Conversione del permesso di soggiorno da motivi religiosi a lavoro subordinato

La Redazione
02 Settembre 2015

Non possono essere accolte le istanze di conversione del permesso di soggiorno per motivi religiosi in permesso di soggiorno per lavoro subordinato o autonomo. Così la Circolare del Ministero dell'Interno n. 4621/2015, richiamando il parere del Consiglio di Stato, interpellato in merito alla controversa materia.

Non possono essere accolte le istanze di conversione del permesso di soggiorno per motivi religiosi in permesso di soggiorno per lavoro subordinato o autonomo. Così la Circolare del Ministero dell'Interno n. 4621/2015, richiamando il parere del Consiglio di Stato n. 1048/2015, interpellato in merito alla controversa materia.

Rileva, infatti, l'Amministrazione una giurisprudenza non sempre univoca rispetto all'interpretazione dell'art. 14, D.P.R. n. 394/1999, riguardante la conversione dei permessi di soggiorno.

Richiesto, quindi, l'avviso del Consiglio di Stato, il Ministero dell'Interno chiarisce che la specificità ed eccezionalità del permesso di soggiorno per motivi religiosi esclude, in mancanza di una esplicita disposizione, la facoltà di conversione di detto permesso in permesso di soggiorno per motivi di lavoro.

Ricorda, infatti, il Consiglio di Stato che l'unico presupposto di entrata e permanenza in Italia del permesso per motivi religiosi è lo svolgimento nel territorio nazionale di attività strettamente collegata al proprio ministero religioso, presupposto che viene meno qualora il titolare intenda dedicarsi ad attività lavorativa. Inoltre, non sottostando alle restrizioni quantitative fissate per i permessi di lavoro, se convertito influirebbe sulla par condicio a carico dei richiedenti “non privilegiati”.

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