Indennità di buonuscita, i criteri per il calcolo sono tassativi

01 Agosto 2014

Gli elementi retributivi che valgono a definire la base di calcolo dell'indennità di buonuscita per i dipendenti civili e militari dello Stato iscritti al Fondo di previdenza ex D.P.R. n. 1032/1973 hanno carattere tassativo. Lo ha ribadito la Corte di Cassazione, con sentenza n. 17512 depositata ieri.

Gli elementi retributivi che valgono a definire la base di calcolo dell'indennità di buonuscita per i dipendenti civili e militari dello Stato iscritti al Fondo di previdenza ex D.P.R. n. 1032/1973 hanno carattere tassativo. Lo ha ribadito la Corte di Cassazione, con sentenza n. 17512 depositata ieri.

Il fatto

In accoglimento della pretesa del ricorrente, nei primi due gradi di giudizio veniva riconosciuta la computabilità della retribuzione di posizione, parte fissa, di cui al CCNL Dirigenza Area 1 (Ministeri), biennio economico 2004 – 2005, ai fini del calcolo dell'indennità di buonuscita erogata dall'INPDAP.

L'INPS (quale successore dell'INPDAP) ricorreva in Cassazione rilevando la non inclusione di tale voce retributiva tra quelle dettate, ai fini della determinazione dell'indennità, dall'art. 38, D.P.R. n. 1032/1972, avente carattere tassativo e, quindi, non derogabile dalla contrattazione collettiva.

Orientamento consolidato

I giudici di p.za Cavour hanno più volte affermato che, in applicazione dell'art. 3, D.P.R. n. 1032/1973, la base contributiva cui l'indennità di buonuscita deve essere commisurata non può includere emolumenti diversi da quelli espressamente menzionati dall'art. 38, la cui elencazione ha carattere tassativo.

Resta, pertanto, esclusa ogni possibilità di interpretare le locuzioni “stipendio”, “paga” o “retribuzione” nel senso generico di retribuzione omnicomprensiva, riferibile a tutto quanto ricevuto dal lavoratore in modo fisso e continuativo e con vincolo di corrispettività con la prestazione lavorativa.

Qualifica

La Cassazione, inoltre, sottolinea l'erroneità dei presupposti da cui muove la memoria difensiva: il ricorrente non possedeva la qualifica dirigenziale, ma apparteneva alla carriera direttiva e, quale ex funzionario del Ministero dell'Interno, aveva (solo) percepito un trattamento economico equiparato a quello di un dirigente e, in virtù di tale equiparazione economica, aveva ricevuto la c.d. retribuzione di posizione.

La Corte, quindi, accoglie il ricorso dell'INPS, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta l'originaria domanda.

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