La TIA ha natura tributaria per questo non è soggetta ad IVA

La Redazione
04 Ottobre 2017

La TIA ha valore tributario, non può essere soggetta ad IVA, quest'ultima deve colpire una qualche capacità contributiva. È la Cassazione che lo specifica con l'ordinanza n. 22539/2017.

I Giudici della Corte di Cassazione con l'ordinanza del 27 settembre 2017 n. 22539, hanno sancito che la TIA ha valore tributario, non può essere soggetta ad IVA che invece deve colpire una qualche capacità contributiva.

Nel caso in esame, una donna proponeva ricorso avverso la sentenza della CTR che, confermando la decisione di primo grado, aveva ritenuto legittimi i dinieghi di rimborso dell'IVA (10%) versata sulla TIA dal 2006 al 2009.

La Cassazione ha accolto il ricorso della contribuente. «

La TIA ha natura tributaria e quindi non è soggetta ad IVA

– si legge in ordinanza

– dal momento che l'IVA come qualsiasi altra imposta deve colpire una qualche capacità contributiva. Ed una capacità contributiva si manifesta quando un soggetto acquisisce beni o servizi versando un corrispettivo, non quando paga un'imposta, sia pure mirata o di scopo, cioè destinata a finanziare un servizio da cui trae beneficio il soggetto stesso. Per quanto riguarda l'IVA, l'art. 3 del d.P.R. n. 633/1972, puntualizza che sono soggette a tale imposta solo le prestazioni di servizi verso corrispettivo, e non quelle finanziate mediante imposte. Dunque, solo ove sussista un corrispettivo sarà applicabile il n. 127 sexiesdecies della Tabella A parte terza allegata al d.P.R. n. 633/1972, e dovrà essere applicata l'IVA sulle prestazioni di gestione, stoccaggio e deposito temporaneo di rifiuti urbani e di rifiuti speciali nonché sulle prestazioni di gestione di impianti di fognatura e depurazione

».