Comparto scuola e giurisdizione ordinaria
02 Novembre 2015
In materia di atti di gestione ed aggiornamento delle graduatorie scolastiche “ex-permanenti” (graduatorie ad esaurimento e graduatorie di istituto di I, II e III fascia), ove confluiscono soggetti già titolari di un'abilitazione di Stato ovvero dell'abilitazione all'insegnamento, il potere di conoscere e giudicare le relative controversie spetta al giudice del lavoro ordinario, non rientrando tali “graduatorie” nel novero di quelle citate nella norma di legge contenuta nell'art. 63 comma 4 del D.Lgs. n. 165 del 2001, intese queste quale ultimo atto di una procedura concorsuale per il reclutamento del personale della pubblica amministrazione, le cui controversie appartengono invece al giudice amministrativo.
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