18 Ottobre 2016

La plusvalenza, disciplinata in via generale dagli artt. 2425 e 2427 c.c. e art. 86 TUIR, rappresenta la differenza positiva tra il corrispettivo conseguito dalla vendita di un cespite, (o risarcimento ottenuto per la distruzione o il danneggiamento del bene) al netto degli oneri accessori di diretta imputazione, ed il costo non ammortizzato. Ai fini fiscali, la plusvalenza concorrerà a formare reddito d'impresa se realizzata: mediante cessione a titolo oneroso di immobilizzazioni; mediante cessione di beni strumentali da parte di società in stato di liquidazione;mediante riscossione di indennizzi per risarcimento danni subiti dai cespiti; mediante assegnazione dei beni (diversi da quelli individuati dall'art. 85, comma 1, TUIR) ai soci; mediante destinazione dei beni (diversi da quelli individuati dall'art. 85, comma 1, TUIR) a scopi diversi all'attività d'impresa. Un trattamento particolare, invece, è previsto dall'art. 87 del TUIR, per quanto riguarda le plusvalenze derivanti dalle cosiddette Participation Exemption, (Pex) il quale prevede che rispettate determinate condizioni queste siano esenti ai fini IRES per il 95% (per quanto riguarda i soggetti passivi IRPEF tale esenzione è pari al 50,28%, ai sensi dell'art. 58, co. 2 del TUIR).A seguito dell'abbassamento dell'aliquota IRES dal 27,50% al 24% a decorrere dal periodo di imposta 2017, si è reso necessario l'aggiornamento della percentuale di concorrenza alla formazione del reddito delle plusvalenze detenute da persone fisiche. La nuova misura stabilita con l'art. 2 del D. M. 26.05.2017 è del 58,14% per le plusvalenze realizzate a partire dall'1.1.2018. La novità, non riguarda i soggetti di cui all'art. 5 del Tuir; pertanto, le plusvalenze su partecipazioni Pex detenute da società di persone ed enti equiparati restano imponibili al 49,72%.
Inquadramento

Le plusvalenze sono componenti positivi di reddito, collocate nel Conto Economico del bilancio, derivanti da:

  • Cessione a titolo oneroso di immobilizzazioni materiali, immateriali, finanziarie ad un valore superiore rispetto al loro valore contabile;
  • Indennizzi ricevuti (ad esempio da assicurazioni) per perdita o danneggiamento dei beni di valore superiore rispetto al loro valore residuo;
  • Assegnazioni ai soci o ad attività estranee a quella d'impresa per un valore superiore al loro valore residuo.

In evidenza: Plusvalenza Assegnazioni, cessioni ed estromissioni agevolate ex art. 1 commi 115-121 L. 208/2015

La legge di stabilità 2016 (L. 208/2015) all'art. 1 commi 115 – 121 ha previsto che nel caso di assegnazioni e cessioni di beni poste in essere dalle società nei confronti dei soci entro il 30 Settembre 2016 (se soddisfatte determinate condizioni), o di estromissione di beni immobili dell'imprenditore individuale eseguita entro il 31 maggio 2016 (termini che potrebbero essere modificati dalla prossima Legge di Bilancio), sulla, eventuale, plusvalenza, derivante dalla differenza tra il valore attribuito al bene ed il suo valore netto contabile, fosse applicata un'imposta sostitutiva in luogo delle imposte sui redditi ed Irap.

Tale termine è stato modificato dall'art. 1, co. 565 della Legge di Stabilità 2017 (L. 232/2016), il quale sancisce che le disposizioni dell'art. 1, commi da 115 a 120, della Legge 28 dicembre 2015, n. 208, si applicano anche alle assegnazioni, trasformazioni e cessioni poste in essere successivamente al 30 settembre 2016 ed entro il 30 settembre 2017. I versamenti rateali dell'imposta sostitutiva sono effettuati, rispettivamente, entro il 30 novembre 2017 ed entro il 16 giugno 2018.

Sul punto è intervenuta l'Agenzia delle Entrate con la Circolare 26/E/2016, prima, e con la Circolare 37/E/2016, poi, chiarendo definitivamente che le plusvalenze così generate, seppur risultanti nel conto economico, non hanno rilevanza fiscale per il loro intero ammontare in quanto scontano, già, l'imposta sostitutiva.

Inoltre, come precisato, dall'Agenzia delle Entrate con la Risoluzione n. 66/E/2017 tramite l'istituto della trasformazione agevolata in società semplice, non è possibile ridurre l'importo delle plusvalenze sulle assegnazioni agevolate sulle quali è applicabile un'imposta sostitutiva ex art. 1, commi da 115 a 120 della Legge di Stabilità 2016. Infatti, l'AdE, coerentemente a quanto previsto in sede di assegnazione dei beni ai soci, ritiene che, anche in sede di trasformazione agevolata di cui sopra, la minusvalenza realizzata sugli immobili non assuma rilevanza fiscale.

In base alla loro origine possono essere distinte in:

  • Plusvalenze ordinarie se derivanti dalla cessione di beni, rientranti nella gestione caratteristica dell'impresa, che hanno esaurito la loro utilità;
  • Plusvalenze straordinarie se derivanti da cessioni di beni nell'ambito di operazioni di ristrutturazione aziendale o riconversione produttiva o comunque di beni non impiegati direttamente nell'attività caratteristica dell'azienda.
Determinazione della plusvalenza

La plusvalenza viene determinata, in via generale, come differenza tra il valore contabile del bene ceduto ed il prezzo di vendita (corrispettivo conseguito o risarcimento ottenuto per la perdita o il danneggiamento del bene).

Perché si possa parlare di plusvalenza, anziché di minusvalenza, è necessario che il prezzo di vendita sia superiore al valore contabile.

Si precisa che non danno mai luogo a realizzo di plusvalenze le prestazioni di servizi e la cessione di beni in sede di concordato preventivo, comprese quelle relative alle rimanenze e al valore dell'avviamento.

Il valore contabile, nel caso di immobilizzazioni materiali ed immateriali, essendo cespiti soggetti ad ammortamento, sarà dato:

Costo storico (d'acquisto o produzione) –

Fondo ammortamento =

Valore contabile

In evidenza: Esempio determinazione plusvalenza ordinaria da cessione attrezzatura

Ipotizziamo che la società ABC SRL dismetta, attraverso una cessione a titolo oneroso, un'attrezzatura a causa di deterioramento tecnologico - acquistata ad € 15.000 + IVA ed ammortizzata per € 10.000 - per € 8.000 + IVA.

Prezzo di vendita (al netto di IVA) € 8.000 -

Costo storico (prezzo d'acquisto al netto dell'IVA) € 15.000 –

Fondo ammortamento € 10.000 =

Valore contabile € 5.000 =

Plusvalenza ordinaria € 3.000

Il valore contabile, nel caso di immobilizzazioni finanziarie, le quali non soggette ad ammortamento, è dato dal costo d'acquisto o dal fair value o dal valore determinato secondo il criterio del patrimonio netto.

In evidenza: Esempio determinazione plusvalenza da cessione di titoli

Ipotizziamo che la società ABC SRL ceda dei titoli negoziati su mercati regolamentati, esposti tra le immobilizzazioni finanziarie, il cui valore è € 5.000 e prezzo di vendita è € 8.000.

Prezzo di vendita € 8.000 -

Valore contabile € 5.000 =

Plusvalenza € 3.000

Nell'ipotesi, invece, di assegnazione del bene ai soci o destinazione ad attività diverse rispetto a quella dell'impresa, la plusvalenza sarà determinata dalla differenza tra il valore normale (cioè il prezzo mediamente praticato per beni simili sul libero mercato) ed il valore contabile.

Nel caso di autoconsumo di beni strumentali, occorre considerare la differenza tra il valore normale in luogo del corrispettivo conseguito e il valore fiscalmente riconosciuto.

Infine, le plusvalenze per cessione di immobilizzazioni finanziarie vengono determinate dalla differenza tra il prezzo di vendita ed il valore fiscalmente riconosciuto.

CALCOLO PLUSVALENZA

Plusvalenza da cessioni a titolo oneroso

Prezzo di vendita – Valore contabile

Plusvalenza da indennizzo

Premio ricevuto – Valore contabile (se il risarcimento è relativo ad un danno parziale la plusvalenza dovrà essere calcolata in proporzione alla parte danneggiata)

Plusvalenze per assegnazione ai soci o attività estranee all'azienda

Valore normale – Valore contabile

Plusvalenze da cessioni di immobilizzazioni finanziarie

Prezzo di vendita – Valore fiscalmente riconosciuto

Trattamento fiscale plusvalenze patrimoniali

L'art. 86 del D.P.R. n. 917/86 dispone, in via generale, che le plusvalenze derivanti da cessioni a titolo oneroso o da indennizzi concorrono a formare reddito d'impresa nell'esercizio in cui sono state generate, salvo la possibilità per il contribuente di optare, in sede di dichiarazione dei redditi (e nel solo caso in cui tale bene sia stato posseduto per almeno 3 anni) per una tassazione rateale, facendo concorrere l'ammontare del maggior valore alla formazione della base imponibile IRES e IRPEF in rate costanti per non più di 5 esercizi (compreso quello in cui è realizzata).

In evidenza: Esempio di rateizzazione

La società ABC SRL nell'anno 20XX realizza una plusvalenza da cessione a titolo oneroso di un'attrezzatura di € 6.000.

a) Bene posseduto da solo un anno

La plusvalenza concorrerà interamente a formare reddito d'impresa 20XX

b) Bene posseduto da 3 anni:

  • Non opta per la tassazione

La plusvalenza concorrerà interamente a formare reddito d'impresa 20XX

  • Opta per la tassazione rateale in 3 esercizi

La plusvalenza verrà suddivisa in 3 rate:

  1. € 2.000 concorreranno a formare reddito del 20XX;
  2. € 2.000 concorreranno a formare reddito del 20XX (+1);
  3. € 2.000 concorreranno a formare reddito del 20XX (+2).
  • Opta per la tassazione rateale in 5 esercizi

La plusvalenza verrà suddivisa in 5 rate:

  1. € 1.200 concorreranno a formare reddito del 20XX;
  2. € 1.200 concorreranno a formare reddito del 20XX (+1);
  3. € 1.200 concorreranno a formare reddito del 20XX (+2);
  4. € 1.200 concorreranno a formare reddito del 20XX (+3);
  5. € 1.200 concorreranno a formare reddito del 20XX (+4).

Perché sia possibile rateizzare la tassazione della plusvalenza, come detto in precedenza, è necessario che il periodo di possesso del bene ceduto sia almeno pari a 3 anni ininterrotti, partendo dal primo giorno successivo alla data d'acquisto e se il terzo anno si concludesse in un giorno festivo si dovrebbe considerare il primo giorno non festivo successivo utile (nel caso di società sportive professionali il periodo di possesso è pari ad un anno).

In evidenza: Immobilizzazioni finanziarie e beni in leasing riscattati

Per le immobilizzazioni finanziarie (diverse dalle PEX) ed i beni in leasing riscattati, il computo del periodo di possesso per poter riconoscere al contribuente di usufruire della tassazione rateale, è diverso dai normali beni, infatti:

  • Per le immobilizzazioni finanziarie il TUIR, all'ultimo periodo del comma 4 dell'art. 86, prevede la necessità della loro iscrizione nell'attivo immobilizzato dello Stato Patrimoniale, almeno negli ultimi tre esercizi;
  • Per i beni in leasing riscattati, il periodo di possesso dei 3 anni considera anche il periodo in cui erano in locazione finanziaria (Risoluzione Agenzia Entrate n. 379/E del 2007)
Casi particolari

Il Testo Unico sulle imposte dei redditi prevede anche dei gradi di imponibilità diverse per le plusvalenze derivanti dalla cessione di particolari tipologie di beni.

Il D.M. 26 maggio 2017, a seguito della riduzione dell'aliquota IRES con decorrenza dal periodo d'imposta 2017, ha riallineato le percentuali di partecipazione al reddito degli utili e delle plusvalenze.

Infatti, l'art. 2 del suddetto Decreto dispone che agli effetti dell'art. 58, co. 2 del TUIR le plusvalenze realizzate a decorrere dall'1 gennaio 2018 non concorrono alla formazione del reddito imponibile, in quanto esenti, nella misura del 41,86% del loro ammontare.

Inoltre, l'art. 3 dispone che agli effetti dell'applicazione dell'art 68, co. 3 del Tuir, le plusvalenze realizzate a decorrere dall'1 gennaio 2018 concorrono alla formazione del reddito imponibile per il 58,14% del loro ammontare. Resta ferma la misura del 49,72% per le plusvalenze derivanti da atti di realizzo posti in essere fino all'31 dicembre 2017, ma i cui corrispettivi siano in tutto o in parte percepiti a decorrere dalla stessa data.

Infine le disposizioni di cui sopra non si applicano ai redditi prodotti in forma associata di cui all'art. 5 del TUIR.

Tipologia di bene

Caratteristiche

Imponibilità

Participation exemption (PEX)

Sono partecipazioni in società di capitali e/o di persone (escluse quelle semplici) che:

  • Sono possedute da almeno 12 mesi;
  • Sono iscritte tra le immobilizzazioni finanziarie;
  • Sono relative a società fiscalmente residenti in uno Stato o territorio diversi da quelli a fiscalità privilegiata;
  • Sono relative a società che svolgono attività commerciale ai sensi dell'art. 55 del D.P.R. 917/86.

Per i soggetti passivi IRES la plusvalenza è imponibile per il 5% del suo ammontare; (art. 87 comma 1 TUIR), non modificata dal D.M. 26 maggio 2017.

Per i soggetti passivi IRPEF, dal 2018, la plusvalenza è imponibile:

- per il 49,72% del suo ammontare nel caso di società di persone (non modificata dal DM MEF 26 maggio 2017);

- per il 58,14% del suo ammontare nel caso di imprenditori individuali.

Beni deducibilità ridotta

Sono quei beni per i quali la normativa fiscale non ammette l'intera deducibilità del costo, ad esempio autovetture, cellulari, o altri beni utilizzati ad uso promiscuo.

La plusvalenza determinata sarà imponibile, ai fini dell'imposta sui redditi, nella stessa misura in cui è deducibile il costo (art. 164 comma 2 TUIR).

Beni in permuta

Sono quei beni strumentali che l'azienda acquista dando in cambio un altro bene, pagando in denaro, eventualmente, solo la differenza.

La plusvalenza è data dall'eventuale conguaglio in denaro pagato per il bene ricevuto, e sarà imponibile ai sensi del co. 4 art. 86 TUIR (art. 86 comma 2 TUIR).

Beni assegnati ai sensi dell'art. 86 TUIR comma 1 lett. c)

Sono quei beni assegnati ai soci o destinati a scopi diversi da quelli aziendali.

La plusvalenza determinata non potrà essere rateizzata.

Effetti della tassazione rateale delle plusvalenze sulla contabilità

La scelta di rendere tassabile la plusvalenza generata in più esercizi ha degli effetti non solo da un punto di vista fiscale, ma incide anche sul reddito di bilancio redatto ai fini civilistici, in quanto comporta la generazione di imposte differite.

Infatti, ai sensi del principio contabile contenuto nell'OIC 25 sulle imposte sui redditi nel caso dovessero emergere delle differenze temporanee tra il reddito determinato secondo la normativa civilistica e quella fiscale, dovranno essere rilevate imposte anticipate e/o differite in base alla natura di tale differenza.

Nel caso in esame, si rileveranno imposte differite nella misura del 24,00%, rimandando ad esercizi futuri la tassazione della plusvalenza (componente positivo di reddito).

Scritture Contabili

Esempio: La società ABC SRL il 13 novembre 20XX realizza una plusvalenza ordinaria da cessione a titolo oneroso di un'attrezzatura acquistata ad € 150.000 + IVA (ammortizzata per € 100.000) ad € 56.000 + IVA.

Prezzo di vendita € 56.000 -

Costo storico € 150.000 –

Ammortamento € 100.000

Valore contabile € 50.000

PLUSVALENZA € 6.000

Contabilmente dovranno rilevarsi le seguenti scritture:

13/11/20XX

S.P.B) II3

F.do Amm.to Attrezzature a Attrezzature

€ 100.000,00

13/11/20XX

S.P. C) II.1

Crediti v/Clienti a Diversi

€ 68.320,00

C.E. A) 5

Plusvalenze

€ 6.000,00

S.P B) II 3

Attrezzature

€ 50.000,00

S. P. D) 12

IVA c/vendite

€ 12.320,00

La società decide di rateizzare questo maggior valore in 5 esercizi, quindi al reddito imponibile di ciascun esercizio aggiungerà la rata di plusvalenza pari a € 1.200.

Ipotizzando che la plusvalenza rappresenti l'unico reddito imponibile, applicando l'imposta del 24% (a decorrere dal periodo d'imposta 2017, IRES è scesa dal 27,5% al 24%, pertanto questa rimane invariata per il periodo d'imposta 2016 Redditi 2017) il debito v/ Erario sarà pari a € 288.

6.000*24%

= 1.440/5

=288

31/12/20XX

C.E. 20

S.P.D) 12

Imposte correnti a Debiti v/Erario

€ 288,00

Inoltre bisognerà rilevare le imposte differite da rinviare ai prossimi esercizi, il cui ammontare è dato dal prodotto del residuo imponibile e la percentuale d'imposta (4.800,00 * 27,50%)

6.000/5

= (1.200*4)*24%

=288

31/12/20XX

C.E. 20 b)

S.P. B) 2

Imposte differite a F.do imposte differite

€ 1.152,00

Nei 4 esercizi successivi dovrà essere stornato un fondo imposte differite in diminuzione delle imposte sul reddito d'esercizio

31/12/20XX (+1)

S.P. B) 2

C.E. 20

F.do imposte differite a Imposte differite

€ 288,00

Plusvalenze da cessione di attività finanziarie realizzate da persone fisiche non imprenditori

La generazione di plusvalenze non riguarda esclusivamente i contribuenti che svolgono attività imprenditoriale, ma, ai sensi degli artt. 67 e 68 TUIR, possono derivare anche dalla cessione di:

- partecipazioni qualificate e non;

- obbligazioni;

- altri strumenti di natura finanziaria

da parte persone fisiche, non imprenditori.

In linea generale, la plusvalenza – determinata come (differenza tra il corrispettivo pattuito ed il costo d'acquisto (al lordo degli oneri accessori) – sarà rilevante ai fini fiscali, come chiarito nella Circolare 24 Giugno 1998 n. 165/E, nel momento in cui si perfeziona la cessione dell'attività finanziaria considerata.

In evidenza: Plusvalenza da cessione di partecipazioni soggette ad opzione Call/Put

L'Agenzia delle Entrate con la Risoluzione n. 313/E del 24 Luglio 2008 ha chiarito che nel caso di partecipazioni soggette a “call option” o “pull option” (quindi all'opzione di vendita o acquisto) l'eventuale plusvalenza da cessione sarà rilevante ai fini fiscali nel momento in cui viene esercitata tale opzione, prescindendo da eventuali acconti corrisposti prima dell'”evento”.

Ai fini delle imposte dirette la Legge di Bilancio 2018 (L. 205/2017) ha modificato il regime di tassazione di dividendi e plusvalenze, rendendo omogenea la tassazione per le partecipazioni qualificate e non qualificate. In particolare, a decorrere dal 1° gennaio 2019 tutte le partecipazioni, siano esse qualificate o non qualificate, realizzate da quella data, saranno soggette all'imposta sostitutiva del 26%. A far fede per l'applicazione del nuovo regime impositivo o del precedente, è la data del perfezionamento della cessione delle partecipazioni: qualora la cessione si sia perfezionata anteriormente al 1° gennaio 2019 verrà applicato il vecchio regime impositivo (anche nel caso in cui il corrispettivo venga incassato nel 2019), mentre qualora la stessa si sia perfezionata successivamente a tale data allora troverà applicazione il nuovo regime. La medesima legge di Bilancio dispone l'abrogazione dell'art. 68, c. 3 TUIR; pertanto le plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso di partecipazioni qualificate saranno sommate per il loro intero ammontare alle corrispondenti minusvalenze (non più 40% del loro ammontare). Pertanto, diventa possibile compensare le plusvalenze e le minusvalenze derivanti da partecipazioni qualificate con quelle da partecipazioni non qualificate.

Prima di tale intervento, le modalità di tassazione delle plusvalenze oggetto di analisi variavano in funzione della tipologia di attività finanziaria e la principale differenza era riscontrabile nelle cessioni di partecipazioni, in quanto era rilevante la loro natura qualificata o meno.

Nel primo caso “partecipazione qualificata” (per i cui dettagli si rimanda alla Scheda d'autore Partecipazioni) le plusvalenze:

  • erano parzialmente imponibili (nel limite del 58,14 %);
  • dovevano essere indicate nella dichiarazione dei redditi relativa all'anno di imposta in cui si è perfezionato il contratto (in quanto per questa tipologia di partecipazione è obbligatorio utilizzare il cosiddetto regime della dichiarazione;
  • scontavano la tassazione ordinaria insieme agli altri redditi prodotti nel medesimo periodo di imposta dal contribuente.

Nel secondo caso, invece, “partecipazioni non qualificate” è necessario tenere conto del regime di tassazione adottato, ai sensi degli artt. 5, 6 e 7 D.Lgs. 461/1997, cioè:

a) Regime della dichiarazione (cd “regime naturale”), obbligatorio nel caso di cessioni di attività finanziarie emesse da società residenti in Paesi a fiscalità privilegiata i cui titoli non sono negoziati in mercati regolamentati, salvo interpello positivo, in base al quale la plusvalenza sarà:

- assoggettata a tassazione ordinaria nel caso di cessioni di attività finanziarie emesse da società residenti in Paesi a fiscalità privilegiata i cui titoli non sono negoziati su mercati regolamentati (salvo interpello);

- assoggettata ad imposta sostitutiva del 26% direttamente in dichiarazione nel caso di attività finanziarie diverse dalle precedenti o nel caso di interpello favorevole, da versarsi secondo le modalità ed i termini previsti per il versamento del saldo delle imposte sui redditi;

i suddetti valori dovranno essere indicati nelle sezioni I, II o III del quadro RT modello Redditi PF in funzione della tipologia di attività finanziaria.

b) Regime del risparmio amministrato regime applicabile su opzione del cliente che comporta l'affidamento dell'amministrazione dei titoli a soggetti abilitati i quali si occuperanno della tassazione del reddito derivante dalla cessione, che quindi non dovrà essere indicato nel modello Redditi PF del contribuente. La plusvalenza tassabile sarà determinata attraverso l'individuazione di categorie omogenee di titoli o rapporti, assumendo, per ciascuna, quale costo quello medio ponderato che sarà sottratto dai corrispettivi percepiti. Se la differenza sarà positiva sarà determinata l'imposta sostitutiva e versata entro il 16 del secondo mese successivo all'operazione, a contrario, se la differenza sarà negativa la minusvalenza sarà detratta dalle future plusvalenze realizzate, all'interno della medesima categoria, nel periodo d'imposta o nei 4 successivi

c) Regime del risparmio gestito che, come la precedente, è un regime applicabile su opzione del cliente che comporta l'affidamento della gestione dei titoli a soggetti abilitati i quali si occuperanno della tassazione del reddito derivante dalla cessione, che quindi non dovrà essere indicato nel modello Redditi PF del contribuente. La plusvalenza tassabile sarà determinata come il risultato della gestione patrimoniale nel periodo d'imposta, quindi calcolata alla fine dell'anno in modo unitario senza tenere conto del momento in cui avviene l'operazione che genera il reddito, sottraendo dal patrimonio finale il patrimonio iniziale. Se il risultato della gestione sarà positivo il “gestore” determinerà l'imposta sostitutiva e la verserà entro il 16 Febbraio dell'anno successivo (in caso di scioglimento del contratto nel corso dell'anno l'imposta sarà versata entro il 16 del mese successivo a quello dello scioglimento).

Nel caso di applicazione del “risparmio “amministrato” o “gestito” il contribuente potrà recedere indicando nella propria dichiarazione dei redditi le plusvalenze conseguite che non sono state assoggettate ad imposta sostitutiva da parte dell'amministratore o gestore, il quale sarà obbligato a certificarle ai sensi dell'art. 10 D.Lgs. 461/1997.

In evidenza: Redditi da trading on-line

L'Agenzia delle entrate con la risoluzione del 1 Settembre 2016 n. 71/E rispondendo ad una istanza di interpello, ha chiarito che i redditi derivanti da operazioni di trading on-line facenti capo a contribuenti persone fisiche, non imprenditori, rientrano tra i redditi diversi di cui all'art. 67 c.1 lett. c-quater) TUIR, quindi soggetti ad imposta sostitutiva del 26%, da liquidarsi tramite la dichiarazione dei redditi.

Nel caso in cui il contribuente si avvalesse di società di gestione/amministrazione per la gestione/amministrazione di tali redditi è necessario che queste siano residenti in Italia o abbiano stabili organizzazioni nel Paese, in caso contrario non potranno operare come sostituti di imposta ed il contribuente sarà obbligato ad indicare i suddetti redditi nel:

- quadro RT, avvalendosi, per la determinazione della minus/plusvalenza, delle dichiarazioni rilasciate dai broker esteri;

- quadro RW ai fini del monitoraggio fiscale (trattandosi di redditi prodotti all'estero ma imponibili in Italia) e, se dovuta, alla determinazione dell'IVAFE (per i qui dettagli si rimanda alla Scheda d'autore IVAFE).

Riferimenti

Normativi

D.M. 26 maggio 2017

Legge 23 dicembre 2005, n. 266

Artt. 67 e 68 D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917

Art. 2425 c.c.

Art. 2427 c.c.

Giurisprudenza

Cass. civ., sez. trib., 23 agosto 2010, n. 18075

Comm. Trib. Reg. Lecce sezione XXIII, 20 dicembre 2013, n. 345

Prassi

Agenzie delle Entrate, Risoluzione 8 giugno 2017, n. 66/E

Agenzia delle Entrate, Circolare 16 Settembre 2016, n. 37/E

Agenzia delle Entrate, Risoluzione 1 Settembre 2016, n. 71/E

Agenzia delle Entrate, Circolare 1 Giugno 2016, n. 26/E

Agenzia delle Entrate, Risoluzione 21 Luglio 2008, n. 313/E

Agenzie delle Entrate, Risoluzione 17 dicembre 2007, n. 379/E

Agenzia delle Entrate, Circolare 13 febbraio 2006, n. 6/E

Agenzia delle Entrate, Circolare 16 marzo 2005, n. 10/E

Ministero delle Finanze, Circolare 27 marzo 2005, n. 73

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