Sonia Pucci
27 Dicembre 2016

Il catasto rappresenta l'inventario dei beni immobili esistenti sul territorio nazionale e costituisce l'insieme degli atti e registri contenenti i risultati di operazioni di accertamento, di misurazione e di stima degli stessi. La sua finalità è quella di determinare la consistenza e la rendita dei beni immobili, nonché la loro destinazione d'uso, il grado di produttività, i relativi redditi, e di d'individuare i soggetti ai quali i beni stessi appartengono.
Inquadramento

Il catasto ha essenzialmente tre tipi di funzioni:

  • la funzione tributaria, ai fini dell'applicazione dell'imposta in base alla capacità dei beni immobili di produrre reddito;
  • la funzione giuridica, che consiste nella possibilità di dotare i documenti catastali di valore giuridico (probatorietà), ossia della possibilità che con i documenti catastali possano essere giuridicamente comprovati i diritti registrati nel catasto;
  • la funzione civile, al fine di accertare la proprietà – o altro titolo – sui beni stessi.

Affinché siano garantite tali mansioni, è necessario un costante aggiornamento, in particolare, in ipotesi di modificazione dell'intestazione deve essere obbligatoriamente chiesta la voltura catastale, perché il bene sia trasferito dalla partita del precedente a quella del nuovo proprietario.

In Italia il catasto è presente in due sezioni complementari:

  • catasto dei Terreni,
  • catasto dei Fabbricati.
Catasto dei terreni

Il Catasto dei terreni, è entrato in funzione (conservazione) nel 1941, ed è aggiornato (conservato) dalla Seconda Sezione dell'Ufficio Tecnico Erariale (UTE), che ha sede nel capoluogo di provincia e dipende dal Dipartimento del Territorio del Ministero delle Finanze.

Esso cataloga tutti i suoli agricoli, i fabbricati rurali al loro servizio, i terreni incolti, le strade pubbliche e le acque esenti da estimo, e, attraverso le mappe, offre una rappresentazione cartografica completa del territorio nazionale.

Il catasto dei terreni può essere classificato in:

  • descrittivo: in quanto fornisce varie notizie sugli immobili censiti senza, però compiere alcun rilievo planimetrico;
  • geometrico: poiché si basa sulla rappresentazione planimetrica dei beni censiti: catasti per masse di colture, per singole proprietà e particellari a seconda che il rilievo topografico mostri le suddivisioni colturali dei terreni, la ripartizione della proprietà o la suddivisione in particelle.

In evidenza: particella

La particella è una porzione continua di terreno situata nello stesso Comune e foglio di mappa, appartenente ad un unico possessore ed assoggettata ad un'unica specie di coltura (qualità) con uniforme grado di produttività (classe).

La particella è detta anche numero o numero di mappa, o anche mappale, in quanto rappresenta all'interno del foglio di mappa, una porzione di terreno o fabbricato, oppure terreno e fabbricato insieme "graffati" (contrassegnati da un particolare segno del tipo "S" detto "graffetta") distinti da una parte zebrata o più scura che rappresenta il fabbricato, annesso alla parte bianca che rappresenta la corte o terreno, formando una sola particella.

In base al Testo Unico approvato con il R.D. n. 1572 dell'8 ottobre 1931, le operazioni di formazione del catasto terreni sono essenzialmente quattro:

Formazione

  • Operazioni topografiche: operazioni preliminari di delimitazione e terminazione; operazioni di rilevamento (rilievo sul terreno, disegno della mappa, calcolo delle aree). Tali rilevazioni permettono di individuare la configurazione e l'estensione delle particelle catastali al fine di rappresentarle in una mappa planimetrica. Nella mappa, inoltre, sono raffigurate anche le strade pubbliche, le piazze, le ferrovie, i laghi, i corsi d'acqua ecc. che, non essendo particelle, sono prive di numerazione. Le particelle, o mappali, vengono contraddistinte da un numero arabo in progressione da nord a sud e da ovest a est. La mappa del catasto terreni è costituita da più fogli, ognuno dei quali misura 100 x 70 cm, distinti, per ciascun Comune.
  • Operazioni di stima (definizione degli estimi). Per realizzare queste operazioni, il territorio nazionale è stato suddiviso in zone economico-agrarie e queste in circoli censuari. In ogni circolo è stato individuato un comune tipo (o comune di studio), entro il quale sono state scelte alcune aziende di studio nelle quali sono state condotte le indagini per la determinazione degli estimi. Le operazioni di stima consistono nelle seguenti fasi:
  1. Qualificazione: in ciascun Comune vengono distinte le qualità di coltura presenti (seminativo, seminativo irriguo, prato, prato irriguo, giardino, orto, vigneto, frutteto, ecc.);
  2. Classificazione: ciascuna qualità di coltura viene suddivisa in tante classi in base ai gradi della rispettiva produttività (la 1° classe è la più produttiva);
  3. Classamento: consiste nell'assegnare a ciascuna particella del comune la qualità e la classe che le competono;
  4. Formazione delle tariffe d'estimo: consiste nella stima dei redditi imponibili: il Reddito Dominicale (R.D.) e il Reddito Agrario (R.A.) pertinenti a un ettaro di ciascuna qualità e classe di coltura (tariffe d'estimo). La tariffa, moltiplicata per la superficie catastale, fornisce la rendita imponibile di una data particella.

Pubblicazione

La Pubblicazione avviene al termine della prima fase di formazione, nel momento in cui vengono esposti all'albo di ciascun comune:

  • la mappa particellare (quadro d'unione e tutti i singoli fogli del comune);
  • la tavola censuaria (elenco progressivo delle particelle numerate, riportante, per ognuna, superficie, qualità, classe di produttività, redditi dominicale ed agrario);
  • l'estratto partitario (che indica per ogni ditta catastale le particelle che le competono;
  • il quadro generale delle qualità, classi e tariffe del comune;
  • le schedine di collegamento con il NCEU (che descrivono come un fabbricato è censito al catasto urbano).

Attraverso questa fase viene consentito ai cittadini di produrre reclami per sanare gli errori riscontrati nei documenti pubblicati.

Attivazione

Tale terza fase consiste nella correzione degli errori eventualmente riscontrati sia direttamente sia attraverso i suddetti reclami, aggiornando i documenti catastali nell'intestazione e nello stato dei beni oggetto di stima.

Conservazione

A questo punto, il catasto si trova nella fase di conservazione che consiste nell'aggiornare gli archivi catastali ogni qualvolta si verificano variazioni di dati sia per quanto riguarda il possesso delle singole particelle (mutazioni soggettive), sia per quanto riguarda lo stato e il reddito delle stesse (mutazioni oggettive).

In evidenza: Voltura catastale

La voltura catastale consente di evidenziare negli atti catastali le variazioni (soggettive) che avvengono nel possesso dei beni fondiari a seguito di operazioni di compravendita, donazione, successione, ecc., attraverso lo scarico dalla ditta catastale di provenienza ed il carico a quella/e di destinazione.
Qualora il trasferimento abbia ad oggetto una particella frazionata, le parti interessate devono produrre il corrispondente tipo di frazionamento, affinché possano essere individuate le particelle derivate da quella originaria.

Con la circolare n. 44/E del 14 dicembre 2016, dell'Agenzia delle Entrate, viene illustrata la procedura Pregeo versione 10.6.0 – Apag 2.08, il programma di aggiornamento cartografico che riconosce automaticamente le variazioni catastali e la natura dell'atto a partire dalla proposta di aggiornamento, dall'estratto di mappa e dal modello per il trattamento dei dati censuari. Tale procedura è operativa a partire dal 19 dicembre 2016 e utilizzabile facoltativamente in alternativa alla precedente versione. Dal 29 aprile 2017 sarà invece possibile utilizzare solo la nuova versione Apag 2.03.

In evidenza: l'origine di Progeo

Con il provvedimento del Direttore dell'Agenzia del Territorio 1° ottobre 2009, è stata attivata la procedura Progeo 10 con lo scopo di conseguire l'approvazione automatica degli atti di aggiornamento ed il contestuale aggiornamento dell'archivio cartografico e dell'archivio censuario del catasto terreni (CT).

Nella circolare vengono elencati:

  • i criteri da adottare per la scelta della macro categoria;
  • i criteri per la predisposizione del modello per il trattamento dei dati censuari;
  • le regole per la predisposizione di particolari atti di aggiornamento (mappali relativi ad ampliamenti di fabbricati già rappresentati in mappa, alla demolizione totale dei fabbricati e successiva ricostruzione, rappresentazione in mappa di piscine, atti di aggiornamento riguardanti costruzioni non abitabili o agibili e comunque di fatto non utilizzabili).

Le funzionalità di nuova istituzione facilitano la predisposizione degli atti di aggiornamento da parte dei tecnici professionisti.

Catasto dei fabbricati

Il Catasto dei Fabbricati è l'inventario di tutte le costruzioni sia urbane che rurali. Esso rappresenta l'evoluzione del Nuovo Catasto Edilizio Urbano (N.C.E.U.) risalente al 1939 (L. 652/1939) che catalogava le costruzioni urbane ma non quelle rurali. Il passaggio dall'uno all'altro è infatti riconducibile solamente a nuove disposizioni normative in materia di accatastamento dei fabbricati, con la L. 133/1994 che ha istituito il catasto dei fabbricati chesi occupa ora di tutte le costruzioni, sia urbane che rurali.

In evidenza: Fabbricato rurale

In base al Catasto dei Fabbricati, un fabbricato è rurale se
- è l'abitazione delle persone (e dei famigliari e conviventi a carico) addette alla coltivazione o alla custodia dei lavoratori, dei fondi e del bestiame;
- è un ricovero per animali;
- è una luogo di custodia di macchine e attrezzi;
- è un'opera volta alla protezione delle piante (esempio: serra) e alla conservazione dei prodotti agricoli e zootecnici (esempio: silos).

Inoltre, il Catasto dei Fabbricati deve censire anche alcuni stabili che, non avendo un'attribuzione di reddito, vengono solo identificati:

  • fabbricati in costruzione o in definizione,
  • costruzioni altamente degradate e che quindi non possono produrre reddito,
  • aree urbane,
  • lastrici solari.

Visto che il Regolamento del Catasto dei Fabbricati emanato nel 1998 dal Ministero delle Finanze ha ribadito che tutti gli stabili urbani e rurali devono essere censiti al Catasto dei Fabbricati, è necessario che debbano passarci tutte le costruzioni rurali già censite in precedenza al N.C.T. entro un periodo di transizione.

L'unità immobiliare urbana

L'unità di misura di riferimento delle costruzioni a base di riferimento del catasto fabbricati è rappresentata dall'unità immobiliare urbana (U.I.U.) che deve avere un'autonomia di reddito e un'autonomia funzionale, che ha lo stesso significato della particella per il catasto terreni, ovvero “una porzione di fabbricato, un intero fabbricato od un insieme di fabbricati che, nello stato in cui si trova, è di per sé stesso utile e atto a produrre un reddito proprio”.

Le unità immobiliari urbane corrispondenti a porzioni di fabbricato sono ad esempio gli appartamenti, i negozi o le autorimesse che, pur non occupando un fabbricato intero, possono produrre un reddito proprio.

Le unità immobiliari urbane corrispondenti a interi fabbricati sono ad esempio ville, villini, scuole e alberghi.

Le unità immobiliari urbane costituite da un insieme di fabbricati, infine, sono ad esempio le industrie e gli ospedali.

L'identificazione di un'unità immobiliare urbana è costituita dalla successione dei seguenti identificativi:

  • codice comunale,
  • numero del foglio di mappa,
  • numero della particella su cui è costruito il fabbricato,
  • numero del subalterno, che è l'elemento identificativo vero e proprio dell'UIU.

Le fasi del Catasto dei fabbricati

In base a quanto stabilito dalla Legge 1249/1939, il Catasto dei Fabbricati si compone essenzialmente in quattro fasi, in analogia con il Catasto dei Terreni:

1. Formazione che prevede altre tre operazioni:

  • Accertamento: individua l'unità immobiliare urbana denunciata e verifica l'esattezza dei dati toponomastici e gli indicativi dichiarati;
  • Rilevamento che consiste in tutte le operazioni di misura necessarie per disegnare una corretta planimetria dell'edificio e per determinarne l'esatta posizione sulla mappa:
  • Stima (qualificazione in categorie delle unità immobiliari urbane a seconda della destinazione ordinaria e permanente; classificazioni in classi: distinzione delle unità immobiliari urbane a seconda della capacità di reddito; classamento: attribuzione ad ogni unità immobiliare urbana della rispettiva categoria e classe, in base al confronto con l'unità immobiliare tipo di riferimento e con i quadri delle categorie e delle classi della zona censuaria a cui appartiene quella classata; determinazione delle tariffe: rendita e tariffe). Prima delle operazioni di qualificazione, classificazione e classamento, il territorio di ogni Comune viene suddiviso in zone censuarie (Z.C.), come parti di territorio aventi caratteristiche ambientali, socio-economiche, tendenza e apprezzamento del mercato immobiliare, tipo ed epoca delle costruzioni.

In base alle suddette operazioni gli immobili vengono quindi suddivisi in categorie:

  • Immobili a destinazione ordinaria (A, B, C)

A1 Abitazioni di tipo signorile

A2 Abitazioni di tipo civile

A3 Abitazioni di tipo economico

A4 Abitazioni di tipo popolare

A5 Abitazioni di tipo ultrapopolari.

A6 Abitazioni di tipo rurale

A7 Abitazioni in villini

A8 Abitazioni in ville

A9 Castelli, palazzi di eminenti pregi artistici e storici

A10 Uffici e studi privati

A11 Abitazioni tipici dei luoghi

B1 Collegi e convitti, ospizi, seminari, ricoveri, orfanotrofi, caserme

B2 Ospedali, case di cura

B3 Prigioni e riformatori

B4 Uffici pubblici

B5 Scuole, laboratori scientifici

B6 Biblioteche, musei

B7 Cappelle e oratori

B8 Magazzini sotterranei

C1 Negozi e botteghe

C2 Magazzini e depositi

C3 Laboratori

C4 Locali per esercizi sportivi

C5 Stabilimenti balneari

C6 Stalle, scuderie, autorimesse

C7 Tettoie

  • Immobili a destinazione speciale (D) e particolare (E)

D1 Opifici

D2 Alberghi e pensioni

D3 Teatri, sale per concerti e spettacoli

D4 Case di cura e ospedali privati

D5 Istituti di credito, cambio e assicurazione

D6 Fabbricati per esercizi sportivi a fini di lucro

D7 Fabbricati per attività industriali

D8 Fabbricati per attività commerciali

D9 Edifici galleggianti e ponti privati a pedaggio

E1 Stazioni di trasporto

E2 Ponti comunali e provinciali a pedaggio

E3 Fabbricati per esigenze pubbliche

E4 Recinti per esigenze pubbliche

E5 Fortificazioni

E6 Fari, semafori, torri

E7 Fabbricati per il culto

E8 Fabbricati nei cimiteri

E9 Edifici non compresi nelle altre categorie del gruppo E

Di nuova istituzione è il gruppo F, che comprende edifici che non sono Unità immobiliari urbane, in quanto sono privi di reddito e non sono censibili nei gruppi precedenti:

F/1 - Area urbana

F/2 – Unità collabenti (diroccate, in disuso, ruderi, non utilizzate)

F/3 – Unità in corso di costruzione

F/4 – Unità in corso di definizione

F/5 – Lastrici solari

Inoltre sono state effettuate le seguenti modifiche sui gruppi A, B, D:

- soppressione delle classi A/5 e A/6 e inserimento degli edifici corrispondenti nella categoria A/4 con classe più bassa;

- soppressione della classe B/8 e inserimento degli edifici corrispondenti nel gruppo C;

- istituzione delle classi D/10 (residence), D/11 (scuole private) e D/12 (posti barca).

2. Pubblicazione. A questo punto, i dati catastali rilevati vengono esposti all'albo comunale e possono essere contestati da parte di privati cittadini o della commissione censuaria comunale istituita in fase di formazione.

3. Attivazione. Consiste nell'istituzione di una serie di atti nel catasto dei fabbricati:

  • Schedario delle partite
  • Schedario dei possessori
  • Schedario dei numeri di mappa
  • Scheda planimetrica

4. Conservazione

Come per il catasto dei terreni, anche per quello dei fabbricati la fase di conservazione consiste nell'aggiornamento tecnico e giuridico degli atti, attraverso le seguenti operazioni:

  • domanda di voltura (per le variazioni soggettive);
  • dichiarazione di nuova costruzione;
  • variazione di fabbricati già accatastati.

In evidenza: Riclassamento immobili

L'Agenzia del Territorio, in base a quanto sancito dalla CTP di Roma con la sentenza n. 2564/02/15, quando opta per il riclassamento di un immobile deve spiegare dettagliatamente i motivi di questa scelta nell'atto notificato al contribuente, cosicché questo possa conoscere i presupposti del riclassamento. In particolare, riprendendo quanto stabilito dalla Corte di Cassazione (sentenza n. 2386/2014), la CTP ha disposto che l'Agenzia deve specificare se il classamento a unità immobiliare a destinazione ordinaria è dovuto:

- a trasformazioni specifiche subite dall'immobile: l'Agenzia deve indicare le trasformazioni edilizie intervenute;

- a una risistemazione dei parametri relativi alla microzona dell'immobile: l'Agenzia deve indicare l'atto attinente la revisione dei parametri relativi alla microzona.

Sul punto si è espressa anche la Commissione Tributaria Provinciale di Milano con sentenza del 15/05/2017 n. 5205, depositata il 01/09/2017, con la quale condannando il ricorrente, riconosceva all'Agenzia la possibilità di rideterminare la categoria dell'immobile, anche solo da un riscontro documentale (nel caso in esame quanto riportato su dichiarazioni Docfa) senza un effettivo sopralluogo. Modus operandi che, però, andrebbe in un certo senso contro le direttive impartite dalla Direzione centrale accertamento con la Circolare 16/E del 28 aprile 2016, nella quale ha invitato i verificatori nell'operare delle rettifiche circa il valore attribuibile ad un immobile di eseguire dei sopralluoghi al fine di acquisire conoscenza diretta dello stato dell'immobile. Ovviamente, l'analisi della DCA non riguardava la variazione catastale ma si ritiene estensibile anche a tale fattispecie la richiamata procedura.

Le visure catastali

La banca dati del catasto fabbricati, per ogni unità immobiliare, conserva le seguenti informazioni:

  • l'identificazione del bene (comune, foglio, mappale ed eventuale subalterno);
  • i dati toponomastici (via, numero civico, piano);
  • la destinazione d'uso (categoria);
  • il livello di redditività (classe);
  • la consistenza (vani per abitazioni e uffici, mc per scuole, uffici pubblici, ecc., mq per negozi, autorimesse, ecc.);
  • la rendita catastale;
  • i nominativi dei possessori e dei titolari di altri diritti reali,

che possono essere consultate dal pubblico attraverso la richiesta di un documento denominato “misura catastale”, presso l'Ufficio dell'Agenzia del Territorio (ora accorpato nell'Agenzia delle Entrate).

L'Agenzia delle Entrate, con il comunicato stampa del 9 novembre 2015, ha annunciato che è possibile consultare online, per le unità immobiliari classificate tra i Gruppi A, B e C, oltre ai dati identificativi dell'immobile e ai dati di classamento, anche la superficie catastale.

Per il calcolo di detta superficie, l'Amministrazione ha utilizzato le istruzioni fornite dall'Allegato C del D.P.R. n. 138/1998, le quali stabiliscono che la superficie catastale è data dalla somma:

  • della superficie dei vani principali e dai vani accessori a servizio diretto di quelli principali(es. bagni, corridoi, ripostigli);
  • della superficie dei vani accessori a servizio indiretto dei vani principali(es. soffitte, cantine), computata nella misura del:
  1. 50%, se collegate all'unità abitativa;
  2. 25%, se i vani accessori non sono comunicanti con quelli principali;
  • della superficie dei balconi e terrazze, computata nella misura del:
  1. 30% sino a 25 metri quadri di superficie e solo al 10% per la quota eccedente se comunicano con l'unità:
  2. 15% sino a 25 metri quadri di superficie e solo al 5% per la quota eccedente se non comunicano con l'unità.
  • della superficie delle aree scoperte o assimiliate di pertinenza esclusiva dell'unità immobiliare (es. giardini), nella misura del 10% fino alla superficie dei vani principali e accessoria servizio diretto e del 2% per la parte eccedente.
  • della superficie dei vani accessori a servizio diretto dei posti auto in misura pari al 50%.

Nel calcolo della superficie catastale si deve tener conto anche dei seguenti elementi:

  • La superficie si considera al lordo, cioè si computano anche:
  1. I muri interni e quelli perimetrali esterni per intero fino ad uno spessore massimo di 50 cm;
  2. I muri in comunione con l'unità immobiliare vicina nella misura del 50% fino ad uno spessore massimo di 25 cm.
  • i locali aventi altezza utile inferiore a un metro e mezzo non sono compresi nella superficie catastale.
  • la superficie degli elementi di collegamento verticale (es. scale) interni alle unità immobiliari sono computati in misura pari alla loro proiezione orizzontale, indipendentemente dal numero di piani collegati.

In evidenza: La superficie ai fini TARI
Nella visura catastale sarà anche riportata la superficie ai fini TARI, per consentire ai contribuenti di verificare i dati utilizzati dal Comune per il calcolo dell'imposta. La superficie ai fini TARI, per le sole destinazioni abitative, non tiene conto di balconi, terrazzi e altre aree scoperte di pertinenza.

Per accedere alla visura catastaletelematica, come chiarito nella Circolare 28 settembre 2012 n. 4 dell'Agenzia del Territorio e Circolare 24 marzo 2017 n. 3/E dell'Agenzia delle Entrate, è necessario essere iscritti a Fisconline o al servizio Entratel, successivamente si dovrà accedere ai Servizi ipotecari e catastali – Consultazioni personali dal sito.

La Riforma del Catasto

Con la pubblicazione del Decreto Legislativo del 17 dicembre 2014, n. 198 in Gazzetta Ufficiale n. 9 del 13 gennaio 2015, entrano in vigore dal 28 gennaio 2015 le nuove regole per disciplinare la composizione, le attribuzioni e il funzionamento delle commissioni censuarie.

Tale decreto è il primo che dà attuazione all'art. 2, comma 3, lettera a) della delega fiscale (Legge 11 marzo 2014), che prevede una serie di altri decreti per la concretizzazione della riforma del catasto.

Con la Circolare n. 3 del 18.02.2015, l'Agenzia delle Entrate fornisce le prime indicazioni operative sulle nuove commissioni censuarie, sull'insediamento e sulle funzioni delle medesime, incaricate della rideterminazione delle tariffe d'estimo del Catasto e recentemente riordinate dal D.Lgs. n. 198/2014, in attuazione della Legge delega n. 23/2014.

Fino ad ora tali commissioni avevano funzioni importanti, ma di fatto, a causa del blocco delle nomine che avevano interessato la commissione censuaria centrale e molte delle provinciali, da alcuni anni avevano perso ormai di significato. Ora, invece, torneranno a funzionare.

A livello locale, le commissioni censuarie saranno 106, e composte da sei membri effettivi e sei supplenti nominati dal Presidente del Tribunale nella cui circoscrizione ha sede la commissione, sulla base di un elenco di designazioni effettuate dall'Agenzia, dall'ANCI e dal Prefetto, di cui due rappresentanti dell'Agenzia delle Entrate, uno degli Enti locali, tre di professionisti tecnici, docenti qualificati ed esperti di statistica e di econometria.

Ai membri delle sezioni si aggiunge inoltre il Presidente della commissione, nominato anch'esso dal Presidente del tribunale, tra i magistrati ordinari o amministrativi, o tra i Presidenti o i Presidenti di sezione di Commissione tributaria provinciale diverse da quella competente.

Il procedimento di nomina, una volta avviato, dovrebbe terminare in novanta giorni: sessanta giorni sono infatti concessi per la presentazione degli elenchi, a seguito della ricezione dei quali il Presidente del tribunale dovrà procedere alla scelta nel termine di trenta giorni, comunicando poi l'elenco definitivo al Direttore regionale, competente della nomina.

Sarà sempre su segnalazione del Direttore regionale dell'Agenzia che il Presidente del tribunale potrà disporre lo scioglimento delle commissioni censuarie locali e il rinnovo della totalità dei relativi membri, laddove le stesse non si riuniscano o non deliberino nei termini previsti.

La carica di Presidente e di componente delle commissioni censuarie dura cinque anni e non è rinnovabile. Ogni commissione è suddivisa in tre sezioni: catasto dei terreni, catasto urbano e revisione del sistema estimativo del catasto fabbricati, con possibilità di modificare il numero di sezioni, anche in relazione allo stato di attuazione della riforma.

La Commissione censuaria centrale ha sede a Roma, anch'essa suddivisa in tre sezioni come le commissioni locali, ed è composta da 25 membri effettivi e da 21 supplenti, (di cui quattro di diritto, che sono i Direttori, rispettivamente, dell'Agenzia, del Catasto, dell'OMI e della Pubblicità Immobiliare e Affari Legali) presieduti da un magistrato di Cassazione.

È previsto che facciano parte di tutte le sezioni un ingegnere dirigente dell'Agenzia, un magistrato ordinario, uno amministrativo ed due componenti dell'ANCI. Per ogni singola sezione, invece, è prevista la presenza di un docente universitario di estimo rurale (per la sezione terreni), di estimo urbano (per la sezione urbana) e di statistica ed econometria (per la sezione di riforma), proposti dal Ministero dell'istruzione. La nomina, al termine del procedimento di designazione avviato su impulso del Direttore dell'Agenzia,è effettuata con decreto Presidente della Repubblica su proposta del Ministero dell'Economia e previa delibera del Consiglio dei ministri.

Le funzioni delle suddette commissioni saranno di riprendere le attività di gestione delle revisioni dei quadri tariffari estimali e di validazione degli algoritmi che definiranno questi valori e rendite, unità per unità.

A tale fine, l'Agenzia delle Entrate, dopo che sarà approvato un decreto sulle funzioni statistiche, individuerà il “valore medio di mercato” per ogni “microzona” e per ogni tipologia immobiliare. A questo valore verranno applicati dei coefficienti che terranno conto, tra l'altro, dell'ubicazione, dell'epoca di costruzione e del grado di finitura. I coefficienti funzioneranno sulla base di un algoritmo che definirà il valore unitario del metro quadrato. Le commissioni censuarie locali saranno chiamate a validare queste funzioni statistiche.

La fase conclusiva dell'iter sarà l'attribuzione del valore patrimoniale medio stabilito, attraverso gli algoritmi, sulla base del valore di mercato e la nuova rendita che sarà ancorata al valore locativo.

I soggetti che volessero contestare gli importi attribuiti, potranno farlo avvalendosi dello strumento dell'autotutela presso gli uffici dell'Agenzia delle Entrate o presentare un ricorso al giudice tributario. Le questioni legate alla legittimità saranno di competenza del TAR.

Modello Unico Informatico Catastale (MUIC)

Dal 1° giugno 2015 è obbligatorio trasmettere telematicamente gli atti di aggiornamento catastali tramite il Modello Unico Informatico Catastale (MUIC). I soggetti interessati dalla novità introdotta dal Provvedimento n. 35112/2015 dell'Agenzia delle Entrate sono i professionisti iscritti agli Ordini e Collegi professionali abilitati alla predisposizione e presentazione degli atti di aggiornamento catastale (architetti, ingegneri, geometri, ecc.).

Gli atti a cui il Provvedimento si riferisce sono:

  • tipi di frazionamento;
  • tipi mappali;
  • dichiarazioni per l'accertamento delle unità immobiliari urbane di nuova costruzione;
  • dichiarazioni di beni immobili non produttivi di reddito urbano, ivi compresi i beni comuni, e relative variazioni;
  • tipi mappali aventi anche funzione di tipi di frazionamento;
  • tipi particellari.

L'Agenzia delle Entrate (Provvedimento n. 102627/2015), con l'intento di semplificare l'utilizzo del servizio telematico, ha previsto la possibilità di effettuare il pagamento dei tributi tramite delle somme versate preventivamente da parte degli Ordini e Collegi sul conto corrente unico nazionale previsto dal provvedimento del Direttore dell'Agenzia del Territorio 2 marzo 2007. In sostanza dal 15 settembre 2015 gli Ordini e Collegi possono effettuare versamenti preventivi sul c/c unico nazionale per il pagamento dei tributi dovuti da parte dei professionisti iscritti al proprio Ordine o Collegio professionale, che utilizzano il MUIC. Tali versamenti sono effettuati tramite il portale SISTER (Sistema telematico Territorio), ma è necessario per l'utilizzazione del servizio stipulare un accordo con l'Agenzia, mediante il quale sono definiti gli aspetti tecnici e di sicurezza per la gestione dei sistemi informativi.

Le somme versate sono rese disponibili all'Ordine ovvero Collegio sul sistema telematico per l'utilizzo da parte dei professionisti iscritti ai relativi albi, che effettuano specifica opzione per l'adozione delle modalità di pagamento di cui al provvedimento in oggetto.

Avvisi di accertamento e Modello F24

A partire dal 1° giugno 2015 il modello F24 dovrà essere utilizzato per versare le somme dovute a seguito di avvisi di accertamento per inosservanza della normativa catastale, prodotti dopo questa data (Provvedimento n. 41186/2015). Il pagamento dovrà essere effettuato per:

  • tributi speciali catastali;
  • sanzioni amministrative, irrogate in attuazione delle disposizioni previste nell'ordinamento catastale;
  • interessi sui tributi speciali catastali;
  • imposta di bollo correlata ad adempimenti per accertamenti catastali;
  • spese di notifica di atti catastali;
  • oneri accessori per operazioni catastali;
  • recupero spese per volture.

I codici tributi sono stati istituiti dalla Risoluzione n. 50/E/2015.

Descrizione

Codice tributo

Tributi speciali catastali – accertamento catastale

T009

Sanzioni per mancati adempimenti catastali – accertamento catastale

T010

Interessi sui tributi speciali catastali - accertamento catastale

T011

Imposta di bollo - accertamento catastale

T012

Recupero spese per volture - accertamento catastale

T013

Oneri accessori per operazioni catastali - accertamento catastale

T014

Altre spese per operazioni catastali - accertamento catastale

T015

Spese di notifica di atti catastali

806T

A seguito della Risoluzione n. 66/E/2015 anche gli enti pubblici possono utilizzare il modello F24EP (Enti Pubblici) per il versamento delle somme derivanti da:

  • avvisi di accertamento per inosservanza della normativa catastale usufruendo degli stessi codici previsti per il modello F24;
  • tributi speciali catastali, interessi, sanzioni e oneri accessori per l'attribuzione d'ufficio della rendita presunta, utilizzando i codice istituiti dalla suddetta risoluzione.

Descrizione

Codice tributo

Tributi speciali catastali - rendita presunta

T001

Sanzione per mancato adempimento catastale – rendita presunta

T002

Interessi – rendita presunta

T003

Oneri accessori connessi alla determinazione della rendita presunta

T004

Tributi speciali catastali – accertamento catastale

T009

Sanzioni per mancati adempimenti catastali – accertamento catastale

T010

Interessi sui tributi speciali catastali – accertamento catastale

T011

Imposta di bollo – accertamento catastale

T012

Recupero spese per volture – accertamento catastale

T013

Oneri accessori per operazioni catastali – accertamento catastale

T014

Altre spese per operazioni catastali – accertamento catastale

T015

Spese di notifica di atti catastali

806T

Riferimenti

Normativi

  • Documento di Economia e Finanza 2016
  • D.Lgs. 17 dicembre 2014, n. 198
  • Art. 23-quater, D.L. 6 luglio 2012, n. 95
  • D.P.C.M. 14 giugno 2007
  • D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 300
  • D.P.R. 23 marzo 1998, n. 138
  • Art. 29, D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472
  • D.L. 26 maggio 1992, n. 298
  • D.P.R. 29 settembre 1973, n. 604
  • D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 650
  • Legge 1º ottobre 1969, n. 679
  • D.M. 4 dicembre 1961
  • Legge 2 febbraio 1960, n. 68
  • D.P.R. 1 dicembre 1949, n. 1142
  • D.L. 8 aprile 1948, n. 514
  • Legge 17 agosto 1941, n. 1043
  • R.D. 8 dicembre 1938, n. 2153
  • R.D. 8 ottobre 1931, n. 1572

Giurisprudenza

  • CTP Milano, sez. 12 sentenza 15 maggio 2017, n. 5205
  • Comm. Trib. Prov. Roma, 10 febbraio 2015
  • Cass. civ. sez. IV, 4 febbraio 2014, n. 2386
  • T.A.R. Lazio, 19 marzo 2010, n. 4312
  • T.A.R. Lazio, 15 maggio 2008, n. 4259

Prassi

  • Agenzia delle Entrate, Circolare 14 dicembre 2016, n. 44/E
  • Agenzia delle Entrate, Comunicato stampa 9 novembre 2015
  • Agenzia delle Entrate, Provvedimento 30 luglio 2015, n. 102627
  • Agenzia delle Entrate, Risoluzione 21 luglio 2015, n. 66/E
  • Agenzia delle Entrate, Circolare 13 maggio 2015, n. 50/E
  • Agenzia delle Entrate, Circolare 18 febbraio 2015, n. 3/E
  • Agenzia del Territorio, Circolare 7 agosto 2012, n. 2/T
  • Direzione Centrale Cartografia, Catasto e Pubblicità Immobiliare, Circolare 5 giugno 2001, n. 6
  • Agenzia del Territorio, Circolare 14 ottobre 1998, n. 239/T
  • Agenzia delle Entrate, Circolare 28 aprile 2016, n. 16/ E
  • Agenzia del Territorio, Circolare 28 settembre 2012, n. 4
  • Agenzia delle Entrate, Circolare 24 marzo 2017 n. 3/E
Sommario