Rappresentanze sindacali prive dei requisiti richiesti
14 Settembre 2015
Nell'ambito del diritto sindacale, è possibile che rappresentanze prive dei requisiti richiesti possano comunque valersi delle prerogative di cui godono le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative?
In attuazione del diritto di associazione sindacale riconosciuto dall'art. 14, L. n. 300/1970, i lavoratori possono liberamente costituire organismi sindacali aziendali anche in assenza dei requisiti richiesti (unità produttiva con un numero di dipendenti inferiore al minimo previsto; costituzione nell'ambito di sindacati che non hanno stipulato contratti collettivi applicati nell'unità produttiva). Organismi così costituiti sono legittimi ma non potranno reclamare le prerogative accordate dalla legge alle sole rappresentanze sindacali aziendali dotate dei requisiti in parola. Non può tuttavia ritenersi in assoluto esclusa la possibilità di disporre un'estensione pattizia delle prerogative previste in favore di determinate organizzazioni sindacali (maggiormente rappresentative) ad altre associazioni sindacali, a meno che ciò non valga a conferire alla parte datoriale un potere di accreditamento tale da alterare l'effettiva rappresentatività, consentendole di conferire uguali o maggiori diritti a organizzazioni la cui capacità di convogliare consensi non risulti verificabile, con conseguente frazionamento dell'azione sindacale, e attribuzione ingiustificata di poteri a ristretti gruppi di persone (Cass. 10 gennaio 2005, n. 269; Cass. 9 aprile 2009, n. 8725). |