Cambio appalto: il trasferimento di personale non è trasferimento d’azienda

La Redazione
02 Gennaio 2017

La Cassazione, con sentenza n. 24972/2016, afferma che non costituisce di per sé trasferimento d'azienda ex art. 2112 c.c. la mera assunzione dei lavoratori in caso di cambio di soggetto appaltatore in esecuzione d'una cd. clausola sociale prevista dalla contrattazione collettiva o dalla legge.

La Cassazione, con sentenza n. 24972 del 6 dicembre 2016, afferma che non costituisce di per sé trasferimento d'azienda ex art. 2112 c.c. la mera assunzione dei lavoratori in caso di cambio di soggetto appaltatore in esecuzione d'una cd. clausola sociale prevista dalla contrattazione collettiva o dalla legge, ostandovi l'esplicito contrario disposto dell'art. 29, co. 3, D.Lgs. n. 276/2003 ratione temporis applicabile (ovvero ante modifica ex art. 30, co. 1, L. n. 122/2016).

Per essere qualificato come trasferimento d'azienda, con estensione della relativa tutela anche ai casi di successione da un datore di lavoro ad un altro nell'appalto di un servizio, il trasferimento del personale deve essere accompagnato dalla cessione dell'azienda o di un suo ramo autonomo intesa come passaggio di beni di non trascurabile entità, tali da rendere possibile lo svolgimento di una specifica impresa.

In altre parole, la Corte statuisce che “il passaggio dei dipendenti dal precedente appaltatore al nuovo subentrato nell'appalto medesimo, in assenza di contestuale trasferimento di non trascurabili strutture materiali organizzate o, almeno, di know-how e/o di altri caratteri idonei a conferire autonoma capacità operativa a maestranze stabilmente coordinate e organizzate tra loro, non è automatico né forma oggetto di diritto acquisito in capo ai lavoratori del vecchio appaltatore, non esistendo alcuna norma di legge che lo stabilisca”.

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