Il minimale contributivo orario non si applica al contratto pattuito oralmente

02 Ottobre 2014

In materia di contratti di lavoro a tempo parziale, la Suprema Corte, con sentenza n. 20591/2014 depositata il 30 settembre, ha affermato che l'applicazione del minimale contributivo orario è consentito solo in presenza di un contratto stipulato per iscritto, che indichi le mansioni e la distribuzione dell'orario.

L'applicazione del minimale contributivo orario è consentito solo in presenza di validi contratti part-time stipulati ai sensi del D.L. n. 726/1984, poiché tale regime di favore si giustifica in presenza di un contratto stipulato per iscritto, che indichi le mansioni e la distribuzione dell'orario con riferimento al giorno, alla settimana, al mese e all'anno, affinché gli organi amministrativi di controllo – cui deve essere inviata entro trenta giorni una copia del contratto medesimo – possano effettuare le dovute verifiche.

Lo ha affermato la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 20591, depositata il 30 settembre 2014.

Il caso

La Corte d'Appello, con sentenza, rigettava il gravame interposto dall'INPS contro la pronuncia con cui il Tribunale aveva accolto l'opposizione proposta da una società datrice di lavoro, alle cartelle esattoriali relative a omissioni contributive, somme aggiuntive e sanzioni, conseguenti all'insufficiente versamento dei contributi relativi ad una dipendente della società datrice, assunta a tempo parziale con contratto pattuito oralmente.

Per la cassazione di tale sentenza ricorreva l'INPS, lamentando violazione od erronea applicazione dell'art. 5, comma 5, del D.L. n. 726/1984, convertito con modificazioni in L. n. 351/1984, per avere la Corte territoriale ritenuto applicabile il regime contributivo.

La disciplina dell'art. 5, comma 5, D.L. n. 726/84

Per ormai consolidata giurisprudenza, al contratto di lavoro a tempo parziale, che abbia avuto esecuzione pur essendo nullo per difetto di forma, non può applicarsi la disciplina in tema di contribuzione previdenziale prevista dall'art. 5, comma 5, D.L. n. 726/84, ma deve invece applicarsi il regime ordinario di contribuzione che prevede i minimali giornalieri di retribuzione imponibile a fini contributivi (Cass., n. 11584/11, n. 52/09, n. 16670/04; Cass., SS.UU., n. 12269/04).

Infatti, il sistema contributivo regolato dal predetto articolo 5, comma 5, è applicabile solo in presenza di tutti i presupposti previsti dai commi precedenti ed è condizionato, in particolare, dall'osservanza dei prescritti requisiti formali.

L'applicazione del minimale contributivo orario è consentito solo in presenza di validi contratti part-time stipulati ai sensi del succitato D.L. n. 726/84, poiché tale regime di favore in tanto si giustifica in quanto si sia in presenza di un contratto stipulato per iscritto, che indichi le mansioni e la distribuzione dell'orario con riferimento al giorno, alla settimana, al mese e all'anno, affinché gli organi amministrativi di controllo – cui deve essere inviata entro trenta giorni una copia del contratto medesimo – possano effettuare le dovute verifiche.

Dunque, deve dirsi che il contratto a tempo parziale prima dell'entrata in vigore del D.L. n. 726/84 era valido anche se intervenuto oralmente, principio rimasto intatto anche dopo, ma con la precisazione che ai fini del conseguimento del regime contributivo ridotto si richiede il requisito della forma scritta.
Per questi motivi la Corte accoglie il ricorso e cassa la sentenza impugnata.

Fonte: www.dirittoegiustizia.it

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