Imposte ipotecaria e catastale
La trascrizione, nel nostro ordinamento, è una forma di pubblicità essenziale la cui funzione è quella di rendere pubblici gli atti di trasferimento della proprietà di beni immobili, di costituzione e di modificazione degli altri diritti reali ed immobiliari, in modo da consentire ai terzi, in base alla lettura dei registri (immobiliari), di prendere conoscenza della appartenenza dei beni, dei pesi e dei vincoli, di natura reale di cui essi sono gravati. Di conseguenza, in relazione a quanto sopra, si manifesta la capacità contributiva per la quale sono dovute le imposte ipotecaria e catastale.
Inquadramento
Le imposte ipotecarie e catastali, disciplinate dal D.Lgs. 31 ottobre 1990, n. 347, sono imposte indirette che riguardano i trasferimenti immobiliari; in particolare, l'imposta ipotecaria riguarda le trascrizioni eseguite nei pubblici registri immobiliari, mentre l'imposta catastale si applica sulle volture catastali.
Con le modifiche apportate dal D.L. n. 193/2016 (art. 7-quater, co. 36), dal 1° luglio 2017 sono cambiate le modalità di riscossione delle imposte, in quanto si possono ora utilizzare i seguenti strumenti di pagamento:
- delega F24 ELIDE;
- contrassegni sostitutivi;
- carte di debito o prepagate;
- modalità telematiche;
- altri strumenti di pagamento elettronico.
Imposta ipotecaria e catastale
Le formalità di trascrizione, iscrizione, rinnovazione, cancellazione ed annotazione eseguite nei pubblici registri immobiliari in dipendenza di cessioni, successioni, donazioni o costituzione di ipoteche o di diritti reali (usufrutto, ecc.), costituiscono il presupposto per l'applicazione dell'imposta ipotecaria.
Per quanto riguarda l'imposta catastale, invece, il presupposto è dato dall'esecuzione di volture catastali a seguito di variazioni in merito alla proprietà dell'immobile (cessione, donazione, successione), alla costituzione di ipoteche o di diritti reali.
Esclusioni
Non sono soggette all'imposta:
- le formalità eseguite nell'interesse dello Stato;
- le formalità relative ai trasferimenti a titolo gratuito a favore di Regioni, Province e Comuni (mentre quelle a titolo oneroso sono soggette ad imposta in misura fissa);
- le formalità a favore di enti pubblici, fondazioni o associazioni legalmente riconosciute aventi finalità di pubblica utilità (ad esempio, assistenza, ricerca scientifica, educazione), di Onlus e di fondazioni bancarie.
Dal 1° marzo 2008 sono esenti anche le operazioni di trascrizione e voltura catastale relative ai trasferimenti a titolo gratuito di alloggi e relative pertinenze dello Stato, costruiti in base a leggi speciali di finanziamento per esigenze abitative, a favore dei Comuni.
Sono esenti anche gli atti di espropriazione per pubblica utilità, effettuati a favore dello Stato.
L'iscrizione ipotecaria eseguita a garanzia della parte di prezzo dilazionata negli atti di acquisto di immobili stipulati nell'ambito di programmi di edilizia residenziale pubblica, è esente da imposta ipotecaria e catastale.
Base imponibile
Relativamente all'imposta ipotecaria:
- Per le trascrizioni l'imposta è commisurata all'imponibile determinato ai fini dell'imposta di registro o dell'imposta sulle successioni e donazioni;
- Nel caso di iscrizione o rinnovazione di ipoteca (e sulle relative annotazioni), l'imposta è dovuta sull'ammontare del credito, comprensivo di interessi e accessori per cui l'ipoteca è iscritta.
- In caso di restrizione di ipoteca si assume il minor valore fra quello del credito garantito e quello degli immobili (o parti di immobili) liberati, determinato secondo le norme dettate per l'imposta di registro.
- L'imponibile di un immobile facente parte di beni aziendali, ai fini delle imposte ipotecaria e catastale, è costituito dal valore venale al lordo di eventuali oneri o passività gravanti sullo stesso immobile.
- Per la trascrizione dei contratti preliminari di cui all'art. 2645-bis c.c. relativi a beni immobili l'imposta è dovuta in misura fissa.
Soggetti passivi
Sono obbligati al pagamento dell'imposta ipotecaria i soggetti che chiedono formalità che danno luogo all'applicazione dell'imposta e i pubblici ufficiali tenuti al pagamento dell'imposta di registro, relativamente agli atti ai quali si riferisce la formalità. Inoltre, sono solidalmente tenuti coloro nel cui interesse è richiesta la formalità, anche l'utilizzatore dell'immobile concesso in locazione finanziaria
Aliquote
Le aliquote variano a seconda che l'operazione rientri nell'ambito applicativo dell'imposta di registro o dell'IVA; infatti, nel caso in cui all'atto sia applicabile l'imposta di registro in misura proporzionale, le due imposte si applicano in misura fissa pari a € 50,00; se, invece, l'operazione rientri nell'ambito applicativo dell'IVA, le imposte sono dovute, ognuna, nella misura di € 200,00.
In tutti gli altri casi bisogna far riferimento:
- per l'imposta catastale, all'art. 10 del D.Lgs. n. 347/1990;
- per l'imposta ipotecaria, alla Tariffa allegata al suddetto Decreto.
In evidenza: successione e donazione di immobile destinato ad abitazione principale
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I trasferimenti di proprietà a titolo gratuito (per successione o donazione) di fabbricati destinati ad abitazione principale non di lusso (e il trasferimento o la costituzione dei diritti immobiliari relativi ad essi), sono soggetti alle imposte ipotecaria e catastale in misura fissa, pari ad euro 200 (dal 1° gennaio 2014), se il beneficiario (o, in caso di più beneficiari almeno uno di essi) è in possesso dei requisiti richiesti per ottenere le agevolazioni per la “prima casa”.
Questa disposizione si applica alle successioni per le quali il termine di presentazione delle relative dichiarazioni è scaduto dopo il 31.12.2000 e alle donazioni fatte a decorrere dall'1.1.2001.
La volontà di beneficiare dell'agevolazione deve essere manifestata in una dichiarazione resa nell'atto di donazione o in una dichiarazione sostitutiva da allegare a quella di successione.
L'agevolazione si applica anche se l'atto di successione o donazione è integrato con atto successivo contenente le dichiarazioni necessarie per beneficiare del regime di favore della “prima casa”, erroneamente omesse nell'atto originario.
Se il beneficiario è proprietario di più immobili, l'agevolazione si applica ad un'unica unità immobiliare (e relative pertinenze).
In caso di più beneficiari proprietari di più immobili, l'agevolazione è riconosciuta una sola volta per ciascun beneficiario in relazione all'immobile cui fa riferimento nella dichiarazione resa ed allegata alla denuncia di successione.
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Modalità di pagamento
Dal 1° luglio 2017 per i versamenti connessi all'imposta ipotecaria e ai tributi speciali catastali si devono utilizzare gli strumenti individuati dall'art. 6, co. 3 del D.Lgs. n. 237/1997 e quindi:
- Versamento unitario ex art. 17 D.Lgs. n. 241/1997;
- contrassegni sostitutivi;
- carte di debito o prepagate;
- modalità telematiche;
- altri strumenti di pagamento elettronico.
Con il Provvedimento del 28 giugno 2017, sono state poi fornite ulteriori disposizioni in merito alle nuove modalità di versamento. Infatti, i contribuenti devono utilizzare la delega F24 ELIDE, per il rilascio di certificati, copie e attestazioni, estrazioni dati e riproduzioni cartografiche e per la presentazione di atti di aggiornamento catastali presso gli Uffici medesimi.
Codici tributo (ris. 79/2017)
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T89T
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Rimborsi spese dovuti per operazioni effettuate presso gli sportelli degli Uffici Provinciali - Territorio
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T90T
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Rimborsi spese per rilascio mappe e planimetrie su supporto informatico
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T91T
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Imposta di bollo dovuta in relazione alle operazioni effettuate presso gli sportelli degli Uffici Provinciali - Territorio
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T92T
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Imposta ipotecaria dovuta per la presentazione delle formalità ipotecarie presso i reparti di pubblicità immobiliare e relativi interessi
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T93T
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Tasse ipotecarie dovute per la presentazione delle formalità ipotecarie, nonché per la richiesta di certificazioni e copie di atti e relativi interessi
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T94T
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Sanzioni per ravvedimento operoso correlate alla ritardata presentazione delle formalità nei registri immobiliari
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T95T
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Vendita mappe
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T96T
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Rimborsi spese per verifiche straordinarie
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T97T
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Recupero spese per volture catastali fatte dall'Ufficio
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T98T
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Tributi speciali catastali dovuti per gli adempimenti connessi all'aggiornamento dei catasti e dell'anagrafe tributaria, nonché per la richiesta di certificazioni, copie ed estratti catastali e relativi interessi
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T99T
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Sanzioni per ravvedimento operoso correlate alla ritardata presentazione degli atti di aggiornamento catastale
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È possibile versare anche tramite contrassegno e, a tal proposito, il citato Provv. 28 giugno 2017 prevede che per il pagamento degli importi dovuti a seguito dell'erogazione dei servizi catastali e di pubblicità immobiliari, si debba utilizzare una nuova tipologia di contrassegno appositamente istituita.
È previsto, tuttavia, che fino al 31 dicembre 2017 sono ammessi i pagamenti in contanti e con titoli al portatore.
Accertamento
Ai sensi del nuovo art. 53-bis, d.P.R. n. 131/1986, inserito dall'art. 35, comma 24 del D.L. 223/2006, convertito in Legge n. 248/2006, è prevista dal 4 luglio 2006 l'applicazione delle attribuzioni e dei poteri di controllo dell'Amministrazione in materia di accertamento delle imposte sui redditi anche ai fini delle imposte di registro, ipotecaria e catastale. L'estensione riguarda anche la disciplina sanzionatoria prevista per l'accertamento delle imposte sui redditi.
Imposta catastale
L'esecuzione delle volture catastali in seguito a cessioni, successioni, donazioni o costituzione di ipoteche e di diritti reali (usufrutto, ecc.), costituisce il presupposto per l'applicazione dell'imposta catastale.
Esclusioni Anche per l'imposta catastale sono previste le stesse tipologie di esclusioni viste per l'imposta ipotecaria, sopra elencate. I soggetti obbligati al pagamento dell'imposta catastale sono gli stessi previsti per l'imposta ipotecaria.
Aliquota È dovuta l'imposta catastale nella misura dell'1% sul valore degli immobili o dei diritti reali immobiliari accertato agli effetti delle imposte di registro o di successione e donazione. L'imposta è dovuta in misura fissa pari ad euro 200 (dal 1° gennaio 2014), nei seguenti casi previsti dalla legge:
- Atti soggetti ad IVA;
- Fusioni, scissioni e trasformazioni di società;
- Conferimenti di aziende;
- Regolarizzazione di società di fatto ereditate entro un anno dall'apertura della successione;
- Trasferimenti di prime abitazioni non di lusso e comunque atti che non importano il trasferimento di immobili o il trasferimento o la costituzione di diritti reali immobiliari.
In evidenza: permuta immobiliare
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Il negozio giuridico delle permuta immobiliare dà luogo a due diverse volture catastali (una per ciascun immobile). Di conseguenza, ciascuna di esse è automaticamente soggetta a tassazione nella misura dell'1% sul valore venale in comune commercio degli immobili.
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Modalità di pagamento
Anche il versamento dell'imposta catastale viene effettuato attraverso il modello di pagamento F23, utilizzando i seguenti codici tributo:
- 737T IMPOSTA CATASTALE;
- 674T SANZIONE PECUNIARIA IMPOSTE E TASSE IPOTECARIE E CATASTALI.
Per l'accertamento, riscossione, sanzioni, prescrizione si applicano le norme dell'imposta di registro.
Sanzioni
L'art. 9 del D.Lgs. n. 347/1990, è stato modificato dal D.Lgs. n. 158/2015 e le novità si applicheranno a partire dal 1° gennaio 2016. Per chi omette la richiesta di trascrizione o le annotazioni obbligatorie la sanzione amministrativa prevista va dal 100 al 200% dell'imposta, ma nel caso in cui la richiesta di trascrizione o le annotazioni obbligatorie sono effettuate con un ritardo non superiore a 30 giorni, si applica la sanzione amministrativa dal 50 al 100% dell'ammontare delle imposte dovute.
Se l'omissione riguarda trascrizioni o annotazioni soggette ad imposta fissa o non soggette ad imposta o da eseguirsi a debito, ovvero per le quali l'imposta è stata già pagata entro il termine stabilito, si applica la sanzione amministrativa da 100 a 2.000 €, se la richiesta è effettuata con ritardo non superiore a 30 giorni la sanzione è ridotta a 50 €.
Riepilogo |
Violazione |
Sanzioni ante D.Lgs. n. 158/2015 |
Sanzioni post D.Lgs. n. 158/2015 |
Omissione della richiesta di trascrizione o delle annotazioni obbligatorie |
Sanzione dal 100 al 200% dell'imposta. |
Sanzione dal 100 al 200% dell'imposta. Se la richiesta avviene con un ritardo non superiore a 30 giorni, si applica la sanzione dal 50 al 100% dell'imposta. |
Omissione trascrizioni o annotazioni soggette ad imposta fissa o non soggette ad imposta o da eseguirsi a debito, ovvero per le quali l'imposta è stata già pagata entro il termine stabilito |
Sanzione da 200 mila a 4 milioni di lire (€ 103 – 2.066) |
Sanzione da 100 a 2.000 €. Se la richiesta è effettuata con ritardo non superiore a 30 giorni la sanzione è ridotta a 50 €.
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Riferimenti
Normativi
- D.Lgs. 24 settembre 2015, n. 158
- D.L. 12 settembre 2013, n. 104
- Art. 10, D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23
- Legge 24 dicembre 2007, n. 244
- D.L. 4 luglio 2006, n. 223
- Agenzia delle Entrate, Provvedimento 14 novembre 2001, n. 18368
- Legge 21 novembre 2000, n. 342
- D.P.R. 18 agosto 2000, n. 308
- Legge 27 dicembre 1997, n. 449
- D.Lgs. 31 ottobre 1990, n. 347
- D.Lgs. 31 ottobre 1990, n. 346
Giurisprudenza
- Corte di cassazione, sez. trib., 14 marzo 2012, n. 4026
- Corte di Cassazione, sez. un., 9 marzo 2011, n. 5518
- Corte di Cassazione, sez. trib., 10 marzo 2010, n. 5766
- Corte di Cassazione, sez. trib., 19 giugno 2009, n. 14419
- Corte di Cassazione, sez. trib., 20 dicembre 2007, n. 26854
Prassi
- Agenzia delle Entrate, Circolare 21 febbraio 2014, n. 2/E
- Agenzia delle Entrate, Circolare 6 febbraio 2007, n. 6/E
- Ministero dell'Economia e Finanze, Risoluzione 2 ottobre 2006, n. 110/E
- Ministero dell'Economia e Finanze, Risoluzione 5 ottobre 2005, n. 145/E
- Agenzia del Territorio, Risoluzione 17 luglio 2003, n. 3/E
- Agenzia delle Entrate, Risoluzione 31 luglio 2002, n. 254/E
- Agenzia delle Entrate, Circolare 21 dicembre 2001, n. 106/E
- Ministero delle Finanze, Circolare 20 novembre 2000, n. 212
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