Anche l’impresa appaltatrice può ricorrere al lavoro intermittente

02 Luglio 2014

Per la corretta instaurazione di rapporti di lavoro intermittente rileva esclusivamente la tipologia di attività effettivamente svolta dal prestatore, a prescindere dalla circostanza che l'attività in questione sia effettuata direttamente dall'impresa o tramite contratto di appalto.

Lo ha chiarito il Ministero del lavoro con l'Interpello n. 17 del 26 giugno 2014.

Anche l'impresa appaltatrice può legittimamente attivare rapporti di natura intermittente per lo svolgimento del servizio di pulizia all'interno di un albergo: per la corretta instaurazione di rapporti di lavoro intermittente, infatti, rileva esclusivamente la tipologia di attività effettivamente svolta dal prestatore, a prescindere dalla circostanza che l'attività in questione sia effettuata direttamente dall'impresa o tramite contratto di appalto.

Il chiarimento è stato fornito dal Ministero del Lavoro con l'Interpello n. 17 del 26 giugno 2014. L'istanza è stata proposta da Confindustria, che ha chiesto, in merito alla corretta interpretazione della disciplina del lavoro intermittente di cui agli artt. 33 e ss. del D.Lgs. n. 276/2003, se sia consentito un'impresa appaltatrice ricorrere a contratti di lavoro intermittente per l'esecuzione di un servizio di pulizia all'interno di una struttura alberghiera (impresa committente).

Nell'interpello il Ministero ricorda che, fermi restando gli elementi oggettivi e soggettivi in presenza dei quali è possibile fare ricorso a detta tipologia contrattuale, indicati dall'art. 34 del D.Lgs. n. 276/2003, l'art. 40 del medesimo decreto prevede che, nel caso in cui la contrattazione collettiva nazionale non abbia provveduto a disciplinare le fattispecie in cui è possibile ricorrere a tale istituto, “il Ministro del lavoro e delle politiche sociali individua in via provvisoria e con proprio decreto […] i casi in cui è ammissibile il ricorso al lavoro intermittente ai sensi della disposizione di cui all'articolo 34, comma 1, e dell'articolo 37, comma 2”.

In attuazione dell'art. 40, il Ministero del lavoro, con il decreto ministeriale 23 ottobre 2004, ha stabilito che “è ammessa la stipulazione di contratti di lavoro intermittente con riferimento alle tipologie di attività indicate nella tabella allegata al Regio Decreto n. 2657/1923”, tra le quali rientra l'attività espletata da “personale di servizio e di cucina negli alberghi” (n. 5 della tabella).

Il criterio seguito dal legislatore ai fini della corretta instaurazione di rapporti di lavoro intermittente, dunque, afferisce esclusivamente alla tipologia di attività effettivamente svolta dal prestatore, prescindendo dalla circostanza che l'attività in questione sia effettuata direttamente dall'impresa o tramite contratto di appalto: ne consegue che, in mancanza di specifica previsione da parte della contrattazione collettiva riguardo all'utilizzo del contratto di lavoro intermittente in riferimento a questa specifica attività, anche l'impresa appaltatrice può legittimamente attivare rapporti di natura intermittente per lo svolgimento del servizio di pulizia all'interno di un albergo, e ciò ai sensi del n. 5 della tabella allegata al citato Regio Decreto.

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