Contributi sindacali: trattenuta in busta paga
04 Settembre 2015
I sindacati hanno diritto ad ottenere il versamento dei contributi sindacali mediante trattenute sulla retribuzione dei loro iscritti?
Il testo originario dell'art. 26, L. n. 300/1970 prevedeva: a) il diritto delle associazioni sindacali di percepire, tramite trattenuta sul salario, i contributi dei lavoratori; b) il diritto dei lavoratori, nelle aziende nelle quali i rapporti di lavoro non sono regolati da contratto collettivo, di chiedere il versamento del contributo sindacale all'associazione da ciascuno designata. Per effetto dell'abrogazione di tali originarie disposizioni, a seguito dei risultati del referendum svoltosi l'11 giugno 1995, è venuto meno l'obbligo legale per il datore di lavoro di aderire alla richiesta del lavoratore di effettuare la trattenuta. La materia della trattenuta dei contributi sindacali dei lavoratori e del successivo versamento in favore dell'associazione beneficiaria è ora disciplinata esclusivamente dai contratti collettivi di categoria. Attraverso la sottoscrizione di apposita “delega” i lavoratori richiedono al datore di lavoro di trattenere sulla retribuzione e di versare al sindacato il contributo nella misura generalmente stabilita dal contratto collettivo medesimo. L'atto è qualificato dalla giurisprudenza come “cessione (parziale) del credito” e non necessita, in via generale, del consenso del debitore (Cass. 17 febbraio 2012, n. 2314). |