DoganeFonte: Reg. 9 ottobre 2013 n. 952
17 Ottobre 2016
Inquadramento
Il Codice doganale dell'Unione europea si è posto l'obiettivo di semplificare le classificazioni e le procedure poco comprensibili agli operatori del settore. I regimi doganali, pertanto, sono stati ridotti a tre:
essendo state definitivamente soppresse le destinazioni doganali.
Inoltre, viene modificato il Regolamento delegato (UE) 2015/2446, integrativo del nuovo Codice doganale UE. In particolare, le modifiche sono state apportate dal Regolamento Delegato (UE) n. 2016/651 del 5 aprile 2016. In primo luogo, sono stati aggiornati i riferimenti relativi alla presunzione di una dichiarazione doganale stabilita all'articolo 139, del regolamento delegato (UE) 2015/2446, per alcuni tipi di merci (container e mezzi di trasporto, pezzi di ricambio, effetti personali e articoli da utilizzare nell'ambito di un'attività sportiva, ecc.). In secondo luogo, è stata disposta la possibilità, in un numero limitati di casi molto specifici, di considerare l'attraversamento della frontiera come una dichiarazione per l'ammissione temporanea, l'esportazione o la riesportazione. L'Agenzia delle Dogane con nota n. 84724 del 10 ottobre 2016, fornisce chiarimenti sulle modalità di attuazione dei regimi doganali, che sono stati modificati a partire dal 1° maggio 2016. Il Reg. 2015/2446/UE è stato modificato successivamente anche dal Regolamento n. 2018/1063/UE, il quale ha apportato, tra le varie novità, alcune variazioni in merito ai regimi doganali; le nuove disposizioni sono state analizzate dall'Agenzia delle Dogane nelle Note nn. 93632/2018 e 112029/2018. Il nuovo Codice, poi, all'articolo 288, dispone che a decorrere dal 1° maggio 2016 saranno formalmente abrogati il Reg. (CEE) n. 3925/1991, relativo all'eliminazione dei controlli sui bagagli dei viaggiatori intracomunitari, il Reg. (CEE) n.2913/1992, che istituisce il codice doganale comunitario (CDC), ed il Reg. (CEE) n. 1207/2001, relativo al rilascio dei certificati di origine EUR e alla qualifica di esportatore autorizzato.
Immissione in libera pratica
L'immissione in libera pratica è il regime doganale utilizzato usualmente per introdurre definitivamente all'interno del Paese merci dall'esterno dell'Unione europea al fine di destinarla al consumo interno. A tal fine è necessario rilasciare una dichiarazione di vincolo al regime resa presso la dogana d'ingresso nell'Unione Europea (si vedano gli articoli 135 e 136 del Reg. 215/2446/UE per le merci per le quali è sufficiente la dichiarazione verbale). L'immissione in libera pratica comporta:
In particolare, ciò si verifica quando avviene la definitiva immissione in consumo della merce (“importazione definitiva”) e vi ricollega i presupposti dell'IVA e delle sovraimposte di confine e di consumo. Nei casi in cui all'immissione in libera pratica faccia seguito il trasferimento della merce in regime sospensivo verso un altro Stato membro o l'introduzione di un deposito IVA, non ha luogo l'importazione definitiva.
Regimi speciali
I regimi speciali consentono alle merci di entrare ed uscire dal territorio dell'Unione europea, non per essere destinate al consumo in tale territorio, ma per esigenze temporanee o transitorie, connesse agli scambi internazionali delle merci o alla delocalizzazione di determinate fasi dei processi produttivi. I regimi speciali elencati nel Codice UE devono essere autorizzati dalle Autorità doganali. L'autorizzazione viene concessa previo accertamento di una concreta esigenza economica da parte del richiedente e l'assenza di finalità fraudolente. Condizioni essenziali per la concessione delle nominate autorizzazioni sono le seguenti:
L'autorizzazione è concessa esclusivamente alle persone che :
Transito doganale Il transito doganale è il regime giuridico sospensivo che consente la circolazione delle merci all'interno dell'Unione (transito unionale) o tra l'Unione Europea e determinati Stati terzi (Paesi Efta) o tra quest'ultimi (transito comune) con la temporanea sospensione della riscossione dei tributi doganali e delle misure di politica commerciale (dazi “antidumping” e compensativi, divieti, restrizioni, contingenti) a fronte della presentazione di una specifica garanzia da parte dell'obbligato principale. Questo regime distingue tra:
Il vincolo della merce al regime avviene mediante la presentazione di apposita dichiarazione alla dogana di entrata dell'Unione europea da redigersi sul documento amministrativo unico da trasmettersi in via telematica (DAU). Con la sottoscrizione della dichiarazione il titolare del regime assume l'obbligo di presentare le merci intatte all'ufficio di destinazione nel termine fissato dall'ufficio di partenza, rispettando anche le misure di identificazione prescritte dall'autorità doganale. Egli è altresì tenuto a prestare una garanzia che assicuri il pagamento di tutti gli oneri doganali dovuti. Il titolare adempie gli obblighi derivanti dal regime di transito quando le merci vincolate a detto regime sono presentate dal medesimo, o dagli spedizionieri incaricati, alla dogana di destinazione. Qualora le merci non ancora immesse in libera pratica, vincolate al regime di transito comunitario esterno, non vengano presentate nei termini stabiliti all'Ufficio di destinazione, quest'ultimo comunica il mancato appuramento del regime alle autorità doganali dello Stato membro di partenza entro 9 mesi dalla data di scadenza di detto termine. In tal modo sorge l'obbligazione doganale “per inosservanza” e la dogana competente, entro tre anni dalla presentazione della dichiarazione, potrà procedere alla riscossione dei diritti doganali sulla merce irregolarmente svincolata dal regime sospensivo.
Deposito doganale Il deposito doganale è un regime doganale economico e sospensivo mediante il quale è possibile detenere in luoghi appositamente autorizzati merci “non unionali”, senza che le stesse siano assoggettate al pagamento dei diritti doganali né agli aLtri oneri gravanti sulle merci (IVA, accise, diritti di monopolio) né all'applicazione di misure di politica commerciale come i dazi antidumping e compensativi, i divieti di importazione e le restrizioni quantitative. Anche le merci unionali possono eccezionalmente essere vincolate al regime del deposito doganale qualora per effetto del loro collocamento nel deposito stesso possano fruire di particolari benefici connessi con l'esportazione. Le merci non unionali possono essere detenute in regime di deposito doganale in strutture pubbliche, utilizzabili da qualsiasi persona (depositi doganali pubblici) o in strutture private che siano della disponibilità del titolare del regime (depositi doganali privati) destinati all'immagazzinamento delle merci inerenti all'attività d'impresa svolta da quest'ultimo. Tali strutture sono soggette alla vigilanza degli Uffici delle dogane. Per il regime del deposito generalmente non sono previsti limiti temporali, sempreché non sia necessario fissarli con provvedimento della dogana in relazione alla particolare tipologia di merce immagazzinata, a tutela della salute umana, animale, vegetale o della salubrità ambientale. Con l'autorizzazione dell'ufficio doganale, cui spetta la vigilanza sul deposito, la merce vincolata al regime del deposito doganale può essere sottoposta a trattamenti di conservazione, ovvero, a trasformazione in regime di “perfezionamento attivo” o di “uso finale”, purché ciò avvenga con il rispetto delle condizioni previste per l'utilizzazione di tali regimi.
Uso particolare
Ammissione temporanea L'ammissione temporanea (Art. 250 Codice UE) è uno dei due sotto-regimi doganali speciali ricompresi dal Codice UE in quello dell'uso particolare. Esso rappresenta il regime doganale economico e sospensivo che consente la temporanea importazione di determinate merci nel territorio doganale dell'Unione per destinarle ad un “uso particolare”, che tuttavia non può consistere nella loro modificazione o trasformazione, in esecuzione totale o parziale dei dazi e degli altri tributi all'importazione imposti dai singoli Stati, nonché alle misure di politica commerciale (dazi, antidumping e compensativi, divieti, restrizioni e contingenti). L'impiego di questo regime doganale può essere autorizzato al momento della presentazione della dichiarazione quando sia possibile la costante identificazione delle merci che si intendono vincolare ad esso ed il titolare del regime sia stabilito al di fuori del territorio doganale dell'Unione. Tale regime è funzionale all'introduzione nella UE dei mezzi di trasporto delle merci provenienti dai Paesi terzi, nonché dei relativi contenitori ed imballaggi ovvero delle merci non unionali destinate alla presentazione nell'ambito di mostre ed esposizioni fieristiche o dei campioni di merce. È anche il tipico regime di introduzione dei beni ad uso personale al seguito dei viaggiatori. Tale regime è quello che ha subito più variazioni dal Reg. 2018/1063/UE. In particolare, il regolamento interviene sulla disciplina del titolare dell'autorizzazione al regime, prevedendo la possibilità, in alcune ipotesi, di concedere il regime di ammissione temporanea anche ad un soggetto UE. Ciò è possibile per il materiale destinato al conforto dei marittimi, gli animali, gli imballaggi, le merci che devono essere impiegate per l'effettuazione di prove o che devono essere sottoposte a prove, i campioni, i mezzi di produzione sostitutivi, le merci destinate alle manifestazioni o alla vendita in determinate situazioni, i pezzi di ricambio, gli accessori e le attrezzature ed, infine, secondo quanto previsto dalla norma di carattere residuale riguardante “le altre merci”, le merci importate in situazioni particolari senza alcuna incidenza sul piano economico dell'Unione. Le altre modifiche riguardano l'ammissione temporanea di mezzi di trasporto, così come sono state modificati i casi in cui è prevista la possibilità di utilizzare in dogana la dichiarazione verbale. Il periodo massimo entro il quale i beni temporaneamente importati possono fruire del regime di ammissione temporanea è determinato dalle autorità doganali. Qualora non sia diversamente disposto il periodo massimo di utilizzo del regime è di 24 mesi. In casi eccezionali può essere concessa una proroga dell'uso autorizzato per un lasso di tempo ragionevole. Al termine di tale periodo le merci vincolate al regime di ammissione temporanea devono essere esportate o vincolate ad un diverso regime doganale. Per le merci vincolate all'ammissione temporanea, in esenzione parziale dei dazi all'importazione, l'importo del dazio dovuto è pari al 3% di quello intero altrimenti applicabile.
Regime dell'uso finale L'uso finale è il secondo sotto-regime doganale speciale ricompreso dal Codice UE in quello dell'uso particolare. L'autorizzazione all'impiego di detto regime consente l'immissione in libera pratica di merci non unionali in esenzione di dazi o con un dazio ridotto a causa del loro uso particolare, specie in determinate lavorazioni industriali. Se le merci non si deteriorano definitivamente durante il loro uso particolare ma si prestano ad un uso ripetuto, esse restano soggette a vigilanza doganale per un periodo non superiore a due anni dopo il primo uso (tipiche merci in regime di uso finale sono i cascami e i rottami risultanti dai processi di lavorazione nonché i materiali che si consumano nel processo di lavorazione). La vigilanza doganale viene meno quando le merci siano state utilizzate per fini diversi da quelli autorizzati e siano stati pagati dazi all'importazione. In tema del regime dell'uso finale, la novità apportata dal Reg. 1063/2018/UE riguarda l'introduzione di una semplificazione per le industrie che operano nel settore degli oli minerali attraverso l'immagazzinamento di miscele di prodotti rientranti nei capitoli 27 e 29 o di tali prodotti con oli greggi di petrolio rientranti nel codice NC 2709 00 al fine del raggiungimento dell'uso finale. Perfezionamento
I regimi di perfezionamento (Artt. 256 e 259 Codice UE) servono a sottoporre a lavorazione merci non unionali all'interno nel territorio della UE ovvero merci unionali in Paesi senza l'applicazione dei diritti doganali (dazi e tributi statali) all'importazione e delle misure di politica commerciale, usufruendo di determinate semplificazioni doganali.
Il perfezionamento attivo è il regime doganale economico e sospensivo che consente di sottoporre a lavorazione nel territorio della Unione merci non unionali destinate ad essere riesportate sotto forma di prodotti trasformati. Con la nota n. 84724/2016 l'Agenzia delle Dogane precisa che in caso di importazione dei prodotto ottenuti dalle lavorazioni in questo regime, il valore delle merci è determinato sulla base delle regole generali in materia di valore e, in caso di utilizzo nella lavorazione oltre che di merci terze anche di merci unionali, queste ultime devono essere incluse nel valore da dichiarare all'importazione nell'ipotesi in cui l'operatore scelga di utilizzare la modalità di tassazione prevista dall'art. 85 CDU. Solo nel caso in cui l'operatore opti per il metodo del calcolo del dazio sulle materie prime utilizzate nella lavorazione, sarà possibile non includere le merci unionali nella determinazione del valore finale.
Il perfezionamento passivo, invece, è il regime doganale economico che consente di esportare temporaneamente merci unionali per sottoporle a lavorazione in un Paese terzo, immettendo successivamente in libera pratica i prodotti trasformati risultanti dalle lavorazioni eseguite in esenzione totale o parziale dei dazi all'importazione. In questo caso, la nota del 10 ottobre 2016 sopra citata, chiarisce che, in base all'art. 259 CDU, la reimportazione dei prodotti compensatori in esenzione dei dazi può essere effettuata dal titolare dell'autorizzazione o da un'altra persona stabilita nell'UE che abbia avuto formale consenso da parte del titolare dell'autorizzazione e purché siano rispettate le condizioni previste da quest'ultima. Come gli altri regimi doganali, anche quelli di perfezionamento sono soggetti ad autorizzazione doganale. Le autorizzazioni stabiliscono, inoltre, i termini entro i quali i regimi di perfezionamento utilizzati devono essere appurati. Nell'ottica di semplificazione il Codice UE ha fatto rientrare nella nozione di perfezionamento le seguenti operazioni:
La definizione delle operazioni di perfezionamento, che ricalca in gran parte quella contenuta nell'art. 144 del Codice del 1992, ricomprende anche quelle lavorazioni che in passato erano realizzate mediante il regime della trasformazione sotto controllo doganale, il quale non trova più una disciplina dell'ambito del Codice UE. Nel caso di utilizzazione del regime di perfezionamento passivo sui prodotti trasformati reimportati a scarico del regime, va applicato il dazio risultante dalla differenza tra quello gravante sui prodotti esportati e quelli dovuti per l'importazione dei prodotti trasformati. Tuttavia, non si applicano dazi all'importazione quando il titolare del regime sia in grado di provare che la riparazione nel Paese terzo è stata eseguita gratuitamente. Esportazione
Il regime doganale dell'esportazione consente alle merci unionali di uscire legalmente dal territorio doganale dell'Unione, previa dichiarazione delle stesse all'autorità doganale (art. 269 Codice UE e artt. 161 ss. Reg. CEE 2913/1992 e 788 ss. Reg. CEE 2454/1993). L'esportatore (la cui definizione è stata modificata dall'articolo 1 del Reg. 1063/2018/UE) è obbligato a presentare (in via telematica) all'ufficio doganale competente una “dichiarazione pre-partenza” prima che le merci escano dal territorio doganale dell'Unione con un congruo anticipo.
In mancanza di detta dichiarazione dovrà essere presentata una dichiarazione sommaria direttamente alla dogana di uscita. La possibilità di autorizzare l'uscita delle merci sulla scorta di un'autorizzazione sommaria presuppone che l'ufficio doganale sia in grado di comunicare immediatamente o rendere disponibile per via elettronica le necessarie informazioni alla dogana competente sul luogo in cui l'esportatore esercita la sua attività. Fino ad ora non sono previsti dazi all'esportazione. Riferimenti
Normativi
Giurisprudenza
Prassi
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