Sanzioni disciplinari e audizione orale

17 Agosto 2017

Il datore deve permettere al dipendente di difendersi oralmente, dopo la contestazione disciplinare, anche se ha già presentato un'esaustiva difesa scritta?

Il datore deve permettere al dipendente di difendersi oralmente, dopo la contestazione disciplinare, anche se ha già presentato un'esaustiva difesa scritta?

A seguito di una contestazione disciplinare, nell'ipotesi in cui il dipendente abbia espressamente richiesto l'audizione orale, nel termine di cui all'art. 7, co. 5, L. n. 300/1970, il datore non potrà dare una risposta negativa. L'omissione non è giustificabile sulla base della presunta completezza delle difese scritte presentate dal lavoratore e sul ritardo che ne conseguirebbe nella definizione del procedimento. Infatti, la richiesta stessa configura elemento comprovante la tesi opposta: il richiedente sostiene infatti l'esigenza di una integrazione orale delle proprie ragioni, tale dunque da negare l'esaustività di quelle presentate per iscritto. Ciò comporta che l'audizione risulterà essere un elemento indefettibile ai fini della legittima adozione della sanzione disciplinare. In merito: Cass. n. 21899/2010, n. 204/2017, n. 11895/2017.

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