La riforma del sistema di riscossione dei tributi erariali, regionali e locali ha trovato finalmente la sua attuazione con il d.lgs. 29 luglio 2024, n. 110. La riforma, di significativa importanza, mira a soddisfare le esigenze dei contribuenti, specialmente di coloro che potrebbero trovarsi in difficoltà finanziarie, facilitando il rispetto dei termini per l'adempimento delle obbligazioni fiscali. Inoltre, si pone l'obiettivo di contrastare il fenomeno dell'alto numero di crediti fiscali non riscossi, problema dettato, nella maggior parte dei casi, da una scarsa etica fiscale dei cittadini.
Inquadramento
L'inefficienza del sistema riscossione
L’abnorme importo dei crediti fiscali pari a 1.100 miliardi di euro non riscossi resta indubbiamente alla base dei principi ispiratori della legge delega n. 111 del 2023 volta a rimediare, almeno nelle intenzioni, una situazione che non si rinviene in nessun altro Paese a democrazia evoluta.
Le cause sono ampiamente note e non sono certamente addebitabili alle inefficienze dell’Amministrazione pubblica che, pur avendo evidenti quanto gravi responsabilità, non può essere considerata la causa principale, dovendo considerare soprattutto la mancata di un’acclarata e gravissima carenza di etica fiscale in capo ai cittadini.
Il numero delle cartelle emesse (che supera abbondantemente i 130 milioni), il numero dei cittadini iscritti a ruolo (più di 16 milioni), a prescindere delle cause che hanno determinato tale situazioni, non necessiterebbe di alcun ulteriore commento.
Non è certamente questa la sede per analisi più approfondite, sebbene non debba essere sottaciuto che una delle cause che ha determinato tale situazione debba essere ricercata nei comportamenti furbeschi dei cittadini considerato che, stente ai dati noti, il carico di fiscale complessivo è sopportato da meno della metà dei cittadini.
A fronte di un quadro ampiamente noto anche alla generalità dei cittadini pensare di risolvere le criticità soltanto con misure legislative resta, pertanto, un’utopica illusione.
Occorrono sicuramente tempi di accertamento e riscossione più veloci ed efficienti, adozione di misure ablative immediate e durature; un contenzioso ulteriormente snellito, soprattutto per i ricorsi in cassazione; una maggiore attenzione non solo per i diritti dei cittadini ma anche per la tutela degli interessi pubblici, con l’adozione di strumenti anche mediatici; un maggiore numero di controlli reali che non possono essere basati sui soli avvisi bonari, ancorché fonte di un discreto gettito, che non producono alcun effetto deterrente.
Servono, per contro, alla politica permillantare un’efficienza che non trova un concreto riscontro nella realtà.
L’efficienza della riscossione, in sostanza, non può essere assicurata con interventi privi di coordinamento, basati esclusivamente sulla minaccia delle sanzioni (peraltro giustamente previste in misura assai ridotta), ma con la previsione di sanzioni amministrative reali (sospensione e/o ritiro della patente; più lungo periodo di chiusura degli esercizi se non addirittura, nei casi gravissimi; divieto di esercitare nuove attività, ecc., fermo restando che nessuna riforma potrà avere successo se non preceduta, accompagnata da una continuazione eduzione fiscale e sociale, fino a creare un senso di responsabilità che fuoriesca dalla furbizia per entrare auspicabilmente in quello della consapevolezza della necessità di assolvere all’obbligo di contribuzione.
Una riforma monca
La riforma del sistema di riscossione dei tributi erariali, regionali e locali ha trovato finalmente la sua attuazione con il decreto legislativo 29 luglio 2024, n. 110. Trattasi di una riforma di particolare rilevanza in quanto soddisfa le esigenze dei contribuenti — in particolare di coloro che per motivi diversi possono trovarsi in oggettive difficoltà finanziarie — per adempiere, nei tempi previsti le obbligazioni tributarie.
Va da sé che anche nel caso in esame è stato un necessario individuare un punto di equilibrio tra le esigenze di certezza di gettito dello Stato e degli enti locali e l'assolvimento del carico fiscale da parte dei contribuenti, obiettivo certamente raggiunto sotto taluni aspetti mentre restano, tuttora, da superare alcune criticità con riferimento sia alla tutela degli interessi erariali sia in considerazione delle difficoltà finanziarie in cui possono trovarsi in futuro i contribuenti.
Innanzitutto, si ritiene che gli obiettivi di cui all'art. 18 della legge n. 111 del 2023 non siano stati affatto raggiunti, nel senso che non si è trattato di una vera e propria riforma ma soltanto di interventi a macchia di leopardo, in modo disomogeneo.
Ma la critica principale ha interessato la mancata unificazione dell'accertamento e della riscossione in capo ad unico soggetto, ipotesi che avrebbe certamente agevolato il compito anche degli stessi contribuenti.
Come esempio di criticità si segnala il divieto di compensazione, a decorrere dal primo luglio 2024, dei crediti fiscali in presenza di carichi affidati agli agenti della riscossione.
In sostanza, l'aver mantenuto una duplicità di soggetti comporterebbe duplicazione di organizzative, logistiche e funzionali, criticità che inciderebbero negativamente sia sull'efficienza del sistema di riscossione, sia sui relativi costi.
Sotto tale aspetto, quindi, si registrerebbero evidenti disallineamenti tra criteri della legge delega e contenuto dei decreti delegati.
Sarà, eventualmente, la Corte costituzionale nonché eventuali interventi legislativi a porre rimedio alla denunciata violazione dell'inosservanza ei criteri e principi direttivi.
Come emerge dalla stessa legge delega, la revisione del sistema nazionale della riscossione che — giova ripeterlo — interessa anche tributi degli enti territoriali, deve comunque essere improntata ai principi di efficacia, economicità e imparzialità.
È sicuramente rilevante la previsione della legge delega secondo cui la pianificazione fiscale — che, ovviamente, deve essere concordata tra il Ministero dell'economia e delle finanze e l'Agenzia delle entrate riscossione — impone una riorganizzazione anche dell'ente preposto alle riscossione in termini di razionalizzazione delle procedure, efficientamento del lavoro, incremento della professionalità del personale, implemento delle controllo interno, tempestivo e completo resoconto agli enti proposti al controllo tra cui la Corte dei conti.
Un ulteriore punto che merita di essere evidenziato attiene sicuramente alla previsione di una maggiore certezza dei crediti erariali regionali e locali da esigere e quelli effettivamente esigibili.
Detta esigenza, oggettiva, consentirebbe anche di attuare una politica finanziaria con la legge di bilancio disponendo di elementi certi che consentirebbero anche di adottare scelte oculate in termini di investimenti, anche sul piano delle priorità, con speciale riferimento alle particolari esigenze sociali.
Va da sé che, per poter attuare completamente e compiutamente i criteri dettati dal decreto legislativo, occorrono dei tempi tecnici.
Per tali motivi l'entrata in vigore delle nuove disposizioni non è stata sempre immediata ma è cadenzata nel tempo tenuto conto che alcune disposizioni entreranno in vigore il 1° gennaio 2025.
Sul piano fattuale, però, anche le disposizioni che sono entrate in vigore l'8 agosto 2024 per poter trovare concreta applicazione, necessitano della preventiva emanazione dei provvedimenti attuativi del Ministro dell'Economia e delle finanze e dell'Agenzia delle entrate.
La Pianificazione annuale dell'attività di riscossione
L'Agenzia delle entrate-Riscossione è chiamata a svolgere le attività di riscossione, che le sono affidate dagli enti titolari del credito (ivi compreso, ad esempio, l'INPS), secondo procedure, effettuabili anche con logiche di raggruppamento dei crediti per codice fiscale.
A tal fine deve procedere ad una pianificazione annuale sulla base di una convenzione stipulata tra il MEF e la stessa Agenzia
La predetta pianificazione è adottata sentita la Conferenza unificata.
Criteri vigenti a decorrere dal 1° gennaio 2025
Come principi generali, è previsto che:
occorre salvaguardare il credito mediante un tempestivo tentativo di notificazione della cartella di pagamento, non oltre il nono mese successivo a quello di affidamento del carico;
devono essere realizzati i tentativi di notificazione di atti interruttivi della prescrizione del credito;
le attività di recupero coattivo del credito devono essere esperite conformemente a quanto pianificato annualmente;
entro la fine di ogni mese (ovvero secondo le ulteriori modalità stabilite con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze) devono essere comunicati con trasmissione telematica all'ente creditore, i flussi informativi concernenti lo stato delle procedure relative alle singole quote, nonché le riscossioni effettuate nel mese precedente.
In evidenza: proroga per eventi eccezionali
Detto termine non è unitario in quanto occorre considerare l'eventuale più ampio termine che consegue dalle norme di legge che disciplinano gli effetti di eventi eccezionali
Discarico
Una delle novità più rilevanti. Ha riguardato il discarico dei crediti non riscossi che può essere automatico o anticipato.
Discarico automatico
Interessa le quote affidate all'Agenzia delle entrate-Riscossione a decorrere dal 1° gennaio 2025 e non riscosse entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di affidamento.
Il discarico avviene secondo quanto stabilito con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze.
Discarico anticipato
L'Agenzia può trasmettere in qualsiasi momento all'ente titolare del credito, telematicamente e con le modalità stabilite dal decreto del Ministro, la comunicazione di discarico anticipato delle quote che le sono state affidate dal 1° gennaio 2025.
Presupposti
— chiusura del fallimento o della liquidazione giudiziale;
— assenza di beni del debitore suscettibili di poter essere aggrediti riscontata a seguito di verifica mediante accesso, prima del discarico;
— mancanza di nuovi beni rispetto a quelli con riferimento ai quali, nel biennio precedente, le attività di recupero sono state esaurite con esito parzialmente o totalmente infruttuoso.
Riconsegna anticipata
Gli enti creditori possono chiedere all'agente della riscossione la riconsegna anticipata dei carichi ad esso affidati e non ancora riscossi, fatta eccezione di quelli per i quali sono in corso procedure esecutive o di quelli che rientrano nelle fattispecie espressamente escluse (vedi sotto) secondo modalità da stabilire con apposito Decreto Ministeriale.
Limiti temporali di esercizio della facoltà
a) dopo il ventiquattresimo mese successivo a quello della presa in carico, quanto ai carichi già affidati alla data dell'8 agosto 2024;
b) tra il ventiquattresimo e il trentesimo mese successivo a quello della presa in carico, quanto ai carichi affidati dal 9 agosto 2024.
In evidenza: richiesta della documentazione
Gli enti creditori, a seguito del discarico, possono chiedere all'agente della riscossione la documentazione disponibile, relativa all'attività di riscossione svolta, a condizione che sia necessaria per l'esercizio del diritto di credito.
Dovranno essere definiti, previa intesa in sede di Conferenza unificata, i termini di presentazione ed evasione, in via telematica, di tali richieste, anche in relazione al numero di carichi interessati, nonché le specifiche tipologie di atti e documenti da fornire.
Differimento del discarico automaticoe produzione dei relativi effetti
A decorrere dal 1° gennaio 2025 sono temporaneamente escluse dal discarico automatico e sono separatamente evidenziate nei flussi informativi trasmessi ai contribuenti le quote affidate all'Agenzia delle entrate-Riscossione per le quali:
a) al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di affidamento risulta sospesa la riscossione ovvero pendono ancora procedure esecutive o concorsuali;
b) tra la data di affidamento e il 31 dicembre del quinto anno a esso successivo sono conclusi accordi ai sensi del codice della crisi di impresa e dell'insolvenza (d.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14);
c) sono intervenute dilazioni (art. 19 d.p.r. n. 602 del 1973), conseguenti all'applicazione di istituti agevolativi previsti per legge, ancora in essere al già menzionato 31 dicembre;
d) ovvero per i quali, entro la medesima data, si sono verificati l'inadempimento, la revoca o la decadenza dal beneficio ovvero, nel medesimo periodo di tempo, è stata disposta la sospensione della riscossione per almeno diciotto mesi anche non continuativi.
Decorrenza per discarico automatico
Dal 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di cessazione della sospensione ovvero di conclusione della procedura, per le quote di cui alla lettera a); b) a quello di inadempimento, revoca o decadenza dal beneficio ovvero di revoca della sospensione, per le quote di cui alla lettera b).
Riaffidamento dei carichi
Con rilevante innovazione è stato disposto che, fino alla prescrizione del diritto di credito, il cui termine di decorrenza è computato dall'ultimo atto notificato anteriormente al discarico automatico, la riscossione coattiva delle somme discaricate può essere:
a) gestita direttamente dall'ente creditore;
b) affidata dall'ente creditore a uno dei soggetti sulla base delle procedure di affidamento previste dalla legge o appositamente selezionato, mediante procedura di evidenza pubblica.
In evidenza
In tal caso, dovranno essere osservate le modalità previste per la gestione della riscossione delle entrate proprie e che effettuano l'attività di riscossione in conformità alle disposizioni di rifermento (artt. 45 e ss. d.p.r. n. 602 del 1973).
c) riaffidata per due anni dall'ente creditore all'Agenzia delle entrate-Riscossione mediante adesione del già menzionato ente alle condizioni di servizio rese disponibili dall'Agenzia mediante loro pubblicazione sul suo sito istituzionale.
Presupposti per il riaffidamento per due anni
È possibile qualora si sia in presenza di nuovi e significativi elementi reddituali o patrimoniali del debitore, individuati a seguito di apposite segnalazioni a seguito di compensazione volontaria con crediti d'imposta (art. 28-ter), pagamenti delle pubbliche amministrazioni (art. 48-bis) ovvero dell'affidamento di nuovi carichi relativi allo stesso debitore.
Le condizioni sono pubblicate sul sito istituzionale dell'Agenzia delle entrate-Riscossione entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto. L'adesione a tali condizioni è comunicata dall'ente creditore all'Agenzia entro i successivi dodici mesi.
In evidenza: notifica dell'avviso di intimazione
L'azione di recupero è preceduta, ove previsto, dalla notificazione.
Continuazione degli adempimenti
Se, al termine del biennio, pendono procedure esecutive o concorsuali ovvero sono in corso pagamenti derivanti dalla conclusione degli accordi previsti dal codice della crisi di impresa e dell'insolvenza, oppure dalle dilazioni o dall'adesione agli istituti agevolativi previsti dalla legge, l'Agenzia delle entrate-Riscossione è legittimata a continuare a svolgere gli adempimenti di competenza fino all'estinzione delle predette procedure e all'incasso delle somme pagate, anche in forma dilazionata, dal debitore.
In evidenza: eliminazione delle somme riaffidate
Ove non riscosse nel biennio sono eliminate dalle scritture patrimoniali dell'ente creditore secondo le specifiche disposizioni contenute nelle norme contabili del comparto di riferimento.
Riaffidamento in caso di discarico anticipato
L'ente creditore, se ha conoscenza di nuovi, circostanziati e significativi elementi reddituali o patrimoniali del debitore, può, sempre che il diritto di credito non si sia prescritto, riaffidare le somme discaricate all'Agenzia delle entrate-Riscossione, comunicandole i beni del debitore da aggredire.
In tal caso, se l'azione di riscossione si rivela infruttuosa, il discarico automatico delle somme non riscosse si produce il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello del riaffidamento.
In evidenza: adesione del creditore
Il riaffidamento opera mediante adesionedell'ente creditore alle condizioni di servizio rese disponibili con la relativa pubblicazione sul sito istituzionale dall'Agenzia delle entrate-Riscossione.
Verifiche, controlli e responsabilità dell'agente
Il Ministero dell'economia e delle finanze, anche avvalendosi della Agenzia delle entrate, verifica la conformità dell'azione di recupero dei crediti affidati all'Agenzia delle entrate-Riscossione a quanto previsto nella pianificazione annuale di cui all'articolo 1, nell'ambito della verifica dei risultati di gestione prevista dalla convenzione stipulata dalle parti.
Quote di risorse proprie UE non riscosse affidate dal 1° gennaio 2025
A partire dal 31 dicembre del quinto anno successivo a quello dell'affidamento, le quote di risorse proprie UE sono sottoposte alla verifica, da parte dell'ente, della conformità dell'attività di recupero.
Nei soli riaffidamenti anticipati le quote oggetto della comunicazione di discarico anticipato possono essere sottoposte immediatamente alla già menzionata verifica.
Le quote non sottoposte alla verifica entro il 31 dicembre del settimo anno successivo a quello dell'affidamento sono discaricate a tale ultima data.
Quote escluse
Restano temporaneamente escluse dalla verifica e sono separatamente evidenziate dall'agente della riscossione nei flussi informativi trasmessi le quote per le quali:
a) alla data del 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di affidamento, è sospesa la riscossione, ovvero sono ancora pendenti procedure esecutive o concorsuali;
b) nel periodo tra la data di affidamento del carico e il 31 dicembre del quinto anno successivo, sono conclusi accordi ai sensi del codice della crisi di impresa e dell'insolvenza, ovvero sono intervenute dilazioni, ancora in essere alla predetta data del 31 dicembre, o per i quali, entro tale ultima data, si sono verificati l'inadempimento, la revoca o la decadenza dal beneficio, ovvero, nel predetto periodo, è stata disposta la sospensione della riscossione per almeno diciotto mesi anche non continuativi.
In evidenza: termine per la verifica
Per le quote temporaneamente escluse la verifica è effettuata dall'ente nel periodo compreso tra il 31 dicembre del quinto anno e il 31 dicembre del settimo anno successivi a quello di cessazione della sospensione, ovvero di conclusione della procedura.
Per alcune quote, la verifica è effettuata dall'ente nel periodo compreso tra il 31 dicembre del quinto anno e il 31 dicembre del settimo anno successivi a quello di inadempimento, revoca o decadenza dal beneficio, ovvero di revoca della sospensione. In assenza di verifica le quote sono discaricate.
Successivamente al discarico alle quote non riscosse, affidate all'agente della riscossione a decorrere dal 1° gennaio 2025, riguardanti le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato si applicano le disposizioni dell'articolo 5.
Formazione dei ruoli
Oggetto
L'ufficio competente forma ruoli distinti per ciascuno degli ambiti territoriali in cui i concessionari operano. In ciascun ruolo sono iscritte tutte le somme dovute dai contribuenti che hanno il domicilio fiscale in comuni compresi nell'ambito territoriale cui il ruolo si riferisce.
In evidenza: contenuto del ruolo
Per espressa previsione legislativa il ruolo deve contenere i seguenti elementi:
a) ente creditore; b) specie del ruolo; c) codice fiscale e i dati anagrafici dei debitori; d) codice di ogni componente del credito, di seguito denominata articolo di ruolo; e) codice dell'ambito; f) anno o periodo di riferimento del credito; g) importo di ogni articolo di ruolo; h) totale degli importi iscritti nel ruolo; i) numero delle rate in cui il ruolo deve essere riscosso, l'importo di ciascuna di esse e la cadenza delle stesse; l) data di consegna al concessionario.
Per ciascun debitore, devono essere specificati sinteticamente anche gli elementi sulla base dei quali è stata effettuata l'iscrizione a ruolo.
Nel caso in cui l'iscrizione a ruolo consegua ad un atto precedentemente notificato, devono essere indicati gli estremi di tale atto e la relativa data di notifica
Sottoscrizione
Il ruolo è sottoscritto, anche mediante firma elettronica, dal titolare dell'ufficio o da un suo delegato. Con la sottoscrizione il ruolo diviene esecutivo.
Tutela giurisdizionale
L'estratto di ruolo non è impugnabile.
Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione.
Onere della prova
Il debitore che agisce in giudizio deve dimostrare che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio:
a) per effetto di quanto previsto dal codice dei contratti pubblici;
b) per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici anche per effetto delle verifiche effettuate dalle società a prevalente partecipazione pubblica (art. 48 d.p.r. n. 602 del 1973);
c) per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione;
d) nell'ambito delle procedure previste dal codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza;
e) in relazione ad operazioni di finanziamento da parte di soggetti autorizzati;
f) nell'ambito della cessione dell'azienda
Dilazione della riscossione
In evidenza: la nuova procedura riguarda soltanto le domande presentate dopo il 31 dicembre 2024
Diritto soggettivo o interesse legittimo
La concessione della dilazione del pagamento del contribuente costituisce una facoltà e non un obbligo dell'Agente della riscossione, trattandosi di una agevolazione, dal che si desume che il beneficio costituisce non un diritto soggettivo del contribuente, bensì l'esercizio di un potere discrezionale.
Effetti dell'istanza di dilazione del debito tributario
È inidonea a soddisfare il requisito della regolarità contributiva, poiché l'ammissione alla rateazione non costituisce, di norma, atto dovuto, in quanto l'art. 19, d.p.r. n. 602 del 1973 conferisce all'Amministrazione il potere discrezionale di valutare quella obiettiva difficoltà economica dell'istante che costituisce presupposto per la concessione del beneficio.
In evidenza: valore delle note o circolari interne
Pur non rilevando come fonte di diritto, garantiscono l'uniformità dell'attività che è chiamata a svolgere, stanti i principi di buona amministrazione, efficienza e trasparenza che consentono di addivenire a parametri omogenei ed assicurino ai cittadini un trattamento uniforme.
Presupposti per la dilazione
a) Richiesta del contribuente che dichiara di versare in temporanea situazione di obiettiva difficoltà economico-finanziaria;
b) somme iscritte a ruolo, di importo inferiore o pari a 120.000 euro, comprese in ciascuna richiesta di dilazione.
Numero massimo delle rate
a) ottantaquattro rate mensili, per le richieste presentate negli anni 2025 e 2026;
b) novantasei rate mensili, per le richieste presentate negli anni 2027 e 2028;
c) centootto rate mensili, per le richieste presentate a decorrere dal 1° gennaio 2029.
Valutazione dei presupposti
La sussistenza della temporanea situazione di obiettiva difficoltà, documentata dal contribuente, è effettuata avendo riguardo:
a) per le persone fisiche e i titolari di ditte individuali in regimi fiscali semplificati, all'Indicatore della situazione economica equivalente (I.S.E.E.) del nucleo familiare del debitore e all'entità del debito da rateizzare e di quello residuo eventualmente già in rateazione;
b) per gli altri soggettiall'indice di liquidità e al rapporto tra il debito da rateizzare e quello residuo eventualmente già in rateazione e il valore della produzione.
Situazioni particolari
Il Ministro con proprio decreto, oltre a stabilire le modalità di applicazione e documentazione dei parametri di cui sopra, individua anche:
a) particolari eventi al ricorrere dei quali la temporanea situazione di obiettiva difficoltà è considerata in ogni caso sussistente;
b) specifiche modalità di valutazione della sussistenza della temporanea situazione di obiettiva difficoltà per i soggetti ai quali non è possibile applicare determinati parametri.
Iscrizione ipotecaria
In caso di richiesta di rateizzazione del debito tributario, si può procedere all'iscrizione ipotecaria solo dopo il rigetto dell'istanza o dopo la decadenza dalla dilazione.
In evidenza: contenuto della comunicazione
Occorre evidenziare che le circostanze de qui bus devono sussistere al momento dell'iscrizione dell'ipoteca, mentre non necessariamente devono essere esplicitate nel relativo avviso, in quanto il rigetto della rateizzazione è portato a conoscenza del debitore con la relativa comunicazione e la decadenza della dilazione consegue al comportamento dello stesso debitore che, quindi, ne è già edotto (Cass. civ., sez. V, 20 giugno 2024, n. 17031).
Richiesta di rate variabili
Il debitore può chiedere che il piano di rateazione preveda, in luogo di rate costanti, rate variabili di importo crescente per ciascun anno.
Metodo di ammortamento
La giurisprudenza ha ritenuto legittima l'applicazione del cd. "metodo di ammortamento alla francese" — con rate costanti in ciascuna delle quali la quota capitale aumenta progressivamente, mentre la quota degli interessi progressivamente decresce — non ravvisandosi alcuna violazione del principio di trasparenza, giacché tale criterio è predeterminato attraverso la Direttiva Nazionale di Equitalia DSR/NC/2008/012 del 27 marzo 2008, che trova supporto normativo nell'art. 19, comma 1 ter, d.P.R. n. 602 del 1973 (Cass. civ., sez. V, 2 ottobre 2023, n. 27823).
Effetti della richiesta la rateizzazione
Fino alla data dell'eventuale rigetto della stessa richiesta ovvero dell'eventuale decadenza dalla dilazione:
a) sono sospesi i termini di prescrizione e decadenza;
b) non possono essere iscritti nuovi fermi amministrativi e ipoteche, fatti salvi quelli già iscritti alla data di presentazione;
c) non possono essere avviate nuove procedure esecutive.
Divieto di rateizzazione
Non può in nessun caso essere concessa la dilazione delle somme oggetto di verifica effettuata in qualunque momento antecedente alla data di accoglimento della richiesta.
Piani di rateazione (d.m. 6 novembre 2013)
Richiesta di un piano di rateazione
Il debitore può, alternativamente:
a) chiedere un piano di rateazione ordinario, fino ad un massimo di 72 rate, in caso di temporanea situazione di obiettiva difficoltà (comma 1, art. 19, del d.p.r. n. 602/1973);
b) chiedere un piano di rateazione straordinario, fino ad un massimo di 120 rate, in caso di comprovata e grave situazione di difficoltà legata alla congiuntura economica, per ragioni estranee alla propria responsabilità, (commi 1 e 1-quinquies, art. 19 del d.p.r. n. 602/1973).
Richiesta di proroga
Il debitore può, alternativamente, chiedere un piano di rateazione:
a) in proroga ordinario, fino ad un massimo di 72 rate, in caso di comprovato peggioramento della temporanea situazione di obiettiva difficoltà (comma 1-bis), art. 19, del d.p.r. n. 602/1973);
b) in proroga straordinario, fino ad un massimo di 120 rate, in caso di comprovata e grave situazione di difficoltà legata alla congiuntura economica, per ragioni estranee alla propria responsabilità (commi 1-bis) e 1-quinquies) (art. 19 del d.p.r. n. 602/1973).
c) in proroga ordinario, fino ad un massimo di 72 rate, in caso di comprovato peggioramento della temporanea situazione di obiettiva difficoltà, ai sensi del comma 1-bis, dell'art. 19, del d.p.r. n. 602/1973;
d) chiedere un piano di rateazione in proroga straordinario, fino ad un massimo di 120 rate, in caso di comprovata e grave situazione di difficoltà legata alla congiuntura economica, per ragioni estranee alla propria responsabilità (commi 1-bis) e 1-quinquies, art. 19 del d.p.r. n. 602/1973).
In evidenza: effetti del rifiuto
Il rifiuto della richiesta di un piano di rateazione straordinario non preclude la possibilità di richiedere ed ottenere un piano di rateazione ordinario, anche in proroga.
Interruzione delle procedure esecutive
Se precedentemente avviate, si verifica con il pagamento della prima rata avviata a condizione che non si sia ancora tenuto l'incanto con esito positivo o non sia stata presentata istanza di assegnazione, ovvero il terzo non abbia reso dichiarazione positiva o non sia stato già emesso provvedimento di assegnazione dei crediti pignorati.
Rateizzazione più lunga
La rateazione, ove il debitore si trovi, per ragioni estranee alla propria responsabilità, in una comprovata e grave situazione di difficoltà legata alla congiuntura economica, può essere aumentata fino a centoventi rate mensili.
Presupposti maggiore rateizzazione
Ai fini della concessione di tale maggiore rateazione, si intende per comprovata e grave situazione di difficoltà quella in cui ricorrono congiuntamente le seguenti condizioni:
a) accertata impossibilità per il contribuente di eseguire il pagamento del credito tributario secondo un piano di rateazione ordinario
b) solvibilità del contribuente, valutata in relazione al piano di rateazione concedibile ai sensi del presente comma.
La richiesta, di rateazione deve essere presentata, a pena di decadenza, prima dell'inizio della procedura esecutiva.
Onere della prova
La prova della temporanea situazione di obiettiva difficoltà incombe al richiedente che, presentando l'istanza, deve fornire la prova della sussistenza della condizione per ottenere la rateazione, sicché, in caso di mancata produzione da parte del contribuente della documentazione richiesta, deve ritenersi corretto il rigetto dell'istanza di rateazione da parte dell'Agente per la riscossione.
Monitoraggio
È effettuato dal Ministero dell'economia e delle finanze, anche avvalendosi dell'Agenzia delle entrate, con riferimento agli effetti derivanti dalle disposizioni relative alle rateizzazioni.
Numero massimo di rate dal 2031
In base alle risultanze di tale monitoraggio, il numero massimo di rate potrà essere aumentato fino a centoventi, con apposita disposizione di legge, per le richieste di dilazione presentate a decorrere dal 1° gennaio 2031.
Effetti mancato pagamento delle rate
In caso di mancato pagamento, nel corso del periodo di rateazione, di otto rate, anche non consecutive:
a) il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateazione;
b) l'intero importo iscritto a ruolo ancora dovuto è immediatamente ed automaticamente riscuotibile in unica soluzione;
c) il carico non può essere nuovamente rateizzato.
Sospensione totale o parziale della riscossione
In caso di provvedimento amministrativo o giudiziale emesso in relazione alle somme che costituiscono oggetto della dilazione, il debitore è autorizzato a non versare, limitatamente alle stesse, le successive rate del piano concesso.
Scadenza della sospensione
Il debitore può richiedere il pagamento dilazionato del debito residuo, comprensivo degli interessi fissati dalla legge per il periodo di sospensione, nello stesso numero di rate non versate del piano originario, ovvero in altro numero, fino al massimo indicato in precedenza per ciascuna delle condizioni ivi previste.
Efficacia limitata della decadenza dal beneficio della rateazione
Ove l'eccedenza riguardi uno o più carichi tale circostanza non preclude al debitore la possibilità di ottenere, alle condizioni in precedenza richiamate, la dilazione del pagamento di carichi diversi da quelli per i quali è intervenuta la decadenza.
Scadenza del pagamento
Le rate mensili nelle quali il pagamento è stato dilazionato scadono nel giorno di ciascun mese indicato nell'atto di accoglimento dell'istanza di dilazione ed il relativo pagamento può essere effettuato anche mediante domiciliazione sul conto corrente indicato dal debitore.
Omesso pagamento del fideiussore
Se, in caso di decadenza del contribuente dal beneficio della dilazione, l'eventuale fideiussore o il terzo datore d'ipoteca non versa l'importo garantito entro trenta giorni dalla notificazione di apposito invito, contenente l'indicazione delle generalità del fideiussore stesso ovvero del terzo datore d'ipoteca, delle somme da esso dovute e dei presupposti di fatto e di diritto della pretesa, il concessionario può procedere alla riscossione coattiva nei suoi confronti sulla base dello stesso ruolo emesso a carico del debitore.
Sospensione della sentenza
Il contribuente non può, una volta ottenuta la sospensione della sentenza subordinata alla prestazione di idonea garanzia fideiussoria, proporre la rinnovazione della richiesta domandando la sospensione senza garanzia, lamentando la difficoltà di ottenimento della stessa presso gli istituti bancari.
In evidenza: rinnovazione della richiesta
a) può avvenire nel diverso caso in cui, inizialmente, la richiesta non era stata accolta; b) il sistema prevede ulteriori rimedi a favore del contribuente, siccome questi può domandare, ad esempio, la dilazione delle somme iscritte a ruolo ai sensi dell'art. 19 del d.p.r. n. 602/1973 senza dover prestare, in caso di accoglimento, alcuna garanzia; c) in ipotesi di sentenza di Cassazione definitiva, l'Ufficio deve rimborsare al contribuente il costo della fideiussione.
Divieto di dilazione per le risorse proprie UE
Le disposizioni in materia di rateizzazione non si applicano alle risorse proprie tradizionali, salvo che nelle parti compatibili con quelle di cui al regolamento CEE 2913/1992 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario e di cui al regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione.
Disciplina Transitoria
Relativamente alle richieste di rateazione presentate fino al 31 dicembre 2024 continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti fino al 7 agosto 2024.
Controversie per concessioni e revoca
Criterio di ripartizione
Il riparto di giurisdizione tra giudice ordinario e giudice amministrativo in materia di controversie riguardanti la concessione e la revoca di contributi e sovvenzioni pubbliche deve essere attuato sulla base del generale criterio di riparto fondato sulla natura della situazione soggettiva azionata, con la conseguenza che a) sussiste sempre la giurisdizione del giudice ordinario quando il finanziamento è riconosciuto direttamente dalla legge; b) alla Pubblica Amministrazione è demandato soltanto il compito di verificare l'effettiva esistenza dei relativi presupposti senza procedere ad alcun apprezzamento discrezionale circa l'an, il quid, il quomodo dell'erogazione.
Giurisdizione del giudice tributario
Sussiste la giurisdizione del giudice tributario a decidere sulle controversie aventi ad oggetto la mancata concessione del beneficio della rateizzazione del debito di natura tributaria.
In evidenza: debiti misti
Nell'ipotesi in cui l'istanza di rateizzazione riguardi, invece, un importo composto in parte da debiti di natura tributaria e in parte da debiti di natura extratributaria, la giurisdizione del giudice tributario è ravvisabile esclusivamente con riguardo alla rateizzazione dei primi.
Riscossione delle sanzioni
In tema di riscossione delle imposte, in caso di rateizzazione nel pagamento delle somme iscritte a ruolo, non sono dovuti gli interessi di mora sulle somme richieste a titolo di sanzioni, atteso che l'art. 2, comma 3, del d.lgs. n. 472 del 1997 si pone in rapporto di specialità rispetto all'art. 21, del d.p.r. n. 602 del 1973.
Concentrazione della riscossione nell'accertamento
Intimazione al pagamento
L'avviso di accertamento emesso dall'Agenzia delle Entrate ai fini delle imposte sui redditi, dell'IRAP e dell'IBVA ed il connesso provvedimento di irrogazione delle sanzioni, devono contenere anche l'intimazione a adempiere, entro il termine di presentazione del ricorso, all'obbligo di pagamento degli importi negli stessi indicati, ovvero, in caso di tempestiva proposizione del ricorso ed a titolo provvisorio le somme ivi indicate (Atti impoesattivi).
Successivi atti da notificare
L'intimazione ad adempiere al pagamento è altresì contenuta nei successivi atti da notificare al contribuente, anche mediante raccomandata con avviso di ricevimento, in tutti i casi in cui siano rideterminati gli importi dovuti in base agli avvisi di accertamento ai fini delle imposte sui redditi, dell'imposta regionale sulle attività produttive e dell'imposta sul valore aggiunto ed ai connessi provvedimenti di irrogazione delle sanzioni, nonché in caso di definitività dell'atto di accertamento impugnato.
Definitività dell'atto impoesattivo
Gli atti divengono esecutivi decorso il termine utile per la proposizione del ricorso e devono espressamente recare l'avvertimento che, decorsi trenta giorni dal termine ultimo per il pagamento, la riscossione delle somme richieste, in deroga alle disposizioni in materia di iscrizione a ruolo, è affidata in carico agli agenti della riscossione anche ai fini dell'esecuzione forzata, con le modalità determinate con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate, di concerto con il Ragioniere generale dello Stato.
In evidenza: termine per il versamento
Per gli atti definitivi il versamento delle somme dovute deve avvenire entro sessanta giorni dal ricevimento della raccomandata; la sanzione amministrativa prevista non si applica nei casi di omesso, carente o tardivo versamento delle somme dovute, nei termini di cui ai periodi precedenti, sulla base degli atti ivi indicati.
Sospensione dell'esecuzione forzata
L'esecuzione forzata è sospesa per un periodo di centottanta giorni dall'affidamento in carico agli agenti della riscossione degli atti di cui sopra. Tale sospensione non si applica con riferimento alle azioni cautelari e conservative, nonché ad ogni altra azione prevista dalle norme ordinarie a tutela del creditore.
In evidenza: accertamenti definitivi
La già menzionata sospensione non opera in caso di accertamenti definitivi, anche in seguito ha giudicato, nonché in caso di recupero di somme derivanti da decadenza dalla rateazione. L'agente della riscossione, con raccomandata semplice o posta elettronica, informa il debitore di aver preso in carico le somme per la riscossione.
Fondato pericolo per la sospensione
Decorsi sessanta giorni dalla notifica degli atti la riscossione delle somme in essi indicate, nel loro ammontare integrale comprensivo di interessi e sanzioni, può essere affidata in carico agli agenti della riscossione anche prima dei termini innanzi citati.
Sopravvenuta conoscenza fondato pericolo
Ove gli agenti della riscossione, successivamente all'affidamento in carico degli atti per la riscossione, vengano a conoscenza di elementi idonei a dimostrare il fondato pericolo di pregiudicare lariscossione non opera la sospensione e l'agente della riscossione non invia la citata informativa.
Collaborazione AE
All'atto dell'affidamento e, successivamente, in presenza di nuovi elementi, il competente ufficio dell'Agenzia delle Entrate fornisce, anche su richiesta dell'agente della riscossione, tutti gli elementi utili ai fini del potenziamento dell'efficacia della riscossione, acquisiti anche in fase di accertamento.
Espropriazione forzata
Si procede, senza la preventiva notifica della cartella di pagamento, ad espropriazione forzata con i poteri, le facoltà e le modalità previste dalle disposizioni che disciplinano la riscossione a mezzo ruolo.
Valenza esibizione estratto dell'atto di ruolo
Tiene luogo, a tutti gli effetti, dell'esibizione dell'atto stesso in tutti i casi in cui l'agente della riscossione ne attesti la provenienza. Decorso un anno dalla notifica degli atti impoesattivi l'espropriazione forzata è preceduta dalla notifica di un avviso.
Maggiorazione degli interessi di mora
Decorre dal primo giorno successivo al termine ultimo per la presentazione del ricorso, nella misura protempore vigente calcolati a partire dal giorno successivo alla notifica degli atti stessi; all'agente della riscossione spettano l'aggio, interamente a carico del debitore, e il rimborso delle spese relative alle procedure esecutive.
Norme di collegamento
Ai fini della procedura di riscossione in esame, i riferimenti contenuti in norme vigenti al ruolo e alla cartella di pagamento si intendono effettuati agli atti impoesattivi ed i riferimenti alle somme iscritte a ruolo si intendono effettuati alle somme affidate agli agenti della riscossione.
Dilazione di pagamento
Può essere concessa solo dopo l'affidamento del carico all'agente della riscossione e in caso di ricorso avverso gli atti impoesattivi.
Atti regolamentari
Saranno emanati per introdurre disposizioni finalizzate a razionalizzare, progressivamente, le procedure di riscossione coattiva delle entrate riscuotibili mediante ruolo, ivi comprese le somme dovute a seguito dei seguenti atti e avvisi dell'Agenzia delle entrate:
Atti e avvisi interessati
1) atti di recupero dei crediti non spettanti o inesistenti utilizzati, in tutto o in parte, in compensazione;
2) avvisi e atti inerenti al recupero di tasse, imposte e importi non versati, compresi quelli relativi a contributi e agevolazioni fiscali indebitamente percepiti o fruiti, ovvero a cessioni di crediti di imposta in mancanza dei requisiti,
3) atti di irrogazione delle sanzioni; 4) avvisi di rettifica e liquidazione; 5) avvisi di accertamento e liquidazione; 6) avvisi di rettifica e liquidazione;
7) avvisi di liquidazione dell'imposta e irrogazione delle sanzioni per i casi di omesso, insufficiente o tardivo versamento e tardiva presentazione delle relative dichiarazioni, nonché per i casi di decadenza dalle agevolazioni dei seguenti tributi: 7.1) imposta di registro; 7.2) imposte ipotecaria e catastale; 7.3) imposta sulle successioni e donazioni; 7.4) imposta sostitutiva sui finanziamenti; 7.5) imposta di bollo;
8) atti di accertamento per omesso, insufficiente o tardivo versamento dei seguenti tributi e irrogazione delle relative sanzioni: 8.1) tasse automobilistiche erariali; 8.2) addizionale erariale della tassa automobilistica.
Transazione fiscale
Proposta di accordo sui crediti di natura fiscale
La copia della domanda e della relativa documentazione, contestualmente al deposito presso il tribunale, deve essere presentata al competente agente della riscossione e all'ufficio competente sulla base dell'ultimo domicilio fiscale del debitore, unitamente alla copia delle dichiarazioni fiscali per le quali non è pervenuto l'esito dei controlli automatici nonché delle dichiarazioni integrative relative al periodo fino alla data di presentazione della domanda.
Trasmissione della certificazione al debitore
Avviene a cura dell'agente della riscossione, non oltre trenta giorni dalla data della presentazione, attestante l'entità del debito iscritto a ruolo scaduto o sospeso.
Liquidazione dei tributi
Avviene a cura dell'ufficio, nello stesso termine, e interessa i tributi risultanti dalle dichiarazioni e alla notifica dei relativi avvisi di irregolarità, unitamente a una certificazione attestante l'entità del debito derivante da atti di accertamento, ancorché non definitivi, per la parte non iscritta a ruolo, nonché dai ruoli vistati, ma non ancora consegnati all'agente della riscossione.
Dopo l'emissione del decreto dell'A.G., copia dell'avviso di irregolarità e delle certificazioni deve essere trasmessa al commissario giudiziale per gli adempimenti previsti dagli articoli 171, primo comma, e 172.
Competenza per i tributi doganali
Per i tributi amministrati dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli, l'ufficio competente a ricevere copia della domanda con la relativa documentazione prevista al primo periodo, nonché a rilasciare la certificazione di cui al terzo periodo, si identifica con l'ufficio che ha notificato al debitore gli atti di accertamento.
Espressione del voto
Relativamente al credito tributario complessivo, il voto sulla proposta concordataria è espresso dall'ufficio, previo parere conforme della competente direzione regionale, in sede di adunanza dei creditori, ovvero nei modi previsti dall'articolo 178, quarto comma.
Voto dell'agente della riscossione
Interessa limitatamente gli oneri di riscossione.
Il debitore può effettuare la proposta anche nell'ambito delle trattative che precedono la stipulazione dell'accordo di ristrutturazione. In tali casi l'attestazione del professionista, relativamente ai crediti tributari o contributivi, e relativi accessori, ha ad oggetto anche la convenienza del trattamento proposto rispetto alla liquidazione giudiziale; tale punto costituisce.
Risoluzione di diritto
La transazione fiscale conclusa nell'ambito dell'accordo di ristrutturazione è risolta di diritto se il debitore non esegue integralmente, entro novanta giorni dalle scadenze previste, i pagamenti dovuti alle Agenzie fiscali e agli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie.
Esecuzionecoobbligati solidali
In caso di responsabilità sussidiaria, quando il debitore principale ottiene la rateazione del pagamento delle somme iscritte a ruolo, la prescrizione del diritto di credito è sospesa anche nei confronti dei coobbligati in via sussidiaria, a decorrere dal versamento della prima rata e per l'intera durata del piano di rateazione ottenuto dal debitore principale.
In evidenza: comunicazione ai coobbligati
L'agente della riscossione dà immediata notizia ai coobbligati in via sussidiaria della richiesta di rateazione avanzata dal debitore principale, del numero di rate richieste e della durata del piano di rateazione.
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Sommario
Piani di rateazione (d.m. 6 novembre 2013)
Concentrazione della riscossione nell'accertamento