Il Tuir nella ultima sua formulazione prevede, all'art. 16-bis, la detrazione fiscale del 50% dall'IRPEF dovuta dai contribuenti che hanno effettuato acquisti di mobili e di grandi elettrodomestici in conseguenza di interventi di recupero del patrimonio edilizio, con decorrenza 6 giugno 2013 e fino a tutto il 31 dicembre 2014. La Legge 23 dicembre 2014, n. 190 ha prorogato l'incentivo fiscale anche per il 2015. La Legge di Stabilità 2016 (Legge 28 dicembre 2015, n. 208) ha ulteriormente prorogato, per l'anno 2016, la detrazione del 50% per l'acquisto di mobili e grandi elettrodomestici. E' stata altresì introdotta una nuova detrazione per le spese sostenute nell'anno 2016 per l'acquisto di mobili adibiti all'arredo dell'abitazione principale. Nel 2019 l'agevolazione fiscale è stata prorogata dalla legge n. 145 del 30 dicembre 2019.
Inquadramento
L'art. 1 comma 67 della L. 145 del 31 dicembre 2018 proroga la detrazione Irpef previsto dal comma 2 dell'art. 16 del D.L. 63/2013, riconosciuta ai contribuenti che fruiscono della detrazione per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio relativamente alle spese documentate e sostenute per l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici e per le apparecchiature per le quali sia prevista l'etichetta energetica.
Unica e imprescindibile condizione è che l'acquisto di tali beni sia finalizzato all'arredo dell'immobile oggetto della ristrutturazione.
La legge di Bilancio 2019 (145 del 30.12.2018) introduce la condizione secondo la quale per beneficiare dell'agevolazione per le spese sostenute nell'anno 2019, gli interventi di recupero del patrimonio edilizio siano cominciati a decorrere dall'1.1.2018.
Ambito di applicazione
La agevolazione fiscale è applicabile da tutti i soggetti che fruiscono della detrazione per interventi di recupero edilizio. L'ambito di applicazione è condizionato a:
soggetti interessati
tipologia di mobili e grandi elettrodomestici
tipologia di intervento di recupero edilizio (senza il quale non si ha diritto alla detrazione per le spese di arredamento).
I soggetti interessati alla detrazione del 50% per spese sostenute per l'acquisto di mobili sono i medesimi che possono beneficiare della detrazione Irpef per le spese sostenute per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio di cui all'art. 16 bis del TUIR.
Quanto all'oggetto della agevolazione, le spese cui si riferisce la norma sono quelle finalizzate all'acquisto di:
mobili nuovi;
grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla A+;
forni di classe non inferiore alla A;
altre apparecchiature cui sia prevista l'etichetta energetica.
L'acquisto di mobili, apparecchiature e grandi elettrodomestici devono essere sempre finalizzati all'arredo dell'immobile oggetto di ristrutturazione. In tal senso occorre individuare la connessione tra acquisto del bene e immobile. Tale connessione deve esistere tenendo conto dell'immobile nella sua interezza e non nelle sue singole parti. Così l'acquisto dei beni sopra elencati è agevolabile anche se i medesimi beni sono destinati all'arredo di un ambiente diverso da quelli oggetto della ristrutturazione, purché l'immobile sia comunque oggetto di intervento di recupero edilizio.
Nota Bene: La legge di Bilancio 2019 (n. 145 del 30.12.2018) introduce la condizione secondo la quale per beneficiare dell'agevolazione per le spese sostenute nell'anno 2019, gli interventi di recupero del patrimonio edilizio siano cominciati a decorrere dall'1.1.2018.
Ambito di applicazione
Soggettivo
Soggetti che fruiscono della detrazione fiscale per interventi di recupero del patrimonio edilizio.
Oggettivo
Beni oggetto della detrazione:
mobili;
grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla A+;
forni di classe non inferiore alla A;
altre apparecchiature cui sia prevista l'etichetta energetica.
Condizione:
acquisto finalizzato all'arredo dell'immobile oggetto di ristrutturazione, tenendo conto dell'immobile nella sua interezza e non nelle sue singole parti. L'acquisto è agevolabile sia se i beni sono destinati all'arredo di un ambiente oggetto di ristrutturazione, sia se destinati ad ambiente diverso da quelli oggetto della ristrutturazione, purché l'immobile sia comunque oggetto di intervento di recupero edilizio.
Interventi agevolabili
Acquisto di:
Esempi:
Note:
Mobili nuovi
letti;
armadi;
cassettiere;
librerie;
scrivanie;
tavoli;
sedie;
comodini;
divani;
poltrone;
credenze;
materassi;
apparecchi di illuminazione (completamenti dell'arredo dell'immobile oggetto di ristrutturazione).
N.B. : Non sono agevolabili gli acquisti di porte, di pavimentazioni (ad esempio, il parquet), di tende e tendaggi, di altri complementi di arredo.
Grandi elettrodomestici nuovi
Frigoriferi;
congelatori;
lavatrici;
asciugatori;
lavastoviglie;
apparecchi di cottura;
stufe elettriche;
piastre riscaldanti elettriche;
forni a microonde;
apparecchi elettrici di riscaldamento, radiatori elettrici;
ventilatori;
apparecchi per il condizionamento.
grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla A +
forni di classe non inferiore alla A
N.B.: L'acquisto di grandi elettrodomestici sprovvisti di etichetta energetica è agevolabile solo se per quella tipologia non sia ancora previsto l'obbligo di etichetta energetica.
Spese di trasporto
Spese di trasporto e di montaggio dei beni acquistati.
N.B.: Occorre rispettare le medesime modalità di pagamento previste per l'acquisto dei beni.
Misura dell'agevolazione
L'agevolazione fiscale prevista consiste nella detrazione dell'imposta lorda, nella misura del 50% delle spese sostenute, fino a concorrenza del suo ammontare, per le spese sostenute nel periodo che decorre dal 6 giugno 2013 fino a tutto il 31/12/2019.
L'importo massimo di spese sostenute per mobili ed elettrodomestici, su cui calcolare la detrazione, deve essere di ammontare complessivo non superiore a € 10.000,00.
Il suddetto importo è riferito alla singola unità immobiliare e alle sue pertinenze, ovvero alla parte comune dell'edificio in ristrutturazione. I dati catastali dell'unità devono sempre essere indicati in dichiarazione dei redditi.
Qualora il contribuente esegua lavori di ristrutturazione su più unità immobiliari il diritto al beneficio verrà riconosciuto per ciascuna delle unità immobiliari interessate.
La detrazione è ripartita tra gli aventi diritto in 10 quote annuali di pari importo.
Per gli interventi edilizi effettuati nell'anno 2018, iniziati nel 2018 e proseguiti nel 2019, il limite massimo di 10.000 euro deve essere calcolato al netto delle spese sostenute per l'acquisto di mobili ed elettrodomestici nell'anno 2018 per i quali si è fruito della detrazione. Le spese sostenute per mobili ed elettrodomestici sono computate in modo indipendente dall'importo delle spese sostenute per i lavori di ristrutturazione dell'immobile.
Parti condominiali
Per i lavori di ristrutturazione effettuati sulle parti comunicondominiali, la detrazione può essere fruita per l'acquisto dei beni destinati all'arredamento delle parti comuni.
Effettuare lavori di ristrutturazione sulle parti comuni condominiali non consenteai singoli condomini, che fruiscono pro-quota della relativa detrazione, di acquistare mobili e grandi elettrodomestici da destinare all'arredo della propria unità immobiliare.
Interventi di recupero edilizio cui è collegata la detrazione
Manutenzione ordinaria effettuata sulle parti comuni di edificio residenziale.
lett. a),
art. 3, D.P.R. n. 380/2001
Manutenzione straordinaria effettuata sulle parti comuni di edificio residenziale e su singole unità immobiliari residenziali.
lett. b),
art. 3, D.P.R. 380/2001
Restauro e risanamento conservativo effettuata sulle parti comuni di edificio residenziale e su singole unità immobiliari residenziali.
lett. c)
, art. 3, D.P.R. 380/2001
Ristrutturazione edilizia effettuata sulle parti comuni di edificio residenziale e su singole unità immobiliari residenziali.
lett. d
, art. 3, D.P.R. 380/2001
Ricostruzione o ripristino dell'immobile danneggiato a seguito di eventi calamitosi, anorché non rientrati nelle categorie precedenti, sempreché sia stato dichiarato lo stato di emergenza.
Restauro e risanamento conservativo, e ristrutturazione edilizia riguardanti interi fabbricati ed eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare e da cooperative edilizie, che provvedano entro 6 mesi dal termine dei lavori alla successiva alienazione o assegnazione dell'immobile.
lett. c) e d)
, art. 3, D.P.R. 380/2001
Riferimenti temporali: la data di inizio lavori
Il legislatore ha considerato il sostenimento di spese fino al 31.12.2019 per gli interventi edilizi, in relazione ai quali si fruisce della detrazione Irpef del 50% come presupposto cui collegare la possibilità di avvalersi della detrazione per l'acquisto di mobili e grandi elettrodomestici. La data di inizio lavori deve essere quindi anteriore a quella in cui sono sostenute le spese per l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici, ma non necessariamente le spese di ristrutturazione devono essere sostenute prima di quelle per l'arredo dell'abitazione (a tal proposito vedi circolare Ag. Entrate 21/E/2010, par. 2.1).
Le spese per l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici possono anche essere sostenute prima di quelle per la ristrutturazione dell'immobile, a condizione che i lavori di ristrutturazione dell'immobile cui detti beni sono destinati siano già iniziati.
La legge di bilancio del 27/12/2017 n° 205 limita la detrazione ai contribuenti che fruiscono della detrazione per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio iniziati a decorrere dal 01.01.2017.
La data di inizio lavori può essere provata:
da eventuali abilitazioni amministrative o comunicazioni richieste dalla vigente legislazione edilizia in relazione alla tipologia di lavori da realizzare;
dalla comunicazione preventiva indicante la data di inizio dei lavori all'Asl (se obbligatoria);
da dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà nel caso in cui per effettuare i lavori non siano necessarie comunicazioni o titoli abitativi.
Adempimenti
Il contribuente può fruire della detrazione per l'acquisto di mobili e grandi elettrodomestici rispettando le medesime norme, presupposti ed adempimenti previsti per il recupero del patrimonio edilizio (articolo 16-bis Tuir, regolamento adottato con D.M. 18 febbraio 1998, n. 41, Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate 2 novembre 2011) in quanto il beneficio fiscale è legato e connesso a quello per il recupero del patrimonio edilizio.
I contribuenti devono eseguire i pagamenti mediante bonifici bancari o postali, con le medesime modalità già previste per i pagamenti dei lavori di ristrutturazione fiscalmente agevolati.
Nei bonifici dovranno essere indicati:
la causale del versamento attualmente utilizzata dalle banche e da Poste Italiane S.p.a. per i bonifici relativi ai lavori di ristrutturazione fiscalmente agevolati;
il codice fiscale del beneficiario della detrazione;
il numero di partita IVA o il codice fiscale del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato.
È altresì consentito il pagamento a mezzo carte di credito o carte di debito. In tal caso la data di pagamento cui far riferimento è quella del giorno di utilizzo della carta (di credito o di debito) e pertanto contraddistinta nella ricevuta telematica di avvenuta transazione. Non viene preso in considerazione il giorno di addebito sul conto corrente del titolare della carta.
N.B.: pagamenti a mezzo assegno o in contanti
Il pagamento mediante assegni bancari, contanti o altri mezzi di pagamento non dà luogo al diritto al beneficio fiscale.
NOTA BENE: Il contribuente, per l'acquisto di grandi elettrodomestici dai quali deriva un risparmio energetico deve trasmettere una comunicazione all'ENEA in modalità telematica (art. 16 comma 2 bis D.L. 63/2013)
Conservazione della documentazione
A fini probatori devono essere conservati:
le fatture di acquisto dei beni con la specificazione della natura, qualità e quantità dei beni e servizi acquisiti;
la documentazione attestante l'effettivo pagamento (ricevute dei bonifici, ricevute di avvenuta transazione per i pagamenti mediante carte di credito o di debito, documentazione di addebito sul conto corrente).
Evoluzione temporale
Decorrenza
Condizioni
Detrazione %
Spesa massima
Detrazione massima
Dal 6 giugno 2013 al 31 dicembre 2019
La detrazione spetta per acquisti destinati all'arredo di immobili cui spetta la detrazione del 50% per uno dei lavori dell'art. 16-bis Tuir
50%
€ 10.000,00
€ 5.000,00
NOTA BENE: intrasferibilità della detrazione in caso di trasferimento del bene “mortis causa”
Agenzia delle Entrate, Circolare n. 17/E 24/4/2015
Il bonus mobili, pur essendo legato alla fruizione della detrazione per le spese sostenute per interventi di recupero del patrimonio edilizio, per la quale è consentita la trasferibilità della stessa in capo agli eredi è considerata una detrazione:
autonoma, con proprie norme sul limite di spesa;
ripartibile in dieci rate;
intrasferibile.
Quindi, in caso di decesso del contribuente non si applica la disposizione di cui al comma 8, art. 16-bis del TUIR e la detrazione, non utilizzata dal de cuius, in tutto o in parte, non può trasferirsi agli eredi per i rimanenti periodi di imposta.
Bonus Mobili per giovani coppie, Legge 28 dicembre 2015, n. 208, art. 1, comma 75
Spese sostenute nel 2016
La detrazione per le spese sostenute nel 2016 per l'acquisto di mobili adibiti all'arredo dell'abitazione principale presenta i seguenti caratteri:
Ambito oggettivo
Acquisto beni mobili adibiti all'arredo dell'abitazione principale
Ambito soggettivo
Giovani coppie (coniugi o conviventi more uxorio) che nell'anno di riferimento:
costituiscono nucleo familiare da almeno tre anni;
almeno uno dei due coniugi (o conviventi) non abbiano superato 35 anni di età;
acquistano l'abitazione principale.
Misura della detrazione
50% delle spese sostenute nell'intero arco dell'anno (1° gennaio - 31 dicembre 2016) con un ammontare di spesa non superiore a 16.000 euro da ripartire in 10 quote annuali di pari importo
Limite di spesa
16.000 euro
Quote di detraibilità
La detrazione viene ripartita in 10 quote annuali di pari importo.
Mancata Cumulabilità
La detrazione non è cumulabile:
con la detrazione per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio;
con il bonus mobili ordinario.
Riferimenti
Normativi
Legge 30 dicembre 2018, n. 145
Legge 27 dicembre 2017, n. 205
Legge 11 dicembre 2016, n. 232
Legge 28 dicembre 2015, n. 208
Legge 23 dicembre 2014, n. 190
D.L. 28 marzo 2014, n. 47
Art. 1, comma 139, lett. d), L. 27 dicembre 2013, n. 147
D.L. 4 giugno 2013, n. 63, convertito in Legge 3 agosto 2013, n. 90
Art. 16-bis, D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917
Prassi
Agenzia delle Entrate, Circolare 7 aprile 2017, n. 8
Agenzia delle Entrate, Circolare 24 aprile 2015, n. 17/E
Agenzia delle Entrate, Circolare 18 settembre 2013, n. 29/E
Agenzia delle Entrate, Comunicato stampa 4 luglio 2013
Agenzia delle Entrate, Circolare 23 aprile 2010, n. 21/E
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