Assenza di prova pubblica selettiva: salva la retribuzione
02 Ottobre 2015
Nell'ipotesi in cui il contratto di lavoro sia instaurato in assenza di prova pubblica selettiva con un ente presso il quale, ancorché di natura privata, l'assunzione venga consentita solo mediante procedura concorsuale, si soggiace alla disciplina dettata dall'art. 2126 c.c., che fa salvi gli effetti del rapporto, ai fini retribuitivi, per il periodo in cui la prestazione lavorativa risulta di fatto effettuata: solo ove detto contratto abbia ad oggetto una prestazione intrinsecamente illecita, va negata la tutela in favore del lavoratore di cui all'art. 2126 c.c. |