GMO e motivazione del recesso
11 Gennaio 2017
Un lavoratore presentava ricorso al Tribunale chiedendo fosse accertata l'illegittimità, nullità o invalidità del licenziamento, che gli era stato intimato ex art. 18 St.Lav., per insussistenza del giustificato motivo oggettivo; l'azienda, invece, giustificava tale licenziamento quale conseguenza di una situazione economica sfavorevole che aveva portato alla chiusura del reparto nel quale il lavoratore era impiegato.
Sia il Tribunale di primo grado sia la Corte d'Appello accoglievano la domanda del ricorrente, ritenendo che le motivazioni esposte dal resistente non fossero meramente contingenti e che le difficoltà economiche addotte non fossero state dimostrate.
La Corte di Cassazione, investita della questione della violazione o falsa applicazione della L. n. 604/1966 e dell'art. 18 St.Lav. in relazione all'art. 360, n. 3 e 5, c.p.c., rigetta il ricorso proposto dall'azienda.
Infatti, come ricordato dalla Corte, il Giudice non può sindacare nel merito le scelte imprenditoriali ex art. 41 Cost., potendosi solo limitare a verificare l'effettiva sussistenza e coerenza delle motivazioni addotte dal datore di lavoro per il licenziamento.
I giudici di legittimità sottolineano che il giustificato motivo oggettivo alla base del licenziamento non necessiti di una motivazione (quale, ed esempio, la riduzione dei costi, la crisi, etc.), invocabile dal datore di lavoro per giustificare il recesso. Al contrario, il recesso è legittimo in base alla sussistenza oggettiva delle decisioni organizzative del datore di lavoro ed al nesso che lega tali decisioni alla soppressione del posto di lavoro.
Nel caso di specie, la fondatezza delle motivazioni addotte era già stata ampiamente esaminata dalla Corte d'Appello, che le aveva ritenute non idonee a giustificare il licenziamento. |