Giudice competente nella controversia fra socia e Cooperativa

02 Dicembre 2015

In caso di controversia fra socia (vicepresidente) - lavoratrice (educatrice-rapporto di lavoro subordinato) e Cooperativa, avente ad oggetto l'impugnazione della sola (e unica, non c'è un formale atto di licenziamento) delibera di esclusione ex art. 2533 c.c. si chiede in capo a quale Giudice dovrà essere radicato il procedimento: al Giudice del Lavoro o al Tribunale delle Imprese? La delibera contiene anche la risoluzione del rapporto di lavoro subordinato e viene "giustificata" dalla Cooperativa sulla base di condotte poste in essere dalla socia lavoratrice, durante l'esercizio dell'attività di educatrice; al Giudice viene domandato di accertare e dichiarare la nullità, inefficacia della delibera di esclusione e parimenti si formula la stessa richiesta rispetto alla risoluzione del rapporto di lavoro.

In caso di controversia fra socia (vicepresidente) - lavoratrice (educatrice-rapporto di lavoro subordinato) e Cooperativa, avente ad oggetto l'impugnazione della sola (e unica, non c'è un formale atto di licenziamento) delibera di esclusione ex art. 2533 c.c.
si chiede in capo a quale Giudice dovrà essere radicato il procedimento: al Giudice del Lavoro o al Tribunale delle Imprese?
La delibera contiene anche la risoluzione del rapporto di lavoro subordinato e viene "giustificata" dalla Cooperativa sulla base di condotte poste in essere dalla socia lavoratrice, durante l'esercizio dell'attività di educatrice; al Giudice viene domandato di accertare e dichiarare la nullità, inefficacia della delibera di esclusione e parimenti si formula la stessa richiesta rispetto alla risoluzione del rapporto di lavoro.

La questione è alquanto controversa, nella stessa giurisprudenza di legittimità.

Si richiamano al riguardo le più recenti pronunce:
a) secondo Cass., sez. lav., 12 febbraio 2015, n. 2802 (che a conforto della propria interpretazione cita anche Corte Cost, ord. 12 marzo 2014, n. 95), la delibera di esclusione del socio da una società cooperativa è sufficiente a determinare l'automatica estinzione del rapporto di lavoro, senza che sia necessario uno specifico atto di licenziamento, trovando la posizione del socio lavoratore adeguata tutela nel disposto dell'art. 2533 c.c., che gli riconosce la facoltà di proporre opposizione al tribunale; tribunale che, in base all'art.3 D. Lgs. n.168/2003, è da individuarsi nella Sezione specializzata in materia di Imprese (cfr.Trib. Perugia 14 dicembre 2013, n. 4451, in giustiziacivile.com con nota di Stefano Visonà).

In tal senso già Cass., sez. lav., 6 dicembre 2010, n. 24692;
b) secondo Cass. civ., sez. VI, 15 settembre 2015, n. 18110, in tema di lavoro del socio di cooperativa il combinato disposto del comma 2 dell'art. 5 della legge n. 142 del 2001, come modificato dalla legge n. 30 del 2003, e dell'art. 2533, comma 3 c.c. non solo non consente un'esegesi per cui ogni controversia fra il socio e la società cooperativa di lavoro sia stata sottratta alla competenza del giudice del lavoro ma anzi ne impone una in senso del tutto restrittivo, cioè che legga le previsioni di competenza espresse a favore del giudice ordinario come eccezionali e comunque riferite al solo rapporto sociale stricto sensu e non alle vicende relative ai rapporti di lavoro che il socio abbia stipulato con la società.

Ne discende la competenza del giudice del lavoro ogni qualvolta la risoluzione del rapporto associativo e/o di quello di lavoro siano fondate su motivi attinenti il rapporto lavorativo stesso.

Conforme: Cass. civ., sez. VI, 21 novembre 2014, n. 24917

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