IRES
09 Febbraio 2017
Inquadramento
Con l'art. 1 della Legge n. 80 del 7 aprile 2003 il Governo è stato delegato all'emanazione di uno o più decreti legislativi recanti l'intera riforma del sistema fiscale statale da determinare sulla base di cinque imposte ordinate in un unico codice: imposta sul reddito, imposta sul reddito delle società, imposta sul valore aggiunto, imposta sui servizi, accisa. Da questo processo di riforma, grazie all'emanazione del D.Lgs. n. 344 del 12 dicembre 2003, che entra in vigore dal 1° gennaio 2004, nasce l'IRES (Imposta sul reddito delle società) che ha definitivamente sostituito l'IRPEG (Imposta sul reddito delle persone giuridiche). Il D.Lgs. 344/2003 ha apportato sostanziali modifiche al d.P.R. 917/1986 (TUIR), integrando, sostituendo e rinumerando gli articoli del Vecchio TUIR, si parla infatti di “Vecchio TUIR”, per indicare il testo unico ante-riforma, e, di “Nuovo TUIR”, per indicare il testo unico post riforma.
L'obiettivo principale del riordino del testo unico in materia di imposta sul reddito delle società, è quello di armonizzare il sistema fiscale italiano con quello degli altri paesi industrializzati, vengono infatti introdotti istituti quali: la tassazione consolidata a livello di gruppo, la trasparenza fiscale, il nuovo regime dei dividendi e delle plusvalenza/minusvalenze realizzate su cessioni di partecipazioni e l'introduzione di norme finalizzate al contrasto della sottocapitalizzazione delle imprese. L'IRES, al pari della vecchia IRPEG, è un'imposta personale ad aliquota proporzionale che colpisce la capacità contributiva delle persone giuridiche ed enti assimilati.
L'IRES è un'imposta ad aliquota proporzionale che, a partire dal periodo d'imposta successivo al 31.12.2016, è pari al 24,00%, quindi non progressiva come l'IRPEF (imposta sul reddito delle persone fisiche), che colpisce la capacità contributiva delle persone giuridiche ed enti assimilati. Come recita l'art. 72 del TUIR: “Presupposto dell'imposta sul reddito delle società è il possesso dei redditi in denaro o in natura rientranti nelle categorie indicate nell'articolo 6”, dove per reddito si intende un accumulo di ricchezza.
Ai sensi dell'art. 73 del TUIR sono soggetti passivi IRES: 1. le società per azioni (Spa) e in accomandita per azioni (Sapa), le società a responsabilità limitata (Srl) (comma 1 lettera a) del citato art. 73); 2. le società cooperative (Coop) e le società di mutua assicurazione (comma 1 lettera a) del citato art. 73); 3. le società europee di cui al regolamento (CE) n. 2157/2001 e le società cooperative europee di cui al regolamento (CE) n. 1435/2003 residenti nel territorio dello Stato (comma 1 lettera a) del citato art. 73); 4. gli enti pubblici e privati diversi dalle società (comma 1 lettera b) del citato art. 73); 5. i trust, residenti nel territorio dello Stato, che hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali (comma 1 lettera b) del citato art. 73);
6. gli enti pubblici e privati diversi dalle società (comma 1 lettera c) del citato art. 73);
Concetto di residenza
Ai sensi del comma 3 dell'art. 73 del TUIR si considerano residenti nel territorio dello Stato, quei soggetti (società ed enti) che, per la maggior parte del periodo di imposta, hanno la sede legale o amministrativa o l'oggetto principale della loro attività nel territorio dello Stato. Inoltre sono considerati residenti gli OICR (organismi di investimento collettivo del risparmio) istituiti in Italia, i trust e gli istituti aventi analogo contenuto istituiti in Stati o territori diversi da quelli che consentono un adeguato scambio di informazioni, quando:
È considerata, ancora, esistente nel territorio dello stato, ai sensi del comma 5-bis dell'art. 73 del TUIR e salvo prova contraria, la sede amministrativa dei soggetti (società ed enti) che detengono partecipazioni di controllo in società ed enti residenti, qualora gli stessi enti e società siano: a) controllati, anche indirettamente, ai sensi dell'articolo 2359, primo comma, del codice civile, da soggetti residenti nel territorio dello Stato; oppure a) amministrati da un consiglio di amministrazione, o altro organo equivalente di gestione, composto in prevalenza di consiglieri residenti nel territorio dello Stato.
N.B. Ai fini della verifica dei requisiti di cui alle lettere a) e b) la data cui fare riferimento è quella di chiusura dell'esercizio o del periodo di gestione del soggetto estero controllato. Per le persone fisiche occorre tenere conto anche dei voti spettanti ai familiari entro il terzo grado e agli affini entro il secondo. Nel caso in cui si verifichino i presupposti di cui sopra, è onere del soggetto, considerato passivo, provare con argomenti convincenti e documentare, che la sede amministrativa è situata all'estero.
N.B. Dal 2012 ai sensi del comma 5-quinquies sono da considerarsi, non soggetti alle imposte sui redditi gli OICR istituiti in Italia, diversi dai fondi immobiliari e da quelli con sede in Lussemburgo, purchè il fondo o il soggetto incaricato della gestione sia sottoposto a forme di vigilanza prudenziale.
Soggetti esclusi
Sono esclusi da IRES tutti i soggetti IRPEF ossia le persone fisiche, le società di persone e quelle assimilate e, per espressa previsione normativa (art. 74 del TUIR):
Il periodo d'imposta è costituito da ogni singolo esercizio o periodo di gestione della società o dell'ente così come determinato dalla legge o dall'atto costitutivo. Qualora la legge o l'atto costitutivo non ne stabiliscano la durata, il periodo d'imposta coincide con l'anno solare. La determinazione del periodo d'imposta è di fondamentale importanza poiché ad esso viene ricondotta una autonoma obbligazione tributaria, per ognuna di queste frazioni temporali occorre determinare e liquidare l'IRES. I soggetti passivi IRES possono avere periodo d'imposta coincidente con l'anno solare 1° gennaio – 31 dicembre oppure non coincidente con l'anno solare, ad esempio 1° novembre – 31 ottobre. Il periodo d'imposta può anche essere di durata superiore o inferiore a 12 mesi, ad esempio perché ci si trova nel primo esercizio di attività, in tal caso alcuni elementi di reddito determinati forfetariamente, ad esempio gli ammortamenti, devono essere ragguagliati alla durata del periodo.
Aliquota d'imposta
L'IRES è un'imposta proporzionale e l'aliquota è fissata nella misura del 24,00% a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016. Nel periodo compreso tra l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2008 e l'esercizio chiuso al 31 dicmebre 2016 l'aliquota era pari al 27,50% e, sino al 31 dicembre 2007, era pari al 33,00%.
Addizionale IRES del 3,5%
È prevista ai sensi dell'art. 1, co. 65, L. 208/2015 (come modificato dall'art. 12, co. 3, D.Lgs. 142/2018) l'applicaione di un'addizionale di 3,5 punti percentuali dell'aliquota IRES, a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello chiuso al 31.12.2016, per gli intermdiari finanziari e per la Banca d'Italia, con esclusione (vedi art. 1, co. 49, L. 232/2016), delle società di gestione dei fondi comuni d'investimento e le società di intermediazione mobiliare di cui al testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58).
Casi di riduzione al 50% dell'aliquota IRES
L'art. 6 del DPR 601/1973 prevede la riduzione alla metà dell'aliquota IRES per: enti istituti di assistenza sociale, società di mutuo soccorso, enti ospedalieri, enti di assistenza e beneficenza;
b) istituti di istruzione e istituti di studio e sperimentazione di interesse generale che non hanno fine di lucro, corpi scientifici, accademie, fondazioni e associazioni storiche, letterarie, scientifiche, di esperienze e ricerche aventi scopi esclusivamente culturali;
c) enti il cui fine è equiparato per legge ai fini di beneficenza o di istruzione;
La riduzione si applica, come indicato dall'art. 6, co. 2, a condizione che i soggetti indicati abbiano personalità giuridica. Con l'art. 1, co. 51, L. 145/2018 tale agevolazione era stata abrogata con riferimento all'esercizio successivo al 31.12.2018. Successivamente, il decreto semplificazioni, D.L. 135/2018, ha ripristinato la misura agevolativa fino all'adozione di apposite misure coordinate con il nuovo codice del Terzo settore.
Mini IRES
L'art. 2 del D.L. 34/2019 (c.d. “Decreto Crescita”) revisione, semplificandone il calcolo, l'agevolazione c.d. mini-IRES già introdotta con la Legge di Bilancio 2019. Essa prevede che, il reddito complessivo netto dichiarato per le società e gli enti indicati nell'art. 73 del TUIR fino a concorrenza dell'importo corrispondente agli utili di esercizio accantonati a riserve diverse da quelle di utili non disponibili e, nei limiti dell'incremento di patrimonio netto, sia assoggettato alle seguenti aliquote IRES:
Ai sensi dell'art. 79 del TUIR i versamenti a titolo di acconto d'imposta effettuati dal soggetto passivo vanno dedotti all'importo da versare a saldo, al pari delle ritenute subite alla fonte a titolo di acconto. L'acconto d'imposta si versa nell'esercizio in corso ed è solitamente calcolato sulla base del saldo d'imposta liquidato per l'esercizio precedente, in due rate, la prima pari al 40% e la seconda pari al 60%.
ESEMPIO Esercizio 1.1.2018 – 31.12.2018 Saldo IRES dedotte le ritenute d'acconto per l'esercizio 2018 = 100 Acconto esercizio 2019 = 100 Versamento da effettuare in due rate 40 e 60 la prima in occasione del versamento del saldo per il 2018 e la seconda entro l'undicesimo mese dalla fine del periodo d'imposta (per i soggetti solari il 30 novembre 2019). Dal calcolo dell'imposta a saldo per il 2019 verrà dedotto l'importo già versato in acconto, ossia 100. Determinazione della base imponibile
Ai sensi dell'art. 75 del TUIR, le regole di determinazione dell'imposta variano sulla base delle caratteristiche del soggetto passivo, infatti:
Determinazione della base imponibile delle società e degli enti commerciali (Capo II Titolo II del TUIR) I soggetti rientranti in questa fattispecie, determinano e liquidano l'imposta utilizzando il modello Unico società di capitali. Si riporta in allegato il quadro RF da cui si evince il meccanismo delle variazioni in aumento e in diminuzione.
Determinazione della base imponibile degli enti non commerciali residenti (Capo III Titolo II del TUIR)
complessivo è determinato secondo le disposizioni dell'articolo 8 del TUIR, ossia secondo i criteri di determinazione della base imponibile ai fini IRPEF. Per questi soggetti è previsto, per la determinazione e liquidazione dell'imposta, l'utilizzo di un apposito modello dichiarativo Unico/ENC.
Determinazione della base imponibile delle società ed enti commerciali non residenti (Capo IV del Titolo II del TUIR)
Per questi soggetti il reddito complessivo da assoggettare ad imposta è solo quello prodotto nel territorio dello Stato e si possono avere i seguenti due casi:
Determinazione della base imponibile degli enti non commerciali non residenti (Capo V del Titolo II del TUIR)
Per questi soggetti il reddito complessivo da assoggettare ad imposta è solo quello prodotto nel territorio dello Stato e ai sensi dell'art. 154 del TUIR esso si determina facendo riferimento alle disposizioni del Titolo I del TUIR, ossia secondo i criteri di determinazione della base imponibile ai fini IRPEF.
A livello contabile le scritture in partita doppia saranno: Al 31.12.2018
Entro l'ultimo giorno del sesto mese successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta o entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello in cui viene approvato il bilancio, per i soggetti che si avvalgono di un termine di approvazione del bilancio, superiore ai 120 giorni dalla fine dell'esercizio.
Al 30.11.2019 per i soggetti “solari” o entro l'ultimo giorno dell'undicesimo mese del periodo d'imposta, per i soggetti Ires “non solari”.
Riferimenti
Normativi
Prassi
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