Processo telematicoFonte: DM 23 dicembre 2013 n. 163
21 Maggio 2020
Inquadramento
In fase di aggiornamento autorale di prossima pubblicazione
Il progetto del Processo Tributario Telematico ha richiesto la realizzazione di un Sistema Informativo denominato S.I.Gi.T. (acronimo per Sistema Informativo della Giustizia Tributaria) il quale, attraverso l'analogo portale web ed utilizzando un pc/tablet/smartphone con connessione internet, permette l'interazione telematica tra le Commissioni Tributarie ed i contribuenti o i loro difensori, gli uffici impositori, i giudici tributari. Il S.I.Gi.T. rappresenta, a sua volta, l'area riservata del più generale “Portale della Giustizia Tributaria”, accedibile solo dagli utenti registrati del Processo Tributario Telematico.
Tramite il S.I.GI.T., pertanto:
L'autenticazione per poter accedere ai servizi del S.I.GI.T. avviene nel rispetto delle disposizioni del Codice dell'Amministrazione digitale e secondo adeguate politiche di sicurezza; gli utenti registrati ricevono il rilascio delle credenziali a mezzo di Posta Elettronica Certificata. Come nasce il Processo Tributario Telematico
Il processo tributario ben si presta alla trattazione documentale e, addirittura, più di altri si è dimostrato adatto per l'attuazione dell'informatizzazione delle procedure. Sulla scia ed in linea con il d.P.R. 13 febbraio 2001, n. 123 recante la disciplina del Ministero della Giustizia sull'uso degli stessi nel processo civile, nel processo amministrativo e nel processo dinanzi alle sezioni giurisdizionali della Corte dei Conti, si è collocato il progetto che ha riguardato l'avvio dell'infrastruttura necessaria alla realizzazione del Processo Tributario Telematico, con interazione, basata su tecnologia web, tra gli organismi ed i soggetti coinvolti.
Il progetto di trasferire on line i servizi all'utenza interessata dal processo tributario nasce con l'istituzione, con Decreto Direttoriale dell'8 luglio 2002 di un apposito “Gruppo di Lavoro” presso l'allora Dipartimento per le Politiche Fiscali, composto da rappresentanti del detto Dipartimento, da rappresentanti del Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria, da funzionari della società d'informatica So.Ge.I. e da consulenti esterni, avente ad oggetto il "Deposito e la consultazione telematica degli atti presso le Commissioni Tributarie".
Il lavoro attuato da detto Gruppo di Lavoro ha avuto come scopo quello di definire un'infrastruttura tecnologica di supporto al progetto e, parallelamente, di curare l'aspetto normativo per disciplinare l'uso degli strumenti informatici e telematici nel processo tributario; a tal fine, nel rispetto dei criteri stabiliti dal d.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, è stata elaborata una proposta di “Regolamento " che stabiliva le principali definizioni delle procedure attuate, le regole e le linee guida da seguire per la corretta fruizione del servizio, oltre a prevedere, a mezzo di apposito decreto da emanarsi, la definizione delle regole tecnico-operative per la conservazione e l'archiviazione dei documenti informatici.
La definitiva fase sperimentale del processo tributario telematico è stata varata nel corso dell'anno 2010 ed a conclusione della stessa è stato pubblicato il definitivo Decreto Ministeriale dell'Economia e Finanze 23 dicembre 2013, n. 163 -, “Regolamento recante la disciplina dell'uso di strumenti informatici e telematici nel processo tributario"; a seguito della pubblicazione del Decreto del Direttore del Dipartimento Finanze 4 agosto 2015 – “Specifiche tecniche per il funzionamento del Processo Tributario Telematico”, a partire dal 1° dicembre 2015 quest'ultimo è stato reso operativo presso le Commissioni Tributarie delle prime regioni pilota di Toscana ed Umbria. Con il successivo Decreto Direttoriale del 30 giugno 2016 il PTT è stato esteso, dal 15 ottobre al 15 dicembre 2016, alle ulteriori sei Regioni di Abruzzo, Emilia Romagna, Liguria, Molise, Piemonte e Veneto, mentre con l'ultimo DD del 15 dicembre 2016 è stata prevista la completa copertura, dal 15 febbraio al il 15 luglio 2017, del territorio nazionale con l'attivazione anche nelle rimanenti Regioni di Basilicata, Calabria, Campania, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Lombardia, Marche, Puglia, Sardegna, Sicilia, Val D'Aosta.
L'entrata in vigore alle date indicate fa riferimento ai “Ricorsi notificati” a partire dalle stesse e, pertanto, non è possibile servirsi del canale telematico per atti endoprocessuali relativi a procedure instaurate con ricorsi notificati in periodi antecedenti l'attivazione nella singola Regione. Al contrario non esiste preclusione per depositare in via telematica un appello purché i termini di scadenza per il deposito cadano dopo la data di attivazione del PTT nella Regione di competenza territoriale e ciò anche se il ricorso nel grado provinciale sia stato gestito con le modalità cartacee e la sentenza sia stata emessa e depositata prima dell'anzidetta data di entrata in vigore. Gli strumenti tecnici del PTT
L'informatizzazione attuata del processo tributario pone i capisaldi su quegli strumenti che il D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 - Codice dell'Amministrazione Digitale o C.A.D., ha sancito dover sussistere per far si che un documento formato con modalità digitali e veicolato telematicamente possegga i requisiti per essere giuridicamente efficace a tutti gli effetti ed essere validamene utilizzato in campo processuale. Secondo lo schema tracciato dal legislatore gli strumenti obbligatori per un passaggio progressivo dalla gestione cartacea delle informazioni e delle documentazioni a quella informatica-digitale sono il documento informatico, la firma elettronica e la posta elettronica certificata.
Tali sono, pertanto, quelli utilizzati dal Processo Tributario Telematico, come disciplinati dagli articoli dal 20 al 49 del C.A.D.; in particolare il documento informatico gestito nel sistema è nel formato "PDF/A", ossia il formato standard internazionale creato appositamente per l'archiviazione nel lungo periodo di documenti informatici basato sul formato PDF/A, mentre, per la piena validità degli atti trasmessi, tra le firme elettroniche sono ammesse i particolari tipi di firma elettronica “avanzata” denominati “firma elettronica qualificata” e “firma digitale”. Trattandosi di atti processuali non può tacersi che il citato Regolamento (D.M. 23 dicembre 2013 n. 163), oltre alla esplicita ammissione dei documenti sottoscritti digitalmente, prevede che quelli privi delle anzidette firme elettroniche saranno anch'essi consentiti, ma liberamente valutabili nel processo dal giudice tributario.
Per la PEC non esiste alcuna restrizione rispetto alle caratteristiche di cui al decreto istitutivo della stessa (d.P.R. 11 febbraio 2005, n. 68) e, pertanto, essa è lo strumento ammesso sia per la notifica tra le parti del ricorso o appello, che per le comunicazioni processuali da parte delle segreterie delle Commissioni.
La “rivoluzione telematica” svolge il suo principale effetto nelle modalità di veicolazione dei documenti processuali, eliminando completamente la necessità di accedere fisicamente alle Commissioni Tributarie sia per il deposito che per la consultazione degli atti dei fascicoli. L'attuale gestione tradizionale dell'iter processuale tributario, pur avvalendosi già di un'informatizzazione della attività delle segreterie di commissione, di sostegno a quella giudiziale, sconta tutte le imprecisioni, ritardi ed impossibilità di standardizzazione delle singole fasi derivante dalla necessità di utilizzo di documenti cartacei, i quali per la loro natura risultano privi di qualsiasi “filtro di controllo” nella loro produzione e veicolazione. Già da tale fase iniziale del ricorso il processo telematico interviene in modo risolutivo; il S.I.Gi.T. per quanto alla possibilità della presenza di atti inammissibili oppure della presenza di atti senza testo, illeggibili o privi di firma o degli elementi fondamentali del ricorso, risolve la problematica attraverso l'utilizzo della Nota di Iscrizione a Ruolo (NIR) gestita direttamente dalla procedura telematica e completa di filtri e controlli atti ad impedire il deposito di ricorsi irricevibili, secondo le prescrizioni del Regolamento del Processo Tributario Telematico.
Diversamente dal Processo Civile Telematico, i documenti processuali non viaggiano all'interno di una PEC per essere controllati ed ammessi solo al loro arrivo in cancelleria, ma le parti processuali, dopo aver predisposto off line il ricorso a mezzo del proprio programma di gestione documentale, scaricano dal sito i moduli PDF/A della NIR che verranno utilizzati per acquisire i dati riassuntivi dei ricorsi, appelli e allegati, ed i file degli stessi da inviare telematicamente alla Commissione Tributaria completi di firme digitali. II modulo PDF/A della NIR è quindi un contenitore all'interno del quale il ricorso e i singoli allegati si configurano come un unico documento e tutto il file PDF/A viene inviato tramite apposita funzione di acquisizione da parte del sistema telematico. La caratteristica della NIR è che un apposito pulsante di “validazione” attiva una procedura di controllo che effettua una verifica formale dei dati e file inseriti ed il modulo per essere inviato deve superare la procedura di validazione.
In particolare viene verificata la completezza e congruità dei dati essenziali del ricorso previsti per la compilazione della nota di iscrizione a ruolo, la presenza dei file indicati nella stessa, e che siano del formato elettronico ammesso, l'assenza di virus e macro, la presenza di firma digitale. In caso di validazione negativa il sistema indica la motivazione dell'errore ed impedisce l'invio della NIR fino a che non vengano apportate le dovute correzioni. L'effetto dei controlli inseriti assicura la presenza degli elementi essenziali del ricorso, la sua leggibilità e la sua paternità. I tempi ed i modi del nuovo processo tributario: obbligatorietà del percorso telematico decisa dal ricorrente
La scelta del legislatore per l'introduzione del Processo Tributario Telematico è stata di non creare una immediata frattura tra procedura tradizionale e quella telematica e ciò per quegli stessi motivi che non hanno consentito di applicare al processo telematico quanto previsto per l'attività di informatizzazione del processo civile e penale, motivi riferiti alla specialità della giurisdizione tributaria e della normativa particolare che disciplina il processo tributario, di cui ai Decreti legislativi 31 dicembre 1992, n. 545 e n. 546. Tale specialità trova spiegazione, oltre che nella totale difformità dei modelli processuali, in ragione della natura impugnatoria del giudizio tributario, anche nella presenza in quest'ultimo delle numerose categorie di difensori ammessi alla difesa dei contribuenti, al contrario delle altre giurisdizioni ove le parti che si confrontano nello svolgimento del rito processuale sono limitate al giudice ed all'avvocato, ed in particolare alla possibilità anche per il contribuente-ricorrente di potersi difendere in proprio per quegli atti della pretesa tributaria sotto la soglia di legge.
In ossequio a quanto detto, il processo telematico rappresenta una facoltà e non un obbligo (c.d. “doppio binario”); tuttavia, per evitare la creazione di un “processo misto”, in parte cartaceo e in parte telematico, con l'inevitabile conseguenza di un inutile aggravio di lavoro a carico del personale delle segreterie e in contrasto con le finalità del regolamento, ispirato a garantire maggiore trasparenza, efficienza ed economicità dell'attività amministrativa delle Commissioni tributarie, è stato introdotto il principio che il processo iniziato in modalità telematica deve proseguire nella medesima forma, sia per il primo grado di giudizio che per il successivo grado di appello. Quindi se il ricorrente/difensore sceglie la via telematica, notificando alla parte il ricorso a mezzo PEC, sarà obbligato ad essa per tutto l'iter nei due gradi di giudizio.
Per quanto ai tempi, è di immediata percezione come il Processo Tributario Telematico risolva i problemi degli orari d'ufficio, delle commissioni o degli uffici postali, in quanto il S.I.Gi.T. è disponibile in linea per l'intero arco temporale della giornata, pur se rimarrà sempre il problema del perfezionamento del deposito se effettuato al limite della scadenza dei termini (ultima ora o minuti) ed intervengano problemi tecnici del mezzo telematico o informatico. A generale salvaguardia di ogni documentabile problematica riconducibile al mezzo informatico o telematico che rendesse impossibile procedere nei termini al deposito degli atti, rimane sempre la richiesta al giudice competente della remissione in termini. Autenticazione ed accesso al S.I.Gi.T.
La registrazione dei soggetti al S.I.Gi.T. avviene ai sensi degli articoli 64 e 65 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 (CAD) con le modalità di seguito indicate, nonché con gli altri strumenti di accesso resi disponibili tramite lo SPID (Sistema Pubblico per la gestione dell'Identità Digitale). Per eseguire la registrazione i soggetti devono possedere la firma elettronica qualificata o firma digitale e l'indirizzo di PEC di cui all'art. 7 del Regolamento (D.M. 23 dicembre 2013 n. 163).
La registrazione dei soggetti in possesso di una Carta d'Identità Elettronica (CIE) o Carta Nazionale dei Servizi (CNS) avviene compilando una richiesta di registrazione utilizzando il modello presente nell'area pubblica del “Portale della Giustizia Tributaria”, trasmettendolo dopo averlo sottoscritto con firma elettronica qualificata o firma digitale; successivamente alla trasmissione, il sistema chiede al soggetto richiedente l'inserimento della CIE/CNS per la verifica del certificato e la registrazione della carta e, dopo aver elaborato i dati della richiesta, invia all'indirizzo PEC del soggetto l'esito con le credenziali di accesso. La registrazione dei soggetti non in possesso della CIE/CNS, avviene con le seguenti modalità:
a) compilare la richiesta di registrazione con le medesime modalità su descritte e provvedere alla relativa trasmissione; b) in riscontro alla trasmissione telematica, il soggetto ottiene la prima parte della password di accesso; c) il S.I.Gi.T. elabora i dati contenuti nella richiesta di registrazione ed invia all'indirizzo PEC del soggetto la seconda parte della password che completa le credenziali di accesso, composte dalla coppia «nome utente» e «password». Il ricorso/appello digitale: la nota di iscrizione a ruolo
Secondo le disposizioni del Regolamento (art. 2 del D.M. 23 dicembre 2013 n. 163), gli atti e i provvedimenti del processo tributario, nonché quelli relativi al procedimento attivato con l'istanza di reclamo e mediazione, possono essere formati come documenti informatici sottoscritti con firma elettronica qualificata o firma digitale secondo le modalità disciplinate nel medesimo regolamento. Le parti processuali, quindi, dopo aver predisposto off line il ricorso a mezzo del proprio programma di gestione documentale, dovranno provvedere a compilare dal sito i moduli PDF/A della NIR per acquisire all'interno della stessa i file ed dati dei ricorsi, appelli e allegati da inviare telematicamente alla Commissione Tributaria.
Sempre il Regolamento, all'art. 4, sancisce che degli allegati farà parte anche la procura alle liti o il conferimento dell'incarico di assistenza e difesa, i quali però saranno considerati validi purché trasmessi nella medesima NIR del ricorso. Se inviati nella medesima nota di iscrizione a ruolo, difatti, il ricorso e i singoli allegati, pur tra loro distinti, si configurano come un “unicum” inviato tramite la funzione di acquisizione da parte del sistema telematico. La firma digitale apposta alla procura alle liti o all'incarico di assistenza e difesa, sottoscritto dal ricorrente con la propria firma digitale, è necessaria per conferire alle stesse l'autenticazione da parte del difensore, in conformità a quanto stabilito dall'art. 12, comma 3, D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 e dall'art. 25 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 – CAD. Nel caso in cui la procura o l'incarico fossero conferiti su supporto cartaceo, la firma digitale del difensore andrà apposta sulla scansione in PDF/A di tale documento che conterrà le firme autografe previste dalla norma.
Il decreto delle regole tecniche (Decreto Direttoriale 04 agosto 2015) specifica, poi, che ai fini del deposito telematico, il ricorso e ogni altro atto processuale deve essere in formato PDF/A-1a o PDF/A-1b, privo di elementi attivi (tra cui macro e campi variabili) e sottoscritto con firma elettronica qualificata o firma digitale; non sono ammessi formati immagini per i documenti formati dalla parte.
Invece per gli allegati, oltre al formato PDF/A-1a o PDF/A-1b, è ammessa la scansione in formato immagine di documenti analogici (del tipo TIFF) con risoluzione non superiore a 300 DPI ed in bianco e nero; essi devono essere privi di elementi attivi, tra cui macro e campi variabili e sempre sottoscritti con firma elettronica qualificata o firma digitale.
La costituzione in giudizio del ricorrente che abbia scelto la via telematica, o dell'appellante se in secondo grado di giudizio, avviene con il deposito attraverso il portale web del S.I.Gi.T, della nota d'iscrizione a ruolo (NIR) contenente il ricorso e gli atti e documenti ad esso allegati (tra cui obbligatoriamente le ricevute della PEC che attestano l'avvenuta notifica del ricorso alla controparte, la procura alle liti, se presente un difensore, la copia dell'atto impugnato, oltre alla documentazione comprovante il pagamento del contributo unificato tributario). Il S.I.Gi.T., a seguito della trasmissione, rilascia la ricevuta di accettazione, contenente numero, data e ora della trasmissione degli atti e dei documenti, inviandola anche all'indirizzo PEC della parte. Successivamente il S.I.Gi.T. rilascia il numero di iscrizione del ricorso nel registro generale (RGR o RGA), di cui all'art. 25 del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, ed inserisce gli atti nel fascicolo processuale informatico, se i file contenuti nella NIR abbiano superato il controllo su essi stabilito dal Regolamento. In particolare, la attestazione della correttezza dei file trasmessi avviene dopo l'esecuzione con esito positivo di:
a) controllo antivirus; b) verifica della dimensione; c) verifica della validità della firma apposta; d) verifica dell'integrità dei file firmati; e) controllo del formato.
In caso di riscontro nel ricorso di anomalie per i controlli di cui ai punti a), b), c) e d), il S.I.Gi.T. non procede all'iscrizione nel Registro Generale e, contestualmente, genera nell'area riservata dell'utente un messaggio contenente la tipologia delle dette anomalie, inviandolo anche all'indirizzo PEC del medesimo. Ove l'anomalia riguardi i soli allegati sono solo questi ultimi a non essere acquisiti, mentre l'iscrizione del ricorso al Registro Generale avviene regolarmente.
Con le medesime modalità su indicate avviene la costituzione in giudizio e il deposito degli atti e documenti della parte resistente; per i documenti prodotti successivamente alla costituzione in giudizio, depositati sempre esclusivamente mediante il S.I.Gi.T., essi devono obbligatoriamente contenere l'indicazione del numero di iscrizione al registro generale assegnato al ricorso introduttivo, al fine della corretta alimentazione del fascicolo processuale informatico. Per tutti gli atti e documenti informatici, dal ricorso introduttivo in poi, il deposito viene attestato mediante la ricevuta di accettazione rilasciata dal S.I.Gi.T. recante la data di trasmissione e l'indicazione della loro corretta acquisizione al fascicolo informatico.
In effetti l'uso della PEC per le comunicazioni processuali da parte delle Segreterie è stato già attivato dal Decreto direttoriale del 26 aprile 2012 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 102 del 3 maggio 2012, anticipandone l'introduzione nel Processo Tributario Telematico. Riprendendo le cennate disposizioni, l'art. 5 del Regolamento stabilisce che le notificazioni e le comunicazioni di cui all'art. 16 del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 sono eseguite in via telematica mediante la trasmissione dei documenti informatici all'indirizzo di PEC dichiarato dalle parti nel ricorso o nel primo atto difensivo riportato nella nota di iscrizione a ruolo. Le comunicazioni e le notificazioni a mezzo PEC si intendono perfezionate al momento in cui viene generata da parte del gestore di posta certificata del destinatario la ricevuta di avvenuta consegna e produce gli effetti di cui agli artt. 45 e 48 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82.
Nel caso di notificazioni eseguite a mezzo di ufficiale giudiziario gli atti da notificare vanno trasmessi all'indirizzo di PEC dell'Ufficio Notificazioni Esecuzioni e Protesti (UNEP). La definizione dell'indirizzo di PEC come “luogo virtuale” presso cui ricevere tutte le comunicazioni processuali costituisce una delle rivoluzionarie modifiche introdotte dal Processo Tributario Telematico, in quanto stabilendo che esso, se indicato nel ricorso introduttivo o nell'istanza di reclamo e mediazione, equivale ad elezione di domicilio digitale, significa che vengono radicalmente modificate le problematiche connesse ai vizi di notifica, così come effettuabile secondo gli artt. 137 e seguenti del c.p.c. Considerata la particolare valenza dell'indirizzo di posta elettronica certificata quale domicilio digitale, non tutti gli indirizzi potranno essere considerati validi, ma solo quelli le cui credenziali di accesso sono state rilasciate previa identificazione del titolare ai sensi dell'artt. 65, comma 1, lett. c)-bis, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82; inoltre se il ricorrente o difensore è un professionista iscritto in albi o elenchi, ovvero è una società o impresa individuale, l'indirizzo di PEC dichiarato deve coincidere con quello comunicato, rispettivamente, agli ordini e collegi o al registro delle imprese.
Per gli enti impositori, l'indirizzo di posta elettronica certificata valido è quello individuato dall'art. 47, comma 3, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, pubblicato nell'IPA.
Tali regole sono stabilite in quanto, in caso di errata indicazione dell'indirizzo di PEC negli atti difensivi, ai fini delle notifiche possono essere validamente utilizzati quelli registrati negli elenchi ed albi dianzi indicati. Con la pubblicazione del D.Lgs. 24 settembre 2015, n. 156, se la parte sta in giudizio personalmente, ed il proprio indirizzo di PEC non risulti da pubblici elenchi, “il ricorrente può indicare l'indirizzo di posta al quale vuol ricevere le comunicazioni”, intendendosi che egli può indicare quale domicilio un qualunque indirizzo PEC valido, anche se la frase così scritta lascerebbe lo spazio anche alla indicazione di altro genere di indirizzo, compreso il domicilio o residenza per le comunicazioni a mezzo posta tradizionale.
La previsione introdotta dal citato decreto, con l'inserimento dell'art. 16-bis nel Decreto 31 dicembre 1992, n. 546, ha come conseguenza che anche per la parte che sta in giudizio personalmente trova applicazione il comma 2) di tale articolo, ossia che “in caso di mancata indicazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata ovvero di mancata consegna del messaggio di posta elettronica certificata per cause imputabili al destinatario, le comunicazioni sono eseguite esclusivamente mediante deposito in segreteria della Commissione tributaria”.
Regolamentazione del deposito cartaceo
Gli atti e documenti depositati in formato analogico, possibili in caso di mancata scelta del canale telematico, sono acquisiti, registrati nel Sistema tramite il S.I.Gi.T. e inseriti nel fascicolo informatico a cura della segreteria della Commissione tributaria mediante effettuazione della copia informatica, previa scansione nel formato PDF/A-1a o PDF/A-1b, in bianco e nero, e sottoscrizione con firma elettronica qualificata o firma digitale. A tal fine gli atti e i documenti analogici devono rispettare i seguenti requisiti:
a) fogli formato massimo A4; b) fogli liberi da rilegatura; c) fogli numerati.
Gli atti e i documenti depositati in formato analogico sono identificati nel fascicolo processuale in forma di documento informatico e descritti con i seguenti dati: a) numero di Registro Generale; b) progressivo dell'allegato; c) indicazione della parte che ha depositato il documento; d) data del deposito. Formazione e consultazione del fascicolo di causa
Nel Processo Tributario Telematico il fascicolo processuale informatico viene a formarsi attraverso un'azione congiunta della segreteria della Commissione tributaria e del sistema informatico; difatti la prima lo alimenterà, come abbiamo visto, assicurando la presenza in esso anche dei documenti analogici trasformati in forma digitale, mentre il S.I.Gi.T. vi inserirà in automatico tutti gli atti validamente trasmessi dalle parti processuali. Il fascicolo informatico raccoglie, quindi, tutti gli atti, i documenti, gli allegati, le ricevute di posta elettronica certificata, i messaggi di sistema e i dati del procedimento disciplinato dal regolamento, comprese le copie per immagine degli stessi, quando siano stati depositati su supporto analogico. La consultazione del fascicolo processuale informatico, compresa la visualizzazione e la libera estrazione di copie dei documenti, è consentita mediante accesso allo stesso dei soggetti abilitati al S.I.Gi.T., ai sensi degli articoli 4 e 5 del Decreto del Direttore del Dipartimento Finanze 4 agosto 2015; tali accessi sono registrati e in un apposito file di log che contiene le seguenti informazioni:
a) il codice fiscale del soggetto che ha effettuato l'accesso; b) il riferimento al documento informatico prelevato o consultato; c) la data e l'ora dell'accesso. Il pagamento del Contributo Unificato
Il Processo Tributario Telematico nulla innova in merito agli importi del contributo unificato nel processo tributario, i quali rimangono quelli introdotti dall'art. 37 del D.L. 6 luglio 2011, n. 98, convertito dalla Legge 15 luglio 2011, n. 111 e art. 2 del D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla Legge 14 settembre 2011, n. 148.
Il pagamento del contributo unificato e degli altri diritti e spese per essere effettuato in via telematica deve rispettare le modalità e gli strumenti previsti dal regolamento di cui agli artt. 191 e 196 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115; nelle more dell'adozione di tale regolamento esso può essere effettuato in modalità non telematica ed i n questo caso l'attestazione di pagamento è costituita dalla copia informatica dell'originale analogico, ottenuta per scansione e sottoscritta con firma elettronica qualificata o firma digitale.
Analogamente a quanto disposto per il canale di deposito del ricorso, è stabilito che la parte che abbia utilizzato in primo grado le modalità telematiche di pagamento è tenuta ad utilizzare le medesime modalità per l'intero grado del giudizio nonché per l'appello, salvo sostituzione del difensore.
Nel dettaglio, il pagamento, come per il deposito cartaceo, può essere effettuato: a) con bollettino di conto corrente postale b) con modello F23 in banca c) con contrassegno di versamento "Contributo Unificato Tributario", rilasciato dalla tabaccheria o punto vendita Lottomatica.
In caso di pagamento attraverso modello F23 o con bollettino di c/c postale, la ricevuta degli stessi deve essere scansionata e firmata digitalmente. In caso di pagamento presso le rivendite autorizzate, il contrassegno "Contributo Unificato Tributario" acquistato va apposto sul modello denominato “Comunicazione di versamento del Contributo Unificato” compilandone tutti i campi, e, dopo averlo scansionato, firmato digitalmente. In ambedue le modalità su elencate, la copia scansionata va trasmessa nella forma di allegato del ricorso/appello, come da art. 10 del D.D. 04 agosto 2015.
Con il Decreto 10 marzo 2017 del Direttore Generale delle Finanze, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 60 del 13 marzo 2017, viene consentito di effettuare il pagamento del CUT nel Processo Tributario Telematico anche tramite il nodo dei pagamenti – SPC “pagoPA”; esso verrà esteso progressivamente a tutto il territorio nazionale, ma è per ora disponibile per l'utente che abbia effettuato il deposito telematico del proprio ricorso/appello:
In caso utilizzo di "pagoPA", tale sistema di pagamento è raggiungibile dall'area riservata del PTT che consente di pagare in modalità elettronica ed in tal caso, contrariamente alle altre modalità di pagamento del CUT, come dapprima esaminate, non va prodotta alcuna ricevuta.
Il pagamento del CUT con il suddetto mezzo elettronico può essere effettuato sia dalla mail di conferma di avvenuta presentazione del ricorso/appello, selezionando l'apposito link in essa contenuto, sia dalla linea pagamento tramite pagoPA della sezione Pagamenti Contributo Unificato Tributario. La richiesta di copie degli atti processuali e delle sentenze
Abbiamo già visto che il fascicolo informatico consente ai giudici tributari e agli altri soggetti abilitati al SI.Gi.T. la diretta consultazione dello stesso, e, pertanto, il Regolamento, tenuto conto di ciò, esonera le segreterie delle Commissioni tributarie dal produrre e rilasciare copie su supporto cartaceo degli atti e dei documenti informatici. La parte processuale potrà quindi liberamente ed autonomamente procedere ad estrarre ogni tipo di copia degli atti contenuti nel fascicolo presente nel S.I.Gi.T., senza particolari formalità, ad eccezione del caso di richiesta di ottenere copia autentica degli atti, ai sensi degli artt. 25 e 38 del D.Lgs. n. 546, 31 dicembre 1992; in tale caso l'ufficio di segreteria della Commissione tributaria, previo pagamento delle spese, provvede all'invio della copia stessa tramite PEC, con le stesse modalità utilizzate per le comunicazioni processuali.
Anche nel caso di richiesta di una delle parti di sentenza munita della formula esecutiva, il segretario provvederà, previo pagamento delle spese, al rilascio della stessa sottoscritta con propria firma elettronica qualificata o firma digitale. Riferimenti
Normativi:
Decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545 D. Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 d.P.R. 13 febbraio 2001, n. 123 Decreto del Direttore del Dipartimento Politiche Fiscali del MEF dell'8 luglio 2002 Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115 Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 d.P.R. 11 febbraio 2005, n. 68 D.L. 6 luglio 2011, n. 98 Legge 15 luglio 2011, n. 111 D.L. 13 agosto 2011, n. 138 Legge 14 settembre 2011, n. 148 Decreto Direttore Generale delle Finanze del 26 aprile 2012 Decreto Ministero Economia e Finanze 23 dicembre 2013, n. 163 Decreto del Generale delle Finanze 4 agosto 2015 Decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 156 Decreto del Direttore Generale delle Finanze 10 marzo 2017 |