Istanza di voluntary disclosureFonte: Provv. 30 dicembre 2016
09 Gennaio 2017
Inquadramento
La scheda, di carattere storico, analizza l'accesso alla procedura di collaborazione volontaria e la compilazione del modello dell'istanza (i termini, dopo la riapertura, si sono chiusi il 31 luglio 2017)
Per accedere alla procedura di collaborazione volontaria di cui alla Legge n. 186 del 15 dicembre 2014 entrata in vigore il 1° gennaio 2015, è necessario trasmettere telematicamente un'istanza attraverso la quale il soggetto interessato manifesta la sua intenzione ad aderire. Il modello si compone di due pagine, la prima delle quali rappresenta una sorta di frontespizio dove vanno indicati prevalentemente: i dati anagrafici del contribuente, i dati del professionista che invia l'istanza, l'eventuale opzione per il calcolo forfettario dei rendimenti delle attività finanziarie, la firma del soggetto aderente, il numero dei moduli compilati e le sezioni compilate. Accesso alla procedura
L'accesso alla procedura di collaborazione volontaria avviene tramite la trasmissione, all'Amministrazione Finanziaria, dell'istanza di cui all'art. 1, commi 1 e 2, Legge 186 del 15 dicembre 2014, cosiddetta “Richiesta di accesso alla procedura di collaborazione volontaria”. All'invio della stessa seguirà la trasmissione di tutta la documentazione utile e necessaria alla ricostruzione delle consistenze oggetto di emersione, inviata all'amministrazione finanziaria tramite PEC, corredata da una relazione accompagnatoria dove viene fornita una sintetica spiegazione a corredo della stessa documentazione. L'istanza si compone di due pagine: la prima è una sorta di frontespizio dove vengono riportati i dati del contribuente, i dati del professionista, l'opzione per l'accesso alla procedura forfettaria, la firma ecc…; la seconda pagina si compone invece di cinque sezioni che andremo ad esaminare. Prima pagina
Primo riquadro: Emersione Le prime due caselle riguardano la scelta tra la voluntary internazionale e quella nazionale. Si ricorda che:
La terza casella riguarda la correzione e/o l'integrazione della domanda già presentata.
Secondo riquadro: Dati del contribuente
N.B. per i soggetti diversi dalle persone fisiche oltre al codice fiscale la denominazione o ragione sociale e la natura giuridica.
Terzo riquadro: Dati del rappresentante Questa parte va compilata qualora il firmatario della domanda non sia il richiedente ma un suo rappresentante. In questo caso va indicato il codice carica desumibile dalla tabella a pag. 3 delle istruzioni che per comodità si riporta. TABELLA GENERALE DEI CODICI DI CARICA
In questo riquadro vanno indicati i dati del professionista: codice fiscale, nome e cognome, data e comune di nascita.
Quinto riquadro: recapiti In questo riquadro vanno indicati i recapiti telefonici, fax e posta elettronica. Qualora si sia optato per l'invio delle comunicazioni al professionista in tale riquadro i recapiti saranno quelli del professionista.
Sesto riquadro: opzioni Tale riquadro è utilizzato per l'esercizio dell'opzione per la determinazione, in misura forfettaria, dei rendimenti delle attività finanziarie detenute all'estero.
Settimo riquadro: firma dell'istanza Tale riquadro è utilizzato per l'apposizione della firma del richiedente, nonché dell'indicazione dei sezioni compilate e del numero dei moduli compilati.
Ottavo riquadro: Impegno alla presentazione telematica Questo riquadro è riservato all'intermediario che presenta telematicamente, la richiesta di accesso alla collaborazione volontaria. Esso deve essere compilato con il codice fiscale dell'intermediario il numero di iscrizione, se si tratta di CAF, all'albo, la data di assunzione dell'impegno alla trasmissione e la firma.
Seconda pagina
Prima sezione: Soggetti collegati In questa sezione vanno indicati i codici fiscali di tutti i soggetti che presentano un collegamento con l'attività o gli importi oggetto di emersione. Tale indicazione è utile anche per ripartire gli importi dei beni oggetto di emersione, tra tutti coloro che ne hanno la disponibilità. Tra i soggetti collegati, oltre ovviamente ai casi più evidenti (ad esempio i cointestatari del conto corrente oggetto di emersione), ci sono anche i casi meno scontati ad esempio il caso in cui un soggetto sia “collegato” in ragione della formazione iniziale della provvista. In generale è bene indicare tutti quei soggetti che risultano emergere dal dossier di documenti che dovrà essere fornito via PEC all'amministrazione finanziaria.
Questa sezione si compone di 10 righi corrispondenti agli anni dal 2004 al 2013 e di tre colonne corrispondenti a: Paesi Black list, Paesi black list con accordo per scambio d'informazioni, Paesi non black list. Ai fini della individuazione degli anni oggetto di emersione si ricorda che, ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. 472/1997 il termine di decadenza per la contestazione delle violazioni in materia di monitoraggio fiscale è fissato al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è avvenuta la violazione. Per le attività detenute in Paesi Black list i termini sono raddoppiati (art. 12 comma 2-ter del D.L. 78/2009). Con riferimento al valore da indicare in ciascun rigo, in corrispondenza del luogo di detenzione (Paesi Black list, Paesi black list con accordo per scambio d'informazioni, Paesi non black list) le istruzioni alla compilazione dell'istanza, rimandano alle istruzioni per la compilazione del quadro RW di unico relative a ciascun periodo d'imposta interessato.
Terza sezione: Nuovi investimenti all'estero
Quarta sezione: Attività estere oggetto di emersione
Quinta sezione: Maggiori imponibili e ritenute non operate
La presente sezione deve essere utilizzata per indicare i maggiori imponibili emersi a seguito della procedura di collaborazione volontaria internazionale o nazionale da assoggettare alle imposte di cui ai punti da 1 a 8 secondo le regole vigenti per gli anni oggetto di emersione.
Riapertura dei termini di accesso alla voluntary disclosure
Come precisato nella scheda “voluntary disclosure” l'art. 7 del D.L. 193/2016 (pubblicato in Gazz. Uff. n. 249 del 24 ottobre 2016) convertito con modifiche dalla Legge n. 225 del 1 dicembre 2016, ha consentito la riapertura dei termini di accesso alla procedura di collaborazione volontaria con riferimento alle violazioni commesse fino al 30 settembre 2016, consentendo la possibilità di sanare, le irregolarità fino al periodo d'imposta 2015.
Tale possibilità è concessa a tutti i soggetti interessati a condizione che non abbiano già presentato l'istanza in precedenza, anche per interposta persona. Tuttavia, permane la possibilità, anche per i contribuenti che hanno aderito alla prima sanatoria, di aderire a questa seconda versione di voluntary per far emergere gli investimenti ed i redditi di fonte nazionale non dichiarati.
A tal proposito con Provvedimento del Direttore dell'Agenzia del 30 dicembre 2016 è stato approvato il nuovo modello per la richiesta di accesso alla procedura. Il nuovo modello rispetto al vecchio prevede in aggiunta le seguenti informazioni:
Questo modello di istanza “Voluntary disclosure bis”
N.B. Come indicato nel sito dell'Agenzia delle Entrate, in attesa dell'apertura del canale telematico, i contribuenti che intendono accedere alla nuova procedura possono utilizzare il “vecchio” modello di istanza e trasmetterlo per via telematica. Riferimenti
Normativi: Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 30 dicembre 2016 Art. 7, D. L. 22 ottobre 2016, n.193 convertito con modifiche dalla Legge 1° dicembre 2016, n. 225 Legge 15 dicembre 2014, n. 186 Decreto Legge 28 giugno 1990, n. 167
Prassi: Agenzia delle Entrate, Circolare 28 agosto 2015, n. 31/E Agenzia delle Entrate, Circolare 11 agosto 2015, n. 30/E Agenzia delle Entrate, Circolare 16 luglio 2015, n. 27/E Assonime, Circolare 19 maggio 2015, n. 16 Agenzia delle Entrate, Circolare 13 marzo 2015, n. 10/E Ministero dell'Economia e delle Finanze, Circolare 9 gennaio 2015 Agenzia delle Entrate, Provvedimento Direttoriale 30 gennaio 2015, n. 13193
|