Imposte dirette

Sonia Pucci
05 Gennaio 2015

Le imposte dirette sono quelle che colpiscono “direttamente” il reddito o il patrimonio del soggetto passivo d'imposta, in quanto dovute per il solo fatto di possedere un reddito o di detenere un patrimonio. Esse sono quindi direttamente collegate alla capacità contributiva del soggetto passivo d'imposta.
Inquadramento

Quando si parla di imposte dirette, emerge la necessità di esporre i concetti di massima che aiutano a comprendere le differenze che intercorrono tra:

  • imposte, intese come prelievo coattivo di ricchezza finalizzato a mantenere e soddisfare i bisogni pubblici;
  • tasse, intese come corrispettivo dovuto dal cittadino alla Pubblica Amministrazione in ragione di un servizio o di un bene a lui fornito dall'ente stesso;
  • contributi, intesi come prelievo coattivo finalizzato all'esecuzione di un'opera pubblica, la cui realizzazione, recherà al soggetto passivo un beneficio diretto o indiretto.

Ecco identificati gli elementi costitutivi delle imposte:

  • presupposto;
  • soggetto passivo;
  • base imponibile;
  • aliquota;
  • classificazioni e distinzioni tra imposte dirette ed indirette, personali e reali, erariali e locali.

Per imposta dunque si intende un prelievo coattivo di ricchezza privata ad opera dello Stato o di altro ente locale, finalizzato a mantenere e soddisfare i bisogni pubblici. La prestazione richiesta al cittadino non è pertanto direttamente collegata ad una controprestazione dell'ente ma, finanzia genericamente una serie di beni e servizi che la Pubblica amministrazione mette a disposizione della collettività.

Presupposto dell'imposta è ovviamente il “possesso di un reddito” cui viene commisurato il prelievo, poiché rappresentativo della capacità contributiva del cittadino ossia, della sua capacità di contribuire ai fabbisogni della collettività. L'art. 53 Cost. stabilisce infatti che: “Tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva”.

Nell'ordinamento tributario italiano le imposte sono suddivise in imposte dirette ed indirette.

Le imposte dirette sono quelle che colpiscono “direttamente” il reddito o il patrimonio del soggetto passivo d'imposta, in quanto dovute per il solo fatto di possedere un reddito o di detenere un patrimonio. Esse sono quindi direttamente collegate alla capacità contributiva del soggetto passivo d'imposta.

Le imposte indirette sono quelle che colpiscono manifestazioni indirette di capacità contributiva, poiché incidono sul trasferimento o sul consumo della ricchezza. In parole povere non colpiscono il reddito per il solo fatto di possederlo ma intervengono nella fase successiva ossia quella in cui il soggetto passivo utilizza il suo reddito. L'imposta indiretta per eccellenza è l'IVA (imposta sul valore aggiunto).

Da ultimo, il quadro delle principali imposte dirette del sistema tributario italiano, ovvero l'IRPEF, l'IRES, l'IRAP e l'IMU.

Elementi costitutivi

Gli elementi costitutivi dell'imposta sono:

  • il presupposto d'imposta: che rappresenta la fattispecie imponibile ovvero quel fatto o evento al verificarsi del quale scatta l'obbligazione tributaria. Nel caso delle imposte dirette il presupposto d'imposta è il possesso di un reddito o la proprietà ad esempio di un immobile. Nel caso invece delle imposte dirette ad esempio l'IVA il presupposto d'imposta è lo scambio di un bene o di un servizio;
  • il soggetto passivo: ossia colui il quale, al verificarsi del presupposto è tenuto al pagamento dell'imposta. Il soggetto passivo può essere persona fisica o giuridica;
  • la base imponibile: è l'ammontare sul quale deve essere applicata l'aliquota d'imposta al fine di conteggiare l'imposta dovuta. Nel caso delle imposte dirette essa è rappresentata dal totale dei redditi percepiti in un determinato periodo, nel caso delle imposte dirette, ad esempio l'Iva essa è rappresentata dal corrispettivo delle cessioni e/o delle prestazioni di servizi;
  • l'aliquota: è la percentuale che applicata alla base imponibile determina l'ammontare dell'imposta dovuta.

Le imposte possono essere:

  • fisse, ossia di ammontare fisso (es. 100 euro);
  • proporzionali, quando aumentano proporzionalmente all'aumentare della base imponibile;
  • progressive, quando l'aliquota media accresce all'aumentare della base imponibile;
  • regressive, quando l'aliquota decresce all'aumentare della base imponibile.
Imposte dirette

Nell'ambito delle imposte dirette distinguiamo:

  • le imposte personali da quelle reali, le prime riguardano quelle imposte che considerano elementi legati alla persona, ne è un esempio l'IRPEF (imposta sul reddito delle persone fisiche), le seconde colpiscono invece la produzione di un reddito, ne è un esempio l'IRAP (imposta regionale sulle attività produttive);
  • le imposte erariali da quelle locali, nelle prime l'ente riscossore è lo Stato, ne è un esempio l'IRPEF, mentre nelle seconde è un ente locale ad esempio la Regione, ad esempio l'IRAP.

Le principali imposte dirette sono:

  1. IRPEF (per i dettagli si rimanda alla relativa scheda): è un'imposta ad aliquota progressiva per scaglioni, ossia aumenta in maniera più che proporzionale rispetto all'aumentare del reddito suddiviso per scaglioni, colpisce direttamente il reddito prodotto dai soggetti residenti in Italia e il reddito prodotto in Italia dai soggetti che risiedono all'estero, è personale, nel senso che considera, ai fini del calcolo, situazioni di natura personale e familiare come ad esempio il numero dei familiari a carico e, infine, è un'imposta periodica in quanto dovuta con riferimento a ciascun anno solare.Presupposto dell'imposta è il possesso di redditi in denaro o in natura rientranti nelle categorie indicate nell'art. 6 del T.U.I.R., ovvero: redditi fondiari, redditidi capitale, redditi di lavoro dipendente, redditi di lavoro autonomo, redditidi impresa, redditi diversi.Il calcolo dell'IRPEF prevede la possibilità di abbattere parte della base imponibile, mediante la deduzione di determinati oneri, appunto, deducibili (contributi INPS ecc…), e l'abbattimento dell'imposta per mezzo del meccanismo delle detrazioni d'imposta (detrazioni per carichi di famiglia, per spese sostenute ecc).Dall'imposta netta calcolata, verranno detratte le somme, eventualmente, trattenute a titolo di acconto dal sostituto d'imposta, quindi, dalla differenza emergerà il saldo dovuto a favore dello Stato o il credito spettante al contribuente.
  2. IRES (per i dettagli si rimanda alla relativa scheda): entrata in vigore dal 1° gennaio 2004, in sostituzione della vecchia IRPEG (Imposta sul reddito delle persone giuridiche). L'IRES, al pari della vecchia IRPEG, è un'imposta personale ad aliquota proporzionale – oggi 27,50% - che colpisce la capacità contributiva delle persone giuridiche ed enti assimilati, ossia:
    1. le società per azioni (SPA) e in accomandita per azioni (SAPA), le società a responsabilità limitata (SRL) (co. 1 lettera a), del citato art. 73);
    2. le società cooperative (CooP) e le società di mutua assicurazione (co. 1 lettera a), del citato art. 73);
    3. le società europee di cui al Regolamento CE n. 2157/2001 e le società cooperative europee di cui al Regolamento CE n. 1435/2003 residenti nel territorio dello Stato (co. 1 lettera a), del citato art. 73);
    4. gli enti pubblici e privati diversi dalle società (co. 1 lettera b), del citato art. 73);
    5. i trust, residenti nel territorio dello Stato, che hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali
    Presupposto d'imposta è il possesso dei redditi in denaro o in natura rientranti nelle categorie indicate nell'articolo 6, dove per reddito si intende un accumulo di ricchezza.Il reddito da sottoporre a tassazione, verrà diversamente determinato sulla base del soggetto che lo accumula, ad esempio gli enti non commerciali, che rientrano tra i soggetti passivi IRES, determinano il reddito, con riferimento all'attività non commerciale, in modo analogo ai soggetti passivi Irpef.
  3. IRAP (per i dettagli si rimanda alla relativa scheda): è un'imposta locale, introdotta dall'art. 3, co. da 143 a 149 e 151, della Legge 23 dicembre 1996, n. 662. E' in vigore nel nostro ordinamento dal 1° gennaio 1998 a seguito dell'emanazione del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446.Essa colpisce le attività produttive svolte nel territorio delle regioni, ha carattere reale poiché non si applica sul reddito personale del contribuente ma sul valore aggiunto prodotto dalle attività autonomamente organizzate ed è un'imposta per la maggior parte indeducibile dal reddito.Presupposto dell'imposta è, l'esercizio abituale di un'attività autonomamente organizzata diretta alla produzione e/o allo scambio di beni o alla prestazione di servizi.L'IRAP si determina applicando al valore della produzione netta (base imponibile) derivante dall'attività esercitata nel territorio della regione e diminuita delle deduzioni eventualmente spettanti, un'aliquota che varia con riferimento alle differenti tipologie di soggetti passivi d'imposta (imprese, agricoltori, enti pubblici ecc..). Qualora l'attività sia svolta sul territorio di più regioni, sono previste regole particolari per stabilire l'imponibile di competenza di ciascuna di esse.Il legislatore nel D.Lgs. n. 446/1997, in relazione alle differenti tipologie di attività svolte dai soggetti passivi d'imposta (attività d'impresa, attività professionale attività agricola ecc), ha analiticamente elencato i componenti positivi e negativi da considerare ai fini della determinazione della base imponibile.
  4. IMU (per i dettagli si rimanda alla relativa scheda): L'IMU, Imposta Municipale Unica (Propria), che ha sostituito la vecchia ICI (imposta comunale sugli immobili) rappresenta un'imposta comunale, anche se una parte di gettito è ancora di competenza statale, la cui capacità contributiva di riferimento è costituita dal patrimonio immobiliare esistente nel territorio comunale. Presupposto d'imposta, ai fini della sua applicazione, è appunto il possesso di immobili, ivi compresa l'abitazione principale, che ha assunto una nuova definizione rispetto a quella prevista dall'ICI, e le pertinenze della stessa. Il decreto d'istituzione dell'imposta, non ha tralasciato gli immobili situati all'estero per i quali ha introdotto una nuova specifica imposta patrimoniale (IVIE – Imposta sul Valore degli Immobili situati all'Estero) che potremmo di fatto considerare come una sorta di "IMU Estera".
Riferimenti

Normativi:

Art. 53 Cost.

Art. 13, D.L. 6 dicembre 2011, n. 201

D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446

D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917

Giurisprudenza:

Prassi: