Istanza di voluntary disclosure

09 Gennaio 2017

Per accedere alla procedura di collaborazione volontaria di cui alla L. n. 186 del 15 dicembre 2014, entrata in vigore il 1° gennaio 2015, è necessario trasmettere telematicamente un'istanza attraverso la quale il soggetto interessato manifesta la sua intenzione ad aderire.
Inquadramento

La scheda, di carattere storico, analizza l'accesso alla procedura di collaborazione volontaria e la compilazione del modello dell'istanza (i termini, dopo la riapertura, si sono chiusi il 31 luglio 2017)

Per accedere alla procedura di collaborazione volontaria di cui alla Legge n. 186 del 15 dicembre 2014 entrata in vigore il 1° gennaio 2015, è necessario trasmettere telematicamente un'istanza attraverso la quale il soggetto interessato manifesta la sua intenzione ad aderire.

Il modello si compone di due pagine, la prima delle quali rappresenta una sorta di frontespizio dove vanno indicati prevalentemente: i dati anagrafici del contribuente, i dati del professionista che invia l'istanza, l'eventuale opzione per il calcolo forfettario dei rendimenti delle attività finanziarie, la firma del soggetto aderente, il numero dei moduli compilati e le sezioni compilate.
La seconda pagina si compone invece di cinque sezioni dove vanno indicati: i soggetti collegati, le attività estere oggetto di violazione degli obblighi sul monitoraggio fiscale, i nuovi investimenti all'estero suddivisi per anno oggetto di emersione, le attività estere esistenti alla data di emersione, i maggiori imponibili ai fini delle imposte sui redditi, dell'IRAP, dell'IVA, delle ritenute non operate dei contributi previdenziali e delle imposte sostitutive.

Accesso alla procedura

L'accesso alla procedura di collaborazione volontaria avviene tramite la trasmissione, all'Amministrazione Finanziaria, dell'istanza di cui all'art. 1, commi 1 e 2, Legge 186 del 15 dicembre 2014, cosiddetta “Richiesta di accesso alla procedura di collaborazione volontaria”.

All'invio della stessa seguirà la trasmissione di tutta la documentazione utile e necessaria alla ricostruzione delle consistenze oggetto di emersione, inviata all'amministrazione finanziaria tramite PEC, corredata da una relazione accompagnatoria dove viene fornita una sintetica spiegazione a corredo della stessa documentazione.

Compilazione dell'istanza

L'istanza si compone di due pagine: la prima è una sorta di frontespizio dove vengono riportati i dati del contribuente, i dati del professionista, l'opzione per l'accesso alla procedura forfettaria, la firma ecc…; la seconda pagina si compone invece di cinque sezioni che andremo ad esaminare.

Prima pagina

Primo riquadro: Emersione

Le prime due caselle riguardano la scelta tra la voluntary internazionale e quella nazionale.

Si ricorda che:

  • la voluntary internazionale riguarda la regolarizzazione di violazioni in materia di monitoraggio fiscale ossia l'emersione di attività finanziarie e patrimoniali costituite o detenute fuori dal territorio dello Stato, per la definizione delle sanzioni per le eventuali violazioni di tali obblighi e per la definizione dell'accertamento mediante adesione ai contenuti dell'invito al contraddittorio, per le violazioni, ancorché non connesse con le attività costituite o detenute all'estero, in materia di imposte sui redditi e relative addizionali, di imposte sostitutive, di imposta regionale sulle attività produttive e di imposta sul valore aggiunto, nonché per le eventuali violazioni relative alla dichiarazione dei sostituti d'imposta;
  • la voluntary nazionale può essere utilizzata da tutti coloro che intendono regolarizzare violazioni in materia di obblighi di dichiarazione ai fini delle imposte sui redditi e relative addizionali, delle imposte sostitutive delle imposte sui redditi, dell'imposta regionale sulle attività produttive e dell'imposta sul valore aggiunto, nonché le violazioni relative alla dichiarazione dei sostituti d'imposta.

La terza casella riguarda la correzione e/o l'integrazione della domanda già presentata.

In evidenza: istanza integrativa
Si rammenta che l'istanza non può essere presentata più di una volta. Tuttavia è possibile integrare o correggere un'istanza già validamente inviata entro il termine per l'invio dei documenti tramite PEC, ovvero entro 30 giorni dall'invio dell'istanza.

Secondo riquadro: Dati del contribuente


In questa parte vanno indicati i dati del contribuente ovvero:

  • codice fiscale;
  • nome e cognome;
  • data, comune e provincia di nascita;
  • sesso

N.B. per i soggetti diversi dalle persone fisiche oltre al codice fiscale la denominazione o ragione sociale e la natura giuridica.

Terzo riquadro: Dati del rappresentante

Questa parte va compilata qualora il firmatario della domanda non sia il richiedente ma un suo rappresentante.

In questo caso va indicato il codice carica desumibile dalla tabella a pag. 3 delle istruzioni che per comodità si riporta.

TABELLA GENERALE DEI CODICI DI CARICA

  1. Rappresentante legale, negoziale o di fatto, socio amministratore;
  2. Rappresentante di minore, inabilitato o interdetto, ovvero curatore dell'eredità giacente, amministratore di eredità devoluta sotto condizione sospensiva o in favore di nascituro non ancora concepito ovvero amministratore di sostegno per le persone con limitata capacità di agire;
  3. Curatore fallimentare;
  4. Commissario liquidatore (liquidazione coatta amministrativa ovvero amministrazione straordinaria);
  5. Commissario giudiziale (amministrazione controllata) ovvero custode giudiziario (custodia giudiziaria), ovvero amministratore giudiziario in qualità di rappresentante dei beni sequestrati;
  6. Rappresentante fiscale di soggetto non residente;
  7. Erede;
  8. Liquidatore (liquidazione volontaria);
  9. Soggetto tenuto a presentare la dichiarazione ai fini IVA per conto del soggetto estinto a seguito di operazioni straordinarie o altre trasformazioni sostanziali soggettive (cessionario d'azienda, società beneficiaria, incorporante, conferitaria, ecc.); ovvero, ai fini delle imposte sui redditi e/o dell'IRAP, rappresentante della società beneficiaria (scissione) o della società risultante dalla fusione o incorporazione;
  10. Rappresentante fiscale di soggetto non residente con le limitazioni di cui all'art. 44, comma 3, del D.L. n. 331/1993;
  11. Soggetto esercente l'attività tutoria del minore o interdetto in relazione alla funzione istituzionale rivestita;
  12. Liquidatore (liquidazione volontaria di ditta individuale - periodo ante messa in liquidazione);
  13. Amministratore di condominio;
  14. Soggetto che sottoscrive la dichiarazione per conto di una pubblica amministrazione;
  15. Commissario liquidatore di una pubblica amministrazione


Quarto riquadro: Dati del professionista

In questo riquadro vanno indicati i dati del professionista: codice fiscale, nome e cognome, data e comune di nascita.
La casella “invio comunicazioni al professionista” va barrata nel caso in cui il contribuente intenda far arrivare eventuali comunicazioni relative alla procedura, direttamente al professionista.

Quinto riquadro: recapiti

In questo riquadro vanno indicati i recapiti telefonici, fax e posta elettronica. Qualora si sia optato per l'invio delle comunicazioni al professionista in tale riquadro i recapiti saranno quelli del professionista.

Sesto riquadro: opzioni

Tale riquadro è utilizzato per l'esercizio dell'opzione per la determinazione, in misura forfettaria, dei rendimenti delle attività finanziarie detenute all'estero.
In particolare ai sensi dell'art. 5-quinquies comma 8 del D.L. 167/1990 è possibile quantificare la percentuale annua dei rendimenti delle attività finanziarie detenute all'estero, in misura pari al 5% della consistenza di fine anno, e tassare l'ammontare ottenuto in misura pari al 27%.

Settimo riquadro: firma dell'istanza

Tale riquadro è utilizzato per l'apposizione della firma del richiedente, nonché dell'indicazione dei sezioni compilate e del numero dei moduli compilati.

Ottavo riquadro: Impegno alla presentazione telematica

Questo riquadro è riservato all'intermediario che presenta telematicamente, la richiesta di accesso alla collaborazione volontaria. Esso deve essere compilato con il codice fiscale dell'intermediario il numero di iscrizione, se si tratta di CAF, all'albo, la data di assunzione dell'impegno alla trasmissione e la firma.

Seconda pagina

Prima sezione: Soggetti collegati

In questa sezione vanno indicati i codici fiscali di tutti i soggetti che presentano un collegamento con l'attività o gli importi oggetto di emersione.

Tale indicazione è utile anche per ripartire gli importi dei beni oggetto di emersione, tra tutti coloro che ne hanno la disponibilità. Tra i soggetti collegati, oltre ovviamente ai casi più evidenti (ad esempio i cointestatari del conto corrente oggetto di emersione), ci sono anche i casi meno scontati ad esempio il caso in cui un soggetto sia “collegato” in ragione della formazione iniziale della provvista.

In generale è bene indicare tutti quei soggetti che risultano emergere dal dossier di documenti che dovrà essere fornito via PEC all'amministrazione finanziaria.


Seconda sezione: Attività estere

Questa sezione si compone di 10 righi corrispondenti agli anni dal 2004 al 2013 e di tre colonne corrispondenti a: Paesi Black list, Paesi black list con accordo per scambio d'informazioni, Paesi non black list.
In questa sezione deve essere indicata la consistenza del patrimonio detenuto all'estero in violazione delle norme sul monitoraggio fiscale, in concreto il patrimonio che avrebbe dovuto essere indicato nel quadro RW di Unico relativo ai periodi oggetto di emersione.

Ai fini della individuazione degli anni oggetto di emersione si ricorda che, ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. 472/1997 il termine di decadenza per la contestazione delle violazioni in materia di monitoraggio fiscale è fissato al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è avvenuta la violazione. Per le attività detenute in Paesi Black list i termini sono raddoppiati (art. 12 comma 2-ter del D.L. 78/2009).
Ai fini della collaborazione volontaria il raddoppio non si applica nel caso di paese collaborativo e contribuente che rilascia all'intermediario estero una dichiarazione a rilasciare allo stato italiano tutte le informazioni da quest'ultimo richieste.

Con riferimento al valore da indicare in ciascun rigo, in corrispondenza del luogo di detenzione (Paesi Black list, Paesi black list con accordo per scambio d'informazioni, Paesi non black list) le istruzioni alla compilazione dell'istanza, rimandano alle istruzioni per la compilazione del quadro RW di unico relative a ciascun periodo d'imposta interessato.

Terza sezione: Nuovi investimenti all'estero


In questa sezione va indicato l'ammontare di tutti gli eventuali apporti di capitale che, relativamente ai periodi oggetto di emersione, hanno interessato le attività detenute all'estero. Per apporti si intendono tutti gli aumenti dell'investimento estero esclusi i frutti degli stessi, pertanto rilevano ad esempio i nuovi versamenti in denaro, il trasferimento di valori mobiliari ecc..
Qualora gli apporti siano stati effettuati in valuta estera, il cambio da utilizzare è quello indicato, per ciascun anno, nelle istruzioni alla compilazione del quadro RW di unico relativo all'anno cui si riferisce il nuovo investimento all'estero.

Quarta sezione: Attività estere oggetto di emersione


In questa vanno indicate le attività ancora detenute all'estero alla data di presentazione dell'istanza. Il valore da indicare è quello complessivo delle consistenze detenute all'estero valorizzato secondo le regole di cui alle istruzioni alla compilazione del quadro RW di Unico/2014.
Il totale delle consistenza va indicato per intero nella colonna 1.
La colonna 2 è un di cui della colonna 1 e serve per indicare il valore delle attività che, presentando la richiesta, sono trasferite i Italia o negli Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo che consentono lo scambio di informazioni con l'Italia.
La colonna 3 è utilizzata per indicare il valore delle consistenze di cui alla colonna 2 che sono trasferite in Italia.
La colonna 4 è utilizzata per indicare il valore delle consistenze di cui alla colonna 1 per le quali venga rilasciata all'intermediario estero l'autorizzazione a trasmettere alle autorità finanziarie italiane presso cui le attività sono detenute, tutti i dati concernenti le attività oggetto di collaborazione volontaria.

Quinta sezione: Maggiori imponibili e ritenute non operate


Questa sezione è composta da 10 righi, che coincidono con gli anni d'imposta che vanno dal 2004 al 2013 e, 8 colonne che corrispondono a:

  1. Maggiori imponibili ai fini delle imposte sui redditi;
  2. Maggiori imponibili ai fini delle imposte sui redditi prodotti all'estero (questa è un di cui della colonna 1);
  3. Maggiori imponibili ai fini IRAP;
  4. Maggiori imponibili ai fini IVA;
  5. Maggiori imponibili ai fini delle ritenute non operate;
  6. Maggiori imponibili ai fini dei contributi previdenziali;
  7. Maggiori imponibili ai fini delle imposte sostitutive;
  8. Maggiori imponibili ai fini delle imposte sostitutive prodotti all'estero (questa è un di cui della colonna 7);

La presente sezione deve essere utilizzata per indicare i maggiori imponibili emersi a seguito della procedura di collaborazione volontaria internazionale o nazionale da assoggettare alle imposte di cui ai punti da 1 a 8 secondo le regole vigenti per gli anni oggetto di emersione.

In evidenza: quadri aggiuntivi

Qualora non siano sufficienti gli spazi disponibili sul modello per indicare tutti i dati da inserire, dovrà essere compilato un modello aggiuntivo, avendo cura di indicare nella casella “n. moduli” nel riquadro “firma dell'istanza” il numero complessivo dei moduli compilati.

Riapertura dei termini di accesso alla voluntary disclosure

Come precisato nella scheda “voluntary disclosure” l'art. 7 del D.L. 193/2016 (pubblicato in Gazz. Uff. n. 249 del 24 ottobre 2016) convertito con modifiche dalla Legge n. 225 del 1 dicembre 2016, ha consentito la riapertura dei termini di accesso alla procedura di collaborazione volontaria con riferimento alle violazioni commesse fino al 30 settembre 2016, consentendo la possibilità di sanare, le irregolarità fino al periodo d'imposta 2015.

Tale possibilità è concessa a tutti i soggetti interessati a condizione che non abbiano già presentato l'istanza in precedenza, anche per interposta persona. Tuttavia, permane la possibilità, anche per i contribuenti che hanno aderito alla prima sanatoria, di aderire a questa seconda versione di voluntary per far emergere gli investimenti ed i redditi di fonte nazionale non dichiarati.

A tal proposito con Provvedimento del Direttore dell'Agenzia del 30 dicembre 2016 è stato approvato il nuovo modello per la richiesta di accesso alla procedura.

Il nuovo modello rispetto al vecchio prevede in aggiunta le seguenti informazioni:

  • nel frontespizio vi è la possibilità di optare per la ricezione degli atti e delle comunicazioni inerenti la procedura di collaborazione volontaria tramite la PEC del professionista incaricato;
  • nel prospetto di liquidazione oltre alla colonna dei maggiori imponibili è prevista una colonna per l'indicazione delle maggiori imposte dirette ed indirette, addizionali e sanzioni calcolate oltre che dei maggiori contributi;
  • nel prospetto di liquidazione è prevista anche l'indicazione dei maggiori imponibili, imposte e sanzioni di IVAFE e IVIE.

Questo modello di istanza “Voluntary disclosure bis

N.B. Come indicato nel sito dell'Agenzia delle Entrate, in attesa dell'apertura del canale telematico, i contribuenti che intendono accedere alla nuova procedura possono utilizzare il “vecchio” modello di istanza e trasmetterlo per via telematica.

Riferimenti

Normativi:

Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 30 dicembre 2016

Art. 7, D. L. 22 ottobre 2016, n.193 convertito con modifiche dalla Legge 1° dicembre 2016, n. 225

Legge 15 dicembre 2014, n. 186

Decreto Legge 28 giugno 1990, n. 167

Prassi:

Agenzia delle Entrate, Circolare 28 agosto 2015, n. 31/E

Agenzia delle Entrate, Circolare 11 agosto 2015, n. 30/E

Agenzia delle Entrate, Circolare 16 luglio 2015, n. 27/E

Assonime, Circolare 19 maggio 2015, n. 16

Agenzia delle Entrate, Circolare 13 marzo 2015, n. 10/E

Ministero dell'Economia e delle Finanze, Circolare 9 gennaio 2015

Agenzia delle Entrate, Provvedimento Direttoriale 30 gennaio 2015, n. 13193

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