Diritto al risarcimento dei danni da detenzione in stato di degrado: la parola al Primo Presidente
03 Ottobre 2017
IL CASO Un ex detenuto propone ricorso ex art. 35-ter l. n. 354/1975 (introdotta dall'art. 1 d.l. n. 92/2014, conv. in l. n. 117/2014) per ottenere il risarcimento dei danni subiti a causa delle condizioni inumane della sua pluriennale detenzione (18 anni) in diverse carceri (Pisa, Pistoia, Massa, Vasto, Lucca, Firenze, Teramo). Il Ministero della Giustizia si oppone contestando i fatti ed eccependo, in via preliminare, la prescrizione del diritto per i periodi precedenti i cinque anni, o in subordine i dieci, dalla domanda. Il Tribunale di l'Aquila rigetta tale eccezione di prescrizione ritenendo che la decorrenza non potesse essere operante in riferimento ad un diritto non riconosciuto prima dell'art. 35-ter nell'ordinamento penitenziario. Il Giudice di Prime cure ritiene piuttosto valevole il termine di sei mesi, decorrente dalla data di entrata in vigore del d.l. per coloro che a quella data avevano cessato di espiare la pena detentiva o comunque non si trovavano più in stato di custodia cautelare in carcere. Nel merito inoltre, il Tribunale richiama la sentenza CGUE 8 gennaio 2013 (Torreggiani c. Italia), affermando che «la notorietà della situazione di carenza strutturale delle carceri italiane, riscontrata dalla Corte e ritenuta costituire una violazione dell'art. 3 CEDU determina, nei giudizi intentati ex art. 35-ter, un'inversione dell'onere della prova». Il detenuto deve indicare i trattamenti disumani a cui è stato sottoposto e l'Amministrazione deve provare che, nel caso di specie, le condizioni detenzione sono state rispettose delle norme applicabili, sia interne che esterne. Il Tribunale condanna il Ministero al pagamento di un importo di €25.512,00 calcolato in base ai giorni di detenzione. Il Ministero propone ora ricorso straordinario per Cassazione, denunciando violazione degli artt. 2935 e 2947 c.c., dell'art. 35-ter l. n. 354/1975 in relazione all'art. 360, comma 1, c.p.c.
TERMINI DI PRESCRIZIONE L'Avvocatura generale sostiene che il termine di prescrizione di cinque anni dalla data del fatto illecito debba valere incondizionatamente per coloro che, alla data di entrata in vigore del d.l. , non avessero ancora intrapreso l'azione risarcitoria e il cui stato di detenzione fosse cessato, «altrimenti si avrebbe che il diritto al risarcimento del danno già estinto per prescrizione prima dell'entrata in vigore del d.l. dovrebbe “rivivere” in virtù di quanto previsto dall'art. 2 dello stesso decreto».
TERMINE DECADENZIALE Inoltre, secondo l'Avvocatura, il termine di natura decadenziale ex comma 1, art. 2, dovrebbe riferirsi solo alle fattispecie in cui l'effetto estintivo della prescrizione, alla data di entrata in vigore del d.l., non si era verificato. Considera quindi irrilevante l'orientamento delle Sezioni Unite (Cass. civ., Sez. Un., 2 ottobre 2012 n. 16783) in tema di eccessiva durata del processo, poiché riferita ad ipotesi in cui il rapporto non era ancora esaurito essendo ancora pendente il processo. Si ricorda che l'adunanza plenaria aveva espresso, nel suo principio di diritto, l'incompatibilità tra la prescrizione e la decadenza se riferite al medesimo atto da compiere.
DISCIPLINA TRANSITORIA Il comma 1 dell'art. 2 del d.l. n. 92/2014 aveva dettato una disciplina transitoria con cui si era consentito a coloro che avevano espiato la pena detentiva, di proporre l'azione ex art. 35-ter, comma 3, ord. pen. entro il termine decadenziale di sei mesi. Si rivolgeva a tutti coloro che erano stati detenuti in espiazione di pena prima del 28 giugno 2014, indipendentemente dalla data di cessazione della detenzione o delle custodia cautelare. Una interpretazione letterale di tale norma transitoria comporterebbe che nell'arco temporale dei sei mesi potevano essere fatte valere condizioni di detenzioni disumane molto risalenti, esistendo come unico termine la data di entrata in vigore del decreto legge.
PRIMA QUESTIONE Il principio di diritto espresso dalle Sezioni Unite n. 16783/2012 è applicabile alla fattispecie in esame, disciplinata dall'art. 2, comma 1, d.l. n. 92/2014?
DIRITTO AL RISARCIMENTO DA DANNI DA DETENZIONE IN STATO DI DEGRADO Secondo la decisione impugnata, sarebbe per la prima volta stato introdotto nel nostro ordinamento il riconoscimento di un diritto prima non esistente. E dunque «la norma transitoria dovrebbe essere interpretata come introduzione di un diritto nuovo, ma con effetti retroattivi, in favore di soggetti non più detenute, in ipotesi, anche dei loro eredi. Tali effetti retroattivi non sarebbero impediti dall'art. 11 preleggi perché il principio di irretroattività della legge, elevato al rango di precetto costituzionale solo per le sanzioni penali, è derogabile in materia civile mediante altre norme ordinarie ». Si tratterebbe però di una deroga implicita, non essendoci alcun riscontro nell'art. 2 comma 1.
SECONDA QUESTIONE Quale la natura del rimedio previsto dall'art. art. 35-ter ord.pen.?
RICONDUCIBILITÀ ALL'ART. 2043 C.C. Il diritto in questione potrebbe essere alternativamente ricondotto alla norma generale prevista dall'art. 2043 c.c., il cosidetto risarcimento da contatto sociale, invocabile secondo le regole della responsabilità contrattuale.
RIMESSIONE AL PRIMO PRESIDENTE La Suprema Corte ritiene necessario affidare le questioni al Primo Presidente affinché valuti l'opportunità di trasmettere gli atti alle Sezioni Unite per dirimere l'evidente contrasto esistente in materia.
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