Sonia Pucci
17 Ottobre 2016

Il regolamento UE n. 952/2013, afferente il Codice doganale UE in vigore e applicabile dal 1° maggio 2016, ha ridotto a tre i regimi doganali previsti dal Codice doganale comunitario del 1992, al fine di agevolare il commercio internazionale e la lotta antifrode, ed ha in particolare soppresso la categoria delle destinazioni doganali, alcune delle quali confluiscono ora in "sottoregimi doganali".L'accorpamento dei regimi doganali non ha, tuttavia, rivoluzionato le procedure doganali di immissione in libera pratica, circolazione, immagazzinamento e lavorazione delle merci “non unionali” e l'esportazione di quelle “unionali” previste dal Codice del 1992, che sono rimaste sostanzialmente immutate, in attesa delle semplificazioni informatiche previste e del nuovo regolamento di attuazione del Codice.L'Agenzia delle Dogane, con la Nota del 19 aprile 2016, n. 45898 e con la circolare n. 8/D del 19 aprile 2016, fornisce una prima disamina delle principali novità introdotte dalla normativa doganale, con particolare attenzione a taluni profili di immediato impatto per gli Uffici delle dogane e per gli operatori. Al fine di tutelare gli interessi legittimi degli operatori economici e di garantire la validità delle decisioni adottate e delle autorizzazioni rilasciate in vigenza della pregressa normativa doganale dell'unione europea è stato previsto un periodo transitorio, fino al 1° maggio 2019, per consentire l'adattamento di tali decisioni e autorizzazioni alle nuove disposizioni giuridiche. Il progressivo adeguamento dei sistemi elettronici degli Stati membri alle nuove modalità operative avverrà, invece, presumibilmente entro fine 2020.
Inquadramento

Il Codice doganale dell'Unione europea si è posto l'obiettivo di semplificare le classificazioni e le procedure poco comprensibili agli operatori del settore. I regimi doganali, pertanto, sono stati ridotti a tre:

  1. Immissione in libera pratica;
  2. Regimi speciali: transito doganale interno ed esterno, Deposito (che ora comprende il deposito doganale e le zone franche), uso particolare (che comprende l'ammissione temporanea e l'uso finale), perfezionamento attivo e passivo;
  3. Esportazione.

essendo state definitivamente soppresse le destinazioni doganali.

In evidenza: Soppressione della categoria delle destinazioni doganali

Secondo il Codice del 1992 sono “destinazioni doganali”:

  • Il vincolo di una merce ad un regime doganale;
  • La sua introduzione in una zona franca o in un deposito franco;
  • La sua riesportazione fuori dal territorio doganale della comunità;
  • la sua distruzione;
  • Il suo abbandono all'erario.

Il Codice UE ha cancellato la categoria delle destinazioni doganali, quali inutili superfetazioni giuridiche, ma alcune di esse sono state regolate come regimi doganali speciali di cui al titolo VII del Codice aggiornato.

Il codice ha poi semplificato i regimi doganali, attraverso l'accorpamento degli stessi, garantendo la sopravvivenza solo a quelli economicamente giustificati, anche al fine di renderne più facile l'impiego da parte delle imprese, agevolandone la competitività all'interno della UE e sul piano internazionale.

Inoltre, viene modificato il Regolamento delegato (UE) 2015/2446, integrativo del nuovo Codice doganale UE.

In particolare, le modifiche sono state apportate dal Regolamento Delegato (UE) n. 2016/651 del 5 aprile 2016. In primo luogo, sono stati aggiornati i riferimenti relativi alla presunzione di una dichiarazione doganale stabilita all'articolo 139, del regolamento delegato (UE) 2015/2446, per alcuni tipi di merci (container e mezzi di trasporto, pezzi di ricambio, effetti personali e articoli da utilizzare nell'ambito di un'attività sportiva, ecc.). In secondo luogo, è stata disposta la possibilità, in un numero limitati di casi molto specifici, di considerare l'attraversamento della frontiera come una dichiarazione per l'ammissione temporanea, l'esportazione o la riesportazione. L'Agenzia delle Dogane con nota n. 84724 del 10 ottobre 2016, fornisce chiarimenti sulle modalità di attuazione dei regimi doganali, che sono stati modificati a partire dal 1° maggio 2016.

Il Reg. 2015/2446/UE è stato modificato successivamente anche dal Regolamento n. 2018/1063/UE, il quale ha apportato, tra le varie novità, alcune variazioni in merito ai regimi doganali; le nuove disposizioni sono state analizzate dall'Agenzia delle Dogane nelle Note nn. 93632/2018 e 112029/2018.

Il nuovo Codice, poi, all'articolo 288, dispone che a decorrere dal 1° maggio 2016 saranno formalmente abrogati il Reg. (CEE) n. 3925/1991, relativo all'eliminazione dei controlli sui bagagli dei viaggiatori intracomunitari, il Reg. (CEE) n.2913/1992, che istituisce il codice doganale comunitario (CDC), ed il Reg. (CEE) n. 1207/2001, relativo al rilascio dei certificati di origine EUR e alla qualifica di esportatore autorizzato.

Brexit

Sul sito istituzionale dell'Agenzia delle Dogane un'itera sezione è dedicata alle conseguenze doganali nei rapporti con il Regno Unito a seguito della fuoriuscita dall'Europa.

Il portale è raggiungibile dal seguente sito https://www.adm.gov.it/portale/infobrexit

Immissione in libera pratica

L'immissione in libera pratica è il regime doganale utilizzato usualmente per introdurre definitivamente all'interno del Paese merci dall'esterno dell'Unione europea al fine di destinarla al consumo interno. A tal fine è necessario rilasciare una dichiarazione di vincolo al regime resa presso la dogana d'ingresso nell'Unione Europea (si vedano gli articoli 135 e 136 del Reg. 215/2446/UE per le merci per le quali è sufficiente la dichiarazione verbale).

L'immissione in libera pratica comporta:

  • la riscossione dei dazi dovuti all'importazione;
  • la riscossione, ove opportuno, di altri oneri, come previsto dalle pertinenti disposizioni vigenti in materia di riscossione di tali oneri (Iva, accise e diritti di monopolio);
  • l'applicazione delle misure, dei divieti e delle restrizioni di politica commerciale, a meno che non debbano essere applicati in una fase precedente; e
  • l'espletamento delle altre formalità stabilite per l'importazione delle merci.

In particolare, ciò si verifica quando avviene la definitiva immissione in consumo della merce (“importazione definitiva”) e vi ricollega i presupposti dell'IVA e delle sovraimposte di confine e di consumo.

Nei casi in cui all'immissione in libera pratica faccia seguito il trasferimento della merce in regime sospensivo verso un altro Stato membro o l'introduzione di un deposito IVA, non ha luogo l'importazione definitiva.

Merci unionali

merci interamente ottenute nel territorio doganale dell'Unione, senza aggiunta di merci importate da paesi o territori non facenti parte del territorio doganale dell'Unione

merci introdotte nel territorio doganale dell'Unione da paesi o territori non facenti parte di tale territorio e immesse in libera pratica

merci ottenute o prodotte nel territorio doganale dell'Unione esclusivamente dalle categorie merceologiche

In evidenza: Merci in reintroduzione

Le merci “non unionali” precedentemente esportate dal territorio dell'Unione che vengano reintrodotte in tale territorio per l'immissione in libera pratica entro tre anni dalla presentazione della dichiarazione di esportazione, costituiscono “merci in reintroduzione” e, su richiesta del soggetto interessato, possono beneficiare dell'esenzione dai dazi all'importazione (art. 203 Codice UE), ma non sono soggette ad IVA e agli altri tributi nazionali.

Condizione per l'applicazione del regime della reintroduzione è che le merci in questione vengano importate nel medesimo Stato nel quale erano state esportate.

Regimi speciali

I regimi speciali consentono alle merci di entrare ed uscire dal territorio dell'Unione europea, non per essere destinate al consumo in tale territorio, ma per esigenze temporanee o transitorie, connesse agli scambi internazionali delle merci o alla delocalizzazione di determinate fasi dei processi produttivi.

I regimi speciali elencati nel Codice UE devono essere autorizzati dalle Autorità doganali. L'autorizzazione viene concessa previo accertamento di una concreta esigenza economica da parte del richiedente e l'assenza di finalità fraudolente. Condizioni essenziali per la concessione delle nominate autorizzazioni sono le seguenti:

  • le autorità doganali devono essere in grado di garantire l'esercizio della vigilanza doganale senza dover introdurre misure amministrative sproporzionate rispetto alle esigenze economiche del titolare del regime;
  • gli interessi essenziali dei produttori dell'Unione non devono essere pregiudicati dall'autorizzazione per il regime di perfezionamento.

L'autorizzazione è concessa esclusivamente alle persone che :

  • siano stabilite nel territorio doganale dell'Unione;
  • offrano tutte le necessarie garanzie di un ordinato svolgimento delle operazioni doganali;
  • costituiscono una garanzia per il pagamento dei dazi;
  • tengano scritture relative alla movimentazione delle merci adeguate al regime utilizzato secondo le modalità stabilite dall'autorità doganale.

Transito doganale

Il transito doganale è il regime giuridico sospensivo che consente la circolazione delle merci all'interno dell'Unione (transito unionale) o tra l'Unione Europea e determinati Stati terzi (Paesi Efta) o tra quest'ultimi (transito comune) con la temporanea sospensione della riscossione dei tributi doganali e delle misure di politica commerciale (dazi “antidumping” e compensativi, divieti, restrizioni, contingenti) a fronte della presentazione di una specifica garanzia da parte dell'obbligato principale.

Questo regime distingue tra:

  • transito esterno, che consente la circolazione delle merci “non unionali” che entrano nel territorio dell'Unione, con la sola dichiarazione doganale che comporta la sospensione del pagamento delle imposte dovute (dazi e IVA) e delle eventuali misure di politica commerciale relative alle importazioni;
  • transito interno, che consente alle merci “unionali” di circolare da una località all'altra dell'Unione attraversando alcuni Paesi terzi, senza perdere la loro posizione di “merci unionali”.

Il vincolo della merce al regime avviene mediante la presentazione di apposita dichiarazione alla dogana di entrata dell'Unione europea da redigersi sul documento amministrativo unico da trasmettersi in via telematica (DAU). Con la sottoscrizione della dichiarazione il titolare del regime assume l'obbligo di presentare le merci intatte all'ufficio di destinazione nel termine fissato dall'ufficio di partenza, rispettando anche le misure di identificazione prescritte dall'autorità doganale. Egli è altresì tenuto a prestare una garanzia che assicuri il pagamento di tutti gli oneri doganali dovuti.

Il titolare adempie gli obblighi derivanti dal regime di transito quando le merci vincolate a detto regime sono presentate dal medesimo, o dagli spedizionieri incaricati, alla dogana di destinazione. Qualora le merci non ancora immesse in libera pratica, vincolate al regime di transito comunitario esterno, non vengano presentate nei termini stabiliti all'Ufficio di destinazione, quest'ultimo comunica il mancato appuramento del regime alle autorità doganali dello Stato membro di partenza entro 9 mesi dalla data di scadenza di detto termine. In tal modo sorge l'obbligazione doganale “per inosservanza” e la dogana competente, entro tre anni dalla presentazione della dichiarazione, potrà procedere alla riscossione dei diritti doganali sulla merce irregolarmente svincolata dal regime sospensivo.

Novità Reg. 2018/1063/UE

Il Reg. 2018/1063/UE, come evidenziato dalla Nota 112029/RU/2018, apporta due modifiche al regime del transito. La prima riguarda la possibilità di accedere al regime del transito estero anche in ulteriori casi specifici. In particolare, la disciplina viene estesa alle seguenti merci:

- difettose o non conformi alle clausole del contratto;

- esportate verso un paese terzo e che transitano attraverso il territorio doganale dell'Unione nell'ambito di un'operazione TIR o in regime di transito conformemente alla convenzione ATA o alla convenzione di Istanbul;

- di cui all'articolo 1 della direttiva 2008/118/CE del Consiglio.

La seconda novità riguarda la necessità di presentare le domande di autorizzazione all'utilizzo di sigilli di modello speciale avvenga presso il medesimo ufficio doganale che ha concesso la qualifica di speditore autorizzato.

Deposito doganale

Il deposito doganale è un regime doganale economico e sospensivo mediante il quale è possibile detenere in luoghi appositamente autorizzati merci “non unionali”, senza che le stesse siano assoggettate al pagamento dei diritti doganali né agli aLtri oneri gravanti sulle merci (IVA, accise, diritti di monopolio) né all'applicazione di misure di politica commerciale come i dazi antidumping e compensativi, i divieti di importazione e le restrizioni quantitative. Anche le merci unionali possono eccezionalmente essere vincolate al regime del deposito doganale qualora per effetto del loro collocamento nel deposito stesso possano fruire di particolari benefici connessi con l'esportazione.

Le merci non unionali possono essere detenute in regime di deposito doganale in strutture pubbliche, utilizzabili da qualsiasi persona (depositi doganali pubblici) o in strutture private che siano della disponibilità del titolare del regime (depositi doganali privati) destinati all'immagazzinamento delle merci inerenti all'attività d'impresa svolta da quest'ultimo. Tali strutture sono soggette alla vigilanza degli Uffici delle dogane. Per il regime del deposito generalmente non sono previsti limiti temporali, sempreché non sia necessario fissarli con provvedimento della dogana in relazione alla particolare tipologia di merce immagazzinata, a tutela della salute umana, animale, vegetale o della salubrità ambientale.

Con l'autorizzazione dell'ufficio doganale, cui spetta la vigilanza sul deposito, la merce vincolata al regime del deposito doganale può essere sottoposta a trattamenti di conservazione, ovvero, a trasformazione in regime di “perfezionamento attivo” o di “uso finale”, purché ciò avvenga con il rispetto delle condizioni previste per l'utilizzazione di tali regimi.

In evidenza: Zone franche

Le zone franche costituiscono porzioni del territorio degli Stati membri, considerate, per una finzione giuridica, non facenti parte del territorio doganale dell'Unione (Art. 243 Codice UE e artt. 166 ss. Reg. CEE 2913/1992 e 799 ss. Reg. CEE 2454/1993)). Nelle zone franche possono essere svolte attività industriali commerciali o di servizi di qualsiasi natura, previa apposita segnalazione alle autorità doganali. Il Codice UE, sulla scorta di quanto già stabilito dal Reg. CE n. 450/2008, ha incluso la destinazione delle merci in una zona franca tra i regimi doganali, disponendo l'obbligatorietà dei controlli doganali all'atto dell' introduzione delle merci non unionali nelle zone suddette. In realtà le merci destinate ad una zona franca devono essere presentate in dogana e assoggettate ai controlli doganali se:

  • provengono direttamente dall'esterno del territorio doganale dell'Unione;
  • se sono vincolate ad un regime doganale destinato ad essere appurato al momento del vincolo delle stesse al regime di zona franca;
  • se sono state vincolate al regime di zona franca al fine di beneficiare di un rimborso o di uno sgravio di dazi all'importazione.

I prodotti che hanno già acquisito lo stato di “merci unionali”, invece, possono essere introdotti, immagazzinati, utilizzati, trasformati e consumati in una zona franca senza essere assoggettati al relativo regime doganale.

Il nuovo Codice UE, peraltro, al fine di evitare abusi, ha limitato l'applicazione del regime in questione alle cosiddette zone franche intercluse, i cui punti di entrata e di uscita sono soggetti a vigilanza doganale, sopprimendo le zone franche non intercluse istituite dal reg. CE 16 novembre 2000, n. 2700.

Uso particolare

Ammissione temporanea

L'ammissione temporanea (Art. 250 Codice UE) è uno dei due sotto-regimi doganali speciali ricompresi dal Codice UE in quello dell'uso particolare. Esso rappresenta il regime doganale economico e sospensivo che consente la temporanea importazione di determinate merci nel territorio doganale dell'Unione per destinarle ad un “uso particolare”, che tuttavia non può consistere nella loro modificazione o trasformazione, in esecuzione totale o parziale dei dazi e degli altri tributi all'importazione imposti dai singoli Stati, nonché alle misure di politica commerciale (dazi, antidumping e compensativi, divieti, restrizioni e contingenti).

L'impiego di questo regime doganale può essere autorizzato al momento della presentazione della dichiarazione quando sia possibile la costante identificazione delle merci che si intendono vincolare ad esso ed il titolare del regime sia stabilito al di fuori del territorio doganale dell'Unione. Tale regime è funzionale all'introduzione nella UE dei mezzi di trasporto delle merci provenienti dai Paesi terzi, nonché dei relativi contenitori ed imballaggi ovvero delle merci non unionali destinate alla presentazione nell'ambito di mostre ed esposizioni fieristiche o dei campioni di merce. È anche il tipico regime di introduzione dei beni ad uso personale al seguito dei viaggiatori.

Tale regime è quello che ha subito più variazioni dal Reg. 2018/1063/UE. In particolare, il regolamento interviene sulla disciplina del titolare dell'autorizzazione al regime, prevedendo la possibilità, in alcune ipotesi, di concedere il regime di ammissione temporanea anche ad un soggetto UE. Ciò è possibile per il materiale destinato al conforto dei marittimi, gli animali, gli imballaggi, le merci che devono essere impiegate per l'effettuazione di prove o che devono essere sottoposte a prove, i campioni, i mezzi di produzione sostitutivi, le merci destinate alle manifestazioni o alla vendita in determinate situazioni, i pezzi di ricambio, gli accessori e le attrezzature ed, infine, secondo quanto previsto dalla norma di carattere residuale riguardante “le altre merci”, le merci importate in situazioni particolari senza alcuna incidenza sul piano economico dell'Unione.

Le altre modifiche riguardano l'ammissione temporanea di mezzi di trasporto, così come sono state modificati i casi in cui è prevista la possibilità di utilizzare in dogana la dichiarazione verbale.

Il periodo massimo entro il quale i beni temporaneamente importati possono fruire del regime di ammissione temporanea è determinato dalle autorità doganali. Qualora non sia diversamente disposto il periodo massimo di utilizzo del regime è di 24 mesi. In casi eccezionali può essere concessa una proroga dell'uso autorizzato per un lasso di tempo ragionevole. Al termine di tale periodo le merci vincolate al regime di ammissione temporanea devono essere esportate o vincolate ad un diverso regime doganale.

Per le merci vincolate all'ammissione temporanea, in esenzione parziale dei dazi all'importazione, l'importo del dazio dovuto è pari al 3% di quello intero altrimenti applicabile.

Regime dell'uso finale

L'uso finale è il secondo sotto-regime doganale speciale ricompreso dal Codice UE in quello dell'uso particolare. L'autorizzazione all'impiego di detto regime consente l'immissione in libera pratica di merci non unionali in esenzione di dazi o con un dazio ridotto a causa del loro uso particolare, specie in determinate lavorazioni industriali.

Se le merci non si deteriorano definitivamente durante il loro uso particolare ma si prestano ad un uso ripetuto, esse restano soggette a vigilanza doganale per un periodo non superiore a due anni dopo il primo uso (tipiche merci in regime di uso finale sono i cascami e i rottami risultanti dai processi di lavorazione nonché i materiali che si consumano nel processo di lavorazione).

La vigilanza doganale viene meno quando le merci siano state utilizzate per fini diversi da quelli autorizzati e siano stati pagati dazi all'importazione.

In tema del regime dell'uso finale, la novità apportata dal Reg. 1063/2018/UE riguarda l'introduzione di una semplificazione per le industrie che operano nel settore degli oli minerali attraverso l'immagazzinamento di miscele di prodotti rientranti nei capitoli 27 e 29 o di tali prodotti con oli greggi di petrolio rientranti nel codice NC 2709 00 al fine del raggiungimento dell'uso finale.

Perfezionamento

I regimi di perfezionamento (Artt. 256 e 259 Codice UE) servono a sottoporre a lavorazione merci non unionali all'interno nel territorio della UE ovvero merci unionali in Paesi senza l'applicazione dei diritti doganali (dazi e tributi statali) all'importazione e delle misure di politica commerciale, usufruendo di determinate semplificazioni doganali.

Il perfezionamento attivo è il regime doganale economico e sospensivo che consente di sottoporre a lavorazione nel territorio della Unione merci non unionali destinate ad essere riesportate sotto forma di prodotti trasformati.

Con la nota n. 84724/2016 l'Agenzia delle Dogane precisa che in caso di importazione dei prodotto ottenuti dalle lavorazioni in questo regime, il valore delle merci è determinato sulla base delle regole generali in materia di valore e, in caso di utilizzo nella lavorazione oltre che di merci terze anche di merci unionali, queste ultime devono essere incluse nel valore da dichiarare all'importazione nell'ipotesi in cui l'operatore scelga di utilizzare la modalità di tassazione prevista dall'art. 85 CDU. Solo nel caso in cui l'operatore opti per il metodo del calcolo del dazio sulle materie prime utilizzate nella lavorazione, sarà possibile non includere le merci unionali nella determinazione del valore finale.

Novità REG. 1063/2018/UE

L'articolo 86 del Codice stabilisce che nel momento in cui sorge un'obbligazione doganale per prodotti trasformati in regime di perfezionamento attivo, il dichiarante può richiedere che i dazi all'importazione vengano calcolati sulla base della classificazione tariffaria, del valore in dogana, del quantitativo, della natura e dell'origine delle merci vincolate al regime di perfezionamento attivo al momento dell'accettazione della dichiarazione in dogana relativa a tali merci. Ai sensi dell'art. 76 del Reg. 2446/2015/UE (come modificato dal Reg. 2018), tale modalità di tassazione è applicata, a prescindere dalla richiesta, quando:

- i prodotti trasformati in regime di perfezionamento attivo vengono importati direttamente o indirettamente dal titolare dell'autorizzazione entro 1 anno dalla data di riesportazione;

- le merci oggetto di trasformazione per le quali era stato chiesto il vincolo al regime speciale, sebbene sottoposte a misure di politica agricola, commerciale, dazio antidumping e dazio compensativo, non hanno subito l'esame delle condizioni economiche.

Il perfezionamento passivo, invece, è il regime doganale economico che consente di esportare temporaneamente merci unionali per sottoporle a lavorazione in un Paese terzo, immettendo successivamente in libera pratica i prodotti trasformati risultanti dalle lavorazioni eseguite in esenzione totale o parziale dei dazi all'importazione.

In questo caso, la nota del 10 ottobre 2016 sopra citata, chiarisce che, in base all'art. 259 CDU, la reimportazione dei prodotti compensatori in esenzione dei dazi può essere effettuata dal titolare dell'autorizzazione o da un'altra persona stabilita nell'UE che abbia avuto formale consenso da parte del titolare dell'autorizzazione e purché siano rispettate le condizioni previste da quest'ultima.

Come gli altri regimi doganali, anche quelli di perfezionamento sono soggetti ad autorizzazione doganale. Le autorizzazioni stabiliscono, inoltre, i termini entro i quali i regimi di perfezionamento utilizzati devono essere appurati.

Nell'ottica di semplificazione il Codice UE ha fatto rientrare nella nozione di perfezionamento le seguenti operazioni:

  • la lavorazione delle merci, compresi il loro montaggio, il loro assemblaggio ed il loro adattamento ad altre merci;
  • la trasformazione di merci;
  • la distruzione di merci;
  • la riparazione di merci, compresi il loro riattamento e la loro messa a punto;
  • l'utilizzazione di merci che non si ritrovano nei prodotti trasformati, ma che ne permettono o facilitano l'ottenimento, anche se scompaiono totalmente o parzialmente nel processo di trasformazione.

La definizione delle operazioni di perfezionamento, che ricalca in gran parte quella contenuta nell'art. 144 del Codice del 1992, ricomprende anche quelle lavorazioni che in passato erano realizzate mediante il regime della trasformazione sotto controllo doganale, il quale non trova più una disciplina dell'ambito del Codice UE.

Nel caso di utilizzazione del regime di perfezionamento passivo sui prodotti trasformati reimportati a scarico del regime, va applicato il dazio risultante dalla differenza tra quello gravante sui prodotti esportati e quelli dovuti per l'importazione dei prodotti trasformati. Tuttavia, non si applicano dazi all'importazione quando il titolare del regime sia in grado di provare che la riparazione nel Paese terzo è stata eseguita gratuitamente.

Esportazione

Il regime doganale dell'esportazione consente alle merci unionali di uscire legalmente dal territorio doganale dell'Unione, previa dichiarazione delle stesse all'autorità doganale (art. 269 Codice UE e artt. 161 ss. Reg. CEE 2913/1992 e 788 ss. Reg. CEE 2454/1993).

L'esportatore (la cui definizione è stata modificata dall'articolo 1 del Reg. 1063/2018/UE) è obbligato a presentare (in via telematica) all'ufficio doganale competente una “dichiarazione pre-partenza” prima che le merci escano dal territorio doganale dell'Unione con un congruo anticipo.

In mancanza di detta dichiarazione dovrà essere presentata una dichiarazione sommaria direttamente alla dogana di uscita. La possibilità di autorizzare l'uscita delle merci sulla scorta di un'autorizzazione sommaria presuppone che l'ufficio doganale sia in grado di comunicare immediatamente o rendere disponibile per via elettronica le necessarie informazioni alla dogana competente sul luogo in cui l'esportatore esercita la sua attività.

Fino ad ora non sono previsti dazi all'esportazione.

Riferimenti

Normativi

  • Regolamento Delegato (UE) 2018/1063

  • Regolamento Delegato (UE) n. 2016/651 del 5 aprile 2016
  • Regolamento Delegato (UE) n. 2015/2446
  • Regolamento UE 9 ottobre 2013, n. 952
  • Regolamento CE 23 aprile 2008, n. 450
  • Regolamento CEE 2 luglio 1993, n. 2454
  • Regolamento CEE 12 ottobre 1992, n. 302
  • D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43

Giurisprudenza

  • Corte di Giustizia UE sentenza 15 maggio 2014 Causa C-480/12
  • Corte di Giustizia UE sentenza dell'11 luglio 2013 Causa C-273/12
  • Corte di Giustizia UE sentenza 8 novembre 2012 Causa C-438/11
  • Corte di Giustizia UE sentenza 6 settembre 2012 Causa C-28/11

Prassi

  • Agenzia delle Dogane, Nota 15 ottobre 2018, n. 112029
  • Agenzia delle Dogane, Nota 28 agosto 2018, n. 93632
  • Agenzia delle Dogane, Nota 10 ottobre 2016, n. 84724
  • Agenzia delle Dogane, Nota 19 aprile 2016, n. 45898
  • Agenzia delle Dogane, Circolare 19 aprile 2016, n. 8/D
  • Agenzia delle dogane, Nota 27 giugno 2007, n. 3945
  • Agenzia delle dogane, Nota 3 maggio 2007, n. 1434