È licenziamento orale se la lettera viene prodotta dal datore tardivamente in giudizio

La Redazione
09 Agosto 2017

Qualora l'estinzione del rapporto per licenziamento sia circostanza incontroversa tra le parti, rimanendo dubbie le modalità dello stesso è il datore di lavoro a dover dimostrare la sussistenza di tutti i requisiti formali e di efficacia del recesso che afferma di aver ritualmente intimato e, ...

Qualora l'estinzione del rapporto per licenziamento sia circostanza non controversa tra le parti, rimanendo dubbie le modalità dello stesso è il datore di lavoro a dover dimostrare la sussistenza di tutti i requisiti formali e di efficacia del recesso che afferma di aver ritualmente intimato e, non adempiendovi il licenziamento rimane illegittimo (nel caso di specie la Corte di Appello ha evidenziato che la produzione tardiva in giudizio della lettera di licenziamento "rinvenuta casualmente" è stata ritenuta inammissibile con declaratoria dell'oralità del licenziamento ed inefficacia dello stesso).

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