Violazioni e relative sanzioni: quintuplicate per le norme in vigore prima del 1999
02 Settembre 2014
Nella direzione di precetti omogenei L'importante pronuncia della Consulta del giugno scorso (n. 153/2014) ha evidenziato l'illegittimità costituzionale dell'art. 18-bis, commi 3 e 4, D.Lgs. n. 66/2003 in materia di sanzioni in ipotesi di violazione delle disposizioni riguardanti la durata massima dell'orario di lavoro, i riposi giornalieri e settimanali, le ferie annuali. Il dispositivo della Corte Costituzionale indicava come si fosse ravvisato nel D.Lgs. n. 213/2004 un regime sanzionatorio indubbiamente più severo del precedente, in contrasto alle logiche di “necessaria identità” insite nell'Ordinamento.
I chiarimenti del Ministero In materia, il Min Lav già lo scorso luglio ricordava quanto fosse cruciale stabilire gli importi sanzionatori per le situazioni pregresse ancora aperte o pendenti. Con Lettera Circolare prot. n. 12552, del 10.07.2014, sono state fornite le prime indicazioni operative al personale ispettivo; nello specifico il documento la nota ha stabilito la necessità di rideterminare il quantum degli importi sanzionatori scaturiti dalle violazioni oggetto del vaglio di Legittimità della Corte (artt. 4, 7, 9 e 10 D.Lgs. n. 66/2003).
Ad integrazione di quanto indicato - come enuncia la Lettere Circolare del 28 agosto, n. 14876 - si rende necessario chiarire che la rideterminazione dei suddetti importi deve essere effettuata tenendo conto della previsione di cui all'art. 1, comma 1177, Legge 27 dicembre 2006, n. 296, secondo cui: "Gli importi delle sanzioni amministrative previste per la violazione di norme in materia di lavoro, legislazione sociale, previdenza e tutela della sicurezza e salute nei luoghi di lavoro entrate in vigore prima del 1° gennaio 1999 sono quintuplicati [...]", e nel cui periodo temporale è da ritenersi ricompreso l'impianto sanzionatorio previsto dalla normativa previgente. |