Irragionevole durata del processo: la domanda di indennizzo può essere proposta in via surrogatoria?
05 Ottobre 2017
IL CASO Sette eredi di un uomo, deceduto nelle more del procedimento civile in cui era attore, si rivolgono alla Corte d'Appello di Ancona per ottenere il risarcimento del danno non patrimoniale subito in conseguenza dell'irragionevole durata del processo. La Corte territoriale accoglie parzialmente la domanda, negandola però ad uno dei sette eredi che non si era mai costituito nel giudizio presupposto, riconoscendogli solo la quota ereditaria all'equa riparazione spettante ai suoi dante causa per il periodo di superamento della ragionevole durata del processo compresi tra la data di costituzione e la data del decesso, e negandogli il diritto all'equa riparazione iure proprio. Gli eredi ricorrono in Cassazione con ricorso affidato a cinque motivi.
ERRONEA SCOMPOSIZIONE DEL GIUDIZIO? I ricorrenti lamentano anzitutto l'erronea scomposizione del giudizio nella fase riferibile al de cuius e in quella di loro pertinenza, ai fini del calcolo dell'indennità per il danno da durata non ragionevole del processo, posto che in qualità di eredi sarebbero dovuti subentrare nell'aspettativa del dante causa circa la ragionevole durata del processo.
PERIODO SUCCESSIVO ALLA COSTITUZIONE VOLONTARIA La Suprema Corte, citando il precedente di Cass. civ. n. 183/2017, chiarisce che in tema di non ragionevole durata del processo civile, l'erede della parte deceduta nel corso del giudizio ha diritto all'indennizzo iure proprio solo per il periodo successivo alla sua costituzione volontaria in giudizio oppure dopo che sia stato notificato un atto di riassunzione, dal momento che prima potrebbe aver rinunziato all'eredità, oppure essere all'oscuro del giudizio, oppure trovarsi nella condizione di mero chiamato. Solo da quel momento, infatti, l'erede, formalmente coinvolto nel giudizio, ne subisce le conseguenze, e patisce per la sua durata.
TERMINE DELLA RAGIONEVOLE DURATA DEL PROCESSO La Cassazione accoglie poi il terzo motivo di ricorso con il quale gli eredi avevano lamentato violazione e falsa applicazione degli artt. 2-bis l. n. 89/2001 e art. 6 CEDU per avere la Corte territoriale individuato in anni due la ragionevole durata del giudizio di rinvio. Specificando che, come già chiarito da Cass. civ., n. 19769/2015, il termine per la ragionevole durata va determinato in tre anni per il primo grado, due per il secondo e uno per ciascuna fase successiva, la Suprema Corte individua in un anno la ragionevole durata della prosecuzione del processo originario, quale è il giudizio di rinvio.
AZIONE SURROGATORIA E TITOLARITÀ DEL DIRITTO Infine la Corte di legittimità respinge il quinto motivo di ricorso, che lamentava violazione e falsa applicazione degli artt. 2 e 3 l. n. 89/2001, art. 6 CEDU e dell'art. 2900 c.c. La Corte d'Appello, secondo i ricorrenti, aveva errato nel negare la proponibilità della domanda di indennizzo da equa riparazione anche in via surrogatoria. La Cassazione chiarisce che l'azione surrogatoria, per sua stessa natura, non può essere esercitata in relazione a diritti ed azioni che possono essere fatti valere solo dal loro titolare. Il diritto all'equa riparazione del danno non patrimoniale conseguente alla non ragionevole durata del processo rientra tra tali diritti perché, postula la Cassazione, la sua esistenza non può essere predicata in difetto di allegazione del danneggiato.
La Corte dunque accoglie il terzo motivo di ricorso, cassa il decreto gravato e rinvia ad altra sezione della Corte d'appello.
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