Permessi sindacali: l'autonomia privata può derogare all'onnicomprensività
01 Settembre 2014
Il principio di onnicomprensività della retribuzione (che consiste nell'inclusione di ogni compenso avente carattere di continuità, obbligatorietà e determinatezza e che è adottato dal legislatore con riferimento a specifici istituti) non ha valore di regola generale dell'ordinamento, limitativa dell'autonomia privata. Le parti, quindi, possono disporre l'esclusione di alcuni elementi dal calcolo della retribuzione per altri istituti contrattuali o anche legali, qualora manchi una norma in senso contrario. Lo ha ribadito la Cassazione con sentenza n. 18425 depositata il 28 agosto a.c..
Il caso Il ricorrente, un lavoratore in godimento di permesso sindacale nelle giornate coincidenti con ex festività soppresse, aveva ricevuto la retribuzione, ma non anche la maggiorazione per il lavoro festivo. Il Tribunale, ritenuta la piena equiparazione tra la fruizione dei permessi sindacali e la prestazione lavorativa, condannava il datore di lavoro alla corresponsione della maggiorazione retributiva. La Corte d'Appello riformava la pronuncia di primo grado e il lavoratore ricorreva in Cassazione.
Il principio di onnicomprensività non è regola generale La Suprema Corte ribadisce che il principio di onnicomprensività della retribuzione (che consiste nell'inclusione di ogni compenso avente carattere di continuità, obbligatorietà e determinatezza e che è adottato dal legislatore con riferimento a specifici istituti) non ha valore di regola generale dell'ordinamento, limitativa dell'autonomia privata. Le parti, quindi, nel rispetto dell'art. 36 della Costituzione, possono, dopo aver previsto un compenso di natura retributiva, disporne l'esclusione dal calcolo della retribuzione per istituti indiretti, anche legali, laddove manchi una norma che imponga la commisurazione del relativo trattamento a tutti gli elementi della retribuzione (cfr. Cass. n. 5647/1989, Cass. n. 3818/1990).
La maggiorazione è rimessa alla normativa contrattuale Pertanto, gli Ermellini sottolineano che, per stabilire se nel caso concreto spetti o meno la retribuzione aggiuntiva, si deve far riferimento alla specifica disciplina contrattuale. L'art. 108 del CCNL di settore dispone che al lavoratore chiamato a prestare servizio in una delle festività soppresse spetta oltre al trattamento economico mensile, la retribuzione per le ore di servizio effettivamente prestato. La norma contrattuale, quindi, nel caso di specie, richiede l'effettiva prestazione del servizio affinché sorga il diritto alla maggiorazione per il lavoro festivo.
Per questi motivi, la Cassazione rigetta il ricorso. |