Start up innovative: anche dal Tar via libera alla costituzione senza notaio
04 Ottobre 2017
È legittima la costituzione di una start up innovativa con modello standard informatico, firmato digitalmente: il Tar Lazio, con sentenza n. 10004 del 2 ottobre, ha rigettato il ricorso proposto dal Consiglio Nazionale del Notariato, che sin dall'inizio si è opposto alla nuova disciplina prevista dal Mise. Il caso. Il CNN ha proposto ricorso, nel maggio 2016, sostenendo che la possibilità – introdotta dall'art. 4, comma 10-bis, D.L. n. 3/2015 - di redigere l'atto costitutivo delle start up innovative mediante scrittura privata con firme digitali, senza necessità dell'atto pubblico, fosse illegittima; ha impugnato il D.M. 17 febbraio 2016, recante l'approvazione del modello uniforme per utilizzare la nuova modalità di redazione. Legittima la costituzione mediante modello informatico. I giudici amministrativi ritengono infondato il ricorso (eccetto per una parte di cui si dirà infra). L'art. 4, comma 10-bis, D.L. n. 3/2015 prevede, appunto, che “l'atto costitutivo e le successive modificazioni di start-up innovative sono redatti per atto pubblico ovvero per atto sottoscritto con le modalità previste” dall'art. 24 CAD; in attuazione di tale norma, è stato adottato il D.M. 17 febbraio 2016 recante modalità di redazione degli atti costitutivi, ai sensi del quale ha previsto che, in deroga all'art. 2463 c.c. i contratti di s.r.l. per la costituzione di start up innovative sono redatti in forma elettronica e firmati digitalmente. In primo luogo, il Tar osserva che il decreto ministeriale non ha affatto eliminato, come sostengono i notai, la possibilità di redazione per atto pubblico dell'atto costitutivo: esso, infatti, si è limitato ad aggiungere una modalità “semplificata” di costituzione mediante modello standard. Il Consiglio del notariato lamenta, inoltre, che questa modalità di costituzione non garantirebbe adeguate verifiche sui requisiti della società start up: sarebbero illegittime le disposizioni del d.m. sui controlli demandati all'ufficio del registro, nelle parti relative alle verifiche sul possesso dei requisiti necessari per il riconoscimento dello status di start-up innovativa. Anche sotto questo profilo il ricorso si rivela infondato: il Tar osserva come l'art. 4, comma 10-bis non ha soppresso il controllo preventivo richiesto dal diritto UE (art. 11, Direttiva 2009/101/CE) ai fini della legittima costituzione di società. Perdita dei requisiti per l'iscrizione nella sezione speciale del registro: il passaggio alla sezione ordinaria non è automatico. Il Tar condivide, invece, la doglianza relativa all'ipotesi della perdita delle condizioni per l'iscrizione nella sezione speciale del Registro delle imprese: l'art. 4 prevede che in caso di “cancellazione dalla sezione speciale per motivi sopravvenuti successivamente alla valida iscrizione della stessa alla medesima sezione speciale”, ex art. 25, comma 16 D.L. n. 179/2012, la società mantiene l'iscrizione in sezione ordinaria. Ebbene, tale disposizione, che prevede la sopravvivenza del'ente societario in forma di s.r.l. nonostante la perdita dei requisiti di innovatività, deve ritenersi legittima solo nel caso in cui la start up sia stata costituita per atto pubblico. In altre parole, la disciplina (sopravvenuta) di cui al D.M. 17 febbraio 2016, abilita unicamente all'iscrizione nella sezione speciale e non nella sezione ordinaria. Pertanto, deve ritenersi illegittimo l'art. 4, comma 1, D.M. 17 febbraio 2016 nella parte in cui prevede il passaggio alla sezione ordinaria “senza alcuna necessità di modificare o ripetere l'atto”, occorrendo invece una modifica o ripetizione dell'atto ai fini della permanenza della società (non più start up innovativa) nella sezione ordinaria. |