31 Marzo 2017

I depositi fiscali IVA sono stati previsti per la prima volta con D.L. 331/1993, convertito con modifiche con nella L. n. 427/1993, e sono stati resi operativi con il D.M. 20.10.1997 n. 419.
Inquadramento

I depositi fiscali IVA sono stati previsti per la prima volta con D.L. n. 331/1993, convertito con modifiche con nella L. 427/1993, e sono stati resi operativi con il D.M. 20.10.1997 n. 419.

Essi permettono di custodire e sottoporre a lavorazione beni nazionali e comunitari, a condizione che gli stessi non siano destinati alla vendita al dettaglio, senza il pagamento dell'IVA e all'interno dei depositi stessi.

L'IVA verrà assolta dall'acquirente finale al momento dell'immissione in consumo dei beni in Italia.

Definizione

Un deposito IVA è un luogo fisico all'interno del territorio italiano dove la merce introdotta, in sosta e in uscita può beneficiare di agevolazioni dal punto di vista IVA.

L'articolo di riferimento è l'art. 50-bis del D.L. 331/93 che disciplina le modalità di utilizzo ed i requisiti necessari per poterlo mettere in atto.

Il comma 1 stabilisce che la loro funzione è quella di custodire beni nazionali e comunitari che non siano destinati alla vendita al minuto nei loro locali.

L'obiettivo del deposito IVA è quello di differire il pagamento dell'IVA, poiché tale imposta va assolta nel momento in cui i beni vengono estratti, e non in ogni caso (l'IVA non va quindi assolta

nel momento in cui i beni sono introdotti nel deposito

).

Il deposito IVA può accogliere solo beni nazionali e/o comunitari, pertanto quelli extracomunitari potranno esservi inseriti solo dopo aver pagato i dazi doganali ed essere stati quindi immessi in libera pratica.

Il vantaggio che comporta per le aziende che lo utilizzano è il fatto che si ottiene un differimento del momento in cui l'imposta deve essere assolta, e quindi della relativa uscita monetaria.

La diretta conseguenza è la riduzione del ricorso al credito (se necessario) delle imprese, e del peso dei relativi oneri finanziari.

Vengono inoltre considerati depositi IVA:

  • i depositi fiscali per i prodotti soggetti ad accisa;
  • i depositi doganali, compresi quelli per la custodia e la lavorazione delle lane di cui al decreto ministeriale del 28 novembre 1934, relativamente ai beni nazionali o comunitari che in base alle disposizioni doganali possono essere in essi introdotti.
Operazioni effettuate senza il pagamento dell'IVA

Un deposito IVA permette quindi di effettuare le operazioni legate ai beni giacenti senza assoggettamento ad IVA, la quale verrà applicata quando tali beni verranno trasferiti.

Secondo il comma 4 dell'art. 50-bis, D.L. n. 331/1993, le operazioni realizzabili senza scontare l'imposta al momento di introduzione, giacenza o trasferimento della merce nel deposito IVA sono le seguenti:

  1. acquisti intracomunitari di beni eseguiti mediante introduzione in un deposito IVA (a differenza delle operazioni di acquisto intracomunitario standard, l'operazione finisce con l'introduzione in un deposito IVA, e non con la consegna all'acquirente nazionale);
  2. operazioni di immissione in libera pratica di beni non comunitari destinati ad essere introdotti in un deposito IVA (visto che i beni di provenienza extracomunitaria possono essere immessi nel deposito solo se immessi in libera pratica, l'importazione di tali merci è soggetta a dazi ma non ad IVA, la quale sarà richiamata nella bolletta di importazione). In queste ipotesi, l'introduzione dei depositi Iva di beni immessi in libera pratica è subordinata alla prestazione di idonea garanzia, commisurata all'imposta (la garanzia non è dovuta per coloro che godono della fiducia dell'Amministrazione, che hanno la qualifica di Operatore Economico Autorizzato o di notoria solvibilità;
  3. le cessioni di beni le cessioni di beni eseguite mediante introduzione in un deposito IVA (dal 1° aprile 2014);

    In evidenza: novità Decreto Fiscale 2016

    Con il D.L. n. 193/2016 il punto di cui sopra è stata sostituito, con decorrenza 1° aprile 2017.

    In precedenza, la norma recava la seguente dicitura: “cessioni di beni, nei confronti di soggetti identificati in altro Stato membro della Comunità europea, eseguite mediante introduzione in un deposito IVA”.

  4. cessioni di beni custoditi in un deposito IVA;
  5. cessioni intracomunitarie di beni estratti da un deposito IVA con spedizione in un altro Stato membro della Comunità Europea, salvo che si tratti di cessioni intracomunitarie soggette ad imposta nel territorio dello Stato;
  6. cessioni di beni estratti da un deposito IVA con trasporto o spedizione fuori del territorio della Comunità europea;
  7. prestazioni di servizi, comprese le operazioni di perfezionamento e le manipolazioni usuali, relative a beni custoditi in un deposito IVA, anche se materialmente eseguite non nel deposito stesso ma nei locali limitrofi sempreché, in tal caso, le suddette operazioni siano di durata non superiore a sessanta giorni;
  8. trasferimento dei beni in altro deposito IVA (tali operazioni non sono soggette ad IVA perché il passaggio non comporta l'uscita dei beni, che rimangono in ogni caso custoditi all'interno di un deposito IVA).

In evidenza: novità Legge di Bilancio 2018

Dall'1° febbraio 2018, l'immissione in commercio di benzina e gasolio destinati ad essere utilizzati come carburanti per motori (introdotti in un deposito fiscale utilizzato anche come deposito IVA) richiede il versamento dell'imposta tramite F24 e senza la possibilità di ricorrere alla compensazione.

Si deve attendere comunque un decreto ministeriale attuativo.

Il regime sospensivo decade quando le merci escono dal deposito, e l'assoggettamento ad imposta dell'operazione dipenderà dalla destinazione della merce:

  • se i beni sono destinati ad essere commercializzati o utilizzati in Italia, il soggetto acquirente (colui che li estrae dal deposito) deve versare l'IVA relativa all'operazione emettendo un'autofattura (secondo quanto disposto dall'art. 17, comma 2, D.P.R. n. 633/1972) da annotare sia nel registro delle fatture di vendita sia in quello degli acquisti;
  • se i beni sono destinati ad essere inviati ad un altro Stato UE, il cedente dovrà emettere fattura senza applicazione dell'IVA, secondo quanto disposto degli articoli 41 e 50-bis, D.L. n. 331/1993;
  • se i beni sono destinati ad un Paese extra UE, il cedente dovrà emettere una fattura non imponibile, secondo quanto disposto degli artt. 50-bis, comma 4, lettera g), D.L. n. 331/1993 e 8, D.P.R. n. 633/1972.

Secondo l'art. 6, “la base imponibile è costituita dal corrispettivo o valore relativo all'operazione non assoggettata all'imposta per effetto dell'introduzione ovvero, qualora successivamente i beni abbiano formato oggetto di una o più cessioni, dal corrispettivo o valore relativo all'ultima di tali cessioni, in ogni caso aumentato, se non già compreso, dell'importo relativo alle eventuali prestazioni di servizi delle quali i beni stessi abbiano formato oggetto durante la giacenza fino al momento dell'estrazione”.

Infine, qualora non risultino osservate le prescrizioni stabilite, il gestore del deposito IVA risponde solidalmente con il soggetto passivo della mancata o irregolare applicazione dell'imposta relativa all'estrazione.

Soggetti abilitati

In generale, le imprese esercenti magazzini generali munite di autorizzazione doganale, quelle esercenti depositi franchi e quelle operanti nei punti franchi sono abilitate a gestire tali depositi, e scendendo nel dettaglio si possono distinguere:

  • Soggetti già abilitati a gestire depositi con rilevanza fiscale:
    • imprese esercenti i magazzini generali con autorizzazione doganale;
    • imprese esercenti depositi franchi;
    • imprese operanti nei punti franchi;
    • depositi fiscali per i prodotti soggetti ad accisa;
    • depositi doganali.
  • Soggetti non in possesso dell'abilitazione ma che la devono richiedere. In questo caso, tale tipologia di soggetti si divide in:
    • Soggetti gestori di un deposito conto terzi: S.p.A., s.a.p.a., s.r.l., società cooperative con capitale o fondo di dotazione non inferiore a 516.500,00 €;
    • Soggetti gestori di un deposito in conto proprio: società ed enti sopra citati, senza limitazione di capitale.
Aspetti procedurali

Richiesta e rilascio dell'autorizzazione

Il Decreto Ministeriale 20.10.1997, n. 419 regola la richiesta dell'autorizzazione a gestire un deposito IVA, che va presentata:

  • alla Direzione regionale delle Entrate (competenti per territorio in relazione alla localizzazione del deposito), oppure
  • alla Direzione provinciale di Trento e Bolzano o a quella della Valle d'Aosta (competenti per territorio in relazione alla localizzazione del deposito)

Essa va inoltre presentata (per conoscenza) all'Ufficio delle entrate competente in ragione del domicilio fiscale del richiedente.

Il rilascio dell'autorizzazione, sempre regolato dal citato D.M., è subordinato al rispetto di alcuni requisiti, quali:

  • assenza di procedimenti penali per reati finanziari;
  • assenza di condanne per reati finanziari
  • non aver commesso violazioni gravi e ripetute, per loro natura od entità, alle disposizioni IVA;
  • assenza di procedure fallimentari, di concordato preventivo, di amministrazione controllata;
  • non trovarsi in stato di liquidazione.

In evidenza: richiesta da parte di una società

Se è una società a richiedere l'autorizzazione alla gestione del Deposito IVA i requisiti devono sussistere nei confronti dei legali rappresentanti degli stessi.

In evidenza: richiesta per gestione in conto proprio

Nel caso di richiesta di autorizzazione per la gestione di un deposito IVA in conto proprio occorre comprovare la disponibilità di idonei locali per la custodia dei beni loro affidati.

Fermo restando che il richiedente può procedere ad autocertificazione ai sensi del DPR 445/2000, alla richiesta di autorizzazione vanno allegati i seguenti documenti:

  • certificato di iscrizione nel registro delle camere di commercio;
  • certificato dei carichi pendenti rilasciato dai competenti organi dell'autorità giudiziaria;
  • certificato generale del casellario giudiziale;
  • certificato rilasciato dalla cancelleria del tribunale competente;
  • certificato dal quale risulta che non sono state applicate misure di prevenzione ai sensi della legge 31 maggio 1965, n. 575;
  • certificazione antimafia di cui al decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490.

Entro 180 giorni dalla data di presentazione della richiesta, l'Amministrazione Finanziaria comunica la decisione di rilascio o diniego dell'autorizzazione al soggetto interessato, oppure all'ufficio delle entrate competente in ragione del domicilio fiscale del richiedente.

Revoca dell'autorizzazione

L' Amministrazione Finanziaria può revocare l'autorizzazione alla gestione di un deposito IVA per uno dei seguenti motivi:

  • condanna per reati finanziari (del gestore o di uno dei legali rappresentanti o soci, se l'autorizzazione è concessa ad una persona giuridica);
  • aver commesso violazioni gravi e ripetute, per loro natura od entità, alle disposizioni IVA;
  • incorrere in procedure fallimentari, di concordato preventivo, di amministrazione controllata, né si trovano in stato di liquidazione.

Registro delle attività

Ai fini della gestione del deposito IVA, secondo il terzo comma dell'articolo in oggetto, deve essere tenuto e conservato un apposito registro della movimentazione dei beni, come devono anche essere conservati i documenti presi a base dell'introduzione e dell'estrazione dei beni dal deposito e quelli relativi agli scambi eventualmente intervenuti durante la giacenza dei beni nel deposito medesimo. Le modalità di conservazione del registro e quelle in movimentazione sono indicate con decreto del Ministro delle Finanze.

Depositi IVA e immissione in libera pratica

La merce non comunitaria acquisisce la posizione doganale di merce comunitaria con il regime di immissione in libera pratica, che comporta le seguenti attività in dogana:

  • applicazione delle misure di politica commerciale (verifica delle licenze d'importazione, assenza di divieti, sussistenza e capienza di contingenti, ecc.);
  • espletamento delle altre formalità previste per l'importazione di una merce (controlli sanitari, fitosanitari, ecc.);
  • applicazione dei dazi legalmente dovuti secondo la normativa comunitaria.

Immettere merci nei depositi IVA è una possibile soluzione per tutti quei casi di dubbio sulla destinazione finale della merce e sull'assoggettamento o meno ad IVA dell'operazione; si è già detto infatti, che l'applicazione e la riscossione dell'IVA vengono sospese fino al momento dell'estrazione della merce.

Depositi IVA e plafond

Gli operatori che non raggiungono lo status di esportatore abituale (colui che nell'anno precedente ha posto in essere più del 10% di esportazioni o assimilate sul totale di volume d'affari) o che hanno esaurito il plafond (e non possono quindi utilizzare la dichiarazione d'intento in dogana) possono utilizzare i depositi IVA.

Il diretto interessato evita infatti di pagare l'IVA relativa all'importazione evitando conseguentemente di dover anticipare l'IVA in dogana con il rischio di restare a credito ed immobilizzare risorse finanziarie.

Le novità del Decreto Fiscale 2016

A seguito delle modifiche apportate dall'art. 4, cc. 7 e 8 del D.L. 22.10.2016, n. 193 (conv in L. 1.12.2016, n. 225) all'art. 50-bis, c. 4, lett. c) e d) D.L. n. 331/1993, decorrenti dal 1° aprile 2017, qualsiasi tipologia di merce (nazionale e comunitaria) può essere introdotta nel deposito IVA, a prescindere dagli operatori che intervengono nella transazione, e tutte le cessioni di beni sono effettuate senza il pagamento dell'imposta se gli stessi sono introdotti in un deposito IVA.

La novità più importante riguarda tuttavia la sostituzione del c. 6 del citato articolo; secondo le nuove disposizioni l'estrazione dei beni da un deposito IVA ai fini della loro utilizzazione o in esecuzione di atti di commercializzazione nello Stato può essere effettuata solo da soggetti passivi d'imposta agli effetti IVA e comporta il pagamento dell'imposta.

Per l'estrazione dei beni extra Ue, inoltre, l'imposta è dovuta dal soggetto che procede all'estrazione, mediante emissione di autofattura ex art. 17, c. 2 D.P.R. n. 633/1972, previa prestazione di idonea garanzia con i contenuti, secondo modalità e nei casi definiti con apposito Decreto del Ministero dell'economia (D.M. 23 febbraio 2017).

Nei restanti casi di cui all'art. 50-bis, c. 4 D.L. n. 331/1993 e, per quelli di cui al periodo precedente, fino all'adozione del decreto, l'imposta è dovuta dal soggetto che procede all'estrazione ed è versata in nome e per conto di tale soggetto dal gestore del deposito, che è solidalmente responsabile dell'imposta stessa.

Non è ammessa la possibilità di utilizzare il credito IVA in compensazione (ris. n. 55/E/2017).

In tale contesto il versamento è eseguito mediante modello F24, esclusa la compensazione, entro il giorno 16 del mese successivo, riferito al mese successivo alla data di estrazione.

In evidenza: Estrazione dei beni da parte di un soggetto diverso (Ris. n. 55/E/2017)

Nel caso in cui il soggetto che estrae il bene dal deposito IVA per commercializzarlo o utilizzarlo in Italia, sia diverso da colui che aveva introdotto lo stesse bene, in quanto ceduto durante la permanenza nel deposito, l'imposta da versare tramite F24 va calcolata applicando il valore percentuale delle materie prime di provenienza italiana introdotte nel deposito IVA al corrispettivo o valore pattuito per l'ultima cessione effettuata prima dell'estrazione.

Altra novità riguarda gli adempimenti da effettuare: il soggetto che procede all'estrazione deve infatti annotare nel registro degli acquisti l'autofattura e i dati della ricevuta del versamento suddetto.

Per gli esportatori abituali che si avvalgono della facoltà di acquistare in esenzione, inoltre, l'estrazione è effettuata senza pagamento dell'imposta, ed in tal caso la dichiarazione d'intento deve essere trasmessa telematicamente all'Agenzia delle Entrate.

In materia di sanzioni si rileva che in caso di mancato versamento dell'imposta dovuta si applica la sanzione del 30% ex art. 13, c. 1 D.Lgs. n. 471/1997), al cui pagamento è tenuto solidalmente anche il gestore del deposito; tuttavia, nel caso in cui l'estrazione sia stata effettuata senza pagamento dell'imposta da un soggetto che abbia presentato la dichiarazione d'intento in mancanza dei presupposti richiesti dalla legge, si applica la sanzione dal 100% al 200% ex art. 7, c. 4 D. Lgs. 471/1997 e al pagamento dell'imposta e di tale sanzione è tenuto esclusivamente il soggetto che procede all'estrazione.

Per quanto riguarda i beni introdotti in un deposito IVA in forza di un acquisto intracomunitario, invece, la novità riguarda il soggetto che procede all'estrazione, il quale deve assolvere l'imposta con i consueti adempimenti (mediante integrazione della relativa fattura, con l'indicazione dei servizi eventualmente resi e dell'imposta, e annotazione della variazione in aumento nel registro delle fatture emesse entro 15 giorni dall'estrazione e con riferimento alla relativa data) ma deve anche annotare la variazione nel registro degli acquisti entro il mese successivo a quello dell'estrazione.

Si rileva infine che fino all'integrazione delle pertinenti informazioni residenti nelle banche dati delle Agenzie fiscali, il soggetto che procede all'estrazione dei beni introdotti in un deposito Iva deve comunicare al gestore del deposito IVA i dati relativi alla liquidazione dell'imposta, anche ai fini dello svincolo della garanzia. Le nuove disposizioni si applicano a decorrere dal 1.04.2017.

I codici tributo

Alla luce delle modifiche apportate dal D.L. n. 193/2016, nei casi analizzati nel paragrafo precedente, l'imposta è dovuta da colui che procedere ad estrarre il bene dal deposito ed è versata in nome e per conto di questo da parte del gestore. Il versamento deve essere eseguito tramite F24 ELIDE, utilizzando i codici tributo riepilogati nella seguente tabella (ris. n. 45/E/2017).

Codice tributo

Estrazione beni deposito riferita al mese di

6301

gennaio

6302

febbraio

6303

marzo

6304

aprile

6305

maggio

6306

giugno

6307

luglio

6308

agosto

6309

settembre

6310

ottobre

6311

novembre

6312

dicembre

Nella sezione CONTRIBUENTE, vanno indicati i dati dell'estrattore dei beni, nel campo “Codice fiscale del coobbligato, erede, genitore, tutore o curatore fallimentare”, il codice fiscale del gestore del deposito IVA, unitamente al codice identificativo “50”, da indicare nel campo “codice identificativo” del modello di pagamento.

Gli importi vanno indicati nella sezione ERARIO ED ALTRO, riportando: la lettera R nel campo “codice”, il codice tributo relativo al mese di estrazione, l'anno in cui è avvenuta e l'importo dovuto a titolo di imposta.

La Risoluzione n. 133/E/2017, invece, introduce i codici tributo per consentire il versamento tramite il modello F24 delle somme dovute a titolo di imposta, interessi e sanzioni, a seguito dell'attività di controllo dell'Agenzia delle entrate.

Quindi, in questi casi va utilizzato il modello F24 con i seguenti codici:

  • 9974: per il recupero dell'IVA dovuta e relativi interessi;
  • 9975: per la sanzione per omesso versamento IVA.

Si compila la sezione ERARIO, con i dati riportati nell'atto emesso dall'ufficio.

Estrazione di beni extra UE immessi in libera pratica dal 1° aprile 2017 (D.M. 23 febbraio 2017)

Nel caso di beni extra UE estratti da un deposito IVA per essere immessi in libera pratica nel territorio dello Stato, l'IVA può essere assolta direttamente dal soggetto che effettua l'estrazione mediante reverse charge (auto fatturazione ex art. 17, co. 2, d.P.R. n. 633/1972), previa prestazione di garanzia volta a certificare l'affidabilità del soggetto estrattore; a tal proposito, è intervenuto il D.M. 23 febbraio 2017, il quale disciplina le modalità della garanzia stessa.

In evidenza: Requisiti di garanzia (art. 2, D.M. 23 febbraio 2017)

Colui che effettua l'estrazione, per essere considerato affidabile, deve possedere i seguenti requisiti:

  • abbia presentato la dichiarazione IVA nei 3 anni precedenti l'estrazione, quando obbligato;
  • abbia eseguito tutti i versamenti IVA dovuti in base alle ultime tre dichiarazioni IVA presentante alla data di estrazione;
  • non sia il destinatario di un avviso di rettifica o di accertamento definitivo per il quale non è stato eseguito il pagamento delle somme dovute, per violazioni relative all'emissione o all'utilizzo di fatture per operazioni inesistenti, notificati nel periodo d'imposta in corso ovvero nei tre antecedenti l'operazione di estrazione;
  • non sia formalmente a conoscenza dell'inizio di procedimenti penali o di condanne o di applicazione della pena su richiesta delle parti, a norma dell'art. 444 c.p.p., a carico del legale rappresentante o del titolare della ditta individuale, per uno dei reati tributari di cui al D.Lgs. n. 74/2000 e del reato di bancarotta fraudolenta ex art. 216, R.D. n. 267/1942.

Per i soggetti di nuova costituzione, il periodo di riferimento per la verifica della sussistenza dei requisiti è quello che va dalla data di costituzione a quella di estrazione.

Coloro che sono in possesso dei suddetti requisiti, pertanto, non dovranno rilasciare realmente una garanzia, in quanto sono considerati affidabili.

È però richiesto che tali soggetti attestino il possesso dei requisiti tramite una dichiarazione sostitutiva di atto notorio di cui all'art. 47, d.P.R. n. 445/2000, redatta in conformità del modello approvato con il Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate del 24 marzo 2017.

Tale dichiarazione deve essere presentata al gestore del deposito al momento della prima estrazione ed è valida per l'intero anno solare. Il gestore, a sua volta, rilascia al soggetto estrattore apposita ricevuta di ricezione e, entro 30 giorni dalla consegna, trasmette copia del modello, tramite PEC, alla Direzione Regionale, o alla Direzione Provinciale di Trento o Bolzano, dell'Agenzia delle Entrate, territorialmente competente in base al proprio domicilio fiscale.

L'articolo 4, D.M. 23 febbraio 2017, poi, individua alcune ipotesi in cui l'affidabilità del soggetto estrattore è presunta; ciò si verifica quando ricorre una delle seguenti condizioni:

  • il soggetto estrattore è lo stesso che ha effettuato l'immissione in libera pratica con introduzione dei beni nel deposito IVA;
  • il soggetto estrattore è un soggetto autorizzato ex art. 38, Regolamento UE n. 952/2013 o è un soggetto esonerato ex art. 90, d.P.R. n. 43/1973.

Qualora il soggetto dovesse essere classificato come “non affidabile”, in quanto privo dei requisiti di cui all'art. 2, D.M. 23 febbraio 2017, è richiesta una garanzia ai sensi del comma 5, art. 38-bis, d.P.R. n. 633/1972 di importo pari all'imposta dovuta per la durata di 6 mesi dalla data di estrazione. Copia della garanzia deve essere rilasciata al gestore del deposito all'atto di estrazione.

In evidenza: Coincidenza tra soggetto che provvede all'estrazione e quello che procede all'immissione in libera pratica (Risoluzione. n. 5/E/2018)

La lettera a), c. 1 dell'art. 4 del D.M. 23 febbraio 2017 prevede la possibilità di non prestare la garanzia qualora il soggetto che procede all'estrazione sia lo stesso che ha precedentemente introdotto il bene nel deposito Iva, infatti in tali casi si è già provveduto a prestare la garanzia ai sensi della lettera b) dell'art. 50-bis del D.L. 331/1993. Tuttavia, l'Agenzia delle Entrate tiene a precisare che le due garanzie sono indipendenti e diverse tra loro, considerato che solitamente i due soggetti sono diversi.

Stoccaggio dei prodotti energetici

La Legge di Bilancio 2018 ha introdotto una particolare disciplina autorizzativa per lo stoccaggio dei prodotti energetici, oggetto di attuazione da parte del DM 12 aprile 2018.

In particolare, per coloro che intendono stoccare tali prodotti, sottoposti ad accisa, in un deposito fiscale di cui non sono i proprietari (cd. depositi ausiliari) devono richiedere l'autorizzazione all'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, presentando apposita istanza telematica qualora non siano già titolari, nel territorio nazionale, di un deposito di prodotti energetici, in quanto in questo caso è sufficiente una comunicazione (che deve essere presentata almeno 30 giorni prima dello stoccaggio).

Ai fini dell'autorizzazione, l'istanza deve essere presentata telematicamente prima dell'inizio dello stoccaggio e deve contenere necessariamente le seguenti informazioni ( art. 2, DM 12 aprile 2018):

  • la denominazione dell'impresa, la sede, la partita IVA, le generalità del titolare o del rappresentante legale nonché, nel caso di persone giuridiche e di società, anche l'elenco dei soci;
  • l'indirizzo presso il quale si intende ricevere ogni comunicazione ovvero la PEC, qualora posseduta;
  • la tipologia di prodotti energetici che intendono stoccare, identificati dai rispettivi codici di cui al Regolamento (CE) n. 684/2009;
  • gli estremi della licenza fiscale di cui all'art. 25 del TUA, qualora posseduta; gli estremi dell'autorizzazione ad operare in qualità di destinatario registrato di cui all'art. 8, comma 1, del TUA, qualora posseduta;
  • gli estremi del pagamento del diritto annuale istituito dall'art. 1, co. 954, della Legge n. 205/2017;
  • infine, deve essere allegata una dichiarazione con la quale il soggetto richiedente attesta che nel quinquennio precedente non è stata pronunciata nei suoi confronti alcuna sentenza di condanna ai sensi dell'art. 648 c.p.p..

Ricevuta l'istanza, le Dogane, previo riscontro dell'avvenuto pagamento del diritto annuale, rilascia entro 30 giorni dalla presentazione (o dall'integrazione) l'autorizzazione e attribuisce al soggetto autorizzato il codice identificativo. Gli uffici a seguito dei controlli potrebbero anche negare o sospendere l'autorizzazione, la quale ha una validità di due anni (rinnovabili) dalla data del rilascio e permette lo stoccaggio limitatamente ai depositi ausiliari per i quali si è ottenuto il relativo atto di assenso.

In capo a colui che richiede lo stoccaggio sono previsti specifici obblighi contabili, in quanto deve redigere un riepilogo delle quantità giornaliere dei prodotti energetici distinti per tipologia e destinazione d'uso, stoccati presso ciascun deposito ausiliario, identificato mediante codice di accisa. Il riepilogo è trasmesso mensilmente all'Ufficio delle dogane che ha rilasciato l'autorizzazione entro il giorno 10 del mese successivo a quello cui il riepilogo si riferisce.

Per coloro che sono già titolari di un deposito fiscale che hanno inviato la comunicazione, invece, è richiesto un riepilogo dei quantitativi, distinti per tipologia e destinazione d'uso, dei prodotti energetici complessivamente stoccati nel periodo di validità della comunicazione presso ciascun deposito ausiliario, identificato dal codice di accisa. Il riepilogo è trasmesso all'Ufficio delle dogane entro il mese successivo all'anno di riferimento.

Sono previste specifiche sanzioni, oltre le pene previste per le violazioni che costituisco reato. In caso di infrazione delle precedenti disposizioni si applica la sanzione da 1.000 e 10.000 euro e chi consente lo stoccaggio presso il proprio deposito di prodotti privi di autorizzazione è solidalmente responsabile.

I documenti di prassi

Risoluzione del 12.08.2009 n. 217 - Agenzia delle Entrate

“L'olio di palma utilizzato come olio combustibile per generare energia elettrica in un impianto avente una potenza installata superiore al 1 (uno) Kw e' equiparabile agli oli indicati al numero 104 della Parte III della Tabella A allegata al d.P.R. n. 633/1972, per cui alla cessione dello stesso, cosi' come all'estrazione da un deposito IVA di cui al citato articolo 50-bis del decreto-legge n. 331 del 1993, e' applicabile l'aliquota IVA ridotta del 10%”.

Risoluzione del 10/07/2009 n. 180 - Agenzia delle Entrate

“Una società che intende istituire un deposito IVA per la custodia di beni per conto di un soggetto passivo identificato in un altro stato membro dell'Unione Europea, e per la successiva vendita della merce all'interno del deposito, deve assumere la veste di rappresentante fiscale del soggetto non residente”.

Circolare del 24/03/2015 n. 12 – Agenzia delle Entrate

Le agevolazioni in esame si rendono applicabili se i beni sono materialmente introdotti nel deposito, non essendo sufficiente la mera presa in carico documentale degli stessi nell'apposito registro detenuto dal depositario di cui al comma 3 dell'art. 50-bis del D.L. n. 331 del 1993”. I beni oggetto di lavorazione seguono invece quanto disciplinato dall'art. 50-bis, comma 4, lett. h). L'Agenzia continua sancendo che “il deposito deve comunque assolvere le funzioni di stoccaggio o custodia dei beni, anche se non è obbligatorio il materiale scarico dei beni dal mezzo di trasporto (che potrebbe essere costituito anche da un container)”.

Riferendosi alla sentenza della Corte UE causa C-272/13 (vedi infra), l'Agenzia tramite la Circolare precisa che l'art. 13 del D. Lgs. n.471/1997 prevede invece una graduazione della misura della sanzione nel caso in cui il comportamento del soggetto passivo non sia grave, cioè quando il pagamento avviene entro i quindici giorni dalla scadenza.

Le sentenze in materia

Sentenza del 24.02.2014 n. 416 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana

“La gestione dei depositi Iva non può prescindere dalla materiale introduzione delle merci nel deposito doganale che, ex art. 99, 3° comma, C.D.C., va definito come qualsiasi luogo, autorizzato dalla autorità doganale e sottoposto al suo controllo, in cui le merci possono essere immagazzinate cosicché, sia sotto il profilo letterale oltre che logico, non potrà che essere esclusa, anche ex art. 50 bis C.D.C., una sorta di deposito virtuale”.

Sentenza del 18/07/2012 n. 135 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio

“L'introduzione della merce d'importazione nel deposito IVA costituisce il presupposto per l'esenzione su merci comunitarie, parificate a merci non comunitarie immagazziniate. Il recupero dell'IVA da parte della Dogana non da luogo a una duplicazione di prelievo, atteso che l'avvenuto assolvimento dell'imposta mediante autofatturazione, non può compensare il mancato pagamento in dogana”.

Sentenza 21/06/2012 n. 64 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana

“L'Iva all'importazione realizza il suo presupposto impositivo col semplice passaggio del confine dei beni che si intendono immettere al consumo, e dunque, ratio legis, in materia di deposito fiscale va rigorosamente rispettato l'adempimento degli obblighi formali prescritti per agevolare il controllo ed evitare atti elusivi o di natura fraudolenta, con ogni conseguenza in ordine alla necessità dell'ineludibile presupposto del reale ed effettivo immagazzinamento delle merci. Consegue che in difetto del presupposto ridetto (materiale ed effettivo deposito) l'Iva all'importazione sia dovuta solidalmente da tutti coloro che abbiano concorso alla irregolare ovvero illegittima introduzione della merce”.

Sentenza del 17/07/2014 causa C-272/13 – Corte di Giustizia UE

“Un versamento tardivo dell'IVA costituisce, in mancanza di un tentativo di frode o di danno al bilancio dello Stato, solo una violazione formale che non può rimettere in discussione il diritto a detrazione del soggetto passivo. Ad ogni modo, un siffatto versamento tardivo non può essere equiparato, di per sé, a una frode”. Prosegue poi, “per quanto riguarda le modalità di determinazione dell'importo della sanzione, va constatato, anzitutto, che la prescrizione secondo cui, oltre a una maggiorazione del 30%, il soggetto passivo deve versare nuovamente l'IVA all'importazione, senza che si tenga conto del pagamento già avvenuto, equivale sostanzialmente a privare tale soggetto passivo del suo diritto a detrazione.
La Corte afferma quindi che la sanzione prevista è contraria al principio di proporzionalità, visto che è applicata in misura fissa.

In evidenza: reverse charge

L'orientamento illustrato dalla Cassazione in una serie di pronunce allineate ai precetti della Corte di giustizia Ue (caso Equoland, causa C-272/13) è tale per cui l'introduzione effettiva delle merci nel deposito Iva continua a essere una condizione obbligatoria per evitare di corrispondere l'imposta in dogana all'atto dell'importazione; tuttavia, la violazione di tale obbligo non autorizza il fisco al recupero del tributo se l'Iva è stata assolta mediante applicazione del meccanismo del reverse charge.

L'obbligo d'introdurre fisicamente la merce importata nei depositi iva rappresenta infatti solo un requisito formale, così come formale è la violazione costituita dall'assolvimento dell'imposta con emissione di autofattura e conseguente registrazione della stessa nei registri Iva delle vendite e degli acquisti, anziché mediante versamento diretto in dogana.

Secondo i giudici europei infatti, se all'amministrazione finanziaria venisse concessa la possibilità di chiedere nuovamente il pagamento del tributo, il soggetto passivo verrebbe privato del diritto alla detrazione, violando il principio di neutralità dell'imposta.

Alla base di tale ragionamento vi è il principio (fatto proprio dalla Cassazione con sentenza n. 16109/2015) dell'equiparazione dell'Iva all'importazione all'Iva interna; l'Iva all'importazione non viene infatti ritenuta un tributo a sé stante, ma differisce dall'Iva “ordinaria” solo in termini di procedure, relative alle modalità di versamento (da eseguire in dogana per singola importazione), e sanzioni (per effetto del rinvio alle norme doganali).

In tale contesto, quindi, nonostante l'immissione “virtuale” della merce nel deposito Iva sia giudicata inammissibile dalle Dogane (circolare n. 16/D/2006) e dalle Entrate (circolare n. 12/E/2015), la riscossione dell'imposta già assolta in regime di reverse charge (quindi tramite autofattura) non è legittima, né il versamento dell'Iva potrà essere invocato in forza del disegno abusivo che sarebbe manifesto in forza della brevissima durata del deposito (spesso addirittura “infragiornaliero”).

Secondo la Suprema Corte, infatti, in simili circostanze, “nessun vantaggio altrimenti non ottenibile” spetterebbe al contribuente, il quale, per effetto dell'applicazione dell'inversione contabile, può beneficiare del diritto alla detrazione esattamente come se avesse versato l'imposta in dogana (sentenza n. 16509/2016). Anzi, omettendo di pagare l'Iva all'importazione, il soggetto passivo si espone all'irrogazione della sanzione per tardivo versamento dell'imposta; il che, rende difficile anche solo teorizzare l'esistenza di un “un congegno elusivo o frodatorio in ragione del deposito infragiornaliero”.

A tale riguardo, come conferma ancora la Cassazione (sentenza n. 16109/2015), la violazione in questione risulterebbe sanzionabile ai sensi dell'articolo 13 del Dlgs 471/97, nella misura ordinaria del 30% dell'Iva tardivamente regolarizzata, riducibile alla metà in caso di ritardo non superiore a 90 giorni, così come attualmente previsto per effetto della riformulazione della norma a opera del Dlgs 158/2015.

In caso di regolarizzazione entro 15 giorni dalla scadenza del termine, la sanzione è ulteriormente ridotta ed è pari all'1% per ogni giorno di ritardo.

Quale che sia l'importo della pena applicabile, inoltre, si ritiene applicabile l'istituto del ravvedimento operoso.

In ogni caso, quando l'autofatturazione avviene nello stesso giorno dell'importazione (come avviene nel deposito “infragiornaliero”), non dovrebbe applicarsi alcuna sanzione, visto che, in questi casi, non si verifica alcun ritardo nell'assolvimento dell'imposta.

Riferimenti

Normativi:

DM 12 aprile 2018

Legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Legge di Bilancio 2018)

D.M. 23 febbraio 2017

D.L. 22.10.2016, n. 193, conv. in L. 1.12.2016, n. 225

D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445

Art. 13, Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 472

D. M. 20 ottobre 1997, n. 419

Art. 50 bis, D. L. 30 agosto 1993, n. 331

D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633

Giurisprudenza:

Corte di Cassazione, sentenza n. 16509/2016

Corte di Cassazione, sentenza n. 16459/2015

Corte di Cassazione, sentenza n. 16109/2015

Corte di Giustizia UE, sent. 17 luglio 2014, n. C-272/13

Comm. Trib. Reg. per la Toscana, sentenza 21 giugno 2012, n. 64

Comm. Trib. Reg. per la Toscana, sentenza 24 febbraio 2014, n. 416

Prassi:

Agenzia delle Entrate, Risoluzione 16 gennaio 2018, n. 5/E

Agenzia delle Entrate, Risoluzione 24 ottobre 2017, n. 133/E

Agenzia delle Entrate, Risoluzione 3 maggio 2017, n. 55/E

Agenzia delle Entrate, Risoluzione 7 aprile 2017, n. 45/E

Agenzia delle Entrate, Provvedimento 24 marzo 2017, n. 57215

Agenzia delle Entrate, Circolare 24 marzo 2015, n. 12

Agenzia delle Entrate, Risoluzione 12 agosto 2009, n. 217

Agenzia delle Entrate, Risoluzione 10 luglio 2009, n. 180

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