Soggetti abilitati alla presentazione delle dimissioni: esclusa l’estensione

La Redazione
03 Gennaio 2017

Il Ministero del Lavoro, con l'Interpello n. 24/2016 chiarisce che i soggetti abilitati alla trasmissione delle dimissioni per via telematica sono solamente i consulenti del lavoro, dovendosi escludere un'interpretazione estensiva dell'art. 26, D.Lgs. n. 151/2015.

Con l'Interpello n. 24/2016, la Direzione Generale per l'Attività Ispettiva del Ministero del Lavoro ha risposto ad un quesito avanzato da Confimi Industria in merito ai soggetti abilitati alla presentazione telematica delle dimissioni volontarie e delle risoluzioni consensuali dei rapporti di lavoro subordinato.

Al Ministero del Lavoro, nello specifico, era posta la questione della corretta interpretazione della locuzione “consulenti del lavoro”, contenuta nell'art. 26, comma 4, D.Lgs. n. 151/2015 (così come modificato dall'art. 5, comma 3, lett. b), D.Lgs. n. 185/2016).

Con l'Interpello in oggetto viene chiarito che i soggetti abilitati alla trasmissione delle dimissioni per via telematica sono solamente i consulenti del lavoro, dovendosi escludere un'interpretazione estensiva che ricomprenda anche gli altri professionisti e gli altri soggetti di cui all'art. 1, comma 1, L. n. 12/1979.

Gli adempimenti ex art. 26, D.Lgs. n. 151/2015, infatti, non rientrano tra quelli connessi alla gestione del rapporto di lavoro di esclusiva pertinenza del datore di lavoro, ma gravano principalmente sul lavoratore.

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