CatastoFonte: RD 8 ottobre 1931 n. 1572
27 Dicembre 2016
Inquadramento
Il catasto ha essenzialmente tre tipi di funzioni:
Affinché siano garantite tali mansioni, è necessario un costante aggiornamento, in particolare, in ipotesi di modificazione dell'intestazione deve essere obbligatoriamente chiesta la voltura catastale, perché il bene sia trasferito dalla partita del precedente a quella del nuovo proprietario. In Italia il catasto è presente in due sezioni complementari:
Catasto dei terreni
Il Catasto dei terreni, è entrato in funzione (conservazione) nel 1941, ed è aggiornato (conservato) dalla Seconda Sezione dell'Ufficio Tecnico Erariale (UTE), che ha sede nel capoluogo di provincia e dipende dal Dipartimento del Territorio del Ministero delle Finanze. Esso cataloga tutti i suoli agricoli, i fabbricati rurali al loro servizio, i terreni incolti, le strade pubbliche e le acque esenti da estimo, e, attraverso le mappe, offre una rappresentazione cartografica completa del territorio nazionale. Il catasto dei terreni può essere classificato in:
In base al Testo Unico approvato con il R.D. n. 1572 dell'8 ottobre 1931, le operazioni di formazione del catasto terreni sono essenzialmente quattro:
Formazione
Pubblicazione La Pubblicazione avviene al termine della prima fase di formazione, nel momento in cui vengono esposti all'albo di ciascun comune:
Attraverso questa fase viene consentito ai cittadini di produrre reclami per sanare gli errori riscontrati nei documenti pubblicati.
Attivazione Tale terza fase consiste nella correzione degli errori eventualmente riscontrati sia direttamente sia attraverso i suddetti reclami, aggiornando i documenti catastali nell'intestazione e nello stato dei beni oggetto di stima.
Conservazione A questo punto, il catasto si trova nella fase di conservazione che consiste nell'aggiornare gli archivi catastali ogni qualvolta si verificano variazioni di dati sia per quanto riguarda il possesso delle singole particelle (mutazioni soggettive), sia per quanto riguarda lo stato e il reddito delle stesse (mutazioni oggettive).
Con la circolare n. 44/E del 14 dicembre 2016, dell'Agenzia delle Entrate, viene illustrata la procedura Pregeo versione 10.6.0 – Apag 2.08, il programma di aggiornamento cartografico che riconosce automaticamente le variazioni catastali e la natura dell'atto a partire dalla proposta di aggiornamento, dall'estratto di mappa e dal modello per il trattamento dei dati censuari. Tale procedura è operativa a partire dal 19 dicembre 2016 e utilizzabile facoltativamente in alternativa alla precedente versione. Dal 29 aprile 2017 sarà invece possibile utilizzare solo la nuova versione Apag 2.03.
Nella circolare vengono elencati:
Le funzionalità di nuova istituzione facilitano la predisposizione degli atti di aggiornamento da parte dei tecnici professionisti. Catasto dei fabbricati
Il Catasto dei Fabbricati è l'inventario di tutte le costruzioni sia urbane che rurali. Esso rappresenta l'evoluzione del Nuovo Catasto Edilizio Urbano (N.C.E.U.) risalente al 1939 (L. 652/1939) che catalogava le costruzioni urbane ma non quelle rurali. Il passaggio dall'uno all'altro è infatti riconducibile solamente a nuove disposizioni normative in materia di accatastamento dei fabbricati, con la L. 133/1994 che ha istituito il catasto dei fabbricati chesi occupa ora di tutte le costruzioni, sia urbane che rurali.
Inoltre, il Catasto dei Fabbricati deve censire anche alcuni stabili che, non avendo un'attribuzione di reddito, vengono solo identificati:
Visto che il Regolamento del Catasto dei Fabbricati emanato nel 1998 dal Ministero delle Finanze ha ribadito che tutti gli stabili urbani e rurali devono essere censiti al Catasto dei Fabbricati, è necessario che debbano passarci tutte le costruzioni rurali già censite in precedenza al N.C.T. entro un periodo di transizione.
L'unità immobiliare urbana L'unità di misura di riferimento delle costruzioni a base di riferimento del catasto fabbricati è rappresentata dall'unità immobiliare urbana (U.I.U.) che deve avere un'autonomia di reddito e un'autonomia funzionale, che ha lo stesso significato della particella per il catasto terreni, ovvero “una porzione di fabbricato, un intero fabbricato od un insieme di fabbricati che, nello stato in cui si trova, è di per sé stesso utile e atto a produrre un reddito proprio”. Le unità immobiliari urbane corrispondenti a porzioni di fabbricato sono ad esempio gli appartamenti, i negozi o le autorimesse che, pur non occupando un fabbricato intero, possono produrre un reddito proprio. Le unità immobiliari urbane corrispondenti a interi fabbricati sono ad esempio ville, villini, scuole e alberghi. Le unità immobiliari urbane costituite da un insieme di fabbricati, infine, sono ad esempio le industrie e gli ospedali. L'identificazione di un'unità immobiliare urbana è costituita dalla successione dei seguenti identificativi:
Le fasi del Catasto dei fabbricati In base a quanto stabilito dalla Legge 1249/1939, il Catasto dei Fabbricati si compone essenzialmente in quattro fasi, in analogia con il Catasto dei Terreni:
In base alle suddette operazioni gli immobili vengono quindi suddivisi in categorie:
A1 Abitazioni di tipo signorile A2 Abitazioni di tipo civile A3 Abitazioni di tipo economico A4 Abitazioni di tipo popolare A5 Abitazioni di tipo ultrapopolari. A6 Abitazioni di tipo rurale A7 Abitazioni in villini A8 Abitazioni in ville A9 Castelli, palazzi di eminenti pregi artistici e storici A10 Uffici e studi privati A11 Abitazioni tipici dei luoghi B1 Collegi e convitti, ospizi, seminari, ricoveri, orfanotrofi, caserme B2 Ospedali, case di cura B3 Prigioni e riformatori B4 Uffici pubblici B5 Scuole, laboratori scientifici B6 Biblioteche, musei B7 Cappelle e oratori B8 Magazzini sotterranei C1 Negozi e botteghe C2 Magazzini e depositi C3 Laboratori C4 Locali per esercizi sportivi C5 Stabilimenti balneari C6 Stalle, scuderie, autorimesse C7 Tettoie
D1 Opifici D2 Alberghi e pensioni D3 Teatri, sale per concerti e spettacoli D4 Case di cura e ospedali privati D5 Istituti di credito, cambio e assicurazione D6 Fabbricati per esercizi sportivi a fini di lucro D7 Fabbricati per attività industriali D8 Fabbricati per attività commerciali D9 Edifici galleggianti e ponti privati a pedaggio E1 Stazioni di trasporto E2 Ponti comunali e provinciali a pedaggio E3 Fabbricati per esigenze pubbliche E4 Recinti per esigenze pubbliche E5 Fortificazioni E6 Fari, semafori, torri E7 Fabbricati per il culto E8 Fabbricati nei cimiteri E9 Edifici non compresi nelle altre categorie del gruppo E Di nuova istituzione è il gruppo F, che comprende edifici che non sono Unità immobiliari urbane, in quanto sono privi di reddito e non sono censibili nei gruppi precedenti: F/1 - Area urbana F/2 – Unità collabenti (diroccate, in disuso, ruderi, non utilizzate) F/3 – Unità in corso di costruzione F/4 – Unità in corso di definizione F/5 – Lastrici solari Inoltre sono state effettuate le seguenti modifiche sui gruppi A, B, D: - soppressione delle classi A/5 e A/6 e inserimento degli edifici corrispondenti nella categoria A/4 con classe più bassa; - soppressione della classe B/8 e inserimento degli edifici corrispondenti nel gruppo C; - istituzione delle classi D/10 (residence), D/11 (scuole private) e D/12 (posti barca). 2. Pubblicazione. A questo punto, i dati catastali rilevati vengono esposti all'albo comunale e possono essere contestati da parte di privati cittadini o della commissione censuaria comunale istituita in fase di formazione. 3. Attivazione. Consiste nell'istituzione di una serie di atti nel catasto dei fabbricati:
4. Conservazione Come per il catasto dei terreni, anche per quello dei fabbricati la fase di conservazione consiste nell'aggiornamento tecnico e giuridico degli atti, attraverso le seguenti operazioni:
Le visure catastali
La banca dati del catasto fabbricati, per ogni unità immobiliare, conserva le seguenti informazioni:
che possono essere consultate dal pubblico attraverso la richiesta di un documento denominato “misura catastale”, presso l'Ufficio dell'Agenzia del Territorio (ora accorpato nell'Agenzia delle Entrate). L'Agenzia delle Entrate, con il comunicato stampa del 9 novembre 2015, ha annunciato che è possibile consultare online, per le unità immobiliari classificate tra i Gruppi A, B e C, oltre ai dati identificativi dell'immobile e ai dati di classamento, anche la superficie catastale. Per il calcolo di detta superficie, l'Amministrazione ha utilizzato le istruzioni fornite dall'Allegato C del D.P.R. n. 138/1998, le quali stabiliscono che la superficie catastale è data dalla somma:
Nel calcolo della superficie catastale si deve tener conto anche dei seguenti elementi:
Per accedere alla visura catastaletelematica, come chiarito nella Circolare 28 settembre 2012 n. 4 dell'Agenzia del Territorio e Circolare 24 marzo 2017 n. 3/E dell'Agenzia delle Entrate, è necessario essere iscritti a Fisconline o al servizio Entratel, successivamente si dovrà accedere ai Servizi ipotecari e catastali – Consultazioni personali dal sito.
La Riforma del Catasto
Con la pubblicazione del Decreto Legislativo del 17 dicembre 2014, n. 198 in Gazzetta Ufficiale n. 9 del 13 gennaio 2015, entrano in vigore dal 28 gennaio 2015 le nuove regole per disciplinare la composizione, le attribuzioni e il funzionamento delle commissioni censuarie. Tale decreto è il primo che dà attuazione all'art. 2, comma 3, lettera a) della delega fiscale (Legge 11 marzo 2014), che prevede una serie di altri decreti per la concretizzazione della riforma del catasto. Con la Circolare n. 3 del 18.02.2015, l'Agenzia delle Entrate fornisce le prime indicazioni operative sulle nuove commissioni censuarie, sull'insediamento e sulle funzioni delle medesime, incaricate della rideterminazione delle tariffe d'estimo del Catasto e recentemente riordinate dal D.Lgs. n. 198/2014, in attuazione della Legge delega n. 23/2014.
Fino ad ora tali commissioni avevano funzioni importanti, ma di fatto, a causa del blocco delle nomine che avevano interessato la commissione censuaria centrale e molte delle provinciali, da alcuni anni avevano perso ormai di significato. Ora, invece, torneranno a funzionare. A livello locale, le commissioni censuarie saranno 106, e composte da sei membri effettivi e sei supplenti nominati dal Presidente del Tribunale nella cui circoscrizione ha sede la commissione, sulla base di un elenco di designazioni effettuate dall'Agenzia, dall'ANCI e dal Prefetto, di cui due rappresentanti dell'Agenzia delle Entrate, uno degli Enti locali, tre di professionisti tecnici, docenti qualificati ed esperti di statistica e di econometria.
Ai membri delle sezioni si aggiunge inoltre il Presidente della commissione, nominato anch'esso dal Presidente del tribunale, tra i magistrati ordinari o amministrativi, o tra i Presidenti o i Presidenti di sezione di Commissione tributaria provinciale diverse da quella competente. Il procedimento di nomina, una volta avviato, dovrebbe terminare in novanta giorni: sessanta giorni sono infatti concessi per la presentazione degli elenchi, a seguito della ricezione dei quali il Presidente del tribunale dovrà procedere alla scelta nel termine di trenta giorni, comunicando poi l'elenco definitivo al Direttore regionale, competente della nomina. Sarà sempre su segnalazione del Direttore regionale dell'Agenzia che il Presidente del tribunale potrà disporre lo scioglimento delle commissioni censuarie locali e il rinnovo della totalità dei relativi membri, laddove le stesse non si riuniscano o non deliberino nei termini previsti. La carica di Presidente e di componente delle commissioni censuarie dura cinque anni e non è rinnovabile. Ogni commissione è suddivisa in tre sezioni: catasto dei terreni, catasto urbano e revisione del sistema estimativo del catasto fabbricati, con possibilità di modificare il numero di sezioni, anche in relazione allo stato di attuazione della riforma.
La Commissione censuaria centrale ha sede a Roma, anch'essa suddivisa in tre sezioni come le commissioni locali, ed è composta da 25 membri effettivi e da 21 supplenti, (di cui quattro di diritto, che sono i Direttori, rispettivamente, dell'Agenzia, del Catasto, dell'OMI e della Pubblicità Immobiliare e Affari Legali) presieduti da un magistrato di Cassazione. È previsto che facciano parte di tutte le sezioni un ingegnere dirigente dell'Agenzia, un magistrato ordinario, uno amministrativo ed due componenti dell'ANCI. Per ogni singola sezione, invece, è prevista la presenza di un docente universitario di estimo rurale (per la sezione terreni), di estimo urbano (per la sezione urbana) e di statistica ed econometria (per la sezione di riforma), proposti dal Ministero dell'istruzione. La nomina, al termine del procedimento di designazione avviato su impulso del Direttore dell'Agenzia,è effettuata con decreto Presidente della Repubblica su proposta del Ministero dell'Economia e previa delibera del Consiglio dei ministri.
Le funzioni delle suddette commissioni saranno di riprendere le attività di gestione delle revisioni dei quadri tariffari estimali e di validazione degli algoritmi che definiranno questi valori e rendite, unità per unità. A tale fine, l'Agenzia delle Entrate, dopo che sarà approvato un decreto sulle funzioni statistiche, individuerà il “valore medio di mercato” per ogni “microzona” e per ogni tipologia immobiliare. A questo valore verranno applicati dei coefficienti che terranno conto, tra l'altro, dell'ubicazione, dell'epoca di costruzione e del grado di finitura. I coefficienti funzioneranno sulla base di un algoritmo che definirà il valore unitario del metro quadrato. Le commissioni censuarie locali saranno chiamate a validare queste funzioni statistiche. La fase conclusiva dell'iter sarà l'attribuzione del valore patrimoniale medio stabilito, attraverso gli algoritmi, sulla base del valore di mercato e la nuova rendita che sarà ancorata al valore locativo. I soggetti che volessero contestare gli importi attribuiti, potranno farlo avvalendosi dello strumento dell'autotutela presso gli uffici dell'Agenzia delle Entrate o presentare un ricorso al giudice tributario. Le questioni legate alla legittimità saranno di competenza del TAR. Dal 1° giugno 2015 è obbligatorio trasmettere telematicamente gli atti di aggiornamento catastali tramite il Modello Unico Informatico Catastale (MUIC). I soggetti interessati dalla novità introdotta dal Provvedimento n. 35112/2015 dell'Agenzia delle Entrate sono i professionisti iscritti agli Ordini e Collegi professionali abilitati alla predisposizione e presentazione degli atti di aggiornamento catastale (architetti, ingegneri, geometri, ecc.).
Gli atti a cui il Provvedimento si riferisce sono:
L'Agenzia delle Entrate (Provvedimento n. 102627/2015), con l'intento di semplificare l'utilizzo del servizio telematico, ha previsto la possibilità di effettuare il pagamento dei tributi tramite delle somme versate preventivamente da parte degli Ordini e Collegi sul conto corrente unico nazionale previsto dal provvedimento del Direttore dell'Agenzia del Territorio 2 marzo 2007. In sostanza dal 15 settembre 2015 gli Ordini e Collegi possono effettuare versamenti preventivi sul c/c unico nazionale per il pagamento dei tributi dovuti da parte dei professionisti iscritti al proprio Ordine o Collegio professionale, che utilizzano il MUIC. Tali versamenti sono effettuati tramite il portale SISTER (Sistema telematico Territorio), ma è necessario per l'utilizzazione del servizio stipulare un accordo con l'Agenzia, mediante il quale sono definiti gli aspetti tecnici e di sicurezza per la gestione dei sistemi informativi.
Le somme versate sono rese disponibili all'Ordine ovvero Collegio sul sistema telematico per l'utilizzo da parte dei professionisti iscritti ai relativi albi, che effettuano specifica opzione per l'adozione delle modalità di pagamento di cui al provvedimento in oggetto. Avvisi di accertamento e Modello F24
A partire dal 1° giugno 2015 il modello F24 dovrà essere utilizzato per versare le somme dovute a seguito di avvisi di accertamento per inosservanza della normativa catastale, prodotti dopo questa data (Provvedimento n. 41186/2015). Il pagamento dovrà essere effettuato per:
I codici tributi sono stati istituiti dalla Risoluzione n. 50/E/2015.
A seguito della Risoluzione n. 66/E/2015 anche gli enti pubblici possono utilizzare il modello F24EP (Enti Pubblici) per il versamento delle somme derivanti da:
Riferimenti
Normativi
Giurisprudenza
Prassi
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