Sopraelevazione pregiudica la stabilità dell’edificio: diritto alla restitutio ad integrum imprescrittibile
17 Ottobre 2017
Caso. Il Tribunale aveva accolto la domanda posta in essere da alcuni condomini che chiedevano la demolizione della sopraelevazione realizzata dal proprietario di locali siti all'ultimo piano dell'edificio e la condanna al risarcimento dei danni. Il Giudice d'appello, in parziale riforma della decisione in primo grado, confermava la demolizione dell'opera, ma respingeva la domanda di risarcimento danni. Contro tale decisione proponeva ricorso in Cassazione il proprietario, sostenendo che la Corte d'appello avesse violato gli artt. 2934 e ss. e 2947 c.c. disattendendo l'eccezione di prescrizione delle pretese riguardanti l'illegittimità delle opere realizzate dal proprietario.
Stabilità dell'edifico compromessa: accertamento negativo imprescrittibile. I giudici di legittimità ribadiscono l'orientamento secondo, il quale nell'ipotesi in cui la sopraelevazione effettuata dal proprietario dell'ultimo piano alteri l'aspetto architettonico dell'intero edificio condominiale, l'azione diretta ad ottenere la restitutio ad integrum - di cui gli altri condomini sono titolari - è soggetta a prescrizione ventennale. Diversamente, nell'ipotesi di cui si tratta, è la stabilità stessa dell'edificio ad essere pregiudicata dalla sopraelevazione, pertanto, secondo l'interpretazione della Corte di Cassazione, sussistendo un potenziale pericolo per la stabilità del fabbricato dovuto alla sopraelevazione, la relativa azione non è soggetta a prescrizione. Per questi motivi la Corte rigetta il ricorso. |