La compatibilità tra giudice della fase sommaria e dell’opposizione

La Redazione
02 Marzo 2015

La sentenza della Cassazione n. 3136, depositata il 17 febbraio 2015, ricorda la non incompatibilità tra giudice dell'opposizione all'ordinanza emessa con rito Fornero e giudice della precedente fase a cognizione sommaria. La Suprema Corte si sofferma, altresì, sulla rottura del legame fiduciario a seguito di reato del lavoratore dipendente.

La sentenza della Corte di Cassazione n. 3136, depositata il 17 febbraio u.s., presenta profili d'interesse sia processuali che sostanziali:

  • da una parte, statuisce che la fase di opposizione all'ordinanza emessa con rito Fornero non è revisio prioris instantiae, di conseguenza non vi è incompatibilità tra il giudice dell'opposizione e quello della precedente fase a cognizione sommaria;
  • dall'altra, precisa che il reato non commesso nell'esercizio delle mansioni lavorative, che viene considerato di gravità non tale da giustificare il licenziamento in un'azienda svolgente attività puramente privatistica, può al contrario rompere il legame fiduciario in un rapporto di lavoro costituito per l'espletamento di un servizio pubblico, anche se in un regime giuridico privatistico.

Il caso

Un dipendente di Poste italiane s.p.a., licenziato in conseguenza di una sentenza penale di condanna per un reato non commesso nell'esercizio delle mansioni lavorative, proponeva ricorso con rito Fornero (art. 1, co. 48, L. n. 92/2012).

Sia il Tribunale che la Corte d'Appello confermavano l'ordinanza di accoglimento del ricorso e dichiaravano l'illegittimità del licenziamento. Il datore di lavoro, quindi, ricorreva in Cassazione.

Compatibilità tra giudici

Con il primo motivo di ricorso, il datore di lavoro lamenta la nullità della sentenza di primo grado in quanto emessa da giudice incompetente, ossia lo stesso magistrato che aveva accolto la domanda del lavoratore con l'ordinanza di cui al rito Fornero.

La Suprema Corte, richiamando l'ordinanza della Corte Costituzionale n. 205/2014 e la pronuncia delle Sezioni Unite n. 19674/2014, dichiara il vizio insussistente poiché “la fase dell'opposizione ai sensi dell'art. 1, co. 51, L. n. 92/2012 non costituisce un grado diverso rispetto alla fase che ha preceduto l'ordinanza … ma solo una prosecuzione del giudizio di primo grado in forma ordinaria”.

Rottura del legame fiduciario

Con il secondo motivo, il ricorrente sottolinea che il reato accertato nei confronti del lavoratore era di tale gravità da interrompere il legame fiduciario con il datore di lavoro e, quindi, da giustificare il licenziamento.

La Cassazione afferma che i comportamenti illeciti del dipendente “che possono essere considerati non di gravità tale da giustificare l'espulsione da un'azienda svolgente un'attività puramente privatistica, possono al contrario rompere il legame fiduciario ed il connesso requisito di affidabilità che sta alla base di un rapporto di lavoro costituito per l'espletamento di un servizio pubblico, ancorché in regime giuridico privatistico” in ragione dell'impegno di capitale pubblico e della pubblicità del fine perseguito che si riflettono nei doveri gravanti sui lavoratori “che debbono assicurare affidabilità, nei confronti del datore di lavoro e dell'utenza, anche nella condotta extralavorativa”.

Per questo motivo, la Suprema Corte accoglie il ricorso del datore di lavoro, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta la domanda.

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