricorso (purché nei termini).
Sottoscrizione della procura in sigla o non leggibile x Purché dall'atto emerga l'identità del sottoscrittore.

Poteri esercitabili dal difensore

La procura può riguardare inoltre anche l'incarico conferito al difensore di ricevere tutti gli atti del processo eccezion fatta per quelli che la legge riserva personalmente alla parte (cd. elezione del domicilio presso il difensore). Le comunicazioni possono avvenire brevi mano direttamente dalla segreteria della commissione tributaria, spedito a mezzo del servizio postale in plico senza busta raccomandato con avviso di ricevimento, tramite ufficiale giudiziario o messo comunale ovvero tramite posta elettronica direttamente al difensore incaricato.
Nella tabella sottostante si riportano i principali atti che il difensore può compiere con il semplice incarico di assistenza tecnica per la rappresentanza e la difesa in giudizio, gli atti che può compiere a seguito di espresso conferimento di incarico (ad litem).

Atto da compiere Incarico conferibile Condizioni
Generico Espresso
Rappresentanza e difesa x
Atti che comportano la disposizione del diritto oggetto del processo x Espressa indicazione nella procura
Chiamata in causa di un terzo soggetto x
Rinuncia di uno o più motivi di impugnazione, a condizione che il ricorso resti sorretto da altre motivazioni x
Dichiarazione di irrilevanza o di disconoscimento di scrittura privata x
Acquiescenza per l'impugnazione della sentenza x Espressa indicazione nella procura
Conciliazione giudiziale x Espressa indicazione nella procura
Rinuncia al ricorso x Espressa indicazione nella procura

Rimane tuttavia discrezione del difensore in quanto tecnico di scegliere la condotta processuale ritenuta più idonea al fine di salvaguardare l'interesse della parte da lui assistita.

Compenso del difensore

A norma dell'art. 15, comma 2 D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 il compenso agli incaricati dell'assistenza tecnica sono liquidati sulla base delle rispettive tariffe professionali. Agli iscritti negli elenchi di cui all'art. 12, comma 2 del D.Lgs. citato si applica la tariffa vigente per i ragionieri.

D.Lgs. 156/2015
La nuova formulazione dell'art. 15, comma 2 prevede che i compensi agli incaricati dell'assistenza tecnica sono liquidati sulla base dei parametri previsti per le singole categorie professionali. Al fine di agevolare la liquidazione degli onorari il legislatore ha voluto inserire l'obbligo di indicare nel ricorso il titolo del difensore abilitato.
Riferimenti

Normativi:

D.Lgs. 24 settembre 2015, n. 156

Art. 12, D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

Art. 10, D.P.R. 28 novembre 1980, n. 787

Art. 182 c.p.c.

Prassi:

C.M. 18 dicembre 1996, n. 291

Giurisprudenza:

C.T.P. Como 3 settembre 2003, n. 52

C.T.P. Novara 3 gennaio 2000, n. 296

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