Bollo auto

Federica Perli
Mariella Mattia
29 Luglio 2015

Il “bollo auto” rappresenta una tassa automobilistica per il possesso degli autoveicoli, esso pertanto deve essere pagato da chiunque possieda un autoveicolo indipendentemente dal fatto che lo usi o no. Per la determinazione del soggetto tenuto al pagamento del bollo, si fa riferimento al proprietario del mezzo così come da risultanze del PRA (Pubblico Registro Automobilistico) per i veicoli in esso iscritti, o dei registri di immatricolazione per gli altri veicoli.
Inquadramento

Il “bollo auto” rappresenta una tassa automobilistica per il possesso degli autoveicoli, esso pertanto deve essere pagato da chiunque possieda un autoveicolo indipendentemente dal fatto che lo usi o no. Per la determinazione del soggetto tenuto al pagamento del bollo, si fa riferimento al proprietario del mezzo così come da risultanze del PRA (Pubblico Registro Automobilistico) per i veicoli in esso iscritti, o dei registri di immatricolazione per gli altri veicoli.
Per i ciclomotori gli scooter, le moto fino a 50 cc e i quadricicli leggeri è invece dovuta una tassa di circolazione, che deve essere corrisposta solo se il mezzo si utilizza su strade pubbliche aperte al traffico, è quindi responsabilità di chi usa il mezzo, provvedere al pagamento della tassa.

Con la Legge 449 del 27 dicembre 1997, a far data dal 1° gennaio 2009, la competenza in materia di tassa di possesso sugli autoveicoli, è passata dallo Stato alle Regioni a Statuto Ordinario ed alle Province Autonome di Bolzano - Alto Adige e di Trento.

Introduzione

Con la modifica apportata dall'art. 17, comma 10, della Legge n. 449 del 27 dicembre 1997, dal 1° gennaio 1999: “la riscossione, l'accertamento, il recupero, i rimborsi, l'applicazione delle sanzioni ed il contenzioso amministrativo relativo alle tasse automobilistiche non erariali sono demandati alle regioni a statuto ordinario e sono svolti con le modalità stabilite con decreto del Ministro delle finanze sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano…”

Dal 1° gennaio 2004 sono entrate in vigore le Leggi regionali che hanno personalizzato tariffe, arrotondamenti e agevolazioni che possono pertanto differire da regione a regione. È utile a tal proposito consultare i singoli siti regionali.

La Legge 449/97 all'art. 11 ha introdotto la possibilità di riscossione del Bollo auto, per i tabaccai, previa adesione alla convenzione tipo di cui al D.M. 16 marzo 1999, tra i tabaccai e i concessionari regionali della riscossione per le tasse automobilistiche.

Soggetti tenuti al pagamento del bollo auto

Il “bollo auto” o tassa di proprietà degli autoveicoli, è dovuta da chi è proprietario di un autoveicolo l'ultimo giorno utile per il pagamento dello stesso, indipendentemente dal fatto che ne faccia uso solo per il fatto di possederlo.

In evidenza:

In Lombardia è tenuto al pagamento, del bollo auto, il soggetto che risulta essere proprietario del veicolo il primo giorno di ogni periodo d'imposta.

Per l'individuazione del proprietario del mezzo rilevano, per gli autoveicoli iscritti, le risultanze del Pubblico Registro Automobilistico (PRA) e, per gli altri autoveicoli, i registri di immatricolazione.

La differenza tra il bollo auto o tassa di proprietà degli autoveicoli e la tassa dovuta sui ciclomotori, scooter, moto fino a 50 cc e i quadricicli leggeri, minicar, consiste nel fatto che, la prima è una tassa di proprietà, e, in quanto tale dovuta per il solo fatto di possedere il mezzo, la seconda invece è una tassa di circolazione dovuta pertanto, da chi utilizza il mezzo su strade pubbliche aperte al traffico.

In evidenza: veicoli concessi in leasing

Nel caso di veicoli concessi in leasing, l'art. 10, comma 7, del D.L. 113/2016 stabilisce, a far data dal 1° gennaio 2016, che gli utilizzatori a titolo di locazione finanziaria, sulla base di contratto annotato al PRA e fino a scadenza di questo, siano tenuti in via esclusiva al pagamento della tassa automobilistica.

La società di leasing rimane solidalmente responsabile con l'utilizzatore solo nell'ipotesi in cui questa abbia provveduto al pagamento cumulativo (si veda più avanti nel capitolo versamento del bollo).

Quando il bollo auto non è più dovuto?

La tassa di proprietà degli autoveicoli non è più dovuta, nel seguente casi:

  • radiazione del veicolo dal PRA;
  • perdita di proprietà del mezzo;
  • vendita del veicolo

La perdita del possesso può essere comprovata da dichiarazione sostitutiva di atto notorio, con effetto dalla data della sua sottoscrizione. Nel caso di vendita dell'autoveicolo, è responsabile del pagamento del “bollo” il soggetto che risulta essere proprietario del mezzo l'ultimo giorno utile per il pagamento e, a tal fine, rileva la data in cui l'atto di vendita viene autenticato. Qualora il mezzo venga venduto nel periodo che intercorre tra, la data di scadenza del bollo e l'ultimo giorno utile per il pagamento, compete all'acquirente l'obbligo di versamento del bollo.

Calcolo del bollo auto

Il calcolo del bollo si determina sulla base della potenza effettiva espressa in kilowatt, arrotondata troncando i decimali. Il dato viene riportato nella Carta di circolazione, appena sopra la potenza espressa in cavalli.
La potenza effettiva espressa in Kw viene poi moltiplicata per un valore espresso in euro che può variare secondo le regioni, da questa operazione si ottiene l'importo del bollo da pagare. Dal 2007, con le modifiche introdotte dalla Legge n. 296/2006 (Finanziaria 2007), gli importi di tariffa sono stati ritoccati in aumento, ma con percentuali gradatamente decrescenti, man mano che si riduce l'attitudine all'inquinamento del motore.

In evidenza: Classe ambientale di appartenenza

L'importo del bollo auto viene influenzato dalla classe ambientale di appartenenza. Gli importi della tassa di proprietà degli autoveicoli sono tanto più bassi quanto più il motore risulti dotato di caratteristiche ambientali meno inquinanti.
Ricordiamo che le classi ambientali di appartenenza sono convenzionalmente individuate come Euro 0 (pre-euro 1) Euro 1, 2, 3, 4 e 5. Sui libretti di circolazione più recenti l'indicazione delle direttive riguardanti le emissioni, è riportata alla lettera V.9 (riquadro 2) ed è spesso integrata con ulteriore specifica nel riquadro 3.

ELENCO CLASSI AMBIENTALI DI APPARTENENZA

EURO 0 (ZERO)

Indica i veicoli "non catalizzati" a benzina e i veicoli "non ecodiesel”.

EURO 1 (UNO)

Indica le autovetture conformi alla direttiva 91/441 o i "veicoli commerciali leggeri" conformi alla direttiva 93/59. Ha introdotto l'obbligo per la casa costruttrice di montare la marmitta catalitica e di usare l'alimentazione a iniezione. È entrata in vigore nel 1993.

EURO 2 (DUE)

Indica le autovetture conformi alla direttiva 94/12 o i "veicoli commerciali leggeri" conformi alla direttiva 96/69. Normativa che ha richiesto modifiche anche sui diesel, è in vigore dal 1996.

EURO 3 (TRE)

Indica i veicoli conformi alla direttiva 98/69. In vigore dal 2000, relativa all'ulteriore diminuzione delle emissioni, è obbligatoria per gli autoveicoli fabbricati dopo il 1 gennaio 2001. Alcune auto potrebbero essere state immatricolate nel 2001 ma fabbricate nel 2000 e quindi prive di Euro 3; alcune case costruttrici, invece, hanno anticipato l'obbligo per cui ci sono dei veicoli immatricolati prima del 2001 che rispettano l'Euro 3.

EURO 4 (QUATTRO)

Indica i veicoli conformi con la direttiva 98/69B. È obbligatoria dal 1° gennaio 2006. Alcune case costruttrici hanno anticipato l'obbligo, per cui ci sono molti veicoli immatricolati prima del 2006 che rispettano l'Euro 4.

EURO 5 (CINQUE)

Diventata obbligatoria per le case automobilistiche a partire dal 1° settembre 2009 tutti i nuovi modelli di auto o le nuove versioni di modelli esistenti dovranno essere omologati Euro 5.

EURO 6 (SEI)

Questa classe è in vigore dal 1° settembre 2014 per le omologazioni di nuovi modelli e dal 1° settembre 2015 per le nuove immatricolazioni. Vi rientrano anche le auto ibride ed a energia elettrica o le auto totalmente elettriche.

N.B. È previsto un trattamento di favore per gli autoveicoli meno inquinanti, Euro 4, 5 e 6, mentre i veicoli Euro 3 pagano leggermente di più. Anche per le autovetture con potenza superiore alla media è prevista una variazione tariffaria che non dipende dalla propensione inquinante.

Versamento del bollo

Il pagamento del bollo differisce a seconda del fatto che si tratti del pagamento del primo bollo o del rinnovo. Alla prima immatricolazione si utilizzano determinati criteri che determinano in seguito le successive scadenze, in particolare Il primo bollo deve essere pagato entro il mese di immatricolazione o, se questa avviene negli ultimi dieci giorni del mese, entro l'ultimo giorno del mese successivo.
Il rinnovo, invece, ha come scadenza l'ultimo giorno del mese successivo a quello di scadenza del bollo precedente.
Ad esempio, il bollo scaduto ad aprile, va rinnovato entro maggio, quello scaduto a maggio va rinnovato entro giugno. Nel caso in cui l'ultimo giorno del mese cada di sabato o in un giorno festivo, il termine viene prorogato di diritto al primo giorno lavorativo successivo.
L'importo da versare deve essere arrotondato al centesimo di euro. In particolare, l'arrotondamento va fatto al secondo decimale.

In evidenza: auto usate

Qualora si acquisti un'auto usata presso un rivenditore che si è avvalso del regime di esenzione per il pagamento del bollo valgono le medesime regole dettate per l'acquisto di auto nuove (le scadenze si calcolano dalla data dell'atto di vendita).

L'art. 1 commi 38 e 39 della Legge n. 232/2016 (c.d. “Legge di bilancio 2017”) ha esteso la possibilità, prima concessa solamente alle imprese concedenti veicoli in locazione finanziaria ai sensi dell'art. 7, comma 1, della legge 23 luglio 2009, n. 99, di pagamento cumulativo del bollo auto, anche alle aziende con flotte di auto e camion delle quali siano proprietarie, usufruttuarie, acquirenti con patto di riservato dominio ovvero utilizzatrici a titolo di locazione finanziaria.

Dove pagare il bollo
Il pagamento del bollo può essere effettuato presso:
- le delegazioni Aci (Automobile Club d'Italia);
- le agenzie di pratiche auto collegate;
- i tabaccai collegati;
- gli uffici postali;
- le banche, se convenzionate;
- telefonicamente attraverso un servizio gestito dall'Aci.

Esenzioni e riduzioni dal pagamento del bollo

Sono esenti dal pagamento del bollo, in linea generale, le categorie di seguito elencate (con alcune particolarità tariffarie che variano da regione a regione, si consiglia pertanto sempre di consultare il sito regionale di appartenenza):

  • gli invalidi o portatori di handicap intestatari del veicolo o la persona intestataria del veicolo se il portatore di handicap/invalido è fiscalmente a suo carico. L'esenzione è concessa per un solo veicolo e la targa di questo deve essere indicata al momento della presentazione della domanda;
  • le auto vecchie, ossia le autovetture e i motoveicoli, non adibiti ad uso professionale (scuola guida, noleggio da rimessa, ecc.), a decorrere dal trentesimo anno dall'immatricolazione o, se antecedente, dalla costruzione;

In evidenza: novità introdotte dalla Legge 190/2014 c.d Legge di stabilità per il 2015

La legge di stabilità per il 2015, abrogando i commi 2 e 3 dell'articolo 63 della Legge 342/2000, prevede la soppressione del particolare regime di esenzione dal pagamento delle tasse automobilistiche previsto dall'articolo 63, commi 2 e 3, della legge 21 novembre 2000, n. 342, per gli autoveicoli e motoveicoli di particolare interesse storico e collezionistico a decorrere dall'anno in cui compiono il ventesimo anno di età ed assimilandoli alle auto con vetustà superiore ai trenta anni.

  • le auto elettriche o a GPL o gas metano, se conformi alle direttive CEE in materia di emissioni inquinanti, sono esentate dal pagamento del bollo in maniera totale o parziale a seconda delle regioni;
  • veicoli utilizzati dalle ONLUS, con riferimento a talune regioni;
  • contribuenti colpiti dagli eventi sismici del 24 agosto 2016: è stata disposta la sospensione dei temporanea dei termini tributari a favore dei contribuenti colpiti dagli eccezionali eventi sismici del giorno 24 agosto 2016 verificatisi nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria. Per maggiori dettagli in merito a tale sospensione si rimanda al sito dell'ACI.
Pagamento tardivo e rimborso

Se il pagamento della tassa automobilistica viene effettuato in ritardo, l'irregolarità può essere ravveduta entro un anno dalla scadenza aggiungendo all'importo del bollo:

  • gli interessi legali, calcolati dal giorno successivo alla scadenza del pagamento omesso a quello dell'effettivo versamento, al tasso di interesse legale (dal 01.01.2012 pari al 2,5%);
  • la sanzione pari allo 0,2% per ogni giorno di ritardo, se il versamento viene regolarizzato entro 14 giorni dalla scadenza del termine utile per il pagamento;
  • la sanzione ridotta del 3 %, se la regolarizzazione avviene entro 30 giorni;
  • la sanzione del 3,75% se avviene entro un anno.

Nel caso in cui non si provveda alla regolarizzazione spontanea entro l'anno, la sanzione viene applicata dall'ufficio nella misura del 30% della tassa dovuta (oltre agli interessi).


Il rimborso è concesso nei seguenti casi:
• duplicazione di versamento;
• versamento in eccesso;
• versamento senza obbligo (ad esempio per un veicolo già in precedenza cancellato dal PRA).

Per le modalità attraverso le quali presentare domanda di rimborso si rimanda ai siti regionali.

Trattamento Contabile

A livello contabile le scritture in partita doppia saranno ad esempio:

CE

SP

Tassa di circolazione

Pagamento bollo auto

a

Banca c/c

150,00

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