Assunzioni incentivate e disoccupazione agricola

La Redazione
01 Aprile 2015

Il Messaggio INPS n. 2239/2015 ha fornito chiarimenti in merito alla questione se i giovani lavoratori agricoli, assunti ex art. 5, co. 1-5, D.L. n. 91/2014, possano o meno accedere ai trattamenti di disoccupazione agricola, indennizzando così i periodi di contratto non lavorati.

Hanno diritto ai trattamenti di disoccupazione agricola i lavoratori agricoli con qualifica di operai a tempo determinato assunti, con contratto di lavoro triennale, ex art. 5, co. 1-5, D.L. n. 91/2014, a condizione che siano iscritti negli Elenchi nominativi per l'anno di competenza della prestazione ed in presenza di tutti i requisiti previsti dalla legge.

L'INPS , con Messaggio n. 2239/2015 diffuso il 30 marzo, ha così chiarito, su parere concorde del MinLav, la questione se i giovani lavoratori agricoli, assunti ai sensi del citato art. 5, possano o meno accedere ai trattamenti di disoccupazione agricola, indennizzando i periodi di contratto non lavorati.

L'art. 5 in parola, ricorda l'Istituto, prevede un incentivo a favore dei datori di lavoro agricolo per le assunzioni, a tempo determinato o indeterminato, di giovani di età compresa tra i 18 e i 35 anni privi di impiego da almeno sei mesi o privi di diploma di istruzione secondaria di secondo grado.

L'erogazione del trattamento di disoccupazione agricola, continua l'INPS, avviene:

  • su istanza dell'interessato;
  • in un'unica soluzione;
  • nell'anno successivo a quello c.d. di competenza nel quale si è verificata la mancata occupazione, indennizzando stati di disoccupazione già decorsi.

È quindi ininfluente lo status del lavoratore al momento della presentazione della domanda, rilevando, invece, il percorso lavorativo dello stesso nell'anno di competenza dal 1° gennaio al 31 dicembre.

Inoltre, l'Istituto sottolinea che l'iscrizione negli Elenchi nominativi dei lavoratori agricoli (con l'accertamento dello status di lavoratore agricolo, l'attribuzione della qualifica di appartenenza e l'indicazione delle giornate lavorative effettuate nell'anno) è costitutiva del diritto alle prestazioni previdenziali, con la precisazione che, stante la particolare organizzazione del lavoro in agricoltura, le giornate di iscrizione negli Elenchi non corrispondono, di norma, alla durata del contratto di lavoro sottoscritto fra le parti, nel corso della cui vigenza l'azienda utilizza il lavoratore agricolo solo al momento in cui si verifica il bisogno di manodopera.

Per tale motivo sono considerate indennizzabili per disoccupazione agricola tutte le giornate non lavorate seppure ricadenti nel periodo contrattuale sempre che - detratte dal parametro 365 (366 se l'anno è bisestile) tutte le giornate di attività lavorativa dipendente o in proprio e tutte le giornate già indennizzate a titolo di altre prestazioni - residuino giornate da indennizzare.

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