Repêchage: l’onere della prova è del datore di lavoro
01 Febbraio 2017
La Corte d'Appello rigettava la richiesta del ricorrente di dichiarare l'illegittimità del licenziamento, disposto per la mancata accettazione (da parte dello stesso lavoratore) di un contratto di lavoro part-time per le sole mansioni cui era stato ritenuto idoneo a seguito di infortunio, per mancata prova dell'obbligo di repêchage. Infatti, secondo la Corte d'Appello, spettava al ricorrente provare le concrete modalità di una sua riallocazione all'interno dell'organizzazione aziendale, prova che non era stata fornita.
Con la sentenza del 12 gennaio 2017, n. 618, la Cassazione accoglie il ricorso del lavoratore, inserendosi nel recente filone giurisprudenziale che pone in capo al datore di lavoro l'onere di provare l'assolvimento dell'obbligo di repêchage in caso di licenziamento individuale, orientamento diverso da quello seguito dalla Corte distrettuale secondo cui, per l'onere della prova, il lavoratore deve collaborare nell'accertamento di un possibile reimpiego, indicando ove potrebbe essere ricollocato.
La Cassazione ritiene che, nel respingere la domanda del lavoratore, la Corte d'Appello abbia erroneamente applicato l'art. 5 della Legge n. 604/1966 e non considerato il principio di vicinanza della prova. Ed infatti, proprio perché il datore di lavoro è il soggetto che può effettuare una migliore valutazione sulla ricollocazione del lavoratore, avendo completo accesso al quadro dell'organizzazione aziendale, grava su di esso l'onere di provare l'adempimento all'obbligo di repêchage. |