Recapiti aziendali usati dal dipendente per la propria impresa, legittimo il licenziamento?

La Redazione
02 Novembre 2015

Licenziato, per aver arrecato un grave nocumento all'azienda, il dipendente che utilizzava i numeri di telefono e di fax assegnatigli dalla datrice di lavoro come riferimento per la sua piccola impresa di catering. La Cassazione, però, ha dubbi sul reale danno cagionato alla società, operante in un campo economico completamente diverso.

Cass. sez. lav., 13 ottobre 2015, n. 20545

Licenziato, per aver arrecato un grave nocumento all'azienda, il dipendente che utilizzava i numeri di telefono e di fax assegnatigli dalla datrice di lavoro come riferimento per la sua piccola impresa di catering. La Cassazione, però, ha dubbi sul reale danno cagionato alla società, operante in un campo economico completamente diverso.

Il caso

Un lavoratore aveva inserito quale recapito, nel sito internet e nel profilo Facebook della propria società di ristorazione, il numero di cellulare e il numero di fax a lui assegnati per ragioni di servizio dalla datrice di lavoro, un'impresa operante nel settore delle telecomunicazioni. Inoltre aveva indicato la stessa quale cliente della propria impresa.

Tribunale e Corte d'Appello ritenevano i fatti provati a sufficienza e sussumibili nella fattispecie ex art. 48, lett. b) del vigente CCNL 1° febbraio 2013 che commina il licenziamento senza preavviso per il lavoratore che provochi all'impresa un grave nocumento, morale o materiale.

Manca l'accertamento

La Suprema Corte, al contrario, afferma che “nella sentenza qui impugnata manca l'accertamento dei fatti costituenti un grave danno ad un'impresa indicata in un annuncio elettronico quale cliente di altra impresa, operante in campo economico e merceologico completamente diverso, oppure l'accertamento di un grave nocumento morale o materiale derivato dall'indicazione dei numero di apparecchi telefonici appartenenti all'impresa e forniti in dotazione al lavoratore dipendente.”

Inammissibile, invece, in quanto “estranea al tema disputato in questo processo”, la questione circa l'applicabilità al caso concreto dell'art. 47 del contratto collettivo citato, che prevede sanzioni conservative per chi esegua all'interno dell'azienda attività di lieve entità per conto proprio o di terzi fuori dell'orario di lavoro e senza sottrazione, ma con uso dei mezzi dell'azienda medesima.

La decisione viene, pertanto, cassata e rinviata alla Corte d'Appello.

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