Deposito sentenza e violazione termine
02 Dicembre 2015
Deposito sentenza In caso di violazione, da parte del giudice, del termine di dieci giorni per il deposito della sentenza (comma 57 dell'art. 1 L. 92/2012 – Rito Fornero), con la lettura del dispositivo in udienza il giudice consuma non solo il suo potere decisorio, ma anche quello motivazionale, sicché il successivo deposito della motivazione è irricevibile e pertanto irrilevante, in quanto estraneo alla struttura dell'atto processuale ormai compiuto: la sentenza (nella specie, reclamata) deve quindi ritenersi nulla, giacché non conforme al modello previsto dalla norma e poiché non può convertirsi in una valida sentenza ordinaria per l'intervenuta consumazione del potere decisorio del giudice.
Delega all'impugnativa del licenziamento L'impugnativa del licenziamento, ove sia proposta dal legale del lavoratore, in applicazione delle norme generali sulla rappresentanza, richiede che colui che si dichiara ed agisce come rappresentante sia munito di specifica preventiva procura scritta o successiva ratifica scritta, e che questi atti (procura o ratifica) siano portati a conoscenza del datore di lavoro entro il termine di decadenza di sessanta giorni dalla comunicazione del licenziamento: detta comunicazione si attua mediante la consegna di copia dell'atto al datore di lavoro, non essendo sufficiente la mera comunicazione dell'esistenza dell'atto stesso e della sua data certa; non è applicabile l'estensione della retroattività della ratifica prevista dall'art. 1399 c.c. all'impugnativa del licenziamento comunicata oltre il termine decadenziale previsto per tale atto (pertanto, detta ratifica, allorquando sia stata notificata o comunicata al datore di lavoro oltre il termine di decadenza di sessanta giorni, non rende tempestiva l'impugnazione). |