Anzianità di effettivo lavoro per CIGS, le modalità di calcolo

La Redazione
01 Agosto 2017

Il MinLav, con Circolare n. 14 del 26 luglio 2017, ha definito la modalità di calcolo del requisito dell'anzianità di 90 giorni di effettivo lavoro presso l'unità produttiva per la quale è richiesto il trattamento di CIGS.

Il Ministero del Lavoro, in particolare attraverso la Direzione Generale degli ammortizzatori sociali e della formazione, con la Circolare n. 14 del 26 luglio 2017, ha definito la modalità di calcolo del requisito dell'anzianità di 90 giorni di effettivo lavoro presso l'unità produttiva per la quale è richiesto il trattamento di CIGS, per quanto previsto dall'art. 21, co. 2, del D.Lgs. 148 del 14 settembre 2015, nei casi di aziende che abbiano richiesto il trattamento di integrazione salariale straordinario e che abbiano effettuato un trasferimento di lavoratori da un sito produttivo a un altro all'interno della medesima azienda.

Essendosi riscontrato che l'applicazione letterale della norma sopracitata non tiene conto delle esigenze che può avere un'azienda di trasferire i lavoratori da un sito produttivo ad un altro al fine di fronteggiare inefficienze della struttura gestionale, commerciale o produttiva e garantire la continuazione dell'attività con la salvaguardia almeno parziale dell'occupazione, la Circolare in esame, per la valutazione del requisito di anzianità di effettivo lavoro comunica che, nel corso dei programmi contemplati dal citato art. 21 del D.Lgs n. 148/2015, non abbiano rilevanza gli spostamenti dei lavoratori da un sito ad un altro, entrambi interessati dalla CIGS.

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