L'indennità supplementare del dirigente
02 Maggio 2016
Nel giudizio di opposizione a seguito di ordinanza Rito fornero fase sommaria, nel ricorso proposto è possibile richiedere, nel caso del dirigente, l'indennità supplementare riconosciuta per ingiustificatezza del licenziamento, subordinatamente al mancato accoglimento della richiesta reintegra per la natura discriminatoria del recesso datoriale?
Al dirigente, in materia di licenziamento, si applicano le disposizioni degli artt. 2118 e 2119 c.c., nonché la particolare tutela prevista dallo specifico CCNL. L'indennità supplementare viene riconosciuta in ipotesi di licenziamento ingiustificato, ossia privo del requisito della giustificatezza. Per una definizione precisa di quest'ultima, la quale dovrà distinguersi dal concetto di giusta causa e giustificato motivo, oggettivo e soggettivo, si vedano, ex plurimis, la sent. n. 25145/2010 e la sent. n. 11067/2015 della Corte di Cassazione. In ipotesi di licenziamento discriminatorio, e quindi nullo, invece, al dirigente viene riconosciuta la tutela reale fissata all'art 18 l. n. 300/1970. Non dunque anche l'indennità di supplementare. Si confronti: Tribunale Ordinario di Roma, sent. n. 13161 del 14 ottobre 2014. |